CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2021
Cassazione n. 44846/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Ancona, con sentenza, in data 10 settembre 2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 20 marzo 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la condanna in relazione al reato di cui all' art. 660 cod. pen. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza della responsabilità penale dell'imputato con particolare riferimento alla valutazione della credibilità, soggettiva e oggettiva, della persona offesa ed alla configurabilità dell'elemento soggettivo della volontà dell'imputato di agire per petulanza o altro biasimevole motivo. La Corte, nonostante le molestie fossero state commesse, secondo l'impostazione accusatoria, tramite SMS non ha proceduto dell'acquisizione dei tabulati telefonici quanto mai necessaria per suffragare con riscontri estrinseci l'attendibilità della persona offesa animata da forte conflittualità con l'imputato. - inutilizzabilità della relazione investigativa della polizia giudiziaria. 3. Entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili. 3. 1. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). Il primo motivo proposto tende, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento in merito alla ptna attendibilità della persona offesa, ritenendo, anche alla luce dei rapporti tra le parti e della precisione delle dichiarazioni accusatorie e della trascrizione dei singoli messaggi cui la stessa si era riportata, superfluo l'acquisizione di ulteriori elementi di prova, quali i tabulati. 3.2. Il secondo motivo è generico. Il ricorrente non solo non ha esplicitato il contenuto della relazione acquisita al fascicolo del dibattimento ma, soprattutto, non ha chiarito la sua decisività ai fini della decisione. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 28 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Casa DEPOS