CassazionedecretoSezione 3Decisione del 11 giugno 2024
Cassazione n. 28626/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7961/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in R oma , p iaz za A driana , n. 5 , pal . A , int . 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), giusta procura speciale allegata al ricorso. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore, elettivamente domiciliata in Roma , [OSCURATO:PERSONA] , n. 50, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), giusta procura speciale allegata al controricorso. -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, p ia zza dei C aprettari , n. 70, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) che l a rappresenta e difende , giusta procura speciale allegata al controricorso. -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4971/2019 depositata il 18/07/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. chiedeva ed otteneva l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. per il pagamento di crediti di impresa, derivanti da servizi di stampa resi a favore di quest’ultima da parte della società Rotosuds.p.a., di cui la [OSCURATO:SOCIETA] assumeva di essere cessionaria del credito ai sensi della L. 52/1991. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla [OSCURATO:SOCIETA]; nel giudizio di opposizione interveniva il [OSCURATO:PERSONA] per sostenere la propria legittimazione esclusiva all’incasso dei crediti per l’importo di euro 2.382.287,50, affermando che tali suoi crediti erano stati oggetto di riconoscimento daparte della [OSCURATO:PERSONA], che il contratto di factoring tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA] – e con esso le cessioni di crediti di impresa dalla prima alla seconda–erano affetti da nullità per vizio di forma scritta ex art. 117 d. lgs. 385/1993; in via subordinata, faceva comunque proprie le eccezioni già svolte da [OSCURATO:PERSONA] sotto il profilo della mancata notificazione della cessione dei crediti di cui la [OSCURATO:SOCIETA] pretendeva di essere cessionaria. 1.2. Con sentenza n. 22878/2017 del 6 dicembre 2017 il Tribunale di Roma accertava l’esistenza dei crediti verso [OSCURATO:PERSONA], relativi al pagamento di servizi di stampa a suo tempo resi dalla [OSCURATO:SOCIETA] – per l’ammontare di euro 2.382.287,50, riconosciuto da [OSCURATO:PERSONA] in corso di causa, ma negava la titolarità di tali crediti in capo a [OSCURATO:SOCIETA], affermando, in accoglimento delle difese del Fallimento intervenuto, che il contratto di factoring tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] era nullo per difetto di forma scritta ex art. 117 D.Lgs. 385/1993 e che dunque le cessioni “non hanno [avevano, n.d.r.] potuto produrre i propri effetti e trasferire la titolarità dei crediti per le prestazioni eseguite da [OSCURATO:SOCIETA] a favore dell’Espresso [di [OSCURATO:PERSONA], n.d.r.]” 2. Avverso tale sentenza la società [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello; si costituivano, resistendo al gravame, [OSCURATO:SOCIETA]. ed il [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con sentenza n. 497 del 18 luglio 2019 la Corte d’Appello di Roma confermava, sebbene con diversa motivazione, la sentenza di prime cure, nel senso che confermava la statuizione di condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento della somma di euro 2.382.287, 50, e, pur escludendo la nullità del contratto di factoring per difetto di forma e pur affermando l’opponibilità della cessione del credito, rigettava l’appello proposto da lla [OSCURATO:SOCIETA] sul rilievo della inesistenza dei crediti da essa vantati. 3. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA] propone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Resistono con controricorso sia [OSCURATO:PERSONA] sia il [OSCURATO:PERSONA]. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. La società ricorrente ed i controricorrenti hanno depositato rispettiva memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va pregiudizialmente r ileva to che il Fallimento controricorrente eccepisce l’inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto di sottoscrizione del difensore. Deduce, in particolare, che unitamente alla relata di notifica il difensore di [OSCURATO:SOCIETA]. ha allegato un file, denominato “Ricorso ex art. 360 e ss. cod. proc. civ.” che non sarebbe nativo digitale “bensì un file derivato da una scansione del ricorso e della procura speciale insieme con firma digitale” (v. p. 17 del controricorso) ed assume che “trattandosi di file scansionato, il difensore della [OSCURATO:SOCIETA], prima di scansionare la copia del ricorso unitamente alla procura speciale, avrebbe dovuto prima firmarlo materialmente” e solo dopo scansionarlo attestandone la conformità; aggiunge poi che siccome la copia così inviata del ricorso è conforme al relativo originale analogico, si deve desumere che l’originale del ricorso non è sottoscritto dal difensore, in violazione dunque dell’art. 365 cod. proc. civ. In sintesi, secondo il controricorrente il ricorso sarebbe inammissibile in quanto confezionatoa seguito di scansione di documento analogico (cartaceo) in formato.pdf e sottoscritto con firma digitale e non con sottoscrizione autografa. 1.1. L’eccezione è infondata. Nell’ipotesi in esame, che è differente da quella in cui il ricorso si presenti privo della procura speciale rilasciata al difensore, questa Suprema Corte ha già avuto modo di affermare che l’inammissibilità va esclusa in presenza di procura speciale, redatta in formato analogico su foglio separato, congiunto materialmente al ricorso ex art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., recante sottoscrizione del difensore, come ben si evince dalla copia digitale dall’atto, che include la suddetta procura, notificatagli a mezzo pec; infatti, la sottoscrizione del difensore apposta sulla procura materialmente congiunta è del tutto idonea a conferire prova dell’autenticità dell’atto e della sua provenienza (in questo senso, v. Cass., n. 19434 del 18 luglio 2019). In un caso analogo, in cui risultava che il ricorso era originato in formato analogico (cartaceo) come anche la procura, e che solo quest’ultima era sottoscritta con firma autografa, mentre il primo non recava alcuna sottoscrizione, questa Suprema Corte, sul rilievo che entrambi gli atti, scansionati e firmati digitalmente, erano stati quindi notificati, ed era stata prodotta copia cartacea della relata di notifica, del messaggio di posta elettronica certificata e delle ricevute di accettazione e consegna, il tutto corredato dalla attestazione di conformità sottoscritta con firma autografa prescritta dalla L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 9, commi 1-bis e 1-ter, ha già avuto modo di affermare che “Tutto ciò conferisce al ricorso depositato in cancelleria prova della sua autenticità e provenienza, restando del tutto irrilevante che l’originale cartaceo del ricorso non recasse sottoscrizione autografa, la sua provenienza dal difensore munito di procura risultando comunque attestata sia dalla procura che ad esso accede (v. Cass.23/03/2017, n. 7443;01/08/2013, n. 18491;03/10/2006, n. 21326; 12/04/2005, n. 7551;14/05/2003, n. 7485) sia dalla firma digitale apposta al documento notificato per via telematica”. Va inoltre ricordato come, di recente, le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza 12/03/2014, n. 6477, abbiano espressamente affermato il principio per cui,nella peculiarità della cosiddetta realtà processuale "ibrida" del giudizio telematico di legittimità ed in continuità con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, cui si raccorda quello di strumentalità delle forme processuali, ribadito anche da Cass., Sez. un., n. 22438/2018, è possibile desumere aliunde, da elementi qualificanti,la paternità certa dell'atto processuale. Nel caso di specie, dunque, va da un lato valorizzata la presenza della sottoscrizione del difensore sulla procura speciale allegata al ricorso che è stato notificato a mezzo pec al Fallimento controricorrente, dall’altro la notificazione del ricorso, che risulta proveniente dalla casella p.e.c. del difensore della [OSCURATO:SOCIETA], ed il deposito della copia di esso in modalità analogica con attestazione di conformità sottoscritta dal difensore medesimo, che rappresentano elementi univoci da cui desumere la paternità dell'atto, rimanendo così superato l'eccepito vizio in ordine alla mancata sottoscrizione dell'originale del ricorso. 2. Con il primo motivo la società ricorrente denunzia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nonché degli artt. 324 e 329, comma 2, cod. proc. civ. e dell’art. 2909 cod. civ. Lamenta che la corte d’appello si è pronunciata oltre il limite delle eccezioni effettivamente svolte da [OSCURATO:PERSONA] e dal Fallimento e risultanti dalle allegazioni delle parti, nonché in violazione dell’accertamento compiuto in primo grado e non oggetto di impugnazione in appello. 2.1. Ilmotivo è inammissibile. L’impugnata sentenza, nel confermare la sentenza di primo grado, ha fondato la sua motivazione su due ben precise rationesdecidendi, da un lato rilevando che sia che “non sussisteva il credito che la appellante aveva azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo” (p. 7), dall’altro che “proprio perché trattasi di un factoring con cessione in massa di crediti futuri, regolata dall’art. 3 l. n. 52 del 1991, ove detta annotazione manchi o sia venuta meno per effetto di note di credito o storni effettuati dal cedente, a conferma dell’inesistenza del credito, alcuna pretesa creditoria il cessionario può vantare”, in tal modo pronunciando in maniera conforme all’orientamento di legittimità (v. Cass., 19341/2017), ed è poi pervenuta per un verso a revocare il decreto ingiuntivo ottenuto da [OSCURATO:SOCIETA], per altro verso a condannare [OSCURATO:PERSONA] a pagare al Fallimento l’importo di cui ai crediti maturati e riconosciuti in suo favore. Le censure della società ricorrent e trascurano tutti questi passaggi motivazionali e pertanto il motivo è inammissibile, secondo consolidato orientamento di legittimità per cui quando la sentenza di merito impugnata si fonda – come nel caso in esame – su più rationes decidendi autonome, nel senso che ognuna di esse è sufficiente, da sola, a sorreggerla, perchè possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile che il soccombente censuri tutte le rationes; l’omessa impugnazione di una di essere rende, dunque, inammissibile, per difetto di interesse, le censure relative alle altre, le quali, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbero produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (Cass., 27/07/2017, n. 18641; Cass., 16/04/2014, n. 8847; Cass., 14/02/2012, n. 2108; Cass., 03/11/2011, n. 22753). Aggiungasi, infine, che non risulta essere stata impugnata da nessuno, tantomeno dalla società odierna ricorrente, la statuizione, resa dal tribunale in prime cure-di condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore -non di [OSCURATO:SOCIETA]- bensì del [OSCURATO:PERSONA]. 3. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia, in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Lamenta che la corte di merito ha omesso di considerare l’esecuzione da parte di [OSCURATO:SOCIETA] delle prestazioni di cui all’[OSCURATO:PERSONA] di Stampa, che sarebbe un fatto decisivo per il giudizio, che aveva formato oggetto di discussione tra le parti sia nel corso del giudizio di primo grado che nel corso del giudizio di appello. 3.1.Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. E’ inammissibile là dove la ricorrente invoca il vizio di omesso esame in presenza di c.d. doppia conforme, non avendo dimostrato che siano diverse le ragioni delle pronunce in primo ed in secondo grado, con conseguente violazione dell’art. 348-ter cod. proc. civ. (v. Cass., 09/08/2022, n. 24508: “Nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dall’art. 348 ter cod. proc. civ., comma 5, il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, deve indicarele ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse”; v. anche Cass. 5528/2014). E’ infondato là dove , sotto la formale invocazione del vizio di omesso esame, la ricorrente intende sostanzialmente contrapporre una diversa ricostruzione dei fatti rispetto alla motivata valutazione, in quanto tale non più sindacabile in sede di legittimità, con cui la corte territoriale non solo ha ritenuto che [OSCURATO:SOCIETA] non ha assolto all’onere della prova della titolarità del credito vantato, ma anche, come si è detto, ha confermato la statuizione di condanna emessa in prime cure della debitrice [OSCURATO:PERSONA] a pagare non a [OSCURATO:SOCIETA], bensì al [OSCURATO:PERSONA]. 4. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso. 5. Le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro17.200,00, di cui euro 17.000,00 per onorari, oltre a spese generali eaccessori di legge, in favore di ciascuna parte controricorrente.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della societàricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il rico