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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 marzo 2022

Cassazione n. 15600/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZA sul ricorso 20052-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 73, presso lo studio 2022 dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e 867 difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1070/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 25/05/2021 R.G.N. 1377/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 1070/2021 la Corte di appello di Bari ha respinto il reclamo proposto dall'[OSCURATO:PERSONA] S. Agostino della Provincia di Napoli dell'Ordine degli [OSCURATO:PERSONA] (da ora Istituto o Istituto S. Agostino) avverso la sentenza di primo grado di annullamento del licenziamento intimato ad [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito di procedura di riduzione del personale ex lege n. 223/1991, di condanna dell'Istituto datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, di condanna al pagamento della indennità sostitutiva di reintegra ex art. 18

I. n. 300/1970 nella misura di quindici mensilità oltre accessori, con declaratoria di risoluzione del rapporto e di condanna al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali

2. La Corte di appello, ha confermato la valutazione di prime cure in ordine alla illegittimità della limitazione della platea dei licenziandi ai soli addetti al servizio di trasporto dei disabili, Secondo il giudice di appello, la pacifica soppressione di detto servizio non implicava che i lavoratori da licenziare dovessero essere individuati esclusivamente tra gli addetti allo stesso occorrendo verificare se essi fossero o meno in possesso di professionalità equivalenti a quella di dipendenti dell'Istituto utilizzati in altre realtà organizzative; nello specifico, le emergenze istruttorie deponevano nel senso che l'Antonelli aveva svolto mansioni ulteriori rispetto a quelle di accompagnatrice avendo svolto nel corso della sua vita professionale mansioni di addetta alla piscina, di cuoca, di pulizia e degli ambienti della struttura, di aiuto ai ragazzi nell'assunzione dei pasti, nel vestirsi e nellOigiene personale, con il medesimo grado di autonomia, professionalità e responsabilità di altri colleghi, in virtù di un'evidente fungibilità e interscambiabilità esistente tra i lavoratori.

Era inoltre emerso che non tutti i lavoratori i addetti al servizio di trasporto dei disabili erano stati licenziati in quanto la dipendente Ardito era stata esclusa dall'elenco dei lavoratori in esubero pur essendo per lungo tempo stata addetta al detto servizio.

Non vi era pertanto ragione di derogare al principio per cui la platea dei licenziandi deve essere verificata in relazione all'intero complesso aziendale.

3. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l'Istituto S.Agostino sulla base di un unico motivo illustrato con memoria; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso.

4. Sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 1 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 5

I. n. 223/1991 e omessa, insufficiente e lacunosa motivazione circa punti decisivi della controversia, censurando la sentenza impugnata per avere la Corte di appello operato la valutazione circa la illegittimità del criterio di scelta adoperato dal datore di lavoro in modo non conforme ai principi di diritto sanciti dal giudice di legittimità.

Si duole in particolare che la Corte di merito non avesse tenuto conto della necessità di contemperamento degli interessi conflittuali delle parti come richiesto dai principi di proporzionalità e ragionevolezza In questa prospettiva contesta il criterio al quale è stata ancorata la valutazione di equivalenza della professionalità della lavoratrice .

2. Il motivo è infondato.

2.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un'unità produttiva o ad uno specifico settore dell'azienda, la platea dei lavoratori interessati può essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore solo sulla base di oggettive esigenze aziendali, in relazione al progetto di ristrutturazione aziendale.

Tuttavia, poiché ai fini della corretta applicazione del criterio delle esigenze tecnico- produttive dell'azienda, previsto dall' art. 5

I. n. 223/1991, per l'individuazione dei lavoratori da licenziare, la comparazione delle diverse posizioni dei lavoratori deve essere effettuata nel rispetto del principio di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. , il datore di lavoro non può limitare la scelta dei lavoratori da porre in mobilità ai soli dipendenti addetti a tale reparto se detti lavoratori sono idonei - per pregresso svolgimento della propria attività in altri reparti dell'azienda - ad occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti con la conseguenza che non può essere ritenuta legittima la scelta di lavoratori solo perché impiegati nel reparto operativo soppresso o ridotto, trascurando il possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative (v. tra le altre, Cass. n. 2390/2022, Cass. n. 22655/2012, Cass. n. 9711/2011, Cass. n. 22825/2009, Cass. n. 22824/2009, Cass. n. 13783/2006).

2.2. La sentenza impugnata è conforme al principio enunciato da tale costante indirizzo al quale si ritiene di dare continuità non avendo parte ricorrente offerto elementi per una sua rimeditazione.

In particolare, la invocata necessità nella vicenda in esame di una equilibrata conciliazione dei conflittuali interessi delle parti sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, tutela della iniziativa privata ai sensi dell'art. 41 Cost. ecc. , non considera che i contrapposti "interessi" coinvolti dalla procedura di riduzione del personale ex art. 223/1991, trovano già la loro composizione, una volta per tutte, a livello legislativo, alla stregua del quale, secondo l'interpretazione del diritto vivente, la limitazione della platea dei licenziandi ad un determinato settore è consentita solo in presenza di obiettive esigenze tecnico- produttive e organizzative. 2.

3. Quanto poi alla contestata valutazione di "equivalenza" di professionalità, sulla base della quale la Corte distrettuale ha affermato che l'Antonelli era impiegabile in altri settori dell'Istituto, si rileva che essa è frutto di un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, astrattamente incrinabile solo dalla deduzione di omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti ( v. per tutte, Cass. Sez.

Un. n. 8053/2014), fatto che non risulta neppure individuato dalla parte ricorrente.

Tale valutazione riposa su corretti criteri logico- giuridici in quanto, come già chiarito da questa Corte, la equivalenza di professionalità ha riguardo al complesso costituito dal bagaglio di conoscenze, attitudini, competenze del lavoratore in grado di differenziare o omologare qualitativamente le professionalità rispetto alla mera differenza delle mansioni (Cass. n. 23347/2018).

Esprimendo in definitivA ungiucliio di complessiva idoneità deke e-7L Ze t vs cì?,_('ki L____L1-ervo--__atore allo svor§imento d mansioni diverse da quelle di attuale adibizione, alla nozione di professionalità equivalente restano concettualmente estranee le questioni, richiamate anche in memoria da parte ricorrente, in tema di utilizzo promiscuo in più settori o di necessità di prevalenza quantitativa nello svolgimento di determinate mansioni, che vengono in rilievo in ambiti giuridici diversi (applicazione dell'art. 2112 cod. civ. in tema di individuazione del lavoratore addetto al ramo di azienda oggetto di trasferimento, applicazione dell'art. 2103 cod. civ. in tema di inquadramento) da quello in controversia.

3. Al rigetto del ricorso consegue il regolamento delle spese di lite secondo soccombenza.4.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma i bis dell'art.13 d.

P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez.

Un. n. 23535/2019) P.Q.M.

La Corte dichiara rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in C 5.000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 16 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso 20052-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 73, presso lo studio 2022 dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e 867 difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1070/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 25/05/2021 R.G.N. 1377/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1070/2021 la Corte di appello di Bari ha respinto il reclamo proposto dall'[OSCURATO:PERSONA] S. Agostino della Provincia di Napoli dell'Ordine degli [OSCURATO:PERSONA] (da ora Istituto o Istituto S. Agostino) avverso la sentenza di primo grado di annullamento del licenziamento intimato ad [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito di procedura di riduzione del personale ex lege n. 223/1991, di condanna dell'Istituto datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, di condanna al pagamento della indennità sostitutiva di reintegra ex art. 18 I. n. 300/1970 nella misura di quindici mensilità oltre accessori, con declaratoria di risoluzione del rapporto e di condanna al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali 2. La Corte di appello, ha confermato la valutazione di prime cure in ordine alla illegittimità della limitazione della platea dei licenziandi ai soli addetti al servizio di trasporto dei disabili, Secondo il giudice di appello, la pacifica soppressione di detto servizio non implicava che i lavoratori da licenziare dovessero essere individuati esclusivamente tra gli addetti allo stesso occorrendo verificare se essi fossero o meno in possesso di professionalità equivalenti a quella di dipendenti dell'Istituto utilizzati in altre realtà organizzative; nello specifico, le emergenze istruttorie deponevano nel senso che l'Antonelli aveva svolto mansioni ulteriori rispetto a quelle di accompagnatrice avendo svolto nel corso della sua vita professionale mansioni di addetta alla piscina, di cuoca, di pulizia e degli ambienti della struttura, di aiuto ai ragazzi nell'assunzione dei pasti, nel vestirsi e nellOigiene personale, con il medesimo grado di autonomia, professionalità e responsabilità di altri colleghi, in virtù di un'evidente fungibilità e interscambiabilità esistente tra i lavoratori. Era inoltre emerso che non tutti i lavoratori i addetti al servizio di trasporto dei disabili erano stati licenziati in quanto la dipendente Ardito era stata esclusa dall'elenco dei lavoratori in esubero pur essendo per lungo tempo stata addetta al detto servizio. Non vi era pertanto ragione di derogare al principio per cui la platea dei licenziandi deve essere verificata in relazione all'intero complesso aziendale. 3. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l'Istituto S.Agostino sulla base di un unico motivo illustrato con memoria; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso. 4. Sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 1 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 5 I. n. 223/1991 e omessa, insufficiente e lacunosa motivazione circa punti decisivi della controversia, censurando la sentenza impugnata per avere la Corte di appello operato la valutazione circa la illegittimità del criterio di scelta adoperato dal datore di lavoro in modo non conforme ai principi di diritto sanciti dal giudice di legittimità. Si duole in particolare che la Corte di merito non avesse tenuto conto della necessità di contemperamento degli interessi conflittuali delle parti come richiesto dai principi di proporzionalità e ragionevolezza In questa prospettiva contesta il criterio al quale è stata ancorata la valutazione di equivalenza della professionalità della lavoratrice . 2. Il motivo è infondato. 2.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un'unità produttiva o ad uno specifico settore dell'azienda, la platea dei lavoratori interessati può essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore solo sulla base di oggettive esigenze aziendali, in relazione al progetto di ristrutturazione aziendale. Tuttavia, poiché ai fini della corretta applicazione del criterio delle esigenze tecnico- produttive dell'azienda, previsto dall' art. 5 I. n. 223/1991, per l'individuazione dei lavoratori da licenziare, la comparazione delle diverse posizioni dei lavoratori deve essere effettuata nel rispetto del principio di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. , il datore di lavoro non può limitare la scelta dei lavoratori da porre in mobilità ai soli dipendenti addetti a tale reparto se detti lavoratori sono idonei - per pregresso svolgimento della propria attività in altri reparti dell'azienda - ad occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti con la conseguenza che non può essere ritenuta legittima la scelta di lavoratori solo perché impiegati nel reparto operativo soppresso o ridotto, trascurando il possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative (v. tra le altre, Cass. n. 2390/2022, Cass. n. 22655/2012, Cass. n. 9711/2011, Cass. n. 22825/2009, Cass. n. 22824/2009, Cass. n. 13783/2006). 2.2. La sentenza impugnata è conforme al principio enunciato da tale costante indirizzo al quale si ritiene di dare continuità non avendo parte ricorrente offerto elementi per una sua rimeditazione. In particolare, la invocata necessità nella vicenda in esame di una equilibrata conciliazione dei conflittuali interessi delle parti sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, tutela della iniziativa privata ai sensi dell'art. 41 Cost. ecc. , non considera che i contrapposti "interessi" coinvolti dalla procedura di riduzione del personale ex art. 223/1991, trovano già la loro composizione, una volta per tutte, a livello legislativo, alla stregua del quale, secondo l'interpretazione del diritto vivente, la limitazione della platea dei licenziandi ad un determinato settore è consentita solo in presenza di obiettive esigenze tecnico- produttive e organizzative. 2. 3. Quanto poi alla contestata valutazione di "equivalenza" di professionalità, sulla base della quale la Corte distrettuale ha affermato che l'Antonelli era impiegabile in altri settori dell'Istituto, si rileva che essa è frutto di un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, astrattamente incrinabile solo dalla deduzione di omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti ( v. per tutte, Cass. Sez. Un. n. 8053/2014), fatto che non risulta neppure individuato dalla parte ricorrente. Tale valutazione riposa su corretti criteri logico- giuridici in quanto, come già chiarito da questa Corte, la equivalenza di professionalità ha riguardo al complesso costituito dal bagaglio di conoscenze, attitudini, competenze del lavoratore in grado di differenziare o omologare qualitativamente le professionalità rispetto alla mera differenza delle mansioni (Cass. n. 23347/2018). Esprimendo in definitivA ungiucliio di complessiva idoneità deke e-7L Ze t vs cì?,_('ki L____L1-ervo--__atore allo svor§imento d mansioni diverse da quelle di attuale adibizione, alla nozione di professionalità equivalente restano concettualmente estranee le questioni, richiamate anche in memoria da parte ricorrente, in tema di utilizzo promiscuo in più settori o di necessità di prevalenza quantitativa nello svolgimento di determinate mansioni, che vengono in rilievo in ambiti giuridici diversi (applicazione dell'art. 2112 cod. civ. in tema di individuazione del lavoratore addetto al ramo di azienda oggetto di trasferimento, applicazione dell'art. 2103 cod. civ. in tema di inquadramento) da quello in controversia. 3. Al rigetto del ricorso consegue il regolamento delle spese di lite secondo soccombenza.4. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma i bis dell'art.13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. Un. n. 23535/2019) P.Q.M. La Corte dichiara rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in C 5.000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 16 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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