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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22042/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI NAPOLIe da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo e di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; # udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso presentato dal Proc.

Gen. presso la Corte d'Appello di Napoli e del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA]. uditi i difensori: L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si sono riportati agli scritti difensivi, alle conclusioni scritte ed alle note spese.

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di dichiarare inammissibilità del ricorso del Proc.

Gen. presso la Corte d'appello di Napoli.

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità o, in subordine, di rigettare il ricorso del Proc.

Gen. presso la Corte d'appello di Napoli.

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso del Proc.

Gen. presso la Corte d'appello di Napoli.

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] si è riportato a tutti gli scritti difensivi, insistendo per l'inammissibilità del ricorso del Proc.

Gen. presso la Corte d'appello di Napoli.

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'accoglimento di tutti i motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], tra le altre statuizioni, riconosceva: - la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 629 comma 2 in relaz. all'art. 628 comma 3 n. 1 cod. pen., 416bisl cod. pen. (capo 1), per aver indotto [OSCURATO:PERSONA], titolare di una catena di supermercati e cognato del Greco, ad assumere [OSCURATO:PERSONA] presso una sua società, con minaccia concretatasi nella valenza intimidatoria derivante dalla riconducibilità dei Carolei al clan D'Alessandro; - la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 629 comma 2 in relazione all'art. 628 comma 3 n. 1 cod. pen., 416bis1 cod. pen., per aver indotto il predetto [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere periodiche somme di denaro al clan camorristico dei Cesarano (capo 2) ed altresì in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 629 cod. pen., 416bis1 cod. pen., per aver indotto [OSCURATO:PERSONA] a corrispondergli somme di denaro mediante minaccia concretatasi nella valenza intimidatoria della sua appartenenza al clan camorristico Cesarano, incaricando [OSCURATO:PERSONA] di far esplodere una bomba carta presso il supermercato "Sole 365" in Castellammare di Stabia (capi 3 e 4 ); - la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 629 comma 2 in relazione all'art. 628 comma 3 n. 1 cod. pen., 416bis1 cod. pen. (capo 5) per aver indotto [OSCURATO:PERSONA], titolare di un burrificio, a corrispondere al suddetto clan somme di denaro in tempi diversi.

2. In riforma della sentenza di primo grado la Corte di Appello di Napoli con sentenza del 3/6/2024 ha assolto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 1) perché il fatto non sussiste, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 5) per non aver commesso il fatto, ed ha assolto il [OSCURATO:PERSONA] dai reati a lui ascritti ai capi 3) e 4) per non aver commesso il fatto, confermando, così, la sentenza di primo grado unicamente con riferimento al giudizio di penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo 2), in relazione al quale rideterminava la pena nella misura ritenuta di giustizia.

3. Avverso la sentenza della Corte territoriale hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli ed il difensore del [OSCURATO:PERSONA].

3.1. Il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente ai capi 1 e 5, deducendo, a tal fine, la violazione di legge ed il vizio di motivazione, in particolare per la parziale valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate, e la carenza di motivazione con riferimento alla confutazione delle argomentazioni poste a sostegno della condanna e al dovere di motivazione rafforzata, che grava sul giudice dell'appello che intenda riformare la pronuncia di primo grado.

Il ricorrente invoca le pronunce dele sezioni unite n. 6682 del 04/02/1992, P.m, Rv. 191229 e n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, rv. 231679 ed assume che la Corte di appello si sarebbe limitata a richiamare per relationem le argomentazioni difensive affermando in maniera assertiva che le dichiarazioni testimoniali a favore degli imputati e quelle rese da questi ultimi sono credibili, in tal modo omettendo di confrontarsi con il materiale probatorio esaminato dal giudice di primo grado.

Il P.G. contesta, così, le espressioni con le quali, a suo avviso in modo laconico ed assertivo, la sentenza impugnata si sarebbe limitata a manifestare dissenso rispetto alle valutazioni del primo giudice senza spiegarne le ragioni, e deduce che la Corte territoriale non si sarebbe confrontata né con le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (il ricorso richiama, in particolare, quelle di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) né con le conversazioni registrate tra il Greco, il Cuomo, l'Afeltra ed il Gentile, nel corso della vicenda Imperati.

Per ogni capo di imputazione il ricorso del P.G. richiama alcune conversazioni utilizzate dalla sentenza di primo grado e non menzionate esplicitamente dalla sentenza di appello.

3.2. Anche il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a quattro motivi di impugnazione: 3.2.1 Violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla ritenuta responsabilità per il delitto di estorsione, pur nel difetto di prova di alcuna minaccia nei confronti della persona offesa, non risultando esercitata la forza di intimidazione del clan Cesarano sulla persona del Greco, almeno non un'intimidazione volta ad incutere timore nella vittima, tanto che anche un teste indicato dal pubblico ministero, Albrizio, all'udienza del 1°/10/2019 aveva riferito che il Greco "non ne subiva il metus".

3.2.2. Violazione di legge, con riferimento agli artt. 648 cod. pen. e 379 cod. pen., ed omessa motivazione in ordine alla richiesta del ricorrente di qualificare la condotta come ricettazione o favoreggiamento reale, anche aggravati dall'art. 416bis.1 cod. pen., risultando dalle intercettazioni, dalle dichiarazioni della persona offesa e da prove testimoniali il versamento di somme di denaro a terzi, da parte della persona offesa, anche negli anni precedenti.

3.2.3. Violazione di legge ed omessa motivazione con riferimento all'aggravante del metodo mafioso, di cui all'art. 418bis.1 cod. pen. ed a quella di cui all'art. 628 n. comma 3 n. 3 cod. pen.

Sotto il primo profilo ha dedotto che non vi è stata alcuna esteriorizzazione di violenza o minaccia, non potendosi trascurare nemmeno la personalità della persona offesa ai fini della valutazione della sussistenza dell'aggravante mafiosa.

Quanto al secondo profilo, invece, ha dedotto che la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all'associazione mafiosa non risultava all'epoca della commissione dei fatti, essendo divenuta irrevocabile la relativa condanna solo nove anni più tardi, il 14/7/2023.

3.2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

4. Con memoria del 17/2/2025 l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettare il ricorso del P.G.

5. Anche l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con memoria depositata il 27/2/2025 ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso del P.G. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli è inammissibile perché aspecificamente formulato.

1.1. Con riferimento all'estorsione contestata al capo 1) dell'imputazione come commessa ai danni del titolare di una catena di supermercati, cognato di [OSCURATO:PERSONA], per indurlo ad assumere [OSCURATO:PERSONA], al fine di agevolare il clan camorristico dei D'Alessandro, operante in Castellammare di Stabia, la sentenza impugnata si è confrontata con le argomentazioni poste a fondamento del giudizio di penale responsabilità espresso nella decisione di primo grado, in particolar modo richiamando espressamente oltre venti pagine dei motivi del ricorso in appello proposto nell'interesse del Greco e dichiarando di condividere "le puntuali argomentazioni svolte dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] da pag. 35 ( omissis) a pag. 55, che devono intendersi qui richiamate", ribadendo, poi, che le dichiarazioni di una pluralità di testimoni (Giovanni e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) consentivano di ricostruire le modalità dell'assunzione di [OSCURATO:PERSONA] in modo da escludere che questa fosse dovuta a condotte minacciose degli imputati.

Ciò in quanto i testimoni [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano escluso di aver subìto minacce o pressioni per assumere il predetto [OSCURATO:PERSONA] ed il Longobardi aveva anche fornito plausibili spiegazioni delle telefonate intercettate, così come anche il Greco aveva reso dichiarazioni credibili, fornendo anch'egli esaustive spiegazioni delle conversazioni intercettate e valorizzate dal primo giudice.

Sulla base di tali elementi, ad avviso della Corte territoriale, il Carolei, già dipendente del Sorrentino, doveva ritenersi assunto insieme ad altri sulla base di una mera valutazione imprenditoriale, non essendovi elementi sufficienti ad attribuire l'assunzione ad altra causa.

Alla luce di tale percorso argomentativo, il ricorso del P.G. deve ritenersi aspecifico, in quanto si limita a richiamare dichiarazioni di collaboratori di giustizia ed alcune conversazioni utilizzate dalla sentenza di primo grado e non menzionate esplicitamente dalla sentenza di appello senza, però, in alcun modo confrontarsi con le oltre venti pagine - da pag. 35 a pag. 55 - del ricorso in appello proposto dal Greco, ormai incorporate nella sentenza della Corte territoriale in virtù del richiamo per relationem espressamente effettuato da questa con riferimento all'assenza di un mandato conferito al Greco ai fini dell'asserita estorsione ambientale, all'assenza di minaccia ed all'assenza di un danno patrimoniale per la persona offesa.

1.2. Analogamente, quanto all'estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] contestata al Greco ed al Cuomo al capo n. 5), la sentenza impugnata ha richiamato le argomentazioni degli atti di appello proposti nell'interesse del Cuomo e del Greco (quest'ultimo alle pagg. 58 e ss.) e, pur dando atto dell'interpretazione accusatoria data dalla sentenza di primo grado ad alcune intercettazioni ambientali, ne ha contestato il significato attribuito loro dal primo giudice, ritenendole poco chiare e non univoche nell'attribuire al Greco ed al Cuomo un ruolo di intermediari nell'interesse del clan Afeltra, soprattutto perché trattasi di conversazioni intercettate a distanza di mesi tra loro, e prive di espliciti e sicuri riferimenti alla vicenda di cui si tratta.

La Corte territoriale, così, ha dato anche atto che il Greco ha ammesso di aver cercato di aiutare l'Imperati, evidenziando anche, però, come lo stesso abbia mostrato di non voler esser coinvolto nelle vicende del recupero della merce rubata, non abbia organizzato alcun incontro tra l'Imperati e l'Afeltra, venendone a conoscenza, invece, solo successivamente, e di come neppure siano stati confermati né il ruolo di factotum dell'Afeltra attribuito al Cuomo, né il contributo causale che questo avrebbe arrecato alle condotte estorsive del primo.

Anche con riferimento a tale capo di imputazione, invece, il ricorso del P.G. non si confronta in alcun modo con gli atti di appello richiamati per incorporazione dalla sentenza impugnata, limitandosi, invece, a riassumere le valutazioni del primo giudice, ribadendo il ruolo di "factotum" e portavoce dell'Afeltra da questo attribuito al Cuomo.

Ne consegue l'inammissibilità del ricorso del P.G., per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen, all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Rv. 237596).

2. Anche il ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata. 2.1 Il primo motivo, in particolare, è inammissibile perché prospetta una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, in quanto valutazione riservata in via esclusiva al giudice di merito (Sez.

Un., 30/4/1997, Dessimone, n. 6402 riv. 207944) che, nel caso di specie, ha dato ampiamente conto delle ragioni del suo convincimento richiamando espressamente il contenuto di conversazioni ambientali, confermate dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], in sede di esame, in ordine alla condotta del [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti, avendo il predetto confermatoo di aver corrisposto al clan Cesarano, a seguito dell'intervento del [OSCURATO:PERSONA], la somma di euro 12.000,00 divisa in tre rate, nei consueti periodi di Agosto, Natale e Pasqua.

Peraltro, nell'affermare che non risulterebbe provata la forza di intimidazione del clan Cesarano sulla persona del Greco, sulla bese di un mero giudizio di un teste, Albrizio, il ricorso nemmeno si confronta con le argomentazioni della Corte territoriale laddove questa, oltre ad evidenziare i pagamenti effettuati dal Greco proprio in conseguenza delle intimidazioni ricevute, ha illustrato il contenuto di una intercettazione telefonica idonea a dimostrare che il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], preceduti da una cd.

"imbasciata" dei giorni precedenti, si erano presentati insieme al Greco, imponendogli il pagamento di somme con cadenza periodica, esplicitando i due di agire per conto del capoclan detenuto e che il denaro serviva anche per il sostentamento dei detenuti.

2.2. La dinamica dell'episodio, come dinanzi sintetizzata, e la riconosciuta forza di intimidazione del clan Cesarano rendono evidente la manifesta infondatezza della prospettazione difensiva, in sede di appello, volta a riqualificare il fatto come ricettazione o favoreggiamento reale, anche aggravati dall'art. 416bis.1 cod. pen._ Conseguentemente, deve ritenersi inammissibile anche il secondo motivo di ricorso, volto a valorizzare l'omessa motivazione della Corte territoriale sul punto, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, Rv. 26315701) 2.3 E' manifestamente infondato anche il terzo motivo di ricorso, volto a sostenere in maniera assertiva ed apodittica l'assenza di metus della persona offesa Greco, così contestando il riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso, di cui all'art. 418bis.1 cod. pen. e di quella di cui all'art. 628 n. comma 3 n. 3 cod. pen., atteso che le sentenze di merito, le cui motivazioni sì integrano a vicenda, nel descrivere le richieste di elargizioni periodiche di denaro avanzate nei confronti del Greco, hanno dato adeguatamente conto dei ripetuti riferimenti alla necessità di sostenere i detenuti, alle "imbasciate" ricevute ed alla detenzione del capoclan, elementi, questi, di inequivocabile esteriorizzazione del sodalizio mafioso.

Quanto al secondo profilo, invece, risulta incontrovertibilmente accertata ed è incontestata la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] ad un'associazione di stampo camorristico, atteso che la sentenza impugnata ha dato atto del fatto che il predetto, "già condannato per associazione mafiosa con la condanna sub 4) del casellario giudiziale", con sentenza del 7/7/2022, irrevocabile il 14/7/2023, è stato nuovamente condannato per partecipazione ad associazione mafiosa "dal luglio 2014 e fino al 2019", elemento sufficiente ad integrare l'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n. 3 cod. pen., Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, ai fini della configurabilità di tale aggravante non è necessario che l'appartenenza dell'agente a un'associazione di tipo mafioso sia accertata con sentenza definitiva, ma è sufficiente che l'accertamento sia avvenuto nel contesto del provvedimento di merito in cui si applica la citata aggravante (Sez. 2, n. 48448 del 31/10/2023, Rv. 285587 - 01; Sez. 2, n. 33775 del 04/05/2016, Rv. 267850 - 01).

2.4. Le circostanze attenuanti generiche, invocate dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA], sono state negate dalla Corte territoriale in considerazione della mancanza di elementi positivi di valutazione, oltre che "della concreta gravità della richiesta estorsiva posta in essere in ambito di criminalità organizzata e protrattasi nel tempo con l'imposizione di tangenti periodiche nel corso dell'anno", ed altresì in considerazione del ruolo di rilievo svolto nella vicenda dal ricorrente.

Si tratta di motivazione priva di illogicità e, pertanto, insindacabile in questa sede, atteso che la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto anche con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Rv. 26646001).

Sul punto, peraltro, il ricorso pecca anche di genericità, laddove si duole che sia stata ritenuta l'insussistenza di elementi positivamente apprezzabili ai fini della concessione del beneficio senza, però, indicarne alcuno nel ricorso. 3.All'inammissibilità del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del predetto al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare di euro tremila, oltre alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalle parti civili Comune di Castellammare di Stabia ed S.O.S. [OSCURATO:PERSONA], che liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Castellammare di Stabia, che liquida in complessivi eur

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI NAPOLIe da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo e di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; # udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso presentato dal Proc. Gen. presso la Corte d'Appello di Napoli e del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA]. uditi i difensori: L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si sono riportati agli scritti difensivi, alle conclusioni scritte ed alle note spese. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di dichiarare inammissibilità del ricorso del Proc. Gen. presso la Corte d'appello di Napoli. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità o, in subordine, di rigettare il ricorso del Proc. Gen. presso la Corte d'appello di Napoli. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso del Proc. Gen. presso la Corte d'appello di Napoli. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] si è riportato a tutti gli scritti difensivi, insistendo per l'inammissibilità del ricorso del Proc. Gen. presso la Corte d'appello di Napoli. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'accoglimento di tutti i motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], tra le altre statuizioni, riconosceva: - la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 629 comma 2 in relaz. all'art. 628 comma 3 n. 1 cod. pen., 416bisl cod. pen. (capo 1), per aver indotto [OSCURATO:PERSONA], titolare di una catena di supermercati e cognato del Greco, ad assumere [OSCURATO:PERSONA] presso una sua società, con minaccia concretatasi nella valenza intimidatoria derivante dalla riconducibilità dei Carolei al clan D'Alessandro; - la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 629 comma 2 in relazione all'art. 628 comma 3 n. 1 cod. pen., 416bis1 cod. pen., per aver indotto il predetto [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere periodiche somme di denaro al clan camorristico dei Cesarano (capo 2) ed altresì in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 629 cod. pen., 416bis1 cod. pen., per aver indotto [OSCURATO:PERSONA] a corrispondergli somme di denaro mediante minaccia concretatasi nella valenza intimidatoria della sua appartenenza al clan camorristico Cesarano, incaricando [OSCURATO:PERSONA] di far esplodere una bomba carta presso il supermercato "Sole 365" in Castellammare di Stabia (capi 3 e 4 ); - la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 629 comma 2 in relazione all'art. 628 comma 3 n. 1 cod. pen., 416bis1 cod. pen. (capo 5) per aver indotto [OSCURATO:PERSONA], titolare di un burrificio, a corrispondere al suddetto clan somme di denaro in tempi diversi. 2. In riforma della sentenza di primo grado la Corte di Appello di Napoli con sentenza del 3/6/2024 ha assolto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 1) perché il fatto non sussiste, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 5) per non aver commesso il fatto, ed ha assolto il [OSCURATO:PERSONA] dai reati a lui ascritti ai capi 3) e 4) per non aver commesso il fatto, confermando, così, la sentenza di primo grado unicamente con riferimento al giudizio di penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo 2), in relazione al quale rideterminava la pena nella misura ritenuta di giustizia. 3. Avverso la sentenza della Corte territoriale hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli ed il difensore del [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente ai capi 1 e 5, deducendo, a tal fine, la violazione di legge ed il vizio di motivazione, in particolare per la parziale valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate, e la carenza di motivazione con riferimento alla confutazione delle argomentazioni poste a sostegno della condanna e al dovere di motivazione rafforzata, che grava sul giudice dell'appello che intenda riformare la pronuncia di primo grado. Il ricorrente invoca le pronunce dele sezioni unite n. 6682 del 04/02/1992, P.m, Rv. 191229 e n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, rv. 231679 ed assume che la Corte di appello si sarebbe limitata a richiamare per relationem le argomentazioni difensive affermando in maniera assertiva che le dichiarazioni testimoniali a favore degli imputati e quelle rese da questi ultimi sono credibili, in tal modo omettendo di confrontarsi con il materiale probatorio esaminato dal giudice di primo grado. Il P.G. contesta, così, le espressioni con le quali, a suo avviso in modo laconico ed assertivo, la sentenza impugnata si sarebbe limitata a manifestare dissenso rispetto alle valutazioni del primo giudice senza spiegarne le ragioni, e deduce che la Corte territoriale non si sarebbe confrontata né con le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (il ricorso richiama, in particolare, quelle di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) né con le conversazioni registrate tra il Greco, il Cuomo, l'Afeltra ed il Gentile, nel corso della vicenda Imperati. Per ogni capo di imputazione il ricorso del P.G. richiama alcune conversazioni utilizzate dalla sentenza di primo grado e non menzionate esplicitamente dalla sentenza di appello. 3.2. Anche il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a quattro motivi di impugnazione: 3.2.1 Violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla ritenuta responsabilità per il delitto di estorsione, pur nel difetto di prova di alcuna minaccia nei confronti della persona offesa, non risultando esercitata la forza di intimidazione del clan Cesarano sulla persona del Greco, almeno non un'intimidazione volta ad incutere timore nella vittima, tanto che anche un teste indicato dal pubblico ministero, Albrizio, all'udienza del 1°/10/2019 aveva riferito che il Greco "non ne subiva il metus". 3.2.2. Violazione di legge, con riferimento agli artt. 648 cod. pen. e 379 cod. pen., ed omessa motivazione in ordine alla richiesta del ricorrente di qualificare la condotta come ricettazione o favoreggiamento reale, anche aggravati dall'art. 416bis.1 cod. pen., risultando dalle intercettazioni, dalle dichiarazioni della persona offesa e da prove testimoniali il versamento di somme di denaro a terzi, da parte della persona offesa, anche negli anni precedenti. 3.2.3. Violazione di legge ed omessa motivazione con riferimento all'aggravante del metodo mafioso, di cui all'art. 418bis.1 cod. pen. ed a quella di cui all'art. 628 n. comma 3 n. 3 cod. pen. Sotto il primo profilo ha dedotto che non vi è stata alcuna esteriorizzazione di violenza o minaccia, non potendosi trascurare nemmeno la personalità della persona offesa ai fini della valutazione della sussistenza dell'aggravante mafiosa. Quanto al secondo profilo, invece, ha dedotto che la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all'associazione mafiosa non risultava all'epoca della commissione dei fatti, essendo divenuta irrevocabile la relativa condanna solo nove anni più tardi, il 14/7/2023. 3.2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 4. Con memoria del 17/2/2025 l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettare il ricorso del P.G. 5. Anche l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con memoria depositata il 27/2/2025 ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli è inammissibile perché aspecificamente formulato. 1.1. Con riferimento all'estorsione contestata al capo 1) dell'imputazione come commessa ai danni del titolare di una catena di supermercati, cognato di [OSCURATO:PERSONA], per indurlo ad assumere [OSCURATO:PERSONA], al fine di agevolare il clan camorristico dei D'Alessandro, operante in Castellammare di Stabia, la sentenza impugnata si è confrontata con le argomentazioni poste a fondamento del giudizio di penale responsabilità espresso nella decisione di primo grado, in particolar modo richiamando espressamente oltre venti pagine dei motivi del ricorso in appello proposto nell'interesse del Greco e dichiarando di condividere "le puntuali argomentazioni svolte dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] da pag. 35 ( omissis) a pag. 55, che devono intendersi qui richiamate", ribadendo, poi, che le dichiarazioni di una pluralità di testimoni (Giovanni e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) consentivano di ricostruire le modalità dell'assunzione di [OSCURATO:PERSONA] in modo da escludere che questa fosse dovuta a condotte minacciose degli imputati. Ciò in quanto i testimoni [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano escluso di aver subìto minacce o pressioni per assumere il predetto [OSCURATO:PERSONA] ed il Longobardi aveva anche fornito plausibili spiegazioni delle telefonate intercettate, così come anche il Greco aveva reso dichiarazioni credibili, fornendo anch'egli esaustive spiegazioni delle conversazioni intercettate e valorizzate dal primo giudice. Sulla base di tali elementi, ad avviso della Corte territoriale, il Carolei, già dipendente del Sorrentino, doveva ritenersi assunto insieme ad altri sulla base di una mera valutazione imprenditoriale, non essendovi elementi sufficienti ad attribuire l'assunzione ad altra causa. Alla luce di tale percorso argomentativo, il ricorso del P.G. deve ritenersi aspecifico, in quanto si limita a richiamare dichiarazioni di collaboratori di giustizia ed alcune conversazioni utilizzate dalla sentenza di primo grado e non menzionate esplicitamente dalla sentenza di appello senza, però, in alcun modo confrontarsi con le oltre venti pagine - da pag. 35 a pag. 55 - del ricorso in appello proposto dal Greco, ormai incorporate nella sentenza della Corte territoriale in virtù del richiamo per relationem espressamente effettuato da questa con riferimento all'assenza di un mandato conferito al Greco ai fini dell'asserita estorsione ambientale, all'assenza di minaccia ed all'assenza di un danno patrimoniale per la persona offesa. 1.2. Analogamente, quanto all'estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] contestata al Greco ed al Cuomo al capo n. 5), la sentenza impugnata ha richiamato le argomentazioni degli atti di appello proposti nell'interesse del Cuomo e del Greco (quest'ultimo alle pagg. 58 e ss.) e, pur dando atto dell'interpretazione accusatoria data dalla sentenza di primo grado ad alcune intercettazioni ambientali, ne ha contestato il significato attribuito loro dal primo giudice, ritenendole poco chiare e non univoche nell'attribuire al Greco ed al Cuomo un ruolo di intermediari nell'interesse del clan Afeltra, soprattutto perché trattasi di conversazioni intercettate a distanza di mesi tra loro, e prive di espliciti e sicuri riferimenti alla vicenda di cui si tratta. La Corte territoriale, così, ha dato anche atto che il Greco ha ammesso di aver cercato di aiutare l'Imperati, evidenziando anche, però, come lo stesso abbia mostrato di non voler esser coinvolto nelle vicende del recupero della merce rubata, non abbia organizzato alcun incontro tra l'Imperati e l'Afeltra, venendone a conoscenza, invece, solo successivamente, e di come neppure siano stati confermati né il ruolo di factotum dell'Afeltra attribuito al Cuomo, né il contributo causale che questo avrebbe arrecato alle condotte estorsive del primo. Anche con riferimento a tale capo di imputazione, invece, il ricorso del P.G. non si confronta in alcun modo con gli atti di appello richiamati per incorporazione dalla sentenza impugnata, limitandosi, invece, a riassumere le valutazioni del primo giudice, ribadendo il ruolo di "factotum" e portavoce dell'Afeltra da questo attribuito al Cuomo. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso del P.G., per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen, all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Rv. 237596). 2. Anche il ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata. 2.1 Il primo motivo, in particolare, è inammissibile perché prospetta una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, in quanto valutazione riservata in via esclusiva al giudice di merito (Sez. Un., 30/4/1997, Dessimone, n. 6402 riv. 207944) che, nel caso di specie, ha dato ampiamente conto delle ragioni del suo convincimento richiamando espressamente il contenuto di conversazioni ambientali, confermate dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], in sede di esame, in ordine alla condotta del [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti, avendo il predetto confermatoo di aver corrisposto al clan Cesarano, a seguito dell'intervento del [OSCURATO:PERSONA], la somma di euro 12.000,00 divisa in tre rate, nei consueti periodi di Agosto, Natale e Pasqua. Peraltro, nell'affermare che non risulterebbe provata la forza di intimidazione del clan Cesarano sulla persona del Greco, sulla bese di un mero giudizio di un teste, Albrizio, il ricorso nemmeno si confronta con le argomentazioni della Corte territoriale laddove questa, oltre ad evidenziare i pagamenti effettuati dal Greco proprio in conseguenza delle intimidazioni ricevute, ha illustrato il contenuto di una intercettazione telefonica idonea a dimostrare che il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], preceduti da una cd. "imbasciata" dei giorni precedenti, si erano presentati insieme al Greco, imponendogli il pagamento di somme con cadenza periodica, esplicitando i due di agire per conto del capoclan detenuto e che il denaro serviva anche per il sostentamento dei detenuti. 2.2. La dinamica dell'episodio, come dinanzi sintetizzata, e la riconosciuta forza di intimidazione del clan Cesarano rendono evidente la manifesta infondatezza della prospettazione difensiva, in sede di appello, volta a riqualificare il fatto come ricettazione o favoreggiamento reale, anche aggravati dall'art. 416bis.1 cod. pen._ Conseguentemente, deve ritenersi inammissibile anche il secondo motivo di ricorso, volto a valorizzare l'omessa motivazione della Corte territoriale sul punto, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, Rv. 26315701) 2.3 E' manifestamente infondato anche il terzo motivo di ricorso, volto a sostenere in maniera assertiva ed apodittica l'assenza di metus della persona offesa Greco, così contestando il riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso, di cui all'art. 418bis.1 cod. pen. e di quella di cui all'art. 628 n. comma 3 n. 3 cod. pen., atteso che le sentenze di merito, le cui motivazioni sì integrano a vicenda, nel descrivere le richieste di elargizioni periodiche di denaro avanzate nei confronti del Greco, hanno dato adeguatamente conto dei ripetuti riferimenti alla necessità di sostenere i detenuti, alle "imbasciate" ricevute ed alla detenzione del capoclan, elementi, questi, di inequivocabile esteriorizzazione del sodalizio mafioso. Quanto al secondo profilo, invece, risulta incontrovertibilmente accertata ed è incontestata la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] ad un'associazione di stampo camorristico, atteso che la sentenza impugnata ha dato atto del fatto che il predetto, "già condannato per associazione mafiosa con la condanna sub 4) del casellario giudiziale", con sentenza del 7/7/2022, irrevocabile il 14/7/2023, è stato nuovamente condannato per partecipazione ad associazione mafiosa "dal luglio 2014 e fino al 2019", elemento sufficiente ad integrare l'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n. 3 cod. pen., Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, ai fini della configurabilità di tale aggravante non è necessario che l'appartenenza dell'agente a un'associazione di tipo mafioso sia accertata con sentenza definitiva, ma è sufficiente che l'accertamento sia avvenuto nel contesto del provvedimento di merito in cui si applica la citata aggravante (Sez. 2, n. 48448 del 31/10/2023, Rv. 285587 - 01; Sez. 2, n. 33775 del 04/05/2016, Rv. 267850 - 01). 2.4. Le circostanze attenuanti generiche, invocate dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA], sono state negate dalla Corte territoriale in considerazione della mancanza di elementi positivi di valutazione, oltre che "della concreta gravità della richiesta estorsiva posta in essere in ambito di criminalità organizzata e protrattasi nel tempo con l'imposizione di tangenti periodiche nel corso dell'anno", ed altresì in considerazione del ruolo di rilievo svolto nella vicenda dal ricorrente. Si tratta di motivazione priva di illogicità e, pertanto, insindacabile in questa sede, atteso che la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto anche con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Rv. 26646001). Sul punto, peraltro, il ricorso pecca anche di genericità, laddove si duole che sia stata ritenuta l'insussistenza di elementi positivamente apprezzabili ai fini della concessione del beneficio senza, però, indicarne alcuno nel ricorso. 3.All'inammissibilità del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del predetto al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare di euro tremila, oltre alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalle parti civili Comune di Castellammare di Stabia ed S.O.S. [OSCURATO:PERSONA], che liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Castellammare di Stabia, che liquida in complessivi eur
Sentenza Cassazione n. 22042/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris