CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 16307/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso l'ordinanza della Corte di appello di Genova che ha rigettato la richiesta di riparazione per l'ingiusta detenzione dall'istante sofferta, in carcere per il reato di cui agli artt. 110, 648-bis cod. pen. e agli arresti domiciliari per il reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. cod. pen., 2638 cod. civ., 61, n. 2, cod. pen. Con riguardo a quest'ultimo reato, in data 07/12/2016, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Genova emetteva sentenza di non luogo a procedere (passata in giudicato il 05/07/2018); con sentenza del 12/04/2018 (passata in giudicato il 30/06/2018), il Tribunale di Genova assolveva l'imputato dal reato di riciclaggio ai sensi dell'art 530, comma 2, cod. proc. pen., perché il fatto non sussiste. 2. Il ricorso consta di due motivi. 2.1. Con il primo, si deduce erronea applicazione della legge penale, mancanza e illogicità della motivazione, osservandosi come il provvedimento impugnato non fornisca alcun elemento ulteriore di valutazione rispetto al preteso illecito disciplinare e non delinei una situazione obiettiva idonea ad evocare una fattispecie di reato. L'ordinanza impugnata, per un verso, contrasta con le emergenze processuali/ le quali evidenziano l'assenza di contestazioni da parte dell'autorità di vigilanza; per altro verso, fornisce un'indicazione infondata e contraddittoria del nomen iuris del reato cui alluderebbero le violazioni deontologiche (peraltro non indicate dalla Corte di appello). Quanto al primo aspetto, i ricorrenti richiamano la sentenza del Tribunale di Genova laddove afferma che "Se è vero che gli imputati hanno certamente tenuto condotte non limpide (come ampiamente dimostrato dal contenuto delle intercettazioni e dei sequestri), è altresì vero che l'organo ispettivo specializzato nell'esame delle pratiche in questione (il M. E.F.) non ha emesso alcuna sanzione nei confronti dell'operazione posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA]...", di cui il ricorrente era vice direttore generale, in relazione alla quale gli era stata contestata la condotta di concorso nel riciclaggio di euro 13.054.565,23, profitto del delitto di cui all'art. 4 d.lgs. 74/2000 compiuto da [OSCURATO:PERSONA]. Osservano, altresì, con riguardo alle intercettazioni ambientali, che la medesima sentenza del Tribunale di Genova ha affermato che la circostanza che, in dibattimento, nessun testimone dell'accusa sia stato chiamato a spiegare o a commentare le risultanze acquisite non facilita la comprensione di alcuni colloqui, alcuni dei quali neppure attengono alla pratica della famiglia Berneschi. Quanto al secondo aspetto, relativo al laconico riferimento al combinato disposto degli artt. 52-53 e 55 d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, i ricorrenti rilevano che la trasmissione degli atti alla Procura non riguardava il Grosso, che nel procedimento deciso con la pronuncia del Gip del Tribunale di Genova non era chiamato a rispondere di riciclaggio ma solo di ostacolo alle funzioni di vigilanza (art. 2638 cod. civ.); che, se una contestazione ulteriore poteva derivare dalle accuse mosse all' odierno ricorrente, sarebbe stata se mai quella di aver violato l'art. 46 del d. Igs. 231/2007, non certo gli artt. 52-53 e 55 del medesimo decreto, in ordine ai quali egli non è mai stato indagato.Giova, peraltro, ricordare che l'ipotizzato reato di cui all'art. 55 d. Igs. 231/2007 non consente l'applicazione di misure restrittive della libertà personale. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce erronea applicazione della legge penale in relazione alla giurisprudenza della Corte EDU (in part., sentenza [OSCURATO:PERSONA] c. Portogallo, ricorso n. 59133/11, 12 giugno 2018), la quale ha stabilito che il requisito della unlawfulness è illegittimo e che, nel caso di detenzione illegittima, l'ordinamento nazionale deve prevedere uno strumento di riparazione accessibile a chi stato vittima della misura contra legem. Nel caso di specie, il Giudice della riparazione ha operato un'interpretazione troppo estensiva del requisito della colpa grave così da determinare una restrizione del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione in contrasto con l'anzidetta interpretazione della Corte EDU. 3. L'Avvocatura generale dello Stato, con memoria pervenuta il 07/12/22, chiede, in via pregiudiziale, che il ricorso sia dichiarato inammissibile; in subordine, che sia rigettato. 4. In data 09/01/2,3 è pervenuta memoria di replica del difensore, avv. prof. [OSCURATO:PERSONA]. 5. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 2. In linea generale, va ricordato che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'Autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082 -01). In sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione non viene, pertanto, in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare un grave quadro indiziario nei suoi confronti. Si tratta di una valutazione che ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo ed è volta a verificare se dal quadro indiziario, a disposizione del giudice della cautela, potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio e se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663 01). Ai medesimi fini, il giudice della riparazione deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purché la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (Sez. 4, n. 19180 del 18/2/2016, Buccini, Rv. 266808 -01) ed apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, non è censurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 27458 del 5/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276458-01). 3. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la colpa grave, ostativa all'invocato riconoscimento, sulla base di due circostanze, consistenti: la prima, nel fatto che, nella sentenza 7 dicembre 2016, il Gip - che pure ha escluso la configurabilità del reato di cui all'ad 2638 cod. civ. — abbia osservato «che nelle condotte contestate agli imputati emergono ipotesi di reato riconducibili alla violazione delle prescrizioni di cui agli artt. 52 e 53 D.L.vo 231/2007, sanzionate a norma dell'art 55» e che, nella sentenza del 12 aprile 2018, il Tribunale di Genova abbia rilevato che il contenuto delle intercettazioni smentisse le dichiarazioni rese al dibattimento dagli imputati ed abbia sottolineato la complessiva opacità della gestione del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., di cui il ricorrente era vicedirettore generale e procuratore; la seconda, nel fatto che il giudice del lavoro di Genova abbia respinto il ricorso proposto dal Grosso avverso il licenziamento intimatogli dalla Banca CARIGE. Osserva il Giudice della riparazione sul punto che tale licenziamento non è stato deliberato per le vicende cautelari del dipendente, «ma perché dagli atti del procedimento penale sono emersi (come testualmente riporta la contestazione disciplinare del 29 gennaio 2015 citata in sentenza), "gravissimi comportamenti" posti in essere nello svolgimento della sua attività presso il centro fiduciario, che non sono stati smentiti dalle citate pronunce assolutorie... tali comportamenti, secondo il giudice del lavoro, tradott4si in violazioni della normativa interna della banca e in violazioni di legge, hanno reso legittima l'interruzione del rapporto da parte dell'ente». La Corte territoriale conclude affermando la sussistenza della colpa grave in capo al ricorrente perché le misure che gli sono state applicate trovano causa in comportamenti «integranti in parte reati, in parte illeciti di altra natura, e anche condotte deontologicamente scorrette, tenuto conto della posizionevdelle delicate funzioni di grosso nella Banca CARIGE». Si tratta di conclusioni in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale è gravemente colposa quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica, negligenza o imprudenza, una situazione tale da determinare una non voluta, ma prevedibile, ragione d'intervento dell'Autorità giudiziaria, che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale ( Sez. U., n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263 - 01; Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Tucci, Rv. 242034 - 01). La Corte di appello di Genova ha, pertanto, apprezzato, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori a sua disposizione, appurando la riscontrabilità di comportamenti connotati da macroscopica negligenza e imprudenza e fondando la deliberazione conclusiva non su mere supposizioni ma su fatti concreti e precisi, dai quali ha desunto, con valutazione ex ante, che la condotta tenuta dal richiedente aveva contribuito a ingenerare nell'Autorità procedente, la falsa apparenza del ricorrere, nel suo agire, di estremi di illiceità penale, dando così luogo alla detenzione, con rapporto di causa- effetto (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, cit.; Sez. U., n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro ed altri). 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla deve essere liquidato in favore del Ministero resistente per le difese articolate con memoria difensiva, in ragione della genericità e della non pertinenza delle argomentazioni svolte, non utili alla decisione nella prospettiva di contrastare la pretesa avversaria (cfr. Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222264 - 01). P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese in favore de