CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13417/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2020 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le richieste del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Cosenza del 30 ottobre 2017 che ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di diffamazione aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e lo ha condannato alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno, liquidato in sentenza, in favore della persona offesa, costituitasi parte civile. [OSCURATO:PERSONA] si contesta di avere offeso la reputazione di [OSCURATO:PERSONA], attribuendogli fatti determinati e non veri; in particolare, per avere affermato, nell'ambito di un articolo edito sul blog www.iacchitè.com , inserto telematico di [OSCURATO:PERSONA], dal titolo «Sanità, il dirigente che truccò il concorso per gli amici degli amici», che il Magnelli, dirigente presso l'ASP di Cosenza, continuava «a dirigere il servizio facendo l'interesse dei suoi referenti politici» e che nell'ambito di «concorso interno per l'attribuzione orizzontale delle fasce economiche» egli aveva «strumentalizzato al fine di favorire, tanto per cambiare, altri precari amici degli amici» e quindi indicandolo quale autore di condotte illecite. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente sostiene che il decreto di citazione diretta a giudizio del 21 dicembre 2016, ossia il decreto di citazione per il giudizio di primo grado, è affetto da nullità in quanto non contenente l'avviso all'imputato che, non comparendo sarebbe stato giudicato in assenza, con espressa indicazione degli artt. 420-bis, 420-ter e 420 -quater cod. proc. pen., essendo l'istituto della contumacia stato sostituito con quello dell'assenza. Tale nullità travolgerebbe la sentenza di primo grado e quella di secondo grado. Inoltre, la Corte di appello avrebbe ritenuto rituale la notifica all'imputato sebbene la notifica non fosse stata correttamente eseguita e non vi fosse prova del deposito dell'avviso della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuta notifica (CAN) Infine, lamenta la nullità del decreto di fissazione dell'udienza preliminare per mancanza dell'avvertimento all'imputato che non comparendo sarebbe stato giudicato in assenza; sostiene che tale carenza determina nullità assoluta. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che non risulta provata la falsità del fatto attribuito alla persona offesa e che neppure è provato che l'imputato sia l'autore dell'articolo con il quale sarebbe stata commessa la diffamazione. [OSCURATO:PERSONA] aveva prestato fede ad unico teste, la persona offesa, sebbene questa fosse stata condannata per falso ideologico, sia pure con sentenza non definitiva. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato solo per aver affermato che il Magnelli era stato condannato per abuso d'ufficio, invece che per il delitto di falso, mentre egli si era limitato ed esercitare il suo diritto di critica e di cronaca. 3. Il difensore del ricorrente ha fatto pervenire una memoria con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. 1.1. Esso è manifestamente infondato laddove si duole della nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare. Difatti, tale avviso non è mai stato emesso e l'udienza non si è tenuta perché il Pubblico ministero ha emesso un decreto di citazione diretta a giudizio. 1.2. Esso è inoltre inammissibile laddove il ricorrente lamenta la nullità del decreto di citazione per il giudizio di primo grado, atteso che il provvedimento, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, contiene l'avvertimento all'imputato che, non comparendo, sarà giudicato in assenza. 1.3. Il motivo è inammissibile laddove il ricorrente eccepisce che la notifica del decreto di citazione diretta a giudizio non sarebbe stata correttamente eseguita nei suoi confronti. Come emerge dalla sentenza di appello, l'imputato aveva eletto domicilio in Cosenza, via Miceli 46, ove era stata tentata la notifica del decreto di citazione a giudizio mediante il servizio postale; nell'avviso di ricevimento si dava atto che l'imputato era risultato assente ed era stato immesso un avviso nella cassetta postale e l'imputato era stato informato del deposito presso l'ufficio postale tramite altra raccomandata spedita il 18 dicembre 2017, che però non era stata ritirata. [OSCURATO:PERSONA], all'udienza del 17 marzo 2017 aveva disposto che la notifica avvenisse presso il difensore di fiducia ed all'udienza successiva del 26 giugno 2017, risultata regolare la notifica, il giudice aveva dichiarato l'assenza dell'imputato, senza che il difensore di fiducia eccepisse alcunché. La notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio (Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771). Non avendo il difensore eccepito alcuna nullità all'udienza del 26 giugno 2017, si è verificata in ogni caso la decadenza dell'imputato dalla relativa eccezione, che non è quindi deducibile in questa sede. 2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Esso è generico laddove il ricorrente si limita ad affermare che non è dimostrata la sua penale responsabilità e che neppure è dimostrata la falsità del fatto pubblicato con l'articolo. Peraltro, il ricorrente non considera che questa Corte di cassazione ha affermato, anche in tema di diffamazione a mezzo stampa, che l'imputato che Invochi il diritto di cronaca ha l'onere di provare la verità della notizia riportata (Sez. 5, n. 10964 del 11/01/2013, Allam, Rv. 255434) e che la verità della notizia è necessaria anche al fine di invocare il diritto di critica, laddove questa si fondi su un fatto determinato. Nel resto, con il motivo il ricorrente solleva censure di fatto che sono inammissibili in questa sede di legittimità. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa