CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 novembre 2024
Cassazione n. 00789/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso avverso l'indicata sentenza pronunciata ex art. 599 bis cod. proc. pen. su istanza di concordato, l'imputato ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione (art.606 lett. b ed e, cod. proc. pen.) perché non vi sarebbe stato approfittamento della persona offesa, perché la pena è sproporzionata rispetto al fatto e per la assenza delle aggravanti contestate. 2. Il ricorso è inammissibile poiché secondo il costante insegnamento di questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen (cfr. Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018 Imp. [OSCURATO:PERSONA]. 272969 - 01 per un'ampia esposizione sul punto). 3. Alla decisione consegue la condanna ex art. 616 cod. proc. pen. del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] igliere e [OSCURATO:PERSONA]