CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2021
Cassazione n. 41726/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. - La Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Catanzaro con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, alla pena di giustizia, in relazione al reato di cui all'art. 6 comma 6 della legge n. 401 del 1989, commesso in Catanzaro il 24/11/2013. 2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo di ricorso, la violazione di legge in relazione all'art. 157 cod.pen. e 129 cod.proc.pen. omessa dichiarazione di prescrizione del reato maturata prima della pronuncia della sentenza in grado di appello. [OSCURATO:PERSONA] 3. - Il ricorso è inammissibile perché basato su doglianza manifestamente infondata. Il reato, commesso il 24/11/2013, non era prescritto alla data di pronuncia della sentenza di appello, emessa in data 14/01/2021. Tenuto conto dei termini di cui all'art. 157-161 cod.pen. il reato si è prescritto il 24/05/2021 e dunque in epoca successiva alla pronuncia della sentenza, non rilevando che alla data medesima non erano ancora decorsi i termini per proporre impugnazione. Peraltro, va ricordato che, nella consolidata interpretazione di questa Corte, un ricorso per cassazione inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, "non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p." (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463, Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv 217266; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricomi) cosicché è preclusa la dichiarazione di prescrizione del reato maturato dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello (Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, Zagarella, Rv. 263119). Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, l'08 ottobre