CassazionesentenzaSezione UDecisione del 21 giugno 2022
Cassazione n. 20457/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Hapronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 27748 - 2021 per regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio da TAR Lazio con ordinanza 27.10.2021, n. 10997 nella causatra: [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente non costituito in questa fase - contro [OSCURATO:SOCIETA].s.r.l., in persona del l.r.p.t. R.G.N. Ad.21.6.2022 S.U.Oggetto: conflitto negativodi giurisdizione -questioni ricorson.27748/2021 - sez. S.U. a d. 2 1.6. 202 2 pagina 2 di 6 IMP.RE.GE.COImpianti regionali gestione consortile a r.l. in liquidazione, inpersona del l.r.p.t. [OSCURATO:PERSONA] ex art.11 l.n. 21/16 d.P.C.M. 20.2.14 (giàCommissario d i Governo per l’emergenza rifiuti nella Regione Campania) inpersona del l.r.p.t. -resistenti non costituiti in questa fase per regolamento di giurisdizione in relazioneal giudi zio pendente avanti al TAR Lazio (Sezione Prima quater ) n. R.G.11238 del 2018 ; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale dott. ssa [OSCURATO:PERSONA]Ovidio , che ha concluso per la dichiarazionedella giurisdizione del giudice ordinario ; uditala relazione della causa svolta nell a camera di consiglio del 2 1.6.2022 dalconsigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. Il TAR Lazio (Sezione Prima Quater) ha sollevato d’ufficio la questione relativaalla giurisdizione nel procedimento a R.G. n. 11238 del 2018 in quella sede riassunto dal Comune di Parete, a seguito di sentenza della Corte d’appellodi Napoli 20.12.2017, n. 5233 che, a sua volta, sull’appello dello stessoente avverso la sentenza Trib. Napol i 16.6.2009, n. 7734/2009 , aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, in favore del giudice amministrativo,sulla domanda già introdotta dal Comune contro le parti in epigrafee a titolo di rispettiva quota di condanna per ristoro ambientale; 2. a tenore della sentenza della Corte d’appello di Napoli : a) il Comune di Parete aveva convenuto [OSCURATO:SOCIETA]., IMP.RE.GE.CO Impianti regionali gestioneconsortile a r.l. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] ex art.11 l.n. 21/16 d.P.C.M. 20.2.14 (già Commissario di Governo per l’emergenzarifiuti nella Regione Campania) per sentirli condannare per euro 925 mila, oltre accessori , secondo l’ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.32 del sub - ricorson.27748/2021 - sez. S.U. a d. 2 1.6. 202 2 pagina 3 di 6 commissario di governo per l’emergenza rifiuti o comunque a titolo risarcitorio, avendo patito il disagio ambientale in quanto comune limitrofo alladiscarica allestita ne l diverso Comun e di Giugliano e individuata nel Piano regionale di smaltimento come sito di conferimento provvisorio ; b) alla domandaresisteva IMPREGECO, ente conferitore, affidatario della gestione degli impianti quale ente strumentale del commissario , così opponendo l’estinzionedel credito (perché già pagato da Resit , gerente lo stoccaggio in sito), la carenza di legittimazione passiva, la non de benza di accessori su indennità risarcitoria; c) il Commissario di Governo opponeva il difetto di legittimazioneattiva del Comune, poiché l’ordinanza doveva intendersi come designativa dell’avent e diritto nel Comune della discarica e anche di legittimazionepassiva, gravando semmai il pagamento su lla società gerente la discarica; d) anche RESIT, costituendosi, nega va ogni responsabilità, imputando la legittimazione passiva a IMPREGECO e deducendo che le fattureemesse, inclusive della quota di ristoro destinata al Comune di Parete enonostante l’ingiunzione che ne era seguita, non erano state pagate ; e) in corso di giudizio veniva document at o l’annullamento della ordinanza n.32/2002,nella parte che riconosceva al Comune di Pa rete una quota di ristoroparametrata a peso del materiale RSU conferito, la sua sostituzione conaltra n.2/2007 e la allegazio ne che il Comune aveva impugnato il nuovo attoin sede di G.A.; f) il giudice di primo grado escludeva dunque il credito, perdifetto di titolo, come conseguenza della citata ordinanza soppressiva del ristoroanche al Comune limitrofo ; 3. la sentenza App. Nap ol i 5233/2017, rilevando la duplicità dei titoli per iquali il Comune aveva agito, ha ritenuto: a) quanto alla pretesa illegittimità, espressa nel 2007, dell’ordinanza commissariale del 2002 , per carenza di facoltàamministrativa di autotutela e di contraddittorio , tratta rsi per vero di provvedimento ormai definitivo , perché, a fronte della declinatoria di competenzadel TAR Campania a conoscerne (per essere competente il TAR Lazio), era mancata la riass unzione ; b) invece fondata la questione di giurisdizione (sollevata dalla Unità tecnico amministrativa , pur se non con appelloincidentale e comunque ) posta d’ufficio poiché la controversia aveva ricorson.27748/2021 - sez. S.U. a d. 2 1.6. 202 2 pagina 4 di 6 ad oggetto un credito nascente non da inadempimento di un rapporto obbligatorio, bensì da atto amministrativo, per quanto successivamente annullatocon altro atto analogo, dunque espressione in ogni caso di un agire pubblico, non paritetico , tale essendo l a previsione di un indennizzo alla comunità territoriale , slegato dal corrispettivo di una prestazione di smaltimentoe poi da l l a valutazione contraria di non spettanza del lo stesso ristoro; c) infine infondato nel merito il credito risarcitorio prospettat o ex art.2043c.c., su cui il giudice di prime cure non aveva provveduto , mancando ogniallegazione e prova del danno ; 4. l’ordinanza TAR Lazio 10997/2021, a propria volta, ha ritenuto : a) averenatura di diritto soggett i vo la pretesa a l l’indennizzo fatt a valere come ristoro per i danni ambientali conseguenti all’attività di smaltimento dei rifiuti, mancando un collegamento alla prestazione di pubblica spesa; b) irrilevantela previsione d’indennizzo poggiante non su una legge, bensì su ordinanza commissariale, trattandosi di organo dotato di poteri d’integrazionedel precetto collegato alla gestione dell’emergenza rifiuti; c) non decisivo nemmeno il ritiro in autotutela della ordinanza originaria n.32/2002,dopo 5 anni e con altra (la n. 2 del 2007 ) , anche tenuto conto della inoppugnabilità dell’atto amministrativo conseguita alla mancata riassunzioneavanti al TAR competente e senza che il giudice amministrativo comunque possa valutare più, nemmeno incidentalmente, quale delle due ordinanze fosse al caso applicabile , mentre al giudice ordinario resterebbe riservatoinvece il potere disapplicativo ex art.5 legge n. 2248 del 186 5; 5. il Procuratore generale , nelle conclusioni scritte, ha in primo luogo rilevato che, sulla giurisdizione del giudice ordinario, si era già formato il giudicato, per essersi pronunciato sulla domanda il tribunale, senza rituali impugnative di contestazioni sulla giurisdizione, solo dedotta (dalla Unità tecnico amministrativa succeduta al Commissario di Governo) e non però eccepita in appello incidentale ed invero rilevata d’ufficio dalla corte napoletana;in ogni caso, in secondo luogo, è stata evidenziata la spettanza della giurisdizione al giudice ordinario, per la posizione soggettiva fatta valere. ricorson.27748/2021 - sez. S.U. a d. 2 1.6. 202 2 pagina 5 di 6 [OSCURATO:PERSONA] Consideratoche: 1. il regolamento è ammissibile , posto che , a i fini della configurabilitàdi un conflitto negativo di giurisdizione, suscettibile di essere risolto tramite il sollevato mezzo , anche ai sensi degli artt. 59, comma 3, dellal. 18 giugno 2009 , n. 69 e 11, comma 3, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.), occorre una doppia declinatoria di giurisdizione, con decisioni emesseall'esito di giudizi a cognizione piena ( C ass. s.u. 4297/2022) ; pari ammissibilitàsi dà, inoltre, a ltresì nel caso in cui fra i giudizi, svolti dinanzi a due diversi ordini giurisdizionali, vi sia una parziale diversità di petitum formale, allorch é questa sia comunque posta in relazione alla medesima causapetendi (Cass. s.u. 11258/2022); 2. l’istanza di regolame nto d’ufficio , con cui TAR Lazio denuncia il conflittoe invoca l’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario, è fondata,per una primaria ragione assorbente ; in primo luogo, va dato atto chela sentenza Trib. Napoli 18.6.2009 ha rigettato la domanda del Comune diParete sul presupposto che “ l'annullamento dell'ordinanza commissariale chericonosceva la quota di ristoro ambientale al Comune di P arete fa venir menoil titolo in forza del quale il comune ha convenuto in giudizio i convenuti persentirli condannare al pagamento della somma indicata in citazione ” ; si trattadi una statuizione di merito, con una valutazione di assenza del diritto fatto valere e direttamente riconnessa ad un giudizio del suo fondamento, negato – sia pu r sinteticamente – in virtù del riscontro che la ragione giuridica dedotta al rispettivo suffragio non era apprezzabile , perché evidentementedivenuta mancante nelle more del giudizio; 3. come condivisibilmente argomentato dal Procuratore generale, la pronuncia, così riepilogata , a sua volta ha positivamente presupposto la giurisdizione del giudice emanante, sul punto non fatta oggetto di una specifica impugnazione, come riconosciuto dalla stessa Corte d’appello di Napoli nella sentenza 20.12.2017, dovendosi allora applicare il criterio risolutivo per cui « allorché il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito,affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione e le parti ricorson.27748/2021 - sez. S.U. a d. 2 1.6. 202 2 pagina 6 di 6 abbiano prestato acquiescenza, non contestando la relativa sentenza sotto tale profilo, non è consentito al giudice della successiva fase impugnatoria rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione, trattandosi di questione ormai coperta dal giudicato implicito » (Cass. s.u. 10265/2018, in esplicita continuità con il principio reso da Cass. s.u. nn. 27531 e 24883 del 2008, ribaditoda Cass. s.u. 28503/2017 , 543 /2019 ) ; n è ricorre invero il caso delle «sole statuizioni che non la implicano » , non avendo il citato tribunale qualificatosiccome affetta da inammissibilità la domanda , laddove il rigetto siè soffermato sul difetto di fondamento per sopraggiunto venir meno del titoloalla base del credito prospettato; conclusivamente,va dichiarata l a giurisdizione del giudice ordinario - la Corte d’appello di Napoli - avanti al quale le parti sono rimesse per la prosecuzione del giudizio , anche per la determinazione delle spese del pre