Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 gennaio 2022

Cassazione n. 00127/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 8819-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliate presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' BORSI n. 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 8819/2017 avverso la sentenza n. 46/2017 della CORTE D'APPELLO di REGGIO Numero sezionale 2666/2021Numero di raccolta generale 127/2022 CALABRIA, depositata il 23/01/2017; Data pubblicazione 04/01/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 19.5.2005 [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 335/2005, con il quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] le aveva ordinato il pagamento, in favore della società [OSCURATO:SOCIETA]., della somma di € 41.515,04 a titolo di saldo del corrispettivo di alcune forniture di beni mobili.

L’opponente eccepiva, in particolare, l’intervenuto pagamento del debito, allegando una lettera, proveniente dalla società creditrice, indicante un saldo di € 546,13, che era stato regolarmente saldato.

Nella resistenza della convenuta, il Tribunale rigettava l’opposizione, con sentenza n. 1479/2012.

Interponeva appello la [OSCURATO:SOCIETA]. e la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza impugnata, n. 46/2017, resa nella resistenza della società appellata, riformava la decisione di prime cure, accogliendo l’opposizione spiegata da [OSCURATO:SOCIETA]. e revocando il decreto ingiuntivo opposto.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la società ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 342 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto ammissibile l’appello, in assenza di specifica indicazione delle parti della sentenza meritevoli di riforma, della rilevanza dei vizi denunciati sulla decisione della controversia e di F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 8819/2017 proposizione di un progetto alternativo di decisione.

Numero sezionale 2666/2021Numero di raccolta generale 127/2022 La censura è in parte inammissibile ed in parte infondata.Data pubblicazione 04/01/2022 Occorre premettere che il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione è escluso dal perimetro del vizio di motivazione deducibile in Cassazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, a seguito dell’entrata in vigore della novella di cui al D. L. n. 83 del 2012, convertito in Legge n. 134 del 2012, secondo cui l’anomalia motivazionale deducibile in Cassazione “… si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione” (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830), con conseguente esclusione dell’ammissibilità di ogni diverso profilo di vizio della motivazione.

Sotto questo profilo, dunque, il motivo in esame è inammissibile.

Nel resto, la censura è infondata.

E’ stato infatti definitivamente chiarito che l’appello è ammissibile ogni volta che, in concreto, sia possibile individuare i motivi di gravame devoluti alla cognizione del giudice dell’impugnazione, non essendo richiesto dalla legge l’uso di alcuna formula sacramentale.

Sul punto, va ribadito il principio secondo cui “Nel giudizio di appello –che non è un novum iudicium– la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono.

Ne consegue che, nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 8819/2017 limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto Numero sezionale 2666/2021Numero di raccolta generale 127/2022 potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre Data pubblicazione 04/01/2022 accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18932 del 27.9.2016, Rv. 641832; conf.

Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9244 del 18.4.2007, Rv. 597867; cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21566 del 18/09/2017, Rv. 645411).

Il principio è interpretato, con orientamento ormai consolidato, nel senso che “L'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico” (Cass. Sez.3, Sentenza n. 18307 del 18.9.2015, Rv. 636741).

In senso conforme, cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25218 del 29.11.2011, Rv. 620524, secondo la quale “Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art.342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice” (conf.

Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2814 del 12/02/2016, Rv. 638551).

F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 8819/2017 Numero sezionale 2666/2021 Nel caso di specie la società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva, con l’atto di Numero di raccolta generale 127/2022Data pubblicazione 04/01/2022 impugnazione, contestato la decisione, adottata dal Tribunale, di rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo, riproponendo le argomentazioni e le difese già esposte in prime cure e contestando l’esistenza del credito azionato in via monitoria da [OSCURATO:SOCIETA].

Il tema devoluto al giudice di appello, dunque, investiva l’intero rapporto negoziale sulla cui base quest’ultima società aveva proposto la sua iniziativa giudiziaria, ed in relazione ad esso l’appellante invocava una totale revisione del giudizio in fatto e in diritto condotto dal giudice di prima istanza.

Il giudice di appello, peraltro, ha riesaminato criticamente l’operato del Tribunale, pervenendo ad una soluzione opposta, sulla base del rilievo che, nella fase di opposizione, la società ingiungente non aveva raggiunto la prova del credito, ai fini della quale non poteva essere ritenuta sufficiente la mera fattura commerciale emessa dal creditore.

Sotto questo profilo, dunque, non si configura alcun profilo di omissione della motivazione della decisione.

Con il secondo motivo, la società ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e la violazione degli artt.112, 113, 115 c.p.c., 2697 e 2710 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe posto a base della sua decisione i fatti non contestati dalla controricorrente, tra cui innanzitutto l’esistenza del rapporto di credito e l’accettazione tacita delle fatture sulla cui base si fondava la pretesa creditoria azionata dalla società ricorrente.

Con il terzo motivo, logicamente connesso al secondo, la società ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e la violazione degli artt. 113, 115 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., poiché la Corte di Appello avrebbe dovuto rilevare l’incompatibilità logica tra le argomentazioni difensive proposte da [OSCURATO:SOCIETA]. nel giudizio di F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 8819/2017 Numero sezionale 2666/2021 opposizione e il disconoscimento delle prestazioni oggetto delle Numero di raccolta generale 127/2022Data pubblicazione 04/01/2022 fatture azionate da [OSCURATO:SOCIETA]. in via monitoria.

Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili.

Da un lato esse ripropongono -come già evidenziato in relazione al primo motivo di ricorso- il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione, ormai estraneo al perimetro dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

Dall’altro lato, la Corte di Appello ha correttamente osservato che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il ruolo di attore, in senso sostanziale, spetta al convenuto opposto, il quale dunque è tenuto a fornire la prova dell’an e del quantum del credito azionato.

Ha anche, in coerenza con gli insegnamenti di questa Corte, ribadito che le fatture commerciali, nel giudizio di opposizione, non costituiscono prova idonea dell’esistenza del credito, perché sono documenti di formazione unilaterale provenienti dal creditore.

Ha poi concluso che spettava al creditore -a fronte delle contestazioni mosse dall’opponente in relazione al difetto della prova del diritto di credito azionato- l’onere di fornire la prova positiva della sussistenza della posta creditoria oggetto della domanda proposta in via monitoria, se del caso anche mediante testimoni: prova che, tuttavia, non era stata, in concreto, conseguita.

L'interpretazione del giudice di merito è del tutto coerente con i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte in tema di riparto dell’onere della prova, secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 8819/2017 prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto Numero sezionale 2666/2021Numero di raccolta generale 127/2022 adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova Data pubblicazione 04/01/2022 deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).

Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001, Rv. 549956; nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento).

Nel caso di specie, vertendosi in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, era onere del creditore fornire la prova del proprio credito, tenendo presente l’ulteriore principio secondo cui “La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 8819/2017 non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni Numero sezionale 2666/2021Numero di raccolta generale 127/2022 eseguite ma, al più, un mero indizio” (Cass. Sez. 2, SentenzaData pubblicazione 04/01/2022 n. 299 del 12/01/2016, Rv. 638451; conf.

Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15383 del 28/06/2010, Rv. 613803 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9593 del 20/05/2004, Rv. 572967).

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 4.300, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legga.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, il 10 dicembre 2021.

IL PRESIDENTE (R.M. [OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 8819-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliate presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' BORSI n. 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 8819/2017 avverso la sentenza n. 46/2017 della CORTE D'APPELLO di REGGIO Numero sezionale 2666/2021Numero di raccolta generale 127/2022 CALABRIA, depositata il 23/01/2017; Data pubblicazione 04/01/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 19.5.2005 [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 335/2005, con il quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] le aveva ordinato il pagamento, in favore della società [OSCURATO:SOCIETA]., della somma di € 41.515,04 a titolo di saldo del corrispettivo di alcune forniture di beni mobili. L’opponente eccepiva, in particolare, l’intervenuto pagamento del debito, allegando una lettera, proveniente dalla società creditrice, indicante un saldo di € 546,13, che era stato regolarmente saldato. Nella resistenza della convenuta, il Tribunale rigettava l’opposizione, con sentenza n. 1479/2012. Interponeva appello la [OSCURATO:SOCIETA]. e la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza impugnata, n. 46/2017, resa nella resistenza della società appellata, riformava la decisione di prime cure, accogliendo l’opposizione spiegata da [OSCURATO:SOCIETA]. e revocando il decreto ingiuntivo opposto. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la società ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 342 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto ammissibile l’appello, in assenza di specifica indicazione delle parti della sentenza meritevoli di riforma, della rilevanza dei vizi denunciati sulla decisione della controversia e di F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 8819/2017 proposizione di un progetto alternativo di decisione. Numero sezionale 2666/2021Numero di raccolta generale 127/2022 La censura è in parte inammissibile ed in parte infondata.Data pubblicazione 04/01/2022 Occorre premettere che il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione è escluso dal perimetro del vizio di motivazione deducibile in Cassazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, a seguito dell’entrata in vigore della novella di cui al D. L. n. 83 del 2012, convertito in Legge n. 134 del 2012, secondo cui l’anomalia motivazionale deducibile in Cassazione “… si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830), con conseguente esclusione dell’ammissibilità di ogni diverso profilo di vizio della motivazione. Sotto questo profilo, dunque, il motivo in esame è inammissibile. Nel resto, la censura è infondata. E’ stato infatti definitivamente chiarito che l’appello è ammissibile ogni volta che, in concreto, sia possibile individuare i motivi di gravame devoluti alla cognizione del giudice dell’impugnazione, non essendo richiesto dalla legge l’uso di alcuna formula sacramentale. Sul punto, va ribadito il principio secondo cui “Nel giudizio di appello –che non è un novum iudicium– la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ne consegue che, nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 8819/2017 limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto Numero sezionale 2666/2021Numero di raccolta generale 127/2022 potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre Data pubblicazione 04/01/2022 accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18932 del 27.9.2016, Rv. 641832; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9244 del 18.4.2007, Rv. 597867; cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21566 del 18/09/2017, Rv. 645411). Il principio è interpretato, con orientamento ormai consolidato, nel senso che “L'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico” (Cass. Sez.3, Sentenza n. 18307 del 18.9.2015, Rv. 636741). In senso conforme, cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25218 del 29.11.2011, Rv. 620524, secondo la quale “Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art.342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice” (conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2814 del 12/02/2016, Rv. 638551). F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 8819/2017 Numero sezionale 2666/2021 Nel caso di specie la società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva, con l’atto di Numero di raccolta generale 127/2022Data pubblicazione 04/01/2022 impugnazione, contestato la decisione, adottata dal Tribunale, di rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo, riproponendo le argomentazioni e le difese già esposte in prime cure e contestando l’esistenza del credito azionato in via monitoria da [OSCURATO:SOCIETA]. Il tema devoluto al giudice di appello, dunque, investiva l’intero rapporto negoziale sulla cui base quest’ultima società aveva proposto la sua iniziativa giudiziaria, ed in relazione ad esso l’appellante invocava una totale revisione del giudizio in fatto e in diritto condotto dal giudice di prima istanza. Il giudice di appello, peraltro, ha riesaminato criticamente l’operato del Tribunale, pervenendo ad una soluzione opposta, sulla base del rilievo che, nella fase di opposizione, la società ingiungente non aveva raggiunto la prova del credito, ai fini della quale non poteva essere ritenuta sufficiente la mera fattura commerciale emessa dal creditore. Sotto questo profilo, dunque, non si configura alcun profilo di omissione della motivazione della decisione. Con il secondo motivo, la società ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e la violazione degli artt.112, 113, 115 c.p.c., 2697 e 2710 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe posto a base della sua decisione i fatti non contestati dalla controricorrente, tra cui innanzitutto l’esistenza del rapporto di credito e l’accettazione tacita delle fatture sulla cui base si fondava la pretesa creditoria azionata dalla società ricorrente. Con il terzo motivo, logicamente connesso al secondo, la società ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e la violazione degli artt. 113, 115 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., poiché la Corte di Appello avrebbe dovuto rilevare l’incompatibilità logica tra le argomentazioni difensive proposte da [OSCURATO:SOCIETA]. nel giudizio di F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 8819/2017 Numero sezionale 2666/2021 opposizione e il disconoscimento delle prestazioni oggetto delle Numero di raccolta generale 127/2022Data pubblicazione 04/01/2022 fatture azionate da [OSCURATO:SOCIETA]. in via monitoria. Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. Da un lato esse ripropongono -come già evidenziato in relazione al primo motivo di ricorso- il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione, ormai estraneo al perimetro dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Dall’altro lato, la Corte di Appello ha correttamente osservato che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il ruolo di attore, in senso sostanziale, spetta al convenuto opposto, il quale dunque è tenuto a fornire la prova dell’an e del quantum del credito azionato. Ha anche, in coerenza con gli insegnamenti di questa Corte, ribadito che le fatture commerciali, nel giudizio di opposizione, non costituiscono prova idonea dell’esistenza del credito, perché sono documenti di formazione unilaterale provenienti dal creditore. Ha poi concluso che spettava al creditore -a fronte delle contestazioni mosse dall’opponente in relazione al difetto della prova del diritto di credito azionato- l’onere di fornire la prova positiva della sussistenza della posta creditoria oggetto della domanda proposta in via monitoria, se del caso anche mediante testimoni: prova che, tuttavia, non era stata, in concreto, conseguita. L'interpretazione del giudice di merito è del tutto coerente con i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte in tema di riparto dell’onere della prova, secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 8819/2017 prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto Numero sezionale 2666/2021Numero di raccolta generale 127/2022 adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova Data pubblicazione 04/01/2022 deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001, Rv. 549956; nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento). Nel caso di specie, vertendosi in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, era onere del creditore fornire la prova del proprio credito, tenendo presente l’ulteriore principio secondo cui “La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 8819/2017 non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni Numero sezionale 2666/2021Numero di raccolta generale 127/2022 eseguite ma, al più, un mero indizio” (Cass. Sez. 2, SentenzaData pubblicazione 04/01/2022 n. 299 del 12/01/2016, Rv. 638451; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15383 del 28/06/2010, Rv. 613803 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9593 del 20/05/2004, Rv. 572967). In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 4.300, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legga. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, il 10 dicembre 2021. IL PRESIDENTE (R.M. [OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5
Decreto Cassazione n. 00127/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris