CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26391/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 33530/2020proposto da: Agenzia delle Entrate - Riscossione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ) , in pe rsona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; -intimata – -avverso la sentenza n. 1049 / 0 3 / 20 1 9 emess a d a l la C TR Calabria in data 03/04/2019e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto Intimazione pagamento relativo a cartelle – AdE avvalsasi di professionista appartenente al libero foro 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza avverso l’intimazione di pagamento riferita a numerose cartelle di pagamento per tributi erariali non pagati. 2. [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento del ricorso, annullava gli avvisi di intimazione e gli atti presupposti. 3. La sentenza veniva impugnata da Agenzia Entrate-Riscossione e la [OSCURATO:PERSONA] della Regione della Calabria dichiarava inammissibile l’appello, essendosi l’Agenzia delle Entrate - Riscossione avvalsa di un avvocato del libero foro. 4. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta di un unico motivo. La contribuente non ha svolto difese. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Con ordinanza interlocutoria del 6/10/2021 veniva acquisito i fascicolo dei giudizi di merito. Ritenuto in diritto - rilevato che il ricorso per cassazione risulta notificato alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., a mezzo pec, all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale la rappresentava nel corso del giudizio di primo grado, laddove la contribuente non si è costituita in sede di appello; -considerato che la notifica del ricorso per cassazione, anche nel processo tributario, alla parte rimasta contumace in appello, effettuata nel domicilio eletto presso il procuratore domiciliatario della stessa in primo grado, è nulla e non inesistente, in quanto eseguita in un luogo diverso da quello previsto dall'art. 330, comma 3, c.p.c., ma non privo di collegamento con il destinatario: ne deriva che, in difetto di costituzione della parte, deve essere disposta la rinnovazione di detta notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c., che deve avvenire, peraltro, entro la metà del termine cd. breve per impugnare, salvo circostanze eccezionali delle quali deve essere data prova rigorosa (Sez. 5, Ordinanza n. 11485 del 11/05/2018);-considerato che occorre, pertanto, rimettere la causa sul ruolo, al fine di consentire alla ricorrente la rinnovazione della notifica nel termine all’uopo concesso; P.Q.M. La Corte rimette la causa sul ruolo, concedendo alla ricorrente termine di 60 giorni, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza, per la rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] alla Cancelleria per le comunicazioni di sua competenza. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-V Sezione civile della Corte Suprema di