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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2024

Cassazione n. 46492/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, posto che la Corte di appello ha, con motivazione immune da censure, indicato le ragioni sulla cui base escludere la destinazione dello stupefacente ad uso esclusivamente personale; rilevato che i restanti motivi, concernenti l'esclusione dell'attenuante di cui cui all'art. 62, n. 4, nonché al complessivo trattamento sanzionatorio, sono reiterativi di questioni già poste in appello e compiutamente risolte dalla sentenza impugnata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere es sore La Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, posto che la Corte di appello ha, con motivazione immune da censure, indicato le ragioni sulla cui base escludere la destinazione dello stupefacente ad uso esclusivamente personale; rilevato che i restanti motivi, concernenti l'esclusione dell'attenuante di cui cui all'art. 62, n. 4, nonché al complessivo trattamento sanzionatorio, sono reiterativi di questioni già poste in appello e compiutamente risolte dalla sentenza impugnata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere es sore La Presidente
Sentenza Cassazione n. 46492/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris