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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 marzo 2022

Cassazione n. 14551/2022

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19 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 27/03/2019;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/03/2022 da [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. Il giudizio di primo grado.

La questione trae origine dai seguenti fatti. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio dinanzi la [OSCURATO:PERSONA] snc, per sentir dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto di affitto del fondo di sua proprietà, stipulato tra le parti in data 13 giugno 1997 e finalizzato all'attività estrattiva di materiale inerte. 11 Tribunale di Castrovillari, accolse la domanda di risoluzione del contratto, condannando la [OSCURATO:PERSONA] snc al rilascio del fondo di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] ed al pagamento di euro 18.592,45, oltre agli ulteriori canoni dovuti fino al rilascio del fondo e alla rifusione delle spese dell'ammontare complessivo di euro 2.500,00.

In particolare, il Tribunale ritenne: che la scrittura privata stipulata inter partes in data 13/6/1997 avesse natura di contratto definitivo in ragione del tenore letterale del documento; che il comportamento tenuto dalle parti successivamente alla stipula - vale a dire immissione in possesso dell'affittuaria nel fondo, provata a mezzo testi e non smentita dai testi di controparte in ragione della loro inattendibilità - corrobora la ricostruzione del contratto in termini di contratto definitivo; che l'assunto della risoluzione del contratto per mutuo consenso prospettata dalla società convenuta non aveva trovato adeguato riscontro probatorio, stante la laconicità del narrato dei testi (Borrelli e Santostefa.no) ritenuti, peraltro, inattendibili in ragione dei rapporti di dipendenza con la società; che la società affittuaria si era resa gravemente inadempiente, non avendo pagato i canoni di fitto pattuiti (ad eccezione del primo di L 12.000.000).

2. 11 giudizio d'appello.

Impugnata la sentenza ad opera della società, la Corte di appello di Catanzaro, con sentenza n. 879/2016, del 28 maggio 2016, rigettò l'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] snc, confermando integralmente la sentenza di primo grado.In particolare, quel giudice, valutando in modo unitario tutte le clausole e senza dare valore pregnante al significato letterale delle parole singolarmente considerate, ritenne che quel contratto fosse da qualificarsi come contratto definitivo (e non preliminare) di affitto sottoposto a condizione risolutiva.

Ciò, siccome, in disparte il nomen iuris dato dalle parti al contratto ("Scrittura privata contenente promesse bilaterali di .fitto immobiliare ') e l'incipit del medesimo ("i/ Sig. [OSCURATO:PERSONA] promette di cedere in .fitto al Si g.

Era/do Zecca il seguente immobile ...'), non erano presenti nel contratto altre espressioni in grado di supportare la tesi del preliminare.

Inoltre, il giudice d'appello ritenne significativa la circostanza che le parti, pur regolando in maniera dettagliata il programma negoziale, non si fossero poi curati di stabilire il termine entro il quale avrebbero dovuto stipulare il contratto definitivo.

Per altro verso, l'espressione " il contratto di fitto cesserà di avere efficacia nel momento di esaurimento della cava e in ogni caso non prima di cinque anni" lasciava chiaramente intendere che le parti intendessero trasferire il godimento del fondo con effetti immediati e non semplicemente impegnarsi alla stipula di un futuro contratto di affitto.

A riprova di tanto e della sottoposizione del contratto a condizione risolutiva deponeva, poi, l'ulteriore clausola secondo la quale " la mancata concessione di autozione di estra.-,-ione di materiale inerte o la sua revoca renderà nullo il contratto dalla data di notifica ai locatari del provvedimento".

Clausola con la quale, in sostanza, le parti avevano inteso far cessare gli effetti del contratto al diniego ovvero alla revoca delle necessarie autorizzazioni amministrative; ipotesi che, in effetti, non si era mai verificata, essendo pacifico che la [OSCURATO:PERSONA], di fatto, non si fosse mai attivata per ottenere le prescritte autorizzazioni amministrative, così violando, per inciso, l'obbligo di comportarsi secondo buona fede durante la pendenza della condizione (art 1358 cc).

Appurato, quindi, che la volontà comune delle parti emergente dalla scrittura fosse quella di stipulare un contratto definitivo di affitto e non un mero preliminare, perdeva di rilievo — secondo la Corte d'appello - la questione attinente al trasferimento o meno del possesso del fondo alla [OSCURATO:PERSONA] e agli esiti della prova testimoniale ammessa sul punto, trattandosi di un tema che il primo giudice aveva utilizzato ad abundantiam, solo per corroborare la tesi del contratto definitivo.

