Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione UDecisione del 1 febbraio 2021

Cassazione n. 10775/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 10014-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 82, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 68, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1270/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione dichiarino inammissibile l'istanza di regolamento di giurisdizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], dipendente del Comune di Fiamignano dal 12 settembre 1993 e allo stato istruttore amministrativo categoria C1, ha impugnato davanti al TAR del Lazio la delibera g.c. n.15 del 4 marzo 2020, a suo dire emessa in violazione degli artt.7, 21 nonies della Legge n.241 del 1990, con la quale era stata revocata, per ragioni di pubblico interesse, la precedente delibera g.c. n.24 del 9 aprile 2016 recante la presa d'atto del verbale di conciliazione n.2308.15 del 22 febbraio 2016, redatto presso il Ministero del Lavoro, contrario a norme imperative di legge, concernente l'inquadramento dell'impiegata nella superiore categoria D, per l'avvenuto svolgimento di mansioni superiori, non appena liberatosi il relativo posto a seguito di pensionamenti.

2. Il Comune di Fiamignano si è costituito per resistere al ricorso di eccependone l'inammissibilità, per non essere stato correttamente trasposto l'originario ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Inoltre ha eccepito, ogni caso, la carenza di giurisdizione del TAR adito, la carenza di interesse e comunque, nel merito, l'infondatezza della domanda.

RIc 2021 n. 10014 sez.

SU - ud. 14-12-2021 -2-

3. Il TAR del Lazio ha ritenuto che la controversia - avente ad oggetto il riconoscimento, nell'ambito di un rapporto di cosiddetto pubblico impiego privatizzato, dei benefici derivanti dallo svolgimento di mansioni superiori effettuate da dipendente di Amministrazione comunale - ex art.52 del d.lgs. n.165 del 2001 rientrasse nella cognizione del Giudice ordinario, ai sensi dell'art.63 del d.lgs. n.165 del 2001.

4. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione.

5. Il Comune di Fiamignano ha dedotto preliminarmente l'inammissibilità del ricorso e nel merito, comunque, la sua infondatezza.

6. Il procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

7. Con il ricorso è denunciata l'errata applicazione delle regole in tema di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario/e giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 7 del c.p.a..

Tanto in relazione all'art. 360 primo comma n. 1 cod. proc.civ..

7.1. Sostiene la ricorrente che il [OSCURATO:PERSONA] del Lazio avrebbe declinato la propria giurisdizione in favore di quella del giudice ordinario, sull'assunto che il petitum sostanziale della domanda fosse il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori.

7.2. Deduce invece che tale assunto sarebbe erroneo poiché da una attenta lettura del ricorso al Presidente della Repubblica e della comparsa di costituzione innanzi il TAR Lazio, ove il ricorso era stato trasposto a seguito dell'opposizione svolta dal Comune di c 2321 n 10014 sez.

SU - ud. 14-12-2021 -3- Fiamignano, oggetto della domanda era piuttosto la richiesta di annullamento della delibera n. 15 del 4 marzo 2020 - con la quale era stata revocata in autotutela la precedente delibera n. 24 del 9 aprile 2016 - per i vizi denunciati prima con il ricorso straordinario e poi nella comparsa di costituzione.

Nessuna richiesta riconducibile al rapporto di lavoro, che avrebbe giustificato la giurisdizione del giudice ordinario, era stata introdotta davanti all'autorità amministrativa (prima) e giurisdizionale (poi).

7.3. Ritiene perciò che, ai sensi dell'art. 7 c.p.a., la giurisdizione sarebbe del giudice amministrativo vertendosi in tema di vizi dell'atto amministrativo impugnato.

7.4. Il TAR sarebbe quindi incorso in un travisamento dei fatti nel richiamare, a sostegno della sua decisione, la sentenza della Corte di Cassazione n. 29396 del 2018 che riguardava un caso in cui il "petitum sostanziale" aveva ad oggetto "l'accertamento della riconducibilità delle mansioni svolte nel periodo dal 2011 al 2015 a mansioni di dirigente superiore e la richiesta di pagamento delle differenze retributive maturate, del computo della maggiore retribuzione spettante nel Tfr, del versamento dei contributi maggiori dovuti e, conseguentemente, nel ricalcolo della pensione in godimento" rientrante, perciò, nella giurisdizione del giudice ordinario.

8. Tanto premesso ritiene il Collegio che il ricorso sia inammissibile.

8.1. In via generale occorre premettere che il regolamento preventivo di giurisdizione costituisce uno strumento preventivo per l'immediata e definitiva soluzione delle questioni attinenti alla giurisdizione e non è più proponibile dopo che il giudice di merito abbia pronunciato anche solo limitatamente alla giurisdizione o ad altra questione processuale atteso che la risoluzione della questione di giurisdizione può essere rimessa al giudice processualmente sovraordinato, secondo l'ordinario svolgimento del processo ( in questo senso cfr.

Ric. 2021 n. 10014 sez.

SU - ud. 14-12-2021 -4- Cass., Sez.

Un., 7 marzo 2007, n. 5193; Cass., Sez.

Un., 27 ottobre 2011, n. 22382; Cass., Sez.

Un., 27 luglio 2016, n. 15542; Cass., Sez.

Un., 18 luglio 2019, n. 19368; Cass., Sez.

Un., 28 maggio 2020, n. 10083; Cass., Sez.

Un., 3 marzo 2021, n. 5806; Cass., Sez.

Un., 19 aprile 2021, n. 10243; Cass., Sez.

Un., 17 settembre 2021, n. 25167 e n. 25168).

8.2. La conversione del regolamento in ricorso ordinario per cassazione, poi, è ipotizzabile solo nel caso in cui il provvedimento declinatorio della giurisdizione non sia altrimenti impugnabile (cfr. giur. ult. cit.).

8.3. Nel caso in esame, pertanto, una volta trasposto il ricorso -,traordinario al Capo dello Stato davanti al TAR del Lazio ed a fronte dell'eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dal Comune di Fiamignano, il ricorrente avrebbe potuto dichiarare, negli scritti difensivi da depositare in vista dell'udienza cautelare, di volersi avvalere del regolamento preventivo di giurisdizione come previsto dall'art. 60 comma 1 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 ed lo avrebbe dovuto proporre senza attendere la pronuncia sulla giurisdizione del giudice adito.

8.4. La circostanza che il ricorso sia stato definito dal TAR con sentenza semplificata, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 e secondo le modalità previste dall'art. 25 del d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, senza discussione orale e sulla base degli atti depositati non è infatti preclusiva dell'esercizio di tale facoltà.

8.5. Il giudice amministrativo può decidere la controversia all'esito della fase cautelare e con sentenza semplificata, come previsto dal citato art. 60 del c.p.a. richiamato dall'art. 25 citato, anche senza dare avviso alle parti, a condizione che nessuna di queste abbia dichiarato "che intende proporre (...) regolamento di giurisdizione".

Ric. 2021 n. 10014 sez.

SU - ud. 14-12-2021 -5-

8.6. In via generale si è ritenuto, condivisibilmente, che non sia di ostacolo all'adozione di una sentenza in forma semplificata la circostanza che l'-art---60--ei-el—e.--tsha. non siano presenti le parti atteso che il [OSCURATO:PERSONA], per poter definire il giudizio in tal modo, deve solo verificare la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e comunque accertare che le parti (anche se non presenti) non abbiano esposto concrete ragioni processualmente ostative alla definizione del giudizio in relazione alla dichiarata possibilità di proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione (cfr.

Cons.

Stato 19 febbraio 2018 n. 1046)

8.7. Pertanto, ove la parte avesse manifestato, in replica alla costituzione del Comune, la volontà di proporre il regolamento preventivo, il Collegio non avrebbe potuto procedere alla definizione della controversia con sentenza in forma semplificata già all'esito della fase cautelare, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 25 del d.l. 137 del 2020 all'art. 60 del c.p.a., ma avrebbe dovuto utilizzare la procedura prevista dall' art. 4 comma 1 periodi quarto e seguenti del dl. 30 aprile 2020 n. 28.

9. In conclusione, per le considerazioni esposte, il presente ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, proposto quando è già intervenuta la decisione del giudice sulla giurisdizione, deve essere dichiarato inammissibile.

9.1. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in C 3000,00 per compensi professionali, C RIc 2021 n. 10014 sez.

SU - ud. 14-12-2021 -6- 200,00 per esborsi , 15% per spese generali oltre agli accessori dovuti per legge.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 14 dicembre 2021 Il Presidente (Ad

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 10014-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 82, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 68, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1270/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione dichiarino inammissibile l'istanza di regolamento di giurisdizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], dipendente del Comune di Fiamignano dal 12 settembre 1993 e allo stato istruttore amministrativo categoria C1, ha impugnato davanti al TAR del Lazio la delibera g.c. n.15 del 4 marzo 2020, a suo dire emessa in violazione degli artt.7, 21 nonies della Legge n.241 del 1990, con la quale era stata revocata, per ragioni di pubblico interesse, la precedente delibera g.c. n.24 del 9 aprile 2016 recante la presa d'atto del verbale di conciliazione n.2308.15 del 22 febbraio 2016, redatto presso il Ministero del Lavoro, contrario a norme imperative di legge, concernente l'inquadramento dell'impiegata nella superiore categoria D, per l'avvenuto svolgimento di mansioni superiori, non appena liberatosi il relativo posto a seguito di pensionamenti. 2. Il Comune di Fiamignano si è costituito per resistere al ricorso di eccependone l'inammissibilità, per non essere stato correttamente trasposto l'originario ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Inoltre ha eccepito, ogni caso, la carenza di giurisdizione del TAR adito, la carenza di interesse e comunque, nel merito, l'infondatezza della domanda. RIc 2021 n. 10014 sez. SU - ud. 14-12-2021 -2- 3. Il TAR del Lazio ha ritenuto che la controversia - avente ad oggetto il riconoscimento, nell'ambito di un rapporto di cosiddetto pubblico impiego privatizzato, dei benefici derivanti dallo svolgimento di mansioni superiori effettuate da dipendente di Amministrazione comunale - ex art.52 del d.lgs. n.165 del 2001 rientrasse nella cognizione del Giudice ordinario, ai sensi dell'art.63 del d.lgs. n.165 del 2001. 4. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione. 5. Il Comune di Fiamignano ha dedotto preliminarmente l'inammissibilità del ricorso e nel merito, comunque, la sua infondatezza. 6. Il procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 7. Con il ricorso è denunciata l'errata applicazione delle regole in tema di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario/e giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 7 del c.p.a.. Tanto in relazione all'art. 360 primo comma n. 1 cod. proc.civ.. 7.1. Sostiene la ricorrente che il [OSCURATO:PERSONA] del Lazio avrebbe declinato la propria giurisdizione in favore di quella del giudice ordinario, sull'assunto che il petitum sostanziale della domanda fosse il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori. 7.2. Deduce invece che tale assunto sarebbe erroneo poiché da una attenta lettura del ricorso al Presidente della Repubblica e della comparsa di costituzione innanzi il TAR Lazio, ove il ricorso era stato trasposto a seguito dell'opposizione svolta dal Comune di c 2321 n 10014 sez. SU - ud. 14-12-2021 -3- Fiamignano, oggetto della domanda era piuttosto la richiesta di annullamento della delibera n. 15 del 4 marzo 2020 - con la quale era stata revocata in autotutela la precedente delibera n. 24 del 9 aprile 2016 - per i vizi denunciati prima con il ricorso straordinario e poi nella comparsa di costituzione. Nessuna richiesta riconducibile al rapporto di lavoro, che avrebbe giustificato la giurisdizione del giudice ordinario, era stata introdotta davanti all'autorità amministrativa (prima) e giurisdizionale (poi). 7.3. Ritiene perciò che, ai sensi dell'art. 7 c.p.a., la giurisdizione sarebbe del giudice amministrativo vertendosi in tema di vizi dell'atto amministrativo impugnato. 7.4. Il TAR sarebbe quindi incorso in un travisamento dei fatti nel richiamare, a sostegno della sua decisione, la sentenza della Corte di Cassazione n. 29396 del 2018 che riguardava un caso in cui il "petitum sostanziale" aveva ad oggetto "l'accertamento della riconducibilità delle mansioni svolte nel periodo dal 2011 al 2015 a mansioni di dirigente superiore e la richiesta di pagamento delle differenze retributive maturate, del computo della maggiore retribuzione spettante nel Tfr, del versamento dei contributi maggiori dovuti e, conseguentemente, nel ricalcolo della pensione in godimento" rientrante, perciò, nella giurisdizione del giudice ordinario. 8. Tanto premesso ritiene il Collegio che il ricorso sia inammissibile. 8.1. In via generale occorre premettere che il regolamento preventivo di giurisdizione costituisce uno strumento preventivo per l'immediata e definitiva soluzione delle questioni attinenti alla giurisdizione e non è più proponibile dopo che il giudice di merito abbia pronunciato anche solo limitatamente alla giurisdizione o ad altra questione processuale atteso che la risoluzione della questione di giurisdizione può essere rimessa al giudice processualmente sovraordinato, secondo l'ordinario svolgimento del processo ( in questo senso cfr. Ric. 2021 n. 10014 sez. SU - ud. 14-12-2021 -4- Cass., Sez. Un., 7 marzo 2007, n. 5193; Cass., Sez. Un., 27 ottobre 2011, n. 22382; Cass., Sez. Un., 27 luglio 2016, n. 15542; Cass., Sez. Un., 18 luglio 2019, n. 19368; Cass., Sez. Un., 28 maggio 2020, n. 10083; Cass., Sez. Un., 3 marzo 2021, n. 5806; Cass., Sez. Un., 19 aprile 2021, n. 10243; Cass., Sez. Un., 17 settembre 2021, n. 25167 e n. 25168). 8.2. La conversione del regolamento in ricorso ordinario per cassazione, poi, è ipotizzabile solo nel caso in cui il provvedimento declinatorio della giurisdizione non sia altrimenti impugnabile (cfr. giur. ult. cit.). 8.3. Nel caso in esame, pertanto, una volta trasposto il ricorso -,traordinario al Capo dello Stato davanti al TAR del Lazio ed a fronte dell'eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dal Comune di Fiamignano, il ricorrente avrebbe potuto dichiarare, negli scritti difensivi da depositare in vista dell'udienza cautelare, di volersi avvalere del regolamento preventivo di giurisdizione come previsto dall'art. 60 comma 1 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 ed lo avrebbe dovuto proporre senza attendere la pronuncia sulla giurisdizione del giudice adito. 8.4. La circostanza che il ricorso sia stato definito dal TAR con sentenza semplificata, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 e secondo le modalità previste dall'art. 25 del d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, senza discussione orale e sulla base degli atti depositati non è infatti preclusiva dell'esercizio di tale facoltà. 8.5. Il giudice amministrativo può decidere la controversia all'esito della fase cautelare e con sentenza semplificata, come previsto dal citato art. 60 del c.p.a. richiamato dall'art. 25 citato, anche senza dare avviso alle parti, a condizione che nessuna di queste abbia dichiarato "che intende proporre (...) regolamento di giurisdizione". Ric. 2021 n. 10014 sez. SU - ud. 14-12-2021 -5- 8.6. In via generale si è ritenuto, condivisibilmente, che non sia di ostacolo all'adozione di una sentenza in forma semplificata la circostanza che l'-art---60--ei-el—e.--tsha. non siano presenti le parti atteso che il [OSCURATO:PERSONA], per poter definire il giudizio in tal modo, deve solo verificare la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e comunque accertare che le parti (anche se non presenti) non abbiano esposto concrete ragioni processualmente ostative alla definizione del giudizio in relazione alla dichiarata possibilità di proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione (cfr. Cons. Stato 19 febbraio 2018 n. 1046) 8.7. Pertanto, ove la parte avesse manifestato, in replica alla costituzione del Comune, la volontà di proporre il regolamento preventivo, il Collegio non avrebbe potuto procedere alla definizione della controversia con sentenza in forma semplificata già all'esito della fase cautelare, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 25 del d.l. 137 del 2020 all'art. 60 del c.p.a., ma avrebbe dovuto utilizzare la procedura prevista dall' art. 4 comma 1 periodi quarto e seguenti del dl. 30 aprile 2020 n. 28. 9. In conclusione, per le considerazioni esposte, il presente ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, proposto quando è già intervenuta la decisione del giudice sulla giurisdizione, deve essere dichiarato inammissibile. 9.1. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in C 3000,00 per compensi professionali, C RIc 2021 n. 10014 sez. SU - ud. 14-12-2021 -6- 200,00 per esborsi , 15% per spese generali oltre agli accessori dovuti per legge. Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 14 dicembre 2021 Il Presidente (Ad
Sentenza Cassazione n. 10775/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris