CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 gennaio 2026
Cassazione n. 33191/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2026 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 gennaio 2026 la Corte di appello di Catania - per quanto di specifico interesse in questa sede - ha dichiarato inammissibili perché rinunciati i motivi di appello presentati da [OSCURATO:PERSONA], ad eccezione di quelli concernenti l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, nel resto confermando la pronuncia del locale Tribunale del 14 luglio 2025 con cui l'imputato era stato condannato alla pena di anni sei di reclusione ed euro 18.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con tre distinti motivi: violazione del divieto di reformatio in peius, per avere la Corte di merito applicato una pena detentiva superiore rispetto a quella disposta dal giudice di primo grado; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omesso riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche; violazione di legge di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio inflittogli, di cui lamenta l'eccessiva entità. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. 2.1. Ed infatti, con riguardo alla prima censura, è di tutta evidenza come la stessa sia manifestamente infondata, non essendo possibile ravvisare nessuna violazione del divieto di reformatio in peius, per avere la Corte di merito confermato la sentenza del Tribunale, e quindi anche l'entità della pena detentiva inflitta da parte del primo giudice. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] rileva, poi, come la motivazione resa dalla Corte di appello (cfr. p. 6) ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare all'imputato il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen., esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01). 2.3. In ordine, infine, al disposto trattamento sanzionatorio, deve essere osservato come la decisione impugnata risulti sorretta da conferente apparato argomentativo (cfr. p. 6), di pieno rispetto della previsione normativa quanto all'effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio. Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena, infatti, si richiede solo nel caso in cui la 2sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01). 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma, ritenuta congrua, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M