Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 settembre 2023

Cassazione n. 41541/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata contesta la qualificazione data al fatto dai giudici del merito, che hanno escluso la configurabilità dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'ari 73 Tus con valutazione che tuttavia, all'evidenza, si rivela immune da censure utilmente prospettabili in questa sede perché resa all'esito di una lettura compiuta e complessiva dei possibili indici sintomatici della ipotesi di reato rivendicata dalla difesa, considerando e apprezzando non solo il dato quantitativo della sostanza detenuta dal ricorrente, coerentemente ritenuto di assoluto rilievo alla luce del relativo aspetto ponderale, ma anche tutti gli altri elementi selezionati dalla disposizione in oggetto ( con particolare riguardo alle circostanze e alle modalità dell'azione delittuosa), concludendo in modo lineare per la ritenuta incompatibilità della situazione a giudizio con il comma 5 del citato art. 73 alla luce della inserzione della stessa in un quadro organizzativo e strutturale non confacente all'ipotesi di reato sollecitata dalla difesa rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 settembre 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata contesta la qualificazione data al fatto dai giudici del merito, che hanno escluso la configurabilità dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'ari 73 Tus con valutazione che tuttavia, all'evidenza, si rivela immune da censure utilmente prospettabili in questa sede perché resa all'esito di una lettura compiuta e complessiva dei possibili indici sintomatici della ipotesi di reato rivendicata dalla difesa, considerando e apprezzando non solo il dato quantitativo della sostanza detenuta dal ricorrente, coerentemente ritenuto di assoluto rilievo alla luce del relativo aspetto ponderale, ma anche tutti gli altri elementi selezionati dalla disposizione in oggetto ( con particolare riguardo alle circostanze e alle modalità dell'azione delittuosa), concludendo in modo lineare per la ritenuta incompatibilità della situazione a giudizio con il comma 5 del citato art. 73 alla luce della inserzione della stessa in un quadro organizzativo e strutturale non confacente all'ipotesi di reato sollecitata dalla difesa rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023
Sentenza Cassazione n. 41541/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris