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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2025

Cassazione n. 06858/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i tre motivi di ricorso sono generici e ripetitivi e quindi privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione adeguata e congrua del provvedimento, non indicano elementi sufficienti alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato: - quanto al primo ed al secondo, essi non considerano la consolidata giurisprudenza in materia (da ultimo anche Sez. 2, n. 19519 del 15/01/2020, Grassi, Rv. 279336 - 01) per cui il reato di appropriazione indebita di somme 'condominiali' da parte dell'amministratore si consuma all'atto della cessazione della carica, in quanto è in tale momento che, in mancanza di restituzione degli importi ricevuti nel corso della gestione, si verifica con certezza l'interversione del possesso; - quanto al terzo motivo, esso non si confronta affatto con l'argomento della motivazione (pg.8), secondo cui "è dirimente il dato che... le persone offese avevano rafforzato la propria istanza punitiva.., costituendosi parte civile", ribadendo un orientamento consolidato di questa Corte (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 44114 del 10/10/2019, Giainno, Rv. 277432); il motivo è pertanto generico, oltre che manifestamente infondato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 14 gennaio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i tre motivi di ricorso sono generici e ripetitivi e quindi privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione adeguata e congrua del provvedimento, non indicano elementi sufficienti alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato: - quanto al primo ed al secondo, essi non considerano la consolidata giurisprudenza in materia (da ultimo anche Sez. 2, n. 19519 del 15/01/2020, Grassi, Rv. 279336 - 01) per cui il reato di appropriazione indebita di somme 'condominiali' da parte dell'amministratore si consuma all'atto della cessazione della carica, in quanto è in tale momento che, in mancanza di restituzione degli importi ricevuti nel corso della gestione, si verifica con certezza l'interversione del possesso; - quanto al terzo motivo, esso non si confronta affatto con l'argomento della motivazione (pg.8), secondo cui "è dirimente il dato che... le persone offese avevano rafforzato la propria istanza punitiva.., costituendosi parte civile", ribadendo un orientamento consolidato di questa Corte (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 44114 del 10/10/2019, Giainno, Rv. 277432); il motivo è pertanto generico, oltre che manifestamente infondato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 14 gennaio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 06858/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris