CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 19625/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Catanzarosvolta la relazione dalla Consigliera Gabriella [OSCURATO:PERSONA];udito il Procuratore generale, in persona della sostituta Laura [OSCURATO:PERSONA], la quale, nel riportarsialla memoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso;udito altresì l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma in sostituzione ex art. 102 c.p.p., perdelega orale, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Catanzaro per Maurizio VALENTE, ilquale ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l’appello proposto avverso la decisione con laquale il GIP distrettuale aveva rigettato l’istanza di revoca o sostituzione della misuracautelare più afflittiva applicata con ordinanza del novembre 2024 a Maurizio VALENTE peril reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, ritenute le esigenze cautelari di cui allelett. a) e c) dell’art. 274 cod. proc. pen.Il Tribunale ha preliminarmente rigettato le eccezioni difensive inerenti all’allegataviolazione del divieto di bis in idem e di contestazione a catena, con riferimento a unprecedente procedimento penale, nel quale il VALENTE era stato condannato perpartecipazione a un gruppo criminale dedito al narcotraffico dal 2016 con condottapermanente. In quella diversa sede, si era contestato al VALENTE di essere partecipe delsodalizio a partire dal 2016 con condotta permanente, sebbene nella sentenza di condannadel 2022, confermata in appello, il GUP avesse ritenuto che i fatti associativi riguardanti laposizione del VALENTE si fossero arrestati al 2017. Il Tribunale, nel ritenere l’infondatezzadella doglianza, ha osservato che il fatto per il quale era stata riportata condanna non eraidentico, sia per la dimensione temporale, che per la composizione soggettiva del sodalizio,diverso essendo stato anche il ruolo del VALENTE, in quel caso mero partecipe, nelpresente, promotore e organizzatore, facendo salva ogni valutazione quanto allaconfigurabilità del vincolo della continuazione tra le due condotte.Allo stesso modo, ha disatteso l’eccezione formulata ai sensi dell’art. 297 comma 3,cod. proc. pen., ritenendo che la difesa non avesse allegato alcunché a dimostrazione dellapreesistenza degli elementi indizianti prima dell’emissione del primo titolo, nella specieosservando che l’invocata retrodatazione era, comunque, preclusa dal fatto che la condottaassociativa contestata nella presente sede è successiva a quella oggetto del primoprocedimento. In ogni caso, la difesa aveva omesso di segnalare elementi dai qualipotesse ricavarsi che fossero stati già acquisiti elementi probatori del reato contestato conl’ultimo titolo.Infine, ha ritenuto la sussistenza delle esigenze cautelari, ritenendo recessivo il tempoc.d. silente, avuto riguardo al ruolo apicale del VALENTE, alla sua capacità di dirigere laconsorteria nonostante lo stato detentivo, disponendo anche in ordine al propriomantenimento e a quello dei sodali attraverso colloqui carcerari e inoltro di messaggidestinati agli associati. L’allarmante profilo criminale del VALENTE, poi, quale soggetto giàcondannato in via definitiva per delitti di criminalità organizzata (quale associazione perdelinquere di stampo mafioso, estorsione, armi) e di narcotraffico, oltre che (sia pur in vianon definitiva) per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, è stato ritenuto tale dafondare il perdurante pericolo di ricadute criminose e fare escludere che la carcerazioneavesse determinato il definitivo abbandono degli ambienti criminali.2. La difesa dell’indagato ha proposto ricorso, formulando tre motivi.2.1. Con il primo, ha dedotto violazione di legge in riferimento all’art. 649 cod. proc.pen. e vizio di manifesta illogicità della motivazione, quanto alla nozione di “medesimofatto”: il Tribunale ha sostenuto la diversità del fatto associativo valorizzando il mutamentodi ruolo del VALENTE all’interno del sodalizio, laddove la condotta di partecipazione a unreato associativo è unitaria e permanente e l’evoluzione del ruolo non può costituire un“fatto nuovo”. È lo stesso Tribunale, del resto, ad affermare che il VALENTE, nelle moredella carcerazione per il procedimento c.d. “Orso” aveva mutato il suo ruolo da meropartecipe a esponente di vertice, elemento che, lungi dal dimostrare la nascita di un nuovosodalizio, costituirebbe la prova più chiara della continuità e unitarietà del vincolo.2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto analoghi vizi con riferimento alla applicazionedella regola della retrodatazione dei termini di custodia cautelare: il Tribunale avrebbeoperato una interpretazione meramente letterale della disposizione di cui all’art. 297comma 3, cod. proc. pen., non tenendo conto della sua ratio, quella cioè di sanzionarel’elusione dei termini massimi attraverso la artificiosa frammentazione delle contestazioni eaffermando addirittura l’inammissibilità del gravame per non avere la difesa fornitoallegazioni inerenti alla pregressa acquisizione degli elementi di prova, in violazione deldiritto di difesa, altresì osservando che con l’atto di appello si era operato un rinvio alladescrizione del ruolo del VALENTE nella prima ordinanza cautelare, quale cassieredell’organizzazione e soggetto che godeva di “un cero peso” all’interno del sodalizio.2.3. Infine, con il terzo motivo, ha dedotto analoghi vizi, questa volta con riferimentoalla ritenuta attualità e concretezza delle esigenze cautelari: la motivazione sarebbetautologica, laddove si è affermato che la misura sarebbe necessaria alla luce della stessacondotta contestata, senza un’analisi degli elementi che possano incidere sul periculumlibertatis, avendo il Tribunale liquidato la rilevanza del tempo silente, omettendo dibilanciarlo con la specifica situazione del ricorrente e la possibilità che una prolungatadetenzione possa avere inciso sulla sua effettiva capacità operativa.3. Il Procuratore generale, in persona della sostituta Laura [OSCURATO:PERSONA], ha depositatomemoria scritta, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso con le conseguenti statuizionidi legge e alla stessa si è riportata all’udienza.Considerato in diritto1. Il ricorso è inammissibile.2. Le questioni devolute riguardano quelle preliminari della violazione del divieto del bisin idem e della retrodatazione dei termini, in relazione all’ordinanza emessa nei confrontidel VALENTE nel diverso procedimento c.d. “Orso” e la valutazione dell’attualità econcretezza del quadro cautelare.3. I motivi sono tutti manifestamente infondati.3.1. Quanto al tema dell’identità del fatto, la difesa ha omesso un effettivo confronto conil ragionamento complessivo che sostiene la decisione censurata, limitandosi a contestarela valorizzazione del ruolo, diverso nelle due associazioni, ascritto al VALENTE. Tuttavia, ilTribunale ha dato atto che la diversità delle condotte, poste tra di loro in rapporto disuccessione temporale, tale da poter configurare al limite un vincolo di unicità del disegnocriminoso, derivava dalla non corrispondenza temporale dei due fenomeni e dalla diversitàdella compagine soggettiva.Si tratta di un argomentare congruo e non viziato, oltre che coerente con i principi piùvolte affermati dalla giurisprudenza di legittimità.In tema di reato associativo, l'accertamento contenuto nella sentenza di condannadelimita la protrazione temporale della permanenza del reato con riferimento alla datafinale cui si riferisce l'imputazione ovvero alla diversa data ritenuta in sentenza, o, nel casodi contestazione c.d. aperta, alla data della pronuncia di primo grado, sicché la successivaprosecuzione della medesima condotta illecita oggetto di accertamento può essere valutataesclusivamente quale presupposto per il riconoscimento del vincolo della continuazione trai vari episodi (Sez. 2, n., 680 del 19/11/2019, dep. 2020, Rv. 277788 – 01, in cui, inmotivazione, la Corte ha ribadito che la preclusione derivante dal giudicato con riferimentoa un reato associativo non presuppone soltanto che il sodalizio oggetto dei diversiprocedimenti sia identico sotto il profilo storico-naturalistico, occorrendo anche lasovrapponibilità dei periodi rispetto ai quali è contestata la partecipazione dell'associato ela perdurante operatività dell'organizzazione).Peraltro, in linea generale, ai fini della preclusione del giudicato, l'identità del fatto èconfigurabile solo ove le condotte siano caratterizzate dalle medesime condizioni di tempo,di luogo e di persone, sicché costituisce fatto diverso quello che, pur violando la stessanorma e integrando gli estremi del medesimo reato, rappresenti ulteriore estrinsecazionedell'attività delittuosa, distinta nello spazio e nel tempo da quella pregressa (Sez. 5, n.18020 del 10/02/2022, Rv. 283371 – 01, in fattispecie relativa a partecipazione adassociazione mafiosa in cui la Corte ha escluso la violazione del principio del ne bis inidem, in quanto la contestazione afferiva a un periodo temporale successivo rispetto aquello oggetto del precedente procedimento già definito con sentenza irrevocabile e sifondava su fatti nuovi, indicativi della persistente intraneità del ricorrente). Il principio,pertanto, risulta violato solo ove risultino sovrapponibili i segmenti di condotta presi inesame dalle singole sentenze passate in giudicato (Sez. 6, n. 36555 del 10/12/2020, Rv.280287 – 02), il precedente giudicato non impedendo la configurabilità di un nuovo reatodel medesimo tipo in relazione a un periodo immediatamente successivo, quand'anche lecondotte siano identiche, per tipologia e modalità, a quelle già giudicate, trattandosi inogni caso di fatti diversi sotto il profilo storico-naturalistico e frutto di un rinnovato"prendere parte" al fenomeno associativo (Sez. 6, n. 40899 del 14/06/2018, Rv. 274149 –03, in ipotesi di associazione di cui all'art.416 bis cod. pen.).La difesa, nel reiterare la doglianza, non ha considerato tutti gli elementi valorizzati dalTribunale, cosicché la censura deve considerarsi anche non specifica.3.2. Quanto, poi, alla c.d. retrodatazione della decorrenza dei termini di custodiacautelare in ipotesi di “contestazioni a catena”, è certamente vero, come ricorda la difesa,che la finalità dell’invocato istituto è quella di evitare che la rigorosa predeterminazione deitermini di durata massima delle misure cautelari possa essere elusa tramite la diluizionenel tempo di due o più provvedimenti restrittivi nei confronti della stessa persona. Inparticolare, come sottolineato dal giudice delle leggi, il nucleo di disvalore del fenomenorisiede nell'impedimento, a esso conseguente, al contemporaneo decorso dei terminirelativi a plurimi titoli custodiali nei confronti del medesimo soggetto, essendo a tal fineinsufficiente la sola previsione di cui all’art. 303, cod. proc. pen., in difetto di adeguaticorrettivi che impediscano l'effetto di espandere la restrizione complessiva della libertàpersonale dell'imputato, tramite il "cumulo materiale" dei periodi custodiali afferenti aciascun reato (in motivazione, Corte cost. n. 293 del 2013).Il tenore delle doglianze difensive impone, tuttavia, di operare una premessa generaleche tenga conto dei principi formulati in materia sia dal giudice delle leggi con la sentenzarichiamata, che dal giudice di legittimità.I giudici della Consulta hanno ritenuto la illegittimità costituzionale dell’art. 309, cod.proc. pen., alla stregua del parametro di cui all’art. 3 Cost., ove interpretato nel senso chela deducibilità, nel procedimento del riesame, della retrodatazione della decorrenza deitermini di durata massima delle misure cautelari, prevista dall’art. 297, comma 3, delmedesimo codice, sia subordinata – oltre che alla condizione che, per effetto dellaretrodatazione, il termine sia già scaduto al momento dell'emissione dell'ordinanzacautelare impugnata – anche a quella che tutti gli elementi per la retrodatazione risultinoda detta ordinanza (c.d. desumibilità).Come ricordato dal giudice delle leggi, l'interpretazione della norma è il precipitato di unintervento delle Sezioni unite della Corte di cassazione compositivo di un contrasto tra unindirizzo tradizionale che negava la cognizione del giudice del riesame circa la verifica dellecondizioni per la retrodatazione e uno di diverso segno, secondo il quale la retrodatazionesarebbe deducibile in sede di riesame, quantomeno allorché, per effetto di essa, i terminimassimi risultino già spirati alla data di adozione della ordinanza impugnata e sempre chetutti gli elementi per la retrodatazione risultino dall’ordinanza cautelare (Sez. U, n. 45246del 19/07/2012, Rv. 253549 – 01; conf. Sez. U, n. 45247 del 2012, n.m.).Il giudice delle leggi, nell’intervento sopra richiamato, ha precisato che la secondacondizione limitativa si prestava a determinare situazioni di disparità di trattamento trasoggetti che versavano in situazioni identiche e per fattori puramente accidentali, finendoper dipendere l’ampiezza della cognizione del giudice del riesame dalla puntualità delleindicazioni ricavabili dal provvedimento coercitivo impugnato.Dal canto suo, la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che, ai fini dellaoperatività della regula iuris in commento, è necessaria la sussistenza di indizi univoci eidonei a fondare una compiuta affermazione di responsabilità cautelare. Da ciò consegue,per esempio, che la pregressa esistenza di una serie di dichiarazioni di un collaboratore digiustizia o di un co-indagato non possono essere ritenuti rilevanti se, al momento delledichiarazioni, non esisteva già un compendio che potesse essere di riscontro alle stesse(Sez. 2, n. 13834 del 16/12/2016, dep. 2017, Rv. 269680 – 01).Di qui il principio, formulato in relazione alla prima delle due condizioni, secondo il quale,nel procedimento di riesame non è deducibile la questione relativa all'inefficaciasopravvenuta dell'ordinanza di custodia cautelare per decorrenza dei termini di fase, inrelazione all'asserita contestazione a catena, salvo che, per effetto della retrodatazione, almomento dell'emissione dell'ordinanza tali termini fossero già scaduti, in quanto si tratta divizio che non intacca l'intrinseca legittimità dell'ordinanza, ma agisce sul pianodell'efficacia della misura cautelare (Sez. 4, n. 48094 del 11/07/2017, Rv. 271168 – 01, incui, in motivazione, la S.C. ha precisato che la questione del diritto alla scarcerazione perdecorrenza dei termini, da calcolarsi al momento dell'esecuzione del primo titolocustodiale, deve essere proposta al giudice per le indagini preliminari con istanza ai sensidell’art. 306, cod. proc. pen. e, successivamente, in caso di provvedimento reiettivo, altribunale in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen.; Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019,Rv. 277351 – 01; Sez. 2, n. 13021 del 10/03/2015, Rv. 262933 – 01).Quanto, invece, alla nozione di anteriore "desumibilità" dagli atti inerenti alla primaordinanza cautelare delle fonti indiziarie poste a fondamento di quella successiva, essa noncoincide con la mera conoscibilità storica di determinate evenienze fattuali, ma con unacondizione di conoscenza derivata da un determinato compendio documentale odichiarativo che consenta al pubblico ministero di esprimere un meditato apprezzamentoprognostico della concludenza e gravità degli indizi, suscettibile di dare luogo, in presenzadi concrete esigenze cautelari, alla richiesta e alla adozione di una nuova misura cautelare(Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019, cit., Rv. 277351 – 02, in fattispecie in cui la Corte haritenuto corretta la decisione del tribunale che aveva escluso la retrodatazione in quantol'informativa finale relativa ai fatti per i quali era stato emesso il secondo titolo cautelareera stata depositata due mesi dopo l'applicazione della prima ordinanza, intervenuta aseguito di arresto in flagranza, quando non sussisteva altro elemento per ipotizzare ilcoinvolgimento dei ricorrenti negli episodi, quantunque commessi in precedenza, contestaticon la seconda; Sez. 1,n. 27658 del 12/04/2013, Rv. 254005 – 01).Corollario dei principi sopra richiamati è, dunque, l’affermazione secondo cui costituisceonere della parte che, nel procedimento di riesame, invochi l'applicazione dellaretrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare, in presenza dicontestazioni a catena, fornire la prova dell'esistenza delle condizioni di applicazione di taleretrodatazione riferite al termine interamente scaduto al momento del secondoprovvedimento cautelare e alla desumibilità dall'ordinanza applicativa della misura di tuttigli elementi idonei a giustificare l'ordinanza successiva (Sez. 5, n. 49793 del 05/06/2013,Rv. 257827 – 01; Sez. 3, n. 18671 del 15/01/2015, Rv. 263511 – 01; Sez. 2, n. 6374 del28/01/2015, Rv. 262577 – 01, in cui, in motivazione, la Corte ha precisato che la parte, aifini della desumibilità del fatto di cui alla seconda ordinanza, deve provare il deposito,all'interno del procedimento nel quale è stata emessa la prima ordinanza e al momento diemissione della stessa, dell'informativa finale della polizia giudiziaria, contenente ilcompendio dei risultati investigativi, ovvero di note di P.G., rispetto alle quali la successivainformativa finale non presenti elementi di novità).Di tutto ciò non vi è traccia nelle istanze difensive, con le quali si è reiterato il tema dellasovrapponibilità delle due contestazioni, senza un efficace confronto con quanto affermatodal Tribunale anche in ordine alla circostanza che il fatto oggetto del secondoprocedimento inerisce a una condotta successiva al procedimento penale “Orso”, cosicchédifetterebbe, in radice, l’anteriorità del fatto, in ogni caso evidenziandosi la mancataallegazione di cui sopra.3.3. Infine, deve rilevarsi la genericità delle doglianze inerenti alla valutazionedell’attualità e concretezza delle esigenze cautelari, da ritenersi peraltro presunte inrelazione al titolo di reato contestato, quanto al fattore temporale lo stesso essendo statoconsiderato dal Tribunale che ha ritenuto i fatti sì allarmanti da neutralizzare l’eventualedistacco cronologico, altresì valorizzando la caratura criminale correlata ai precedenti assaigravi, ma anche la capacità di gestire l’associazione in stato detentivo.Quanto alla attualità e concretezza, peraltro, la difesa ha omesso di considerare i principipiù volte affermati da questa Corte di legittimità: l'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., neltesto introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede infatti che il pericolo chel'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale; nederiva che non è più sufficiente ritenere altamente probabile che l'imputato torni adelinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario prevedere cheall'imputato si presenti effettivamente un'occasione prossima per compiere ulteriori delittidella stessa specie (Sez. 3 n. 34154 del 24/04/2018, Rv. 273674 – 01). Il principio è statosuccessivamente calibrato, anche da questa stessa sezione, affermandosi che il requisitodell’attualità deve essere inteso nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine allacontinuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sullapersonalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, siasull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale giudizio non richiede, tuttavia, laprevisione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice(Sez. 4 n. 47837 del 04/10/2018, Rv. 273994 – 01), ma una valutazione prognostica sullapossibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecieconcreta, che tenga conto delle modalità della condotta, della personalità del soggetto edel contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quantomaggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specificheoccasioni di recidivanza (Sez. 5 n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Rv. 277242 – 01).4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità(Corte cost. n. 186/2000), nonché la trasmissione degli atti alla cancelleria per gliadempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 26/05/2026La Consigliera est. Il PresidenteGABRIELLA [OSCURATO:PERSONA]