CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 novembre 2025
Cassazione n. 31169/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 718/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall’avvocato D’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge; -controricorrente- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ROMA n. 15905/2023 depositata il 06/11/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Nel 2020 la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. conveniva innanzi al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per ottenere la restituzione di € 3.597,24, oltre interessi, versati a titolo di addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica per i consumi degli anni 2010-2012. A fondamento della domanda deduceva che l’addizionale, addebitata in bolletta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., fosse illegittima poiché contrastante con l’art. 1, par. 2, della Direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, chiedendo quindi la ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si costituiva contestando l’avversa domanda ed eccepiva: l’assenza dei presupposti per l’indebito oggettivo, trattandosi di pagamento avvenuto in forza di contratto valido ed efficace; l’inefficacia orizzontale delle direttive europee tra i privati; l’intervenuta prescrizione; la legittimità dell’addizionale fino al 31 marzo 2010. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Roma, con sentenza n. 3262/2021, accoglieva parzialmente la domanda, ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione, e condannava Enel al pagamento di € 2.973,90, oltre interessi e spese. Avverso tale decisione proponeva appello [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sottolineando la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza appellata. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 15905/2023, rigettava l’appello e confermava integralmente la decisione di primo grado, compensando le spese tra le parti. 2.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., articolato in quattro motivi. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] non ha rassegnato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] della società resistente ha depositato memoria. La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] articola in ricorso quattro motivi. Precisamente: -con il primo motivo denuncia Violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 , nella parte in cui il giudice di appello ha affermato la sussistenza dei presupposti per l’esercizio dell’azione di ripetizione dell’indebito, nonostante fino al 31 dicembre 2011 il pagamento dell’addizionale provinciale fosse dovuto, in esecuzione di un contratto valido ed efficace alla luce della normativa italiana allora vigente; - con il secondo motivo denuncia Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 c.1. D.L. n. 511/1988 e dell’art. 1 par. 2 della Direttiva n. 2008/118/CE, dell’art. 54 della L. 8 giugno 1990 n. 142, dell’art. 149 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali - TUEL) e dell ’ art. 19 TUEL, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 nella parte in cui il giudce di appello ha rilevato l’incompatibilità dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica con il dettato dell’art. 1 par.2 della direttiva 2008/118/CE sull’errato presupposto della mancanza di una “finalità specifica” del tributo.Osserva che: a) l’addizionale provinciale ha natura di “accisa”, e non di tributo autonomo, sicché rispetto ad essa non è necessario verificare la sussistenza del requisito della “finalità specifica” richiesto dalla Direttiva europea, che è richiesto per l’istituzione di imposte “autonome” e non riguardo ai meri incrementi quantitativi dell’accisa; b) anche a voler ritenere sussistente ilrequisito della “finalità specifica, questo era stato rispettato dal legislatore nazionale attraverso il D.L. n. 511/1988, sicché la normativa interna non è in contrasto con quella unionale. Chiede, all’occorrenza, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia sui quesiti sottesi alla censura; -con il terzo motivo denuncia Violazione e falsa applicazione - alla luce del fermo principio della inefficacia c.d. orizzontale delle direttive UE - dell ’ art. 6 c.1. D.L. n. 511/1988, della Direttiva n. 2008/118/CE art. 1 par. 2, dell’art. 4 comma 3 del TUE, dell’art. 288 TFUE, degli artt. 11 e 117 Cost, in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1, n. 3 , nella parte in cui il giudice d’appello ha disapplicato la norma interna per contrasto con la direttiva europea, trattandosi di rapporto tra privati, incui non è ammessa l’efficacia orizzontale delle direttive; -con il quarto motivo denuncia Violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 , nella parte in cui il giudice di appello ha a sua volta erroneamente affermato il diritto della società [OSCURATO:SOCIETA]. ad ottenere restituzione dell’importo richiesto a titolo di rimborso dell’IVA sul costo addebitato a titolo di addizionale provinciale. Osserva che non costituendo, la somma corrisposta a titolo di addizionale, indebito oggettivo, l’Iva era dovuta sull’ammontare complessivo del corrispettivo ai sensi dell’art. 13, comma 1 del d.p.r. n. 633/1972 e che la restituzione del relativo importo, poiché destinato a gravare definitivamente soltanto sul consumatore finale e “neutro” per l’acquirente esercente attività d’impresa, avrebbe comportato un ingiustificato arricchimento a vantaggio della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] sostanza, secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe erroneamente confermato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. alla restituzione degli importi richiesti a titolo di rimborso dell’IVA, integrando ciò un ingiustificato arricchimento. 2. Il ricorso non è fondato. 2.1. Non fondati sono iprimi tre motivi - che, in quanto connessi, sono qui trattati congiuntamente - ma la motivazione della sentenza impugnata va corretta. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. il principio affermato da Cass. 13740/25 e ribadito già finora almeno da Cass. n. 13741/25, n. 16992/25, n. 16993/25, n. 17642/25, n. 17643/25, n. 28198/25, n. 28199/25, n. 28200/25, n. 28517/25, n. 28518/25, n. 28527/25, n. 28840/25, n. 28841/25, n. 29055/25: al quale il Collegio presta convinta adesione), In tema di addebito dell’addizionale provinciale di cui all’art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del1989, sostituito dall’ art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 (poi abrogato dal combinato disposto degli artt. 2, comma 6, del d.lgs. n. 23 del 2011, e 18, comma 5, del d.lgs. n. 68 del 2011, nonché dall’art. 4, comma 10, del d.l. n. 16 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 44 del 2012), il consumatore finale - se ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, l’imposta riconosciuta in contrasto con il diritto dell’Unione Europea - è legittimato ad esercitare, nel rispetto dell’ordinario termine decennale di prescrizione, l’azione di ripetizione dell’indebito stesso ex art. 2033 c.c. direttamente nei confronti dello stesso fornitore (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato), poiché la dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE (Corte cost., sentenza n. 43 del 2025) comporta, nei rapporti tra solvense accipiens , la caducazione ex tunc della causa giustificatrice della prestazione . Avuto riguardo al disposto di cui sensi all’art. 118, co. 1, ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ., è qui sufficiente fare integrale richiamo alla motivazione della prima delle menzionate sentenze per giustificare il rigetto dei motivi in esame, con opportuna correzione della motivazione della qui gravata sentenza, del ricorso oggi esaminato. 2.2. Non fondato è anche ilquarto motivo. Questa Corte, ormai da dieci anni (cfr. Cass. n. 9946/2015), ha precisato che: In tema di IVA, ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. 23 ottobre 1972, n. 633, ed in conformità con l’art. 17 della direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, nonché con gli artt. 167 e 63 della successiva direttiva del Consiglio del 28 novembre 2006 n. 2006/112/CE, non è ammessa la detrazione dell’imposta pagata a monte per l’acquisto o l’importazione di beni o servizi - ovvero per conseguire la prestazione di servizi necessari all’impresa - per il solo fatto che tali operazioni attengano all’oggetto dell’impresa e siano fatturate, poiché è, invece, indispensabile che esse siano effettivamente assoggettabili all’IVA nella misura dovuta, sicché, ove l’operazione sia stata erroneamente assoggettata all’IVA, restano privi di fondamento il pagamento dell’imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest’ultimo operata nella sua dichiarazione IVA, con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere all’Amministrazione il rimborso dell’IVA, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell’IVA versata in via di rivalsa, e l’Amministrazione ha il potere-dovere di escludere la detrazione dell’IVA pagata in rivalsa dalla dichiarazione IVA presentata dal cessionario . Dando applicazione a detto principio (ribadito da Cass. n. 15536/2018, n. 8652/2020, n. 25741/2021 e n. 13149/2024) è stato precisato che: il pagamento dell’IVA sulla tariffa di igiene ambientale ex art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 (c.d. TIA1), attesa la natura tributaria di detta tariffa e la sua non assoggettabilità ad imposta, integra indebito oggettivo e legittima l’azione di ripetizione promossa nei confronti del cedente, non assumendo rilevanza la eventuale detrazione, comunque non consentita, del relativo importo ad opera del cessionario (Cass. n. 6149/2020); e che la tariffa di igiene ambientale ex art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 (c.d. TIA1), a differenza della cd. TIA2, avendo natura tributaria, non è assoggettabile a IVA e, pertanto, le somme versate a tale titolo costituiscono un indebito, che legittima l’azione di ripetizione nei confronti del cedente (Cass. n. 10900/2025). Orbene, nella sentenza impugnata, il Tribunale di Roma, nella sentenza impugnata, ha rigettato il quarto motivo stabilendo che: a) in caso di IVA erroneamente assoggettata, se l’IVA è stata indebitamente versata, restano privi di fondamento il pagamento, la rivalsae la detrazione; b) il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell’IVA versata in via di rivalsa; c) la questione relativa alla detrazione IVA già operata dal cliente finale non rileva nel rapporto privatistico con il fornitore, ma riguarda esclusivamente il rapporto tra il cliente e l’[OSCURATO:PERSONA]. Tanto affermando, il Tribunale di Roma si è conformato alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale: a) la detrazione dell’IVA è ammessa solo se le operazioni sono effettivamente assoggettabili all’IVA; se l’operazione è stata erroneamente assoggettata, la detrazione operata dal cessionario è priva di fondamento; l’erroneo assoggettamento ad IVA esclude la sussistenza di una base legale per il pagamento, la rivalsa e la detrazione, in applicazione del principio di neutralità dell’imposta indiretta; b) il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell’IVA versata in via di rivalsa, mentre il cedente ha diritto di chiedere il rimborso all’Amministrazione. Invero, alla luce della giurisprudenza di questa Corte sopra richiamata, è errato ritenere che l ’ eventuale detrazione contabile dell’IVA da parte del cessionario (InJob) precluda l’azione di ripetizione nei confronti del cedente (Enel energia). La corresponsione dell ’ IVA calcolata su una somma (l’addizionale) che è risultata non dovuta perché illegittima (o dichiarata tale ex tunc dalla Corte c ostituzionale) è ess a stess a un indebito e l’azione di ripetizione spetta al consumatore finale nei confronti del fornitore. Il carattere indebito del capitale implica il carattere indebito della imposta (che del capitale rappresenta accessorio), con la conseguenza che il cessionario ha diritto alla restituzione dell’Iva indebita versata in rivalsa. Poiché la Corte costituzionaleha con la citata sentenza dichiarato la illegittimità costituzionale della norma istitutiva dell’addizionale, con efficacia ex tunc, ne risulta che l ’ imposta era ipso facto indebita : essendo la base imponibile illegittima ex tunc, anche l’IVA accessoria risulta indebita. Ne consegue che l ’ argomento centrale di Enel, basato sull’ingiustificato arricchimento di In J ob per l ’ IVA detratta, è in contrasto con il meccanismo di neutralizzazione circolare dell’IVA, che impone la restituzione dell’imposta indebita al cessionario da parte del cedente, lasciando all’[OSCURATO:PERSONA] il potere-dovere di recuperare l’importo indebitamente detratto. Il carattere indebito del capitale (l’addizionale provinciale illegittima), si ribadisce, implica il carattere indebito dell’imposta accessoria (l’IVA);ed è escluso il rischio di ingiustificato arricchimento del cessionario, in quanto il recupero dell’IVA indebitamente detratta è un onere che ricade (non sul cedente, ma) sull’[OSCURATO:PERSONA]. In senso contrario non vale invocare Cass. 13338/25. Invero, in quella occasione, la Corte si è occupata principalmente della legittimazione del cessionario (l’acquirente di beni o servizi, soggetto IVA o consumatore finale) a proporre istanza di rimborso direttamente nei confronti dell’Erario (l’Amministrazione finanziaria) per l’IVA di rivalsa, indebitamente pagata; ed ha stabilito che, di regola, il cessionario non ha una relazione diretta con l’Erario per il rimborso dell’IVA di rivalsa, ma deve esercitare un’azione di ripetizione d’indebito di natura civilistica nei confronti del cedente (il fornitore) per le somme versate in eccesso. Nel caso di specie, invece, il consumatore finale ([OSCURATO:PERSONA]) ha correttamente esercitato l’azione ordinaria di ripetizione dell’indebito exart. 2033 c.c. direttamente nei confronti del fornitore ([OSCURATO:PERSONA]). L’azione promossa in questo giudizio è di natura privatistica (tra fornitore e cliente finale) e non di natura tributaria (tra cliente finale e [OSCURATO:PERSONA]). In definitiva, nella specie, viene in discussione (non la legittimazione ad agire contro l’Erario, bensì) il diritto del cessionario ([OSCURATO:PERSONA]) di ottenere la restituzione dell’IVA indebita dal cedente ([OSCURATO:PERSONA]): Cass. n. 13338/2025 ha definito le eccezioni che consentono al cessionario di agire direttamente contro il Fisco, mentre nel caso di specie si tratta di applicare il principio generale, che impone la restituzione dell’IVA indebita, nel rapporto privato tra cedente e cessionario. L’azione di ripetizione contro il fornitore è azione esperibile e non viene preclusa dall’eventuale detrazione contabile dell’IVA da parte del cessionario. In definitiva, il motivo viene deciso sulla base del seguente principio di diritto: In tema di imposta sul valore aggiunto (IVA), ove l’operazione sia stata erroneamente assoggettata a tale imposta, in quanto calcolata su una base imponibile che, a seguito di declaratoria di illegittimità costituzionale ex tunc, è risultata indebita, restano privedi fondamento non solo la corresponsione dell ’ imposta da parte del cedente, ma anche la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione eventualmente operata da quest’ultimo nella sua dichiarazione IVA. Conseguentemente, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell’IVA versata in via di rivalsa. La possibilità che il cessionario abbia già operato la detrazione contabile dell’IVA non è idonea a precludere l’azione di ripetizione nei confronti del cedente, poiché la restituzione dell’imposta indebita al cessionario da parte del cedente è necessitata dal meccanismo di neutralizzazione circolare dell’IVA . 3. Le spese processuali vanno dichiarate integralmente compensate, in considerazione del fatto che può ancora considerarsi recente il dirimente intervento della Corte costituzionale e della novità della questione sottesa al motivo quarto. Al rigetto del ricorso consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.M La Corte: -rigetta il ricorso; - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali; -ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,