Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2022

Cassazione n. 12367/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Ritenuto che il motivo di ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perchè manifestamente infondato e reiterativo degli argomenti di censura già ampiamente ribattuti nella sentenza impugnata; in particolare, la tesi alternativa del ricorrente, che proverebbe il mancato raggiungimento della soglia dell'oltre ogni ragionevole dubbio, è del tutto priva di fondamento e logica, tanto da essere macroscopicamente inverosimile: qualcuno avrebbe inserito nel portafogli del ricorrente la banconota falsa da 50 euro.

Ed invero, il giudice deve ritenere intervenuto l'accertamento di responsabilità dell'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio", che ne legittima ai sensi dell'art. 533, comma primo, cod. proc. pen. la condanna, quando il dato probatorio acquisito lascia fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura", ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (tra le tante, vedi Sez. 1, n. 31456 del 21/5/2008, Franzoni, Rv. 240763; Sez. 5, n. 1282 del 12/11/2018, dep. 2019, Segreto, Rv. 275299): così non è nella fattispecie in esame.

In ultima analisi, il "dubbio" non può fondarsi su ipotesi del tutto congetturali, seppur plausibili (vedi, da ultimo, Sez. 3, n. 5602 del 21/1/2021, P., Rv. 281647).

Avuto riguardo, invece, alla prospettazione dell'applicabilità dell'art. 459 cod. pen., il motivo di ricorso è scarsamente comprensibile e generico, riferendosi la norma ai valori di bollo falsificati e non già alle banconote.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 febbraio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],ad, 7,13:1- (3 e k DF.PCTATO !N [OSCURATO:PERSONA] 04

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Ritenuto che il motivo di ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perchè manifestamente infondato e reiterativo degli argomenti di censura già ampiamente ribattuti nella sentenza impugnata; in particolare, la tesi alternativa del ricorrente, che proverebbe il mancato raggiungimento della soglia dell'oltre ogni ragionevole dubbio, è del tutto priva di fondamento e logica, tanto da essere macroscopicamente inverosimile: qualcuno avrebbe inserito nel portafogli del ricorrente la banconota falsa da 50 euro. Ed invero, il giudice deve ritenere intervenuto l'accertamento di responsabilità dell'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio", che ne legittima ai sensi dell'art. 533, comma primo, cod. proc. pen. la condanna, quando il dato probatorio acquisito lascia fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura", ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (tra le tante, vedi Sez. 1, n. 31456 del 21/5/2008, Franzoni, Rv. 240763; Sez. 5, n. 1282 del 12/11/2018, dep. 2019, Segreto, Rv. 275299): così non è nella fattispecie in esame. In ultima analisi, il "dubbio" non può fondarsi su ipotesi del tutto congetturali, seppur plausibili (vedi, da ultimo, Sez. 3, n. 5602 del 21/1/2021, P., Rv. 281647). Avuto riguardo, invece, alla prospettazione dell'applicabilità dell'art. 459 cod. pen., il motivo di ricorso è scarsamente comprensibile e generico, riferendosi la norma ai valori di bollo falsificati e non già alle banconote. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],ad, 7,13:1- (3 e k DF.PCTATO !N [OSCURATO:PERSONA] 04
Sentenza Cassazione n. 12367/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris