CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11826/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la sentenza di primo grado con cui l'imputato era stato riconosciuto responsabile per il delitto di furto aggravato; rilevato, altresì, che con l'unico motivo di ricorso, la Difesa dell'imputato lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione degli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. ritenuto che esso sia inammissibile, non essendo consentito il motivo con cui si deduca, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, tenuto conto che la citata disposizione processuale, per consolidato orientamento di legittimità, riguarda soltanto l'errata applicazione della legge sostanziale e che i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera b); ritenuto, inoltre, che il motivo di ricorso sia anche generico per indeterminatezza ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata congrua e logica, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbrai