CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 giugno 2024
Cassazione n. 32057/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 11924-2018, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., p.i . 015225312017, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 200, presso lo studio Uckmar, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] – Ricorrente [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende – [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 8486 / 1 8 /20 1 7 della Commissione T ributaria Regionale della Campania,depositata il 12.10.2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 giugno 2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che Cartelle di pagamento – Motivazione –[OSCURATO:PERSONA] RGN 11924/2018 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] sentenza impugnata si evince che la controversia trae origine dall’atto di irrogazione di sanzioni per ritardato pagamento di accise su prodotti energetici immessi nel consumo nei mesi di novembre e dicembre 2014. Il ricorso della società, che lamentava la mancata notifica dell’atto di irrogazione, oltre che il difetto di motivazione, l’omessa instaurazione del contraddittorio, l la sussistenza dell’esimente della forza maggiore, fu rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli con sentenza n. 24960/06/2015. L’appello della contribuente fu parzialmente accolto dalla Commissione tributaria regionale della Campania con sentenza n. 8486/18/2017, che ridusse l’importo delle sanzioni. La società ha censurato la pronuncia dinanzi a questa Corte, alla quale ne ha chiesto la cassazione sulla base di dodici motivi, cui ha resistito con controricorso l’amministrazione doganale. La causa è stata trattata e decisa nella camera di consiglio del 26 giugno 2024. Nelle more la società ha depositato documentazione relativa alla definizione agevolata della controversia. Considerato che Va preliminarmente evidenziato che l’odierna ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate - Riscossione, disciplinata dall’art. 6, d.l. n. 193 del 2016, conv.in l. n. 225 del 2016 e dall’art. 1, commi 4 ss., d.l. n. 148 del 2017, conv. in l. n. 172 del 2017 (cd. “rottamazione cartelle bis”). Risulta che sia stata presentata domanda di definizioneprevista dall’art. 6, comma 2, d.l. n. 193 del 2016, nei termini fissati dall’art. 1, comma 5, d.l. n. 148 del 2017. Con essa la società ha chiesto di definire alcuni carichi inseriti nella cartella di pagamento n. 071 2016 0064187741, tra cui quello n. 2016/001276 n. 1, corrisponde nte al provvedimento di irrogazione sanzioni n. 13552/RU.Con l’istanza è stato assunto l’impegno della società a rinunciare al giudizio pendente. La domanda è stata accolta dall’agente della riscossione,ai sensi dell’art. 6, comma 3, d.l. n. 193 del 2016e dell’art. 1, comma 7, d.l. n. 148 del 2017 cit. La procedura risulta dunque regolarmente perfezionata.RGN 11924/2018 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] dunque accogliersi l’istanza, espressamente presentata dal ricorrente, di declaratoria di cessazione della materia del contendere. Le spese del giudizio estinto, ai sensi dell'art. 46, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, restano a carico della parte che le ha anticipate. Non sussistono inoltre i presupposti per la condanna del contribuente al pagamento del "doppio" del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, in quanto il presupposto della definizione del giudizio è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; 12 novembre 2015, n. 23175). P.Q.M. Dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del conten