CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 aprile 2022
Cassazione n. 23272/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16831/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] da Palestrina n. 63, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], - intimata - avverso la sentenza n. 1086/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 20/4/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/4/2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'Appello di Bologna ha respinto il gravame interposto dalla sig. [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla pronunzia Trib. Rimini n. 604/2012, di rigetto della domanda in origine monitoriamente azionata nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. ( poi [OSCURATO:SOCIETA]. ) di pagamento del corrispettivo vantato per i mesi di aprile, ottobre e novembre 2007 in ragione del contratto per l'erogazione di servizi su numerazioni 899 e 178 a "tariffazione speciale", c.d. "numerazioni VAS" ( [OSCURATO:PERSONA] ), con quest'ultima stipulato. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la Breschi propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi. L'intimata non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] Con il 10 motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 1343, 1346, 1362, 1363, 1366, 1368 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.; nonché «omesso esame» di fatti decisivi per la decisione, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. Lamenta che la corte di merito «confonde la causa del contratto con le obbligazioni accessorie ivi previste, che però non riguardano l'obbligo di erogazione del servizio», e che l'errore in ordine all'esatta individuazione dell'oggetto e della causa del contratto si riflette negativamente sull'individuazione della «prestazione posta a carico del [OSCURATO:PERSONA] (Breschi)».Si duole non essersi dai giudici di merito considerato, da un canto, che «il contratto tra [OSCURATO:SOCIETA] e Breschi aveva per oggetto solo la disponibilità delle numerazioni per produrre traffico telefonico e non invece l'erogazione del servizio». Per altro verso, che «la causa del contratto» in argomento consiste «nella messa a disposizione da parte dell'Operatore ( [OSCURATO:SOCIETA]/[OSCURATO:SOCIETA] ) del supporto di rete di numerazioni non geografiche in favore del [OSCURATO:PERSONA] ( Breschi ) al fine di far generare traffico telefonico su dette numerazioni; infatti l'Operatore non è affatto interessato al servizio ma solo al traffico ... perché è da tale traffico che deriva il corrispettivo per l'Operatore (Karuba/[OSCURATO:SOCIETA]), oltre che il guadagno di [OSCURATO:PERSONA] ( Breschi )», atteso che «il contratto per cui è causa prevedeva una forma di pagamento "a cascata", ossia una volta constatato il traffico telefonico maturato su una determinata numerazione, i Gestori della rete ( TIM, Vodafone, ecc. ) corrispondono all'Operatore ([OSCURATO:SOCIETA]) il corrispettivo del traffico con esso pattuito e l'Operatore corrisponde al [OSCURATO:PERSONA] la quota dì sua spettanza, contrattualmente concordata», sicché «da un lato l'Operatore (Karuba/[OSCURATO:SOCIETA]) concede al [OSCURATO:PERSONA] (Breschi ) 'uso di numerazioni non geografiche e dall'altro il [OSCURATO:PERSONA] genera su di esse un traffico telefonico che consente all'Operatore di ricevere il corrispettivo pattuito con i Gestori di rete e al [OSCURATO:PERSONA] di ricevere la quota di sua spettanza». Lamenta che i giudici di merito abbiano di conseguenza erroneamente interpretato il contratto de quo, essendo alla stregua del medesimo invero «indifferente il tipo di servizio erogato con le numerazioni o l'effettività dello stesso (salvo naturalmente il rispetto della legge ...)», rilevando «esclusivamente la sussistenza di un traffico telefonico». Il motivo è per quanto di ragione fondato e va accolto nei termini di seguito indicati. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, in tema di interpretazione [ riservata al giudice del merito, e in sede di legittimità censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizio di motivazione (v. Cass., 10/3/2021, n. 6579; Cass., 22/10/2014, n. 22343; Cass., 21/4/2005, n. 8296), il sindacato di legittimità potendo avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti bensì solamente l'individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (v. Cass., 22/10/2014, n. 22343; Cass., 29/7/2004, n. 14495) ] del contratto [ e giusta il combinato disposto di cui agli artt. 1324, 1362 c.c. ss. ( v., Cass., 19/3/2018, n. 6675; Cass., 6/5/2015, n. 9006 ) degli atti unilaterali i, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate, da verificarsi alla luce dell'intero contesto contrattuale, le singole clausole dovendo essere considerate in correlazione tra loro procedendosi al relativo coordinamento ai sensi dell'art. 1363 c.c., giacché per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (v. Cass., 28/8/2007, n. 828; CEISS., 22/12/2005, n. 28479; 16/6/2003, n. 9626). Superato il c.d. principio del gradualismo ( v. Cass., Sez. Un., 8/3/2019, n. 6882, sul punto peraltro non nnassimata, e conformemente, Cass., 30/8/2019, n. 21840; Cass., 10/6/2020, n. 11092; Cass., 10/6/2020, n. 11092; Cass., 19/1/2021, n. 743; Cass.;., 19/2/2021, n. 4571; Cass., 10/3/2021, n. 6579; Cass., 6/10/2021, n. 27124, nonché, da ultimo, Cass., 20/10/2021, n. 28996 ) nella ricerca della reale o effettiva volontà delle parti il criterio letterale va invero necessariamente riguardato alla stregua degli ulteriori criteri legali d'interpretazione, e in particolare dei criteri ( quali primari criteri d'interpretazione soggettiva, e non già oggettiva, del contratto: v. Cass., Sez. Un., 8/3/2019, n. 6882; Cass., 6/12/2018, n. 31574; Cass., 13/11/2018, n. 29016; Cass., 30/10/2018, n. 27444; Cass., 12/6/2018, n. 15186; Cass., 19/3/2018, n. 6675. V. altresì Cass., 23/10/2014, n. 22513; Cass., 27/6/2011, n. 14079; Cass., 23/5/2011, n. 11295; Cass., 19/5/2011, n. 10998; e, con riferimento agli atti unilaterali, Cass., 6/5/2015, n. 9006 ) dell'interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c. e dell'interpretazione secondo buona fede o correttezza ex art. 1366 c.c., avendo riguardo allo scopo pratico perseguito dalle parti con la stipulazione del contratto e quindi alla relativa causa concreta ( cfr. Cass., 23/5/2011, n. 11295; e, da ultimo, Cass., Sez. Un., 8/3/2019, n. 6882 e Cass., 20/10/2021, n. 28996 ).Il primo di tali criteri ( art. 1369 c.c. ) consente di accertare il significato dell'accordo in coerenza appunto con la relativa ragione pratica o causa concreta. La clausola generale ( nell'applicazione pratica e in dottrina indicata anche come "principio" o come "criterio" ) di buona fede oggettiva o correttezza ex artt. 1175 c.c. ( cfr. Cass., 20/8/2015, n. 16990; Cass., 2/30/2012, n. 16754; Cass., 11/5/2009, n. 10741 ), oltre che regola ( artt.1337, 1358, 1375 e 1460 c.c. ) di comportamento [ quale dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 Cost. ( v. Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 8495; Cass., 10/11/2010, n. 22819; Cass., 22/1/2009, n. 1618; Cass., Sez. Un., 25/11/2008, 28056 ), che trova applicazione a prescindere alla sussistenza di specifici obblighi contrattuali, in base al quale il soggetto è tenuto a mantenere nei rapporti della vita di relazione un comportamento leale, specificantesi in obblighi di informazione e di avviso, nonché volto alla salvaguardia dell'utilità altrui nei limiti dell'apprezzabile sacrificio, dalla cui violazione conseguono profili di responsabilità: v. Cass., 2/4/2021, n. 9200; Cass., 29/1/2018, n. 2057; Cass., 27/4/2011, n. 9404; Cass., Sez. Un., 25/11/2008, n. 28056; Cass., 24/7/2007, n. 16315; Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 27/10/2006, n. 23273; Cass., 20/2/2006, n. 3651. V. altresì Cass., 24/9/1999, n. 10511; Cass., 20/4/1994, n. 3775 ], nonché criterio di determinazione della prestazione contrattuale [costituendo invero fonte -altra e diversa sia da quella eteronoma suppletiva ex art. 1374 c.c. ( in ordine alla quale v. la citata Cass., 27/11/2012, n. 20991 ) che da quella cogente ex art. 1339 c.c. ( in relazione alla quale cfr. Cass., 10/7/2008, n. 18868; Cass., 26/1/2006, n. 1689; Cass., 22/5/2001, n. 6956. V. altresì Cass., 9/11/1998, n. 11264 )- di integrazione del comportamento dovuto (v. Cass., 29/1/2018, n. 2057; Cass., 30/10/2007, n. 22860), là dove impone di compiere quanto necessario o utile a salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio, che non si sostanzi cioè in attività gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici ( v. Cass., 30/3/2005, n. 6735; Cass., 9/2/2004, n. 2422 ), come ad esempio in caso di specifica tutela giuridica, contrattuale o extracontrattuale, non potendo considerarsi implicare financo l'intrapresa di un'azione giudiziaria ( v. Cass., 21/8/2004, n. 16530 ), anche a prescindere dal rischio della soccombenza (v. Cass., 15/1/1970, n. 81)], quale criterio d'interpretazione del contratto ex art. 1366 c.c. ( v. Cass., Sez. Un., 8/3/2019, n. 6882; Cass., 6/5/2015, n. 9006; Cass., 23/10/2014, n. 22513; Cass., 23/5/2011, n. 11295; Cass., Sez. Un., 18/2/2010, n. 3947; Cass., 25/5/2007, n. 12235; Cass., 20/5/2004, n. 9628) si specifica in particolare nel significato di lealtà, sostanziantesi nel non suscitare falsi affidamenti e non speculare su di essi, come pure nel non contestare ragionevoli affidamenti comunque ingenerati nella controparte ( v. Cass., 6/5/2015, n. 9006; Cass., 23/10/2014, n. 22513; Cass., 25/5/2007, n. 12235; Cass., 20/5/2004, n. 9628 ). Esso pertanto non consente di dare ingresso ad interpretazioni cavillose delle espressioni letterali contenute nelle clausole contrattuali, non rispondenti alle intese raggiunte ( v. Cass., 23/5/2011, n. 11295 ) e deponenti per un significato in contrasto con la ragione pratica o causa concreta dell'accordo negoziale.L'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza è infatti da valutarsi avuto riguardo alla causa concreta del contratto ( con riferimento dell'incarico conferito al professionista, e al notaio in particolare, cfr. Cass., Sez. Un., 31/7/2012, n. 13617. V. anche Cass., 28/1/2003, n.1228; Cass., 13/6/2002, n. 8470; per il riferimento alla serietà e certezza dell'atto giuridico da rogarsi e alla sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico di esso e del risultato pratico voluto dalle parti partecipanti alla stipula dell'atto medesimo cfr. altresì Cass., 28/11/2007, n. 24733, e, conformemente, Cass., 5/12/2011, n. 26020 ), e cioè con lo scopo pratico dalle parti perseguito mediante la stipulazione, o, in altre parole, con l'interesse che l'operazione contrattuale è propriamente volta a soddisfare (cfr. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26973; Cass., 7/10/2008, n. 24769; Cass., 24/4/2008, n. 10651; Cass., 20/12/2007, n. 26958; Cass., 11/6/2007, n. 13580; Cass., 22/8/2007, n. 17844; Cass., 24/7/2007, n. 16315; Cass., 27/7/2006, n. 17145; Cass., 8/5/2006, n. 10490; Cass., 14/11/2005, n. 22932; Cass., 26/10/2005, n. 20816; Cass., 21/10/2005, n. 20398. V. altresì Cass., 7/5/1998, n. 4612; Cass., 16/10/1995, n. 10805; Cass., 6/8/1997, n. 7266; Cass., 3/6/1993, n. 3800; e, più recentemente, Cass., 25/2/2009, n. 4501; Cass., 12/11/2009, n. 23941; Cass., Sez. Un., 18/2/2010, n. 3947; Cass., 18/3/2010, n. 6538; Cass., 9/3/2011, n. 5583; Cass., 2:3/5/2011, n. 11295; Cass., 27/11/2012, n. 20991). La causa, da intendersi -come detto- quale scopo pratico dalle parti perseguito mediante la stipulazione, l'interesse che l'operazione contrattuale è propriamente volta a soddisfare, assume dunque decisivo rilievo ai fini (anche) dell'interpretazione del contratto, e della corretta individuazione del significato e della portata ad esso da riconoscere. Orbene, i suindicati principi sono stati dalla corte di merito disattesi nell'impugnata sentenza. E' rimasto nel giudizio di merito accertato che l'odierna ricorrente - titolare di impresa individuale con omonima ditta- e la società [OSCURATO:SOCIETA] ( poi [OSCURATO:SOCIETA] ) s.p.a. hanno in data 11/12/2006 stipulato un contratto in forza del quale «[OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di operatore teletbnico "alternativo", concedeva in uso alla ditta [OSCURATO:PERSONA], quale service provider, la fruizione del supporto di rete su alcune numerazioni a "tariffazione speciale", c.d. "numerazioni VAS" ( [OSCURATO:PERSONA] ) affinché quest'ultima potesse rendere le proprie prestazioni, consistenti nell'erogazione di servizi di intrattenimento o informazione a pagamento». Contratto, il cui «oggetto» viene dalla corte di merito indicato essere «costituito dalla fruizione delle reti fornite dall'operatore ( [OSCURATO:SOCIETA]) e dall'erogazione dei servizi a sovrapprezzo ( da parte della 13reschi )», in forza del quale «[OSCURATO:SOCIETA]. si impegnava altresì a provvedere al versamento dei corrispettivi dovuti alla Breschi per il traffico generato su tali numerazioni mediante l'erogazione dei predetti servizi, previo controllo circa la regolarità del traffico telefonico». Orbene, nell'interpretare il contratto de quo la corte di merito ha invero omesso di correttamente individuare e delineare la relativa causa concreta, e, conseguentemente, la «prestazione posta a carico del [OSCURATO:PERSONA] (Breschi)».Ciò si evince in particolare là dove ha affermato che nella specie «il diritto alla riscossione del compenso è connesso alla fruizione dei servizi da parte degli utenti, servizi che dunque devono essere effettivamente erogati da parte del [OSCURATO:PERSONA]», e che «corretto appare quanto affermato dal tribunale, che ha posto a fondamento della propria decisione la verifica dell'effettivo adempimento della prestazione di Breschi, a fronte dell'eccezione di inadempimento di parte opponente». Ancora, nella parte in cui, a fronte della censura già in sede di gravame proposta dall'odierna ricorrente secondo cui «[OSCURATO:SOCIETA]. non avrebbe contestato l'effettiva erogazione dei servizi, limitandosi ad eccepire l'anomalia di traffico» la corte di merito si è limitata a rilevare «che, a prescindere dal fatto che la generale contestazione dell'anomalia del traffico, ovvero di un servizio non conforme alle modalità pattuite o comunque fittizio, è comprensiva della contestazione circa l'effettiva erogazione dei servizi», risultando «dai documenti di causa che [OSCURATO:SOCIETA]. abbia espressamente contestato anche tale specifico elemento, affermando che dai tabulati riferibili alle mensilità di cui si discute "si riscontrano picchi di chiamate verso gli indicati NNG e sviluppate d numeri per centinaia di volte durante il mese, con durata media che non consente ( ovvero non ha consentito ) di erogare alcune servizio di intrattenimento" ( doc. 7 fascicolo di parte appellata )». Là dove è quindi pervenuta, confermando la pronunzia del giudice di prime cure, a concludere che «il diritto alla riscossione del compenso è connesso alla fruizione dei servizi da parte degli utenti, servizi che dunque devono essere effettivamente erogati da parte del [OSCURATO:PERSONA]», sicché, stante la «contestazione da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. dei c:ompensi fatturati da Breschi nei mesi di aprile, ottobre e novembre 2007» è «imprescindibile verificare che i servizi siano stati effettivamente erogati al fine di procedere alla liquidazione dei corrispettivi ad essi relativi», ravvisando «corretto ... quanto affermato dal tribunale, che ha posto a fondamento della propria decisione la verifica dell'effettivo adempimento della prestazione di Breschi, a fronte dell'eccezione di inadempimento di parte opponente». Va al riguardo osservato che, come dall'odierna ricorrente sostenuto nei propri scritti difensivi, le suindicate affermazioni risultano dalla corte di merito del tutto apoditticamente ed illogicamente formulate, a fortiori a fronte dello specifico rilievo, dalla medesima già in sede di gravame prospettato, che la controparte non ha mai allegato l'assenza del servizio ma solo l'anomalia del traffico. Atteso che "anomalia del traffico" e "assenza di erogazione del servizio" sono concetti ontologicamente diversi, del tutto apodittica ed intrinsecamente illogica risulta infatti l'affermazione secondo cui «la generale contestazione dell'anomalia del traffico, ovvero di un servizio non conforme alle modalità pattuite o comunque fittizio, è comprensiva della contestazione circa l'effettiva erogazione dei servizi». Alla stregua della medesima non è infatti dato evincersi spiegazione alcuna al riguardo. Né vengono dal giudice del gravame indicati elementi particolari e specifici con certezza deponenti per la raggiunta conclusione, tale non potendo considerarsi l'allegazione dell'allora appellata ed odierna controricorrente al riguardo dalla corte di merito valorizzata secondo cui <<dai tabulati riferibili alle mensilità di cui si discute "si riscontrano picchi di chiamate verso gli indicati NNG e sviluppate da singoli numeri per centinaia di volte durante il mese, con durata media che non consente ( ovvero non ha consentito ) di erogare alcun servizio di intrattenimento"», dalla medesima invero non evincendosi alcun elemento a relativo conforto. A tale stregua, la motivazione sul punto si rivela come meramente apparente, e pertanto inesistente. Deve al riguardo osservarsi che il riferimento al traffico e alla relativa anomalia appare per converso trovare coerente spiegazione laddove si individui correttamente la causa concreta del contratto atipico de quo. Causa che, come dall'odierna ricorrente nei suoi scritti difensivi sostenuto, va propriamente ravvisata nella generazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] ( Breschi ) in favore del quale il supporto di rete è stato nella specie messo a disposizione, di traffico telefonico sulle numerazioni non geografiche VAS oggetto del contratto de quo, dal cui scaturisce il guadagno per entrambe le parti: per l'[OSCURATO:PERSONA] ( poi [OSCURATO:SOCIETA] ) s.p.a., che in ragione del traffico telefonico su tali numerazioni registrato nel convenuto arco temporale ( nella specie, mensile ) riceve dai Gestori di rete telefonica il pattuito corrispettivo; per il [OSCURATO:PERSONA], che riceve "a cascata" dall'Operatore la quota di sua spettanza contrattualmente convenuta. Emerge a tale stregua evidente come ai fini del presente giudizio il tipo di servizio erogato dal [OSCURATO:PERSONA] vider risulti invero del tutto irrilevante. 1_3 Come confermato dalla circostanza, dedotta dall'odierna ricorrente e rimasta incontestata, che anche per le mensilità in questione l'[OSCURATO:PERSONA] ( poi [OSCURATO:SOCIETA] ) s.p.a. ha nella specie ricevuto dai Gestori di rete telefonica il corrispettivo spettantele, sulla (sola) base del traffico telefonico registrato sulle numerazioni non geografiche VAS de quibus, a prescindere da ogni considerazione relativa al servizio erogato. A tale stregua, è al ( solo ) dato del traffico telefonico generato sulle numerazioni speciali in argomento che deve riconoscersi esclusivo rilievo nella determinazione pure della quota di corrispettivo contrattualmente di spettanza dell'odierna ricorrente. Anche a fronte dell'eccezione d'inadempimento sollevata dalla originaria convenuta ed odierna controricorrente. Deve al riguardo trovare infatti corretta applicazione il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità ( v. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533 ) in base al quale il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte -negoziale o legale- del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegaziore della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto modificativo, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui come nella specie il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite poiché il debitore eccipiente può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento e il creditore agente è tenuto a dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione ( v. Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 3587; Cass., 20/1/2015, n. 826; Cass., 12/2/2010, n. 3373; Cass., 13/6/2006, n. 13674 ). Prova che nel caso, alla stregua di quanto sopra rilevato ed esposto, si appalesa essere stata dall'odierna ricorrente invero fornita. Alla fondatezza nei suindicati termini del motivo di ricorso consegue l'accoglimento per quanto di ragione del medesimo, con cassazione in relazione, assorbiti gli altri motivi ( il 2° , con il quale la ricorrente denunzia violazione degli artt. 1453, 1460 C.C., 112, 115, 167, 346 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c., nonché «omesso esame» di fatti decisivi per la decisione, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c., dolendosi che «anche volendo prescindere dalla corretta individuazione della causa del contratto», controparte non ha mai «contestato specificamente l'inadempimento di Breschi»; il 3°, con il quale denunzia violazione degli artt.2727 C.C., 115, 116 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.; nonché «omesso esame» di fatti decisivi per la decisione, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c., dolendosi dell'erronea valutazione della CTU; il 4°, con il quale denunzia «violazione e falsa applicazione» degli artt. 2697 c.c., 115, 116, 183, 184, 210 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c., nonché «omesso esame» di fatti decisivi per la decisione, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c., dolendosi non essersi dalla corte di merito considerato che «[OSCURATO:SOCIETA] ... disponeva della documentazione idonea a provare l'effettiva erogazione del servizio» ), dell'impugnata sentenza e rinvio alla Corte d'Appello di Bologna, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La corte accoglie per quanto di ragione il 1° motivo di r