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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39806/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso promosso nell'interesse [OSCURATO:PERSONA], che deduce l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle risultanze probatorie fondanti il giudizio di responsabilità per il delitto di cui all'art. 8 d.lgs. 74 del 2000, è inammissibile, essendo meramente reiterativo di censure che la Corte di appello ha rigettato con una motivazione del tutto logica e adeguata, la quale ha ribadito l'affermazione della penale responsabilità valorizzando plurimi elementi convergenti, quali: la mancata esibizione dei registri IVA, l'assenza di idonei spazi di stoccaggio rispetto al luogo indicato nei DDT, l'incongruenza tra il volume d'affari ricostruito mediante gli accertamenti, da cui emerge che il pagamento delle fatture avveniva solo in contanti; ritenuto che il secondo motivo, che eccepisce la violazione di legge in relazione alla ritenuta recidiva e alla misura della pena, è inammissibile, avendo la Corte di merito valorizzato la negativa personalità dell'imputato, desunta dall'esistenza di plurimi precedenti penali specifici (per evasione fiscale, truffa, riciclaggio, bancarotta fraudolenta, falsità materiale), da ciò logicamente desumendo che le pregresse sentenze di condanna non hanno sortito alcun effetto di deterrenza, sicché i fatti sub iudice, lungi dall'essere una occasionale ricaduta nella violazione di legge, sono espressione di una perdurante inclinazione al delitto; considerato, infine, che l'applicazione delle sanzioni sostitutive, come introdotte dalla cd.

"riforma Cartabia", richiesta in via subordinata dal ricorrente, non è devoluta( a questa Corte di legittimità, ma al giudice dell'esecuzione; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 settembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso promosso nell'interesse [OSCURATO:PERSONA], che deduce l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle risultanze probatorie fondanti il giudizio di responsabilità per il delitto di cui all'art. 8 d.lgs. 74 del 2000, è inammissibile, essendo meramente reiterativo di censure che la Corte di appello ha rigettato con una motivazione del tutto logica e adeguata, la quale ha ribadito l'affermazione della penale responsabilità valorizzando plurimi elementi convergenti, quali: la mancata esibizione dei registri IVA, l'assenza di idonei spazi di stoccaggio rispetto al luogo indicato nei DDT, l'incongruenza tra il volume d'affari ricostruito mediante gli accertamenti, da cui emerge che il pagamento delle fatture avveniva solo in contanti; ritenuto che il secondo motivo, che eccepisce la violazione di legge in relazione alla ritenuta recidiva e alla misura della pena, è inammissibile, avendo la Corte di merito valorizzato la negativa personalità dell'imputato, desunta dall'esistenza di plurimi precedenti penali specifici (per evasione fiscale, truffa, riciclaggio, bancarotta fraudolenta, falsità materiale), da ciò logicamente desumendo che le pregresse sentenze di condanna non hanno sortito alcun effetto di deterrenza, sicché i fatti sub iudice, lungi dall'essere una occasionale ricaduta nella violazione di legge, sono espressione di una perdurante inclinazione al delitto; considerato, infine, che l'applicazione delle sanzioni sostitutive, come introdotte dalla cd. "riforma Cartabia", richiesta in via subordinata dal ricorrente, non è devoluta( a questa Corte di legittimità, ma al giudice dell'esecuzione; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 settembre
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