CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 2026
Cassazione n. 07851/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 6170/2019 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] Liquidazione in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Lanza unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]controAgenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscanan. 1413/2018 depositata il 12/07/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].In data 12 febbraio 2016 alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è stato notificatoun avviso di accertamento, con irrogazione di sanzioni da parteNumero registro generale 6170/2019Numero sezionale 9015/2025Numero di raccolta generale 7851/2026Data pubblicazione 31/03/2026dell’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Firenze, relativoall’anno d’imposta 2007. Con tale atto impositivo è stata contestata ladeducibilità di fatture per presunte operazioni soggettivamente inesistenti,con conseguente accertamento di una maggiore imposta dovuta pari a €1.612.210.Nella medesima data veniva notificato alla società un ulteriore avviso diaccertamento, con irrogazione di sanzioni in relazione all’anno d’imposta2008. Anche in questo caso veniva contestata la deducibilità di fatture perpresunte operazioni inesistenti, con accertamento di una maggioreimposta dovuta a titolo di IVA pari a € 1.079.490.La società proponeva istanza di accertamento con adesione, che sortivaesito negativo. Successivamente impugnava i predetti avvisi e laCommissione Tributaria Provinciale di Firenze, previa riunione dei ricorsiseparatamente proposti, li respingeva. [OSCURATO:PERSONA] TributariaRegionale della Toscana respingeva il successivo appello dellacontribuente.Quest’ultima propone ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi.Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso. Con atto del 3 dicembre2021 la difesa della [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato l’avvenuta dichiarazionedi fallimento della società in liquidazione, chiedendo l’interruzione delgiudizio.RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente va disattesa l’istanza di interruzione del giudizio, postoche, in tema di ricorso per cassazione, la dichiarazione di fallimento di unadelle parti non integra una causa di interruzione del relativo giudizio,operando in quest’ultimo il principio d’impulso d’ufficio e non trovando,pertanto, applicazione i comuni eventi interruttivi del processo,contemplati in via generale dalla legge (Cass. n. 7477 del 2017).Numero registro generale 6170/2019Numero sezionale 9015/2025Numero di raccolta generale 7851/2026Data pubblicazione 31/03/2026Ciò posto, con il primo motivo si lamenta la nullità della sentenzaimpugnata per carenza assoluta di motivazione e per motivazioneapparente, in relazione agli artt. 36, 546, 992 c.p.c. e 111 Cost., ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., mancando i requisiti minimi dilegittimità dell’apparato giustificativo a sostegno della decisione.Il primo motivo è infondato.La sentenza ben lascia cogliere la propria ratio decidendi. Questa Corte haincisivamente affermato che “In seguito alla riformulazione dell'art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv.,con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorsoper cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza dellamotivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato dilegittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica dellaviolazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6,Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazionedell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza- di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale delprovvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifestaed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa odincomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può esserededotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formatooggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversasoluzione della controversia” (Cass. n. 23940 del 2017; Cass. n. 22598 del2018; Cass. n. 7090 del 2022). Nella specie, la soglia del “minimocostituzionale” non è infranta, tendendosi piuttosto ad una rivisitazione delmerito della controversia, in relazione ad un accertamento di meritodiscrezionalmente già compiuto dal giudice a tal fine deputato.Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 1, commi 130-132, della l.n. 208 del 2015, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., assumendosiNumero registro generale 6170/2019Numero sezionale 9015/2025Numero di raccolta generale 7851/2026Data pubblicazione 31/03/2026che la CTR avrebbe erroneamente applicato la disciplina transitoriarelativa al raddoppio dei termini di accertamento, benché gli avvisiimpugnati riguardassero periodi d’imposta anteriori alle modifichenormative.Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 1, commi 130-132, dellaL. n. 208 del 2015, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per averela CTR errato nell’applicazione ratione temporis della disciplina in punto di“raddoppio” dei termini di decadenza dell’accertamento tributario.Il secondo motivo è infondato.Occorre rilevare che gli avvisi di accertamento sono stati notificati allacontribuente il 12 febbraio 2016, sicché — come chiarito da questa Corte(v. Cass. n. 23600 del 2024) — trova applicazione la disciplina transitoriaintrodotta dal d.lgs. n. 128 del 2015 e dalla l. n. 208 del 2015. Inparticolare, per gli atti emessi dopo il 2 settembre 2015, ancorché relativia periodi d’imposta antecedenti, il raddoppio dei termini è subordinato allaverifica dell’effettiva presentazione della denuncia penale entro il termineordinario di decadenza, secondo quanto previsto dall’art. 2 del d.lgs. n.128/2015 e dall’art. 1, comma 132, della l. n. 208/2015.La CTR ha fatto corretta applicazione di tale disciplina, avendo accertatoche la denuncia penale cui l’Ufficio ha fatto riferimento risale al 2011,dunque senz’altro anteriore allo spirare del termine ordinario di cui all’art.43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per le annualità in contestazione (2007 e2008). Tale accertamento di fatto – contenuto nella motivazione dellasentenza impugnata – è sufficiente a ritenere integrato il presuppostorichiesto dalla normativa transitoria ai fini dell’operatività del raddoppio deitermini.La ricorrente sostiene che la denuncia del 2011 riguardava esclusivamentel’“emittente” delle fatture e non il contribuente “utilizzatore”. Tuttavia, talecircostanza non risulta dalla sentenza della CTR, né emerge dagliNumero registro generale 6170/2019Numero sezionale 9015/2025Numero di raccolta generale 7851/2026Data pubblicazione 31/03/2026accertamenti di merito riportati, sicché non può essere introdotta inquesta sede come fatto storico ulteriore. A venire in apice è, invero, lavistosa novità della questione dedotta, che non risulta dal provvedimentoimpugnato, rilevandosi, sul punto, il ricorso privo di specificità perché nonrispettoso del noto principio secondo cui “Qualora con il ricorso percassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nellasentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non soloallegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma ancheindicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto invirtù del principio di autosufficienza del ricorso. I motivi del ricorso percassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che sianogià comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendoprospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove onuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabilid'ufficio” (Cass. n. 17041/2013; Cass. n. 20694/2018; Cass. n.15430/2018).Ne consegue che la CTR ha correttamente applicato la disciplina transitoriae ha legittimamente ritenuto rispettato il presupposto della tempestivapresentazione della denuncia. Il motivo va pertanto rigettato.Con il terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.42, comma 2, D.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 7, comma 1, L. 27 luglio2000, n. 212, nonché il travisamento del fatto, censurabile ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., essendo la sentenza viziata sotto ilprofilo della carenza di motivazione degli atti impugnati per mancataallegazione dei verbali delle dichiarazioni di sommarie informazionitestimoniali sulle quali l’Amministrazione finanziaria ha basato lacontestazione.Il terzo motivo è infondato.L’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, invocato dalla ricorrente, prevede inmateria di avviso di accertamento, al secondo comma, che “Se laNumero registro generale 6170/2019Numero sezionale 9015/2025Numero di raccolta generale 7851/2026Data pubblicazione 31/03/2026motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dalcontribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvoche quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale”. Non vi è quindiun obbligo, per l’Amministrazione finanziaria, di allegare all’atto impositivoi documenti richiamati, potendo limitarsi a riprodurne il contenutoessenziale (Cass. n. 34906/2024).La CTR, peraltro, accerta che nell’avviso sono riportate per stralcio tutte lenotizie che interessano la parte, con ciò ritenendo integrale la conoscibilitàdegli elementi essenziali posti a fondamento della pretesa, e reputandopertanto soddisfatto l’onere motivazionale richiesto dalla norma.Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art. 19, comma 1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e degli artt. 2697 e2729 c.c., nonché il travisamento del fatto, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., in ordine all’affermazione di fondatezza dell’accertamento.Si rileva, infatti, che la detrazione dell’IVA relativa a fatture di acquistopuò essere operata, salvo che l’Amministrazione finanziaria provi laconsapevole partecipazione del contribuente alla frode o, quantomeno, lasua piena conoscenza di far parte di un circuito illecito. La CTR,affermando che sarebbe stata provata l’attività fraudolenta della società,incorre in vizio di travisamento del fatto e della prova, poiché in atti non viè dimostrazione, trattandosi di accertamento basato su mere presunzioni.Il quarto motivo è vistosamente infondato.L’Amministrazione finanziaria, quando contesta operazionisoggettivamente inesistenti, non è tenuta a provare né lacompartecipazione consapevole del contribuente alla frode, né a fornireuna prova diretta della sua adesione al meccanismo fraudolento. Èsufficiente che dimostri la conoscibilità, da parte di un operatore avveduto,della natura fraudolenta dell’operazione, e ciò può avvenire ancheNumero registro generale 6170/2019Numero sezionale 9015/2025Numero di raccolta generale 7851/2026Data pubblicazione 31/03/2026riscontri certi e incontrovertibili (Cass., 20 aprile 2018, n. 9851; Cass., 28febbraio 2019, n. 5873).In questo quadro, la Cassazione ha chiarito che l’onere della prova sidistribuisce su due livelli. In primo luogo, spetta all’Amministrazionedimostrare l’alterità soggettiva dell’operazione, ossia che il cedenteapparente non coincide con quello reale, e che il cessionario sapeva oavrebbe dovuto sapere, secondo criteri di ordinaria diligenza, che lacessione si inseriva in una frode IVA (Cass., 20 aprile 2018, n. 9851). Nonè dunque necessaria la prova della partecipazione attiva all’evasione, ma èsufficiente la consapevolezza o la conoscibilità della frode (Cass., 20 luglio2020, n. 15369).La prova dell’Amministrazione può consistere in indizi quali la mancanza disede o di struttura della società cedente, l’omesso versamento delleimposte o l’immediatezza dei rapporti con una “cartiera”, elementi cherendono poco credibile l’ignoranza incolpevole del contribuente (Cass., 20aprile 2018, n. 9851). È stato inoltre ribadito che l’onere probatorio puòessere assolto anche mediante presunzioni semplici, come previstodall’art. 54, secondo comma, d.P.R. n. 633/1972 e dall’art. 39, primocomma, lett. d, d.P.R. n. 600/1973 (Cass., 28 febbraio 2019, n. 5873).Una volta forniti tali elementi, grava sul contribuente la prova contraria:egli deve dimostrare la propria buona fede, ossia di aver agito senzaconsapevolezza della frode e di aver adottato la massima diligenzaesigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza eproporzionalità, in rapporto alle circostanze del caso concreto (Cass., 31gennaio 2022, n. 2922). Non sono invece rilevanti la mera regolaritàformale delle scritture, i pagamenti effettuati o il fatto che i prezzi erano inlinea con il mercato, trattandosi di elementi facilmente falsificabili ocomunque estranei alla valutazione della frode (Cass., 20 luglio 2020, n.15369; Cass., 20 aprile 2018, n. 9851).Numero registro generale 6170/2019Numero sezionale 9015/2025Numero di raccolta generale 7851/2026Data pubblicazione 31/03/2026In conclusione, l’orientamento della Cassazione si fonda su un equilibrio:l’Amministrazione deve fornire indizi concreti che dimostrino la naturafraudolenta dell’operazione e la conoscibilità da parte del contribuente;quest’ultimo, per difendersi, deve dimostrare di aver adottato tutte lecautele ragionevoli e proporzionate per evitare di essere coinvolto, senzache gli si possano chiedere verifiche investigative oltre il ragionevole(Cass., 20 aprile 2018, n. 9851; Cass., 28 febbraio 2019, n. 5873; Cass.,20 luglio 2020, n. 15369; Cass., 31 gennaio 2022, n. 2922).Con il quinto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degliartt. 5 e 7, comma 4, del d.lgs. n. 472 del 1997, ai sensi dell’art. 360,comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., deducendosi che la CTR non avrebbeadeguatamente verificato l’elemento soggettivo dell’illecito né valutato larichiesta di riduzione della sanzione in presenza di circostanze eccezionali.Il quinto motivo è infondato.Quanto al primo profilo, relativo all’elemento soggettivo, la censura nonpuò essere accolta. Questa Corte ha costantemente affermato che, intema di sanzioni amministrative tributarie, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n.472 del 1997, è sufficiente la coscienza e volontà della condotta, essendola colpa presunta fino a prova contraria, che grava sul contribuente; nonoccorre la dimostrazione del dolo, mentre la colpa, in mancanza di provadella sua assenza, si presume (Cass. n. 22329/2018; Cass. n.12901/2019). La CTR si è correttamente attenuta a tali principi.Con riguardo, invece, alla doglianza concernente l’applicazione dell’art. 7,comma 4, del medesimo d.lgs., mette in conto evidenziare che laricorrente non ha allegato alcun concreto elemento idoneo a dimostrarel’esistenza di “eccezionali circostanze” che avrebbero reso la sanzionemanifestamente sproporzionata ai sensi della disposizione invocata,limitandosi ad affermare, in modo del tutto generico, che ricorrevanoeccezionali circostanze che rendevano manifesta la sproporzione dellasanzione.Numero registro generale 6170/2019Numero sezionale 9015/2025Numero di raccolta generale 7851/2026Data pubblicazione 31/03/2026La deduzione, priva di qualsiasi specificazione in ordine ai fatti rilevanti,non consente a questa Corte neppure di verificare la decisività dellacensura, né integra un vizio della decisione idoneo a determinarne lacassazione, risultando la doglianza meramente assertiva e, come tale,inammissibile. Invero, consta il preciso onere di indicare, in modopuntuale, gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda,nonché le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamenteconsiderate, ad una diversa decisione; d’altronde, il ricorso medesimodeve contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimitàla possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punticontroversi e della correttezza e sufficienza della motivazione delladecisione impugnata (Cass. n. 342/2021).Il motivo va, pertanto, rigettato.Ne consegue che il ricorso va respinto. Le spese sono regolate dallasoccombenza. P.Q.MRigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento in favoredella controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 18.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a normadello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/12/2025.La PresidenteTania Hmeljak