CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20840/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N..[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen.. Egli deduce vizi di motivazione in tema di colpevolezza e di esclusione della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis, cod. pen.). 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, essendo indiscusso che l'imputato si sia consapevolmente ed arbitrariamente allontanato dalla sua abitazione circa un'ora prima dell'orario per il quale era autorizzato. Le obiezioni difensive per giustificare la circostanza sono puramente congetturali. 2.2. Il secondo è del tutto generico: si lamenta l'assenza di motivazione sulle circostanze addotte sul punto con l'atto d'appello, ma non si indicano neppure quali queste siano. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara i P.Q.MMartino R sati [OSCURATO:PERSONA] G(orda r Wt4 U 2026 ;io -io FUrei M a [OSCURATO:PERSONA]