CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 aprile 2020
Cassazione n. 14102/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.P.S. – [OSCURATO:PERSONA],2026 in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro1907 tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. –Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti –avverso la sentenza n. 285/2020 della CORTE D’APPELLO diMILANO, depositata il 16/04/2020 R.G.N. 993/2019;Numero registro generale 30379/2020udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio deNl umero sezionale 1907/2026Numero di raccolta generale 14102/202616/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Data pubblicazione 13/05/20261. Con due distinti ricorsi, successivamente riuniti, la societàcooperativa [OSCURATO:SOCIETA] ha impugnato dinanzi al Tribunale di Milanoil verbale di accertamento e notificazione con cui l’Inps le avevaintimato il pagamento di contributi e sanzioni per un importocomplessivo pari a 132.276,97 euro, dovuti a causa di alcuneviolazioni concernenti l’inosservanza del c.d. “minimalecontributivo”, nonché l’avviso di addebito scaturente dalmedesimo verbale di importo pari a 155.374,04 euro.2. Il Tribunale di Milano ha accolto i ricorsi dichiarandol’insussistenza del credito azionato dall’Inps con il citato verbalee, quindi, illegittimo l’avviso di addebito conseguente.3. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Milano haaccolto il gravame proposto dall’Inps e, in riforma della sentenzadi primo grado, ha respinto i ricorsi propositi dalla [OSCURATO:SOCIETA]. Inparticolare, la Corte ha affermato che la regola del minimalecontributivo opera sia con riferimento all’ammontare dellaretribuzione che in relazione all’orario di lavoro cui parametrarela contribuzione, soggiungendo che il rilascio del documentounico di regolarità contributiva (DURC) non preclude all’Inps lapossibilità di chiedere il pagamento dei contributi non versati edi procedere al recupero degli sgravi di cui ha fruito il datore dilavoro.4. Avverso detta pronuncia la [OSCURATO:SOCIETA] haproposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.L’Inps ha resistito mediante controricorso.5. All’esito della camera di consiglio del 16 aprile 2026, ilCollegio si è riservato di depositare ordinanza entro il termine- 2 -di sessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo coNmummeroa r,e gistro generale 30379/2020Numero sezionale 1907/2026c.p.c. Numero di raccolta generale 14102/2026RAGIONI DELLA DECISIONE Data pubblicazione 13/05/20261. Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza pererror in procedendo in relazione all’art. 112 c.p.c., per avere laCorte d’appello omesso ogni decisione in ordine alle domandesubordinate proposte dalla [OSCURATO:SOCIETA], con le quali era statochiesto di accertare che la società cooperativa era tenuta acorrispondere i minori importi da accertarsi in corso di causa.Parte ricorrente rimprovera alla Corte territoriale di aver omessoogni valutazione in merito alle contestazioni, già formulate inprimo grado e riproposte in appello, aventi ad oggetto: a) laconcreta determinazione dell’imponibile sulla base del qualel’Inps aveva calcolato la contribuzione; b) l’omessaconsiderazione delle assenze dei soci lavoratori non giustificateper le quali erano state emesse sanzioni disciplinari e delladeliberazione dell’amministratore unico di sospensione delleobbligazioni; c) l’applicazione del regime sanzionatorioconcernente l’evasione contributiva e non quello proprio dellaomissione.2. Con la seconda censura, dedotta dalla società ricorrentecongiuntamente alla prima e formulata ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4) e 5), c.p.c., la cooperativa lamenta lamancata ammissione della c.t.u. contabile diretta a quantificarei contributi dovuti, con conseguente nullità della sentenza eviolazione dell’art. 115 c.p.c.3. Tramite il terzo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’art. 1, comma 2, lett. d), della l. n. 142 del 2001, per averela Corte d’appello omesso di considerare che mediantedeliberazione dell’amministratore unico era stata decisa, al fine- 3 -di garantire lo stato occupazionale, la riduzione dell’oraNruimoe rod rie gistro generale 30379/2020Numero sezionale 1907/2026lavoro del personale operante nel sito di Carpiano (MI). Numero di raccolta generale 14102/20264. Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primDoat a pubblicazione 13/05/2026comma, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.32 del c.c.n.l. Logistica, per non avere la Corte d’appelloconsiderato che, in caso di applicazione della sanzionedisciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione,viene meno anche l’obbligo contributivo.5. Al quinto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3), c.p.c., è affidatala denuncia di violazione e falsaapplicazione dell’art. 116, comma 8, della l. n. 388 del 2000,per avere la Corte d’appello omesso di valutare chel’inadempimento della cooperativa integrava gli estremi dellaomissione contributiva e non della evasione.6. Il sesto e ultimo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 5), c.p.c., imputa alla Corte d’appello di averomesso di verificare la sussistenza o meno, in capo allacooperativa, dell’intento fraudolento.7. Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimentodegli altri cinque.7.1. Occorre innanzitutto ricordare che quando, con il ricorsoper cassazione, venga dedotto un error in procedendo, ilsindacato del giudice di legittimità investe direttamentel’invalidità denunciata, mediante l’accesso diretto agli atti suiquali il ricorso è fondato, indipendentemente dalla sufficienza elogicità della eventuale motivazione esibita al riguardo, postoche, in tali casi, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto(v. Cass. n. 16164 del 2015 e Cass. n. 20716 del 2018).7.2. Nella specie, dall’esame della memoria di costituzione inappello (il cui contenuto è stato riprodotto nel ricorso percassazione in ossequio al principio di autosufficienza) emerge- 4 -Numero registro generale 30379/2020che in effetti la cooperativa, risultata totalmente vittoriosa inN umero sezionale 1907/2026Numero di raccolta generale 14102/2026primo grado, aveva riproposto specifiche contestazionDait a pubblicazione 13/05/2026concernenti la metodologia di calcolo dei contributi utilizzata daiverbalizzanti e l’applicazione di un regime sanzionatorio ritenutodalla società più severo rispetto a quello pertinente.Peraltro, la domanda subordinata di accertamento dei minoricontributi realmente dovuti sulla base delle indicatecontestazioni risulta articolata tanto nel foglio di precisazionedelle conclusioni (trascritto a pagg. 11 e 12 del ricorso) quantonelle conclusioni riportate nella sentenza (v. pag. 2, primocapoverso), a dimostrazione del fatto che medio tempore lastessa non aveva formato oggetto di alcuna rinuncia.7.3. Nella sentenza impugnata non v’è traccia dell’esame delleindicate contestazioni, né di quelle specificamente concernentiil calcolo dei contributi da versare all’Inps, né di quelle relativealla misura delle sanzioni civili applicabile alla fattispecieconcreta. In particolare, nella sentenza sono enunciate leragioni per le quali deve ritenersi che il principio del c.d.“minimale contributivo” riguardi sia l’ammontare dellaretribuzione imponibile sia l’orario di lavoro da prendere aparametro e per le quali il rilascio del DURC non impedisceall’Inps di recuperare gli sgravi di cui la società ha beneficiato,ma non sono esplicitati affatto i motivi che hanno portato laCorte a disattendere le deduzioni sottese alla domandasubordinata formulata dalla cooperativa, né dalleargomentazioni poste a sostegno della decisione è possibiledesumere l’implicito rigetto della domanda medesima.7.4. Ne deriva che la sentenza è effettivamente incorsanell’error in procedendo denunciato dalla ricorrente, atteso cheè stata omessa qualsiasi decisione, anche implicita, su di uncapo della domanda dotato di una propria autonomia.- 5 -Ed infatti, il vizio di omessa pronuncia, censurabile ex art.N u3m6er0o r,e gistro generale 30379/2020Numero sezionale 1907/2026primo comma, n. 4), c.p.c., per violazione dell'art. 112N ucm.epro. cdi. r,a ccolta generale 14102/2026ricorre ove il giudice ometta completamente di adottare uDnat a pubblicazione 13/05/2026qualsiasi provvedimento, anche solo implicito, di accoglimentoo di rigetto, ma comunque indispensabile per la soluzione delcaso concreto, sulla domanda o sull’eccezione sottoposta al suoesame (v. Cass. n. 27551 del 2024).7.5. È pur vero che, come ricorda l’Istituto previdenziale nelproprio controricorso, in linea di principio la sussistenza del viziodi omessa pronuncia può essere esclusa, anche in assenza diuna specifica argomentazione, in relazione ad una questioneimplicitamente o esplicitamente assorbita in altre statuizionidella sentenza (v. Cass. n. 1360 del 2016; cfr. altresì Cass. n.12193 del 2020, nella quale si precisa che l’erroneadichiarazione di assorbimento – proprio o improprio – di unadomanda si traduce in un’omessa pronuncia).È tuttavia evidente che, come prima rilevato, nel caso in esamenon è possibile ritenere che la decisione della Corte di merito,imperniata sull’affermazione dell’operatività del principio delc.d. “minimale contributivo” anche nei confronti dell’odiernaricorrente e sulla revocabilità degli sgravi per effetto dellaverifica postuma dell’irregolarità contributiva, abbialogicamente implicato il rigetto delle contestazioni concernentil’esatta quantificazione dei contributi e le sanzioni applicate.Essa, difatti, affronta questioni attinenti all’esistenza stessadella pretesa e non esclude affatto, quindi, la necessità diprovvedere anche sulle altre questioni relativa alla sua precisaquantificazione, anche nelle sue componenti accessorie.7.6. L’accoglimento del primo motivo di ricorso determinal’assorbimento degli altri cinque, giacché riguardanti profili dellacontroversia non esaminati dalla Corte territoriale.- 6 -Numero registro generale 30379/20208. Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, va accolto iNl umero sezionale 1907/2026Numero di raccolta generale 14102/2026primo motivo di ricorso, mentre gli altri cinque rimangonDoat a pubblicazione 13/05/2026assorbiti. Di conseguenza, la sentenza impugnata dev’esserecassata, con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversacomposizione, che dovrà procedere ad un nuovo esame dellacontroversia avendo cura di pronunciarsi anche sulla domandasubordinata formulata dalla società cooperativa. Quale giudicedel rinvio, alla Corte d’appello è demandato il compito diregolare anche le spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso; assorbiti gli altrimotivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto e rinvia, per un nuovo esame, alla Corte d’appello diMilano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere inordine alle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 aprile 2026La Presidente- 7 -