Quanto al più rilevante tema dello scioglimento del contratto per mutuo consenso, introdotto dalla società fin dal primo grado (sul presupposto che fin dal 1998 il Luci aveva ripreso a condurre il fondo, reimpiantando gli alberi di ulivo precedentemente estirpati), il giudice d'appello riteneva che la circostanza, pacifica tra le parti, non fosse, tuttavia, sufficiente a dimostrare l'assunto, siccome la [OSCURATO:PERSONA], pur gravata dell'onere di provare la ricorrenza di fatti idonei a paralizzare la pretesa, non aveva dimostrato l'esistenza di un accordo finalizzato, appunto, allo scioglimento del contratto di affitto (le deposizioni dei testi, a riguardo, si profilavano troppo generiche e prive di riferimenti temporali e fattuali in grado di avvalorarne la veridicità).

Secondo la Corte d'appello, lo scioglimento del contratto per mutuo consenso non poteva neppure desumersi dal comportamento tenuto dal Luci e, segnatamente, dal reimpianto dell'uliveto sul fondo oggetto del contratto di affitto, posto che tale circostanza non era affatto sintomatica della comune volontà delle parti di sciogliere il contratto di affitto, potendo essere il frutto di un'autonoma iniziativa unilaterale del I ,uci alla quale la [OSCURATO:PERSONA] non aveva inteso reagire.

Da qui, l'irrilevanza della richiesta di CTU per accertare lo stato dei luoghi e per verificare se il reimpianto dell'uliveto costituisse o meno un impedimento all'esercizio dell'attività estrattiva concessa dal Luci e quindi all'esecuzione del contratto di affitto.

Deponeva, poi, a sfavore della tesi della [OSCURATO:PERSONA] la circostanza che le parti, pur avendo sentito l'esigenza di stipulare il contratto di affitto in forma scritta, non avessero poi inteso formalizzare per iscritto anche il presunto accordo volto a liberarsi dalle reciproche obbligazioni assunte con quel contratto.

Sulla questione del grave inadempimento per mancato pagamento dei canoni di affitto a decorrere dal 30/7/1998, il giudice d'appello (pur dando atto che il contratto prodotto in originale dall'attore divergeva, quanto a decorrenza dell'obbligo di pagamento dei canoni, rispetto alla copia prodotta dalla [OSCURATO:PERSONA], posto che in quest'ultima il pagamento dei canoni di affitto sarebbe dovuto avvenire solo dal momento dell'inizio dell'attività estrattiva, mentre nel contratto in originale risulta apposta a penna l'aggiunta e comunque non oltre il 301711998') riteneva dare la prevalenza al contratto prodotto dal Luci, non avendo la Calcestruzzi minimamente contestato l'abusivo riempimento del contratto.

Sicché, essendo pacifico il mancato pagamento dei canoni di locazione per tutta la durata quinquennale del contratto a partire dal 30/7/1998, occorreva confermare la sentenza dichiarativa della risoluzione del contratto e la statuizione di condanna della Calcestruzzi al pagamento dei canoni non pagati.

3. Il giudizio di Cassazione e l'Ordinanza n.8439 /19.

Avverso la pronuncia d'appello la Società propose ricorso per cassazione, sulla base di sei motivi.

Con ordinanza n. 8439/2019, del 6 giugno 2018, depositata il 27 marzo 2019, questa Corte dichiarò inammissibile il ricorso, rilevandone, in primo luogo, il difetto di autosufficienza, in violazione dell'art. 366 co. 6 c.p.c., in quanto gli atti e documenti del giudizio di merito posti a fondamento del ricorso non erano stati adeguatamente riprodotti o, comunque, non erano state fornite tutte le indicazioni necessarie per individuarne la collocazione all'interno del fascicolo d'ufficio o di parte.

In particolare, l'ordinanza fece riferimento all' "atto di citazione notificato il 18 ,gennaio 2001", alla "comparsa di costitu.zione e risposta", al contratto) di affitto del fondo sito in [OSCURATO:PERSONA] - Loc.

Serra - del [OSCURATO:DATA_NASCITA], all'atto di appello, alle dichiarazioni dei testi Santonostefano e Borrelli, alla copia del contratto "prodotta dal Luci", alla copia del contratto "allegata dalla Calcestrui, alla memoria di replica del 09 maggio 2016, alla "perizia di parte prodotta in appello», alla "domanda all'ispettorato agricoltura e successiva concessioni?».

L'ordinanza osservò che la società s'era limitata al mero richiamo di quegli atti, senza invero debitamente ( per la parte strettamente d'interesse in sede di legittimità) riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti (es., l'«art. 3 delle (ondi:zioni generali di contratto stipulato dalle parti»), senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se essi fossero stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità.

Per altro verso, questa S.C. ritenne non idoneamente censurati sia l'operata qualificazione del contratto, sia l'accertamento in ordine all'inadempimento della società.

Aggiunse pure che nel ricorso risultavano inammissibilmente censurate la valutazione delle prove ed era contenuta la richiesta di rivalutazione delle stesse.

Quanto all'interpretazione del contratto, fu rilevato che la ricorrente società non aveva argomentato in ordine ai criteri legali d'ermeneutica asseritamente violati; che, inoltre, risultavano formulate inammissibili doglianze in ordine ai vizi della motivazione.

4. Il ricorso per re vocazione dell'ordinanza n. 8439/19.

Avverso la menzionata ordinanza, la [OSCURATO:PERSONA] snc propone ricorso per revocazione ex art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c., con un unico motivo articolato in più censure.

Resiste con controricorso il signor [OSCURATO:PERSONA].

La ricorrente lamenta, innanzitutto, l'errore di fatto revocatorio consistente nella "commistione di processi diversi".La Corte di Cassazione avrebbe assunto, a base delle sue determinazioni, una fattispecie diversa da quella rappresentata dall'attrice, incorrendo così in un grave errore percettivo, poiché alcuni riferimenti dell'ordinanza non sarebbero in alcun modo riconducibili al contenuto del ricorso né alle vicende del giudizio nella fase di legittimità.

Censura che a pagina 4 dell'ordinanza impugnata si faccia riferimento al richiamo "all'art. 5 delle condkioni generali di contratto", mentre il contratto di affitto di cui si discute non presenta condizioni generali.

Anche la statuizione relativa alla condanna alle spese e competenze del giudizio, liquidate "in complessivi Euro 4.200,00, a favore della controricorrente" non sembrerebbe riferibile allo specifico giudizio di legittimità, in cui la controparte non si era costituita.

Errore "macroscopico" è segnalato anche a pagina 6 dell'ordinanza, che individua quale "controricorrente" la "società Cremisini e società che non è mai stata parte del procedimento e che non presenta alcun legame con le parti.

La Corte sarebbe incorsa, ancora, in un altro evidente errore di fatto nella parte in cui ha giudicato il ricorso carente sotto il profilo dell'autosufficienza.

Al contrario, la ricorrente rileva come il ricorso fosse idoneo ad offrire al collegio giudicante piena cognizione della controversia de quo e delle doglianze proposte contro la sentenza impugnata, anche alla luce del canone di proporzionalità di matrice europea e delle direttive di cui al protocollo redazionale intervenuto fra CInIF e Corte di Cassazione.

In particolare, a dimostrazione dell'errore di fatto compiuto dalla Corte di Cassazione e contrariamente a quanto dichiarato nell'ordinanza impugnata, la società sostiene di aver provveduto ad allegare al ricorso originario: "sub n. 5 e sub n. 6", i fascicoli dei precedenti gradi di giudizio; "quale allegato al foglio prodikione e sulla copertina interna de/fascicolo del giudiio di legittimità", l'istanza presentata ai sensi dell'art. 369 c.p.c. relativa al fascicolo d'ufficio, rilevante per la parte non costituita; l'atto di citazione e la comparsa di costituzione e risposta, contenuti nel fascicolo di parte, ritualmente prodotto, e riportati nella parte espositiva della sentenza impugnata.

Infine, la ricorrente evidenzia dettagliatamente l'autosufficienza di ogni mezzo di impugnazione del ricorso originario; l'atto introduttivo del giudizio, insieme con la sentenza d'appello, avrebbe pienamente consentito alla Corte di pronunciarsi sulla fondatezza delle censure nel merito.

Resiste con controricorso il Luci. [OSCURATO:PERSONA].

5. 11 ricorso per revocazione va dichiarato inammissibile, vanno invece corretti gli errori materiali contenuti nell'ordinanza e segnalati dalla società ricorrente.

S'è visto in precedenza che nell'ordinanza impugnata possono essere individuate distinte ed autonome rationes decider/di: una prima, nella quale è rilevata l'inammissibilità del ricorso sotto il profilo dell'art. 366 n. 6 c.p.c. per mancata, specifica indicazione di atti o documenti fondanti l'impugnazione; una seconda, nella quale è in generale rilevata la mancanza di chiarezza ed intellegibilità delle censure; una terza, nella quale l'ordinanza stessa affronta il cd. merito cassatorio, per rimarcare la carenza di idonee censure in ordine ai due fondamentali punti controversi (la qualificazione del contratto e l'inadempimento della società), il sostanziarsi delle censure in inammissibili istanze di valutazione e rivalutazione delle prove, nonché di ermeneutica contrattuale senza idoneo riferimento ai canoni interpretativi legali di cui all'art. 1362 c.c.

Siffatta analisi del tessuto argomentativo dell'impugnata ordinanza porta a ritenere (da quella) sondato nel merito l'originario ricorso per cassazione, con esaustiva risposta a tutti i rilievi ivi fotinulati, al di là ed oltre il generale giudizio di insufficiente indicazione degli atti ex art. 366 n. c.p.c., con la conseguenza che risultano del tutto non decisivi i rilievi dell'attuale ricorrente in ordine all'avvenuta o meno indicazione medesima.

In altri termini, l'espressione del giudizio riguardo a tutte le questioni introdotte nei sei motivi di ricorso esclude che possa essere identificato l'errore di fatto revocatorio configurato dagli artt. 391 bis e 395 n. 4 c.p.c.

Suggestivamente la ricorrente pone in evidenza che tale ultimo errore di fatto sia desumibile da due passi dell'ordinanza: quello in cui è citato "Paci. 5 delle condi.zioni generali di contrailo" e quello in cui non solo è disposta la condanna alle spese del giudizio di cassazione (benché l'intimato I Alci non Vi avesse svolto difese), per quanto la condanna stessa è resa nei confronti di tal "società Cremisini e figli" (soggetto assolutamente estraneo al giudizio in questione).

Errori che fanno desumere alla ricorrente stessa che "l'ordinamza è _frutto di evidente errore di fatto dovuto certamente alla commistione di procesú ".

In realtà quelli posti in evidenza dalla ricorrente sono meri refusi, che possono essere corretti quali errori materiali, i quali non hanno affatto inciso sulla pertinenza del giudizio rispetto alla controversia trattata.

Così come posto in evidenza prima, il provvedimento manifesta di avere esattamente identificato la controversia e di avere espresso il giudizio in esatta corrispondenza con le censure avanzate.

Basti dire in proposito (e lo riconosce la stessa ricorrente) che nell'intestazione del provvedimento il Luci risulta menzionato come mero "Intimato" e che nella parte dedicata allo "Svolgimento del processo" è affermato che "L'intimato non ha svolto attività difensive".

Circostanze le quali confermano che sia la condanna alle spese del giudizio di cassazione, sia la menzione (come condannato) di soggetto del tutto estraneo alla controversia siano meri errori materiali, emendabili, come tali, in questa sede.

6. In conclusione, il ricorso per revocazione deve essere dichiarato inammissibile.

Va, invece, accolta l'istanza di correzione materiale (così interpretata la domanda della parte) riguardo ai due punti della motivazione dell'ordinanza impugnata sopra posti in evidenza.

7. Le spese del presente giudizio devono essere compensate tra le parti, siccome la domanda della parte ricorrente risulta dichiarata inammissibile quanto all'istanza revocatoria ed accolta quanto alla correzione dell'errore materiale.

PQM La Corte dichiara inammissibile l'istanza di revocazione, accoglie quella di correzione di errore materiale e per l'effetto espunge da pag. 4 dell'ordinanza di questa S.C. n. 8439 del 27 marzo 2019 l'inciso "(es. l'<<art. 5 delle Condi.zioni generali di contratto stipulato dalle parti>>)", nonché da pag. 6 della stessa l'inciso "Le sspese del giudiio di cassazione, liquidate come iii diJpositivo in favore della controricomnte società Cremisini e .figli segu0110 In soccombena".

Sopprime, altresì, dal dispositivo dell'ordinanza la condanna della ricorrente soc. [OSCURATO:PERSONA] snc alle spese del giudizio di cassazione.

Compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio. sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
19 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 27/03/2019;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/03/2022 da [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. Il giudizio di primo grado. La questione trae origine dai seguenti fatti. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio dinanzi la [OSCURATO:PERSONA] snc, per sentir dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto di affitto del fondo di sua proprietà, stipulato tra le parti in data 13 giugno 1997 e finalizzato all'attività estrattiva di materiale inerte. 11 Tribunale di Castrovillari, accolse la domanda di risoluzione del contratto, condannando la [OSCURATO:PERSONA] snc al rilascio del fondo di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] ed al pagamento di euro 18.592,45, oltre agli ulteriori canoni dovuti fino al rilascio del fondo e alla rifusione delle spese dell'ammontare complessivo di euro 2.500,00. In particolare, il Tribunale ritenne: che la scrittura privata stipulata inter partes in data 13/6/1997 avesse natura di contratto definitivo in ragione del tenore letterale del documento; che il comportamento tenuto dalle parti successivamente alla stipula - vale a dire immissione in possesso dell'affittuaria nel fondo, provata a mezzo testi e non smentita dai testi di controparte in ragione della loro inattendibilità - corrobora la ricostruzione del contratto in termini di contratto definitivo; che l'assunto della risoluzione del contratto per mutuo consenso prospettata dalla società convenuta non aveva trovato adeguato riscontro probatorio, stante la laconicità del narrato dei testi (Borrelli e Santostefa.no) ritenuti, peraltro, inattendibili in ragione dei rapporti di dipendenza con la società; che la società affittuaria si era resa gravemente inadempiente, non avendo pagato i canoni di fitto pattuiti (ad eccezione del primo di L 12.000.000). 2. 11 giudizio d'appello. Impugnata la sentenza ad opera della società, la Corte di appello di Catanzaro, con sentenza n. 879/2016, del 28 maggio 2016, rigettò l'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] snc, confermando integralmente la sentenza di primo grado.In particolare, quel giudice, valutando in modo unitario tutte le clausole e senza dare valore pregnante al significato letterale delle parole singolarmente considerate, ritenne che quel contratto fosse da qualificarsi come contratto definitivo (e non preliminare) di affitto sottoposto a condizione risolutiva. Ciò, siccome, in disparte il nomen iuris dato dalle parti al contratto ("Scrittura privata contenente promesse bilaterali di .fitto immobiliare ') e l'incipit del medesimo ("i/ Sig. [OSCURATO:PERSONA] promette di cedere in .fitto al Si g. Era/do Zecca il seguente immobile ...'), non erano presenti nel contratto altre espressioni in grado di supportare la tesi del preliminare. Inoltre, il giudice d'appello ritenne significativa la circostanza che le parti, pur regolando in maniera dettagliata il programma negoziale, non si fossero poi curati di stabilire il termine entro il quale avrebbero dovuto stipulare il contratto definitivo. Per altro verso, l'espressione " il contratto di fitto cesserà di avere efficacia nel momento di esaurimento della cava e in ogni caso non prima di cinque anni" lasciava chiaramente intendere che le parti intendessero trasferire il godimento del fondo con effetti immediati e non semplicemente impegnarsi alla stipula di un futuro contratto di affitto. A riprova di tanto e della sottoposizione del contratto a condizione risolutiva deponeva, poi, l'ulteriore clausola secondo la quale " la mancata concessione di autozione di estra.-,-ione di materiale inerte o la sua revoca renderà nullo il contratto dalla data di notifica ai locatari del provvedimento". Clausola con la quale, in sostanza, le parti avevano inteso far cessare gli effetti del contratto al diniego ovvero alla revoca delle necessarie autorizzazioni amministrative; ipotesi che, in effetti, non si era mai verificata, essendo pacifico che la [OSCURATO:PERSONA], di fatto, non si fosse mai attivata per ottenere le prescritte autorizzazioni amministrative, così violando, per inciso, l'obbligo di comportarsi secondo buona fede durante la pendenza della condizione (art 1358 cc). Appurato, quindi, che la volontà comune delle parti emergente dalla scrittura fosse quella di stipulare un contratto definitivo di affitto e non un mero preliminare, perdeva di rilievo — secondo la Corte d'appello - la questione attinente al trasferimento o meno del possesso del fondo alla [OSCURATO:PERSONA] e agli esiti della prova testimoniale ammessa sul punto, trattandosi di un tema che il primo giudice aveva utilizzato ad abundantiam, solo per corroborare la tesi del contratto definitivo. Quanto al più rilevante tema dello scioglimento del contratto per mutuo consenso, introdotto dalla società fin dal primo grado (sul presupposto che fin dal 1998 il Luci aveva ripreso a condurre il fondo, reimpiantando gli alberi di ulivo precedentemente estirpati), il giudice d'appello riteneva che la circostanza, pacifica tra le parti, non fosse, tuttavia, sufficiente a dimostrare l'assunto, siccome la [OSCURATO:PERSONA], pur gravata dell'onere di provare la ricorrenza di fatti idonei a paralizzare la pretesa, non aveva dimostrato l'esistenza di un accordo finalizzato, appunto, allo scioglimento del contratto di affitto (le deposizioni dei testi, a riguardo, si profilavano troppo generiche e prive di riferimenti temporali e fattuali in grado di avvalorarne la veridicità). Secondo la Corte d'appello, lo scioglimento del contratto per mutuo consenso non poteva neppure desumersi dal comportamento tenuto dal Luci e, segnatamente, dal reimpianto dell'uliveto sul fondo oggetto del contratto di affitto, posto che tale circostanza non era affatto sintomatica della comune volontà delle parti di sciogliere il contratto di affitto, potendo essere il frutto di un'autonoma iniziativa unilaterale del I ,uci alla quale la [OSCURATO:PERSONA] non aveva inteso reagire. Da qui, l'irrilevanza della richiesta di CTU per accertare lo stato dei luoghi e per verificare se il reimpianto dell'uliveto costituisse o meno un impedimento all'esercizio dell'attività estrattiva concessa dal Luci e quindi all'esecuzione del contratto di affitto. Deponeva, poi, a sfavore della tesi della [OSCURATO:PERSONA] la circostanza che le parti, pur avendo sentito l'esigenza di stipulare il contratto di affitto in forma scritta, non avessero poi inteso formalizzare per iscritto anche il presunto accordo volto a liberarsi dalle reciproche obbligazioni assunte con quel contratto. Sulla questione del grave inadempimento per mancato pagamento dei canoni di affitto a decorrere dal 30/7/1998, il giudice d'appello (pur dando atto che il contratto prodotto in originale dall'attore divergeva, quanto a decorrenza dell'obbligo di pagamento dei canoni, rispetto alla copia prodotta dalla [OSCURATO:PERSONA], posto che in quest'ultima il pagamento dei canoni di affitto sarebbe dovuto avvenire solo dal momento dell'inizio dell'attività estrattiva, mentre nel contratto in originale risulta apposta a penna l'aggiunta e comunque non oltre il 301711998') riteneva dare la prevalenza al contratto prodotto dal Luci, non avendo la Calcestruzzi minimamente contestato l'abusivo riempimento del contratto. Sicché, essendo pacifico il mancato pagamento dei canoni di locazione per tutta la durata quinquennale del contratto a partire dal 30/7/1998, occorreva confermare la sentenza dichiarativa della risoluzione del contratto e la statuizione di condanna della Calcestruzzi al pagamento dei canoni non pagati. 3. Il giudizio di Cassazione e l'Ordinanza n.8439 /19. Avverso la pronuncia d'appello la Società propose ricorso per cassazione, sulla base di sei motivi. Con ordinanza n. 8439/2019, del 6 giugno 2018, depositata il 27 marzo 2019, questa Corte dichiarò inammissibile il ricorso, rilevandone, in primo luogo, il difetto di autosufficienza, in violazione dell'art. 366 co. 6 c.p.c., in quanto gli atti e documenti del giudizio di merito posti a fondamento del ricorso non erano stati adeguatamente riprodotti o, comunque, non erano state fornite tutte le indicazioni necessarie per individuarne la collocazione all'interno del fascicolo d'ufficio o di parte. In particolare, l'ordinanza fece riferimento all' "atto di citazione notificato il 18 ,gennaio 2001", alla "comparsa di costitu.zione e risposta", al contratto) di affitto del fondo sito in [OSCURATO:PERSONA] - Loc. Serra - del [OSCURATO:DATA_NASCITA], all'atto di appello, alle dichiarazioni dei testi Santonostefano e Borrelli, alla copia del contratto "prodotta dal Luci", alla copia del contratto "allegata dalla Calcestrui, alla memoria di replica del 09 maggio 2016, alla "perizia di parte prodotta in appello», alla "domanda all'ispettorato agricoltura e successiva concessioni?». L'ordinanza osservò che la società s'era limitata al mero richiamo di quegli atti, senza invero debitamente ( per la parte strettamente d'interesse in sede di legittimità) riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti (es., l'«art. 3 delle (ondi:zioni generali di contratto stipulato dalle parti»), senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se essi fossero stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità. Per altro verso, questa S.C. ritenne non idoneamente censurati sia l'operata qualificazione del contratto, sia l'accertamento in ordine all'inadempimento della società. Aggiunse pure che nel ricorso risultavano inammissibilmente censurate la valutazione delle prove ed era contenuta la richiesta di rivalutazione delle stesse. Quanto all'interpretazione del contratto, fu rilevato che la ricorrente società non aveva argomentato in ordine ai criteri legali d'ermeneutica asseritamente violati; che, inoltre, risultavano formulate inammissibili doglianze in ordine ai vizi della motivazione. 4. Il ricorso per re vocazione dell'ordinanza n. 8439/19. Avverso la menzionata ordinanza, la [OSCURATO:PERSONA] snc propone ricorso per revocazione ex art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c., con un unico motivo articolato in più censure. Resiste con controricorso il signor [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente lamenta, innanzitutto, l'errore di fatto revocatorio consistente nella "commistione di processi diversi".La Corte di Cassazione avrebbe assunto, a base delle sue determinazioni, una fattispecie diversa da quella rappresentata dall'attrice, incorrendo così in un grave errore percettivo, poiché alcuni riferimenti dell'ordinanza non sarebbero in alcun modo riconducibili al contenuto del ricorso né alle vicende del giudizio nella fase di legittimità. Censura che a pagina 4 dell'ordinanza impugnata si faccia riferimento al richiamo "all'art. 5 delle condkioni generali di contratto", mentre il contratto di affitto di cui si discute non presenta condizioni generali. Anche la statuizione relativa alla condanna alle spese e competenze del giudizio, liquidate "in complessivi Euro 4.200,00, a favore della controricorrente" non sembrerebbe riferibile allo specifico giudizio di legittimità, in cui la controparte non si era costituita. Errore "macroscopico" è segnalato anche a pagina 6 dell'ordinanza, che individua quale "controricorrente" la "società Cremisini e società che non è mai stata parte del procedimento e che non presenta alcun legame con le parti. La Corte sarebbe incorsa, ancora, in un altro evidente errore di fatto nella parte in cui ha giudicato il ricorso carente sotto il profilo dell'autosufficienza. Al contrario, la ricorrente rileva come il ricorso fosse idoneo ad offrire al collegio giudicante piena cognizione della controversia de quo e delle doglianze proposte contro la sentenza impugnata, anche alla luce del canone di proporzionalità di matrice europea e delle direttive di cui al protocollo redazionale intervenuto fra CInIF e Corte di Cassazione. In particolare, a dimostrazione dell'errore di fatto compiuto dalla Corte di Cassazione e contrariamente a quanto dichiarato nell'ordinanza impugnata, la società sostiene di aver provveduto ad allegare al ricorso originario: "sub n. 5 e sub n. 6", i fascicoli dei precedenti gradi di giudizio; "quale allegato al foglio prodikione e sulla copertina interna de/fascicolo del giudiio di legittimità", l'istanza presentata ai sensi dell'art. 369 c.p.c. relativa al fascicolo d'ufficio, rilevante per la parte non costituita; l'atto di citazione e la comparsa di costituzione e risposta, contenuti nel fascicolo di parte, ritualmente prodotto, e riportati nella parte espositiva della sentenza impugnata. Infine, la ricorrente evidenzia dettagliatamente l'autosufficienza di ogni mezzo di impugnazione del ricorso originario; l'atto introduttivo del giudizio, insieme con la sentenza d'appello, avrebbe pienamente consentito alla Corte di pronunciarsi sulla fondatezza delle censure nel merito. Resiste con controricorso il Luci. [OSCURATO:PERSONA]. 5. 11 ricorso per revocazione va dichiarato inammissibile, vanno invece corretti gli errori materiali contenuti nell'ordinanza e segnalati dalla società ricorrente. S'è visto in precedenza che nell'ordinanza impugnata possono essere individuate distinte ed autonome rationes decider/di: una prima, nella quale è rilevata l'inammissibilità del ricorso sotto il profilo dell'art. 366 n. 6 c.p.c. per mancata, specifica indicazione di atti o documenti fondanti l'impugnazione; una seconda, nella quale è in generale rilevata la mancanza di chiarezza ed intellegibilità delle censure; una terza, nella quale l'ordinanza stessa affronta il cd. merito cassatorio, per rimarcare la carenza di idonee censure in ordine ai due fondamentali punti controversi (la qualificazione del contratto e l'inadempimento della società), il sostanziarsi delle censure in inammissibili istanze di valutazione e rivalutazione delle prove, nonché di ermeneutica contrattuale senza idoneo riferimento ai canoni interpretativi legali di cui all'art. 1362 c.c. Siffatta analisi del tessuto argomentativo dell'impugnata ordinanza porta a ritenere (da quella) sondato nel merito l'originario ricorso per cassazione, con esaustiva risposta a tutti i rilievi ivi fotinulati, al di là ed oltre il generale giudizio di insufficiente indicazione degli atti ex art. 366 n. c.p.c., con la conseguenza che risultano del tutto non decisivi i rilievi dell'attuale ricorrente in ordine all'avvenuta o meno indicazione medesima. In altri termini, l'espressione del giudizio riguardo a tutte le questioni introdotte nei sei motivi di ricorso esclude che possa essere identificato l'errore di fatto revocatorio configurato dagli artt. 391 bis e 395 n. 4 c.p.c. Suggestivamente la ricorrente pone in evidenza che tale ultimo errore di fatto sia desumibile da due passi dell'ordinanza: quello in cui è citato "Paci. 5 delle condi.zioni generali di contrailo" e quello in cui non solo è disposta la condanna alle spese del giudizio di cassazione (benché l'intimato I Alci non Vi avesse svolto difese), per quanto la condanna stessa è resa nei confronti di tal "società Cremisini e figli" (soggetto assolutamente estraneo al giudizio in questione). Errori che fanno desumere alla ricorrente stessa che "l'ordinamza è _frutto di evidente errore di fatto dovuto certamente alla commistione di procesú ". In realtà quelli posti in evidenza dalla ricorrente sono meri refusi, che possono essere corretti quali errori materiali, i quali non hanno affatto inciso sulla pertinenza del giudizio rispetto alla controversia trattata. Così come posto in evidenza prima, il provvedimento manifesta di avere esattamente identificato la controversia e di avere espresso il giudizio in esatta corrispondenza con le censure avanzate. Basti dire in proposito (e lo riconosce la stessa ricorrente) che nell'intestazione del provvedimento il Luci risulta menzionato come mero "Intimato" e che nella parte dedicata allo "Svolgimento del processo" è affermato che "L'intimato non ha svolto attività difensive". Circostanze le quali confermano che sia la condanna alle spese del giudizio di cassazione, sia la menzione (come condannato) di soggetto del tutto estraneo alla controversia siano meri errori materiali, emendabili, come tali, in questa sede. 6. In conclusione, il ricorso per revocazione deve essere dichiarato inammissibile. Va, invece, accolta l'istanza di correzione materiale (così interpretata la domanda della parte) riguardo ai due punti della motivazione dell'ordinanza impugnata sopra posti in evidenza. 7. Le spese del presente giudizio devono essere compensate tra le parti, siccome la domanda della parte ricorrente risulta dichiarata inammissibile quanto all'istanza revocatoria ed accolta quanto alla correzione dell'errore materiale. PQM La Corte dichiara inammissibile l'istanza di revocazione, accoglie quella di correzione di errore materiale e per l'effetto espunge da pag. 4 dell'ordinanza di questa S.C. n. 8439 del 27 marzo 2019 l'inciso "(es. l'<<art. 5 delle Condi.zioni generali di contratto stipulato dalle parti>>)", nonché da pag. 6 della stessa l'inciso "Le sspese del giudiio di cassazione, liquidate come iii diJpositivo in favore della controricomnte società Cremisini e .figli segu0110 In soccombena". Sopprime, altresì, dal dispositivo dell'ordinanza la condanna della ricorrente soc. [OSCURATO:PERSONA] snc alle spese del giudizio di cassazione. Compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio. sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
Sentenza Cassazione n. 14551/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris