CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43374/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso non sono consentiti in questa sede e manifestamente infondati: il primo motivo è aspecifico e meramente oppositivo, avendo la Corte di appello con congrua e non viziata giustificazione affrontato (cfr. p. 4) la questione del vizio totale di mente; parimenti il secondo motivo sulla recidiva non si correla alla effettiva motivazione resa dalla Corte di appello sul punto, che con corretti e logici argomenti ha risposto alle doglianze difensive (cfr. p. 5); il terzo motivo sulle attenuanti generiche è generico e di merito (esaustivamente la Corte di appello ha rilevato che neppure la difesa aveva saputo indicare elementi di segno positivo rispetto al dato ostativo della negativa personalità del ricorrente); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso