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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03817/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.5899/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimato- avverso la SENTENZA d ella [OSCURATO:PERSONA] n.2826/2019 depositata i l 27/06/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal la ConsiglieraRAFFAELLA BROGI.

Rilevato che: 1.Il presente giudizio trae origine dagli avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2012, 2013 e 2014, con i quali l’amministrazione finanziaria recuperava l’IVA, a suo dire, indebitamente detratta da [OSCURATO:SOCIETA]. (hinc: la contribuente o la società contribuente) , in conseguenza dell’uso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti relative ad acquisti di merce da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 2.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia (hinc: CTR), con la sentenza n. 2826/2019 depositata in data 27/06/2019, ha rigettato l’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva rigettato, a sua volta, i ricorsi proposti contro gli avvisi di accertamento.

4. Contro la sentenza della CTR la società contribuente ha proposto ricorso in cassazione con quattro motivi e ha, poi, depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

5. La parte intimata non si è costituita.

Considerato che: 1.In via preliminare, occorre disporre la rinnovazione della notificazione all’Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:PERSONA] di Milano, dal momento che quest’ultima, nel giudizio d’appello, definitivo dalla sentenza impugnata, non risulta essersi difesa tramite l’Avvocatura dello Stato. 2.Considerato che la parte intimata non si è costituita deve ritenersi che la notificazione eseguita nei confronti dell’Avvocatura dello Stato sia nulla e non inesistente e che ne debba essere disposta la rinnovazione ex art. 291 cod. proc. civ. 3.Secondo questa Corte, infatti, qualora nel giudizio di merito l'Agenzia delle entrate non siastata rappresentata dall'Avvocatura dello Stato, è nulla, e non inesistente, lanotifica del ricorso per cassazione effettuata presso l'Avvocaturadello Stato, non potendosi escludere l'esisten za di un astratto collegamento tra il luogo di esecuzione dellanotifica ed il destinatario della stessa, in considerazione delle facoltà, concesse all'Agenzia dall'art. 72 del d.lgs. n. 300 del 1999, di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura.

Tale nullità, inoltre, può essere sanata sia nel caso in cui l'Agenzia si costituisca senza sollevare eccezioni al riguardo, sia per effetto dirinnovazione della notifica, ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 17700). 4.Deve essere, pertanto, disposta la rinnovazione della notificazione, rinviando la causa a nuovo ruolo.

P.Q.M rinvia la causa a nuovo ruolo; dispone che la ricorrente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento rinnovi la notificazione del ricorso in cassazione all’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Milano.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.5899/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimato- avverso la SENTENZA d ella [OSCURATO:PERSONA] n.2826/2019 depositata i l 27/06/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal la ConsiglieraRAFFAELLA BROGI. Rilevato che: 1.Il presente giudizio trae origine dagli avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2012, 2013 e 2014, con i quali l’amministrazione finanziaria recuperava l’IVA, a suo dire, indebitamente detratta da [OSCURATO:SOCIETA]. (hinc: la contribuente o la società contribuente) , in conseguenza dell’uso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti relative ad acquisti di merce da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 2.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia (hinc: CTR), con la sentenza n. 2826/2019 depositata in data 27/06/2019, ha rigettato l’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva rigettato, a sua volta, i ricorsi proposti contro gli avvisi di accertamento. 4. Contro la sentenza della CTR la società contribuente ha proposto ricorso in cassazione con quattro motivi e ha, poi, depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. 5. La parte intimata non si è costituita. Considerato che: 1.In via preliminare, occorre disporre la rinnovazione della notificazione all’Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:PERSONA] di Milano, dal momento che quest’ultima, nel giudizio d’appello, definitivo dalla sentenza impugnata, non risulta essersi difesa tramite l’Avvocatura dello Stato. 2.Considerato che la parte intimata non si è costituita deve ritenersi che la notificazione eseguita nei confronti dell’Avvocatura dello Stato sia nulla e non inesistente e che ne debba essere disposta la rinnovazione ex art. 291 cod. proc. civ. 3.Secondo questa Corte, infatti, qualora nel giudizio di merito l'Agenzia delle entrate non siastata rappresentata dall'Avvocatura dello Stato, è nulla, e non inesistente, lanotifica del ricorso per cassazione effettuata presso l'Avvocaturadello Stato, non potendosi escludere l'esisten za di un astratto collegamento tra il luogo di esecuzione dellanotifica ed il destinatario della stessa, in considerazione delle facoltà, concesse all'Agenzia dall'art. 72 del d.lgs. n. 300 del 1999, di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura. Tale nullità, inoltre, può essere sanata sia nel caso in cui l'Agenzia si costituisca senza sollevare eccezioni al riguardo, sia per effetto dirinnovazione della notifica, ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 17700). 4.Deve essere, pertanto, disposta la rinnovazione della notificazione, rinviando la causa a nuovo ruolo. P.Q.M rinvia la causa a nuovo ruolo; dispone che la ricorrente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento rinnovi la notificazione del ricorso in cassazione all’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Milano. Così