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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2025

Cassazione n. 03443/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 5 marzo 2025, con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 09/10/2023, resa all'esito di giudizio abbreviato, di condanna per il reato di cui all'art. 73 comma 5 del dPR 309/1990 — così riqualificata l'originaria imputazione; con un unico motivo di doglianza si denuncia vizio di motivazione e illogicità della stessa nonché erronea applicazione della legge penale in punto di pena in quanto, ad avviso della difesa, l'ammissione dell'addebito da parte dell'imputato, la condotta rudimentale e la circoscrizione di questa in un breve periodo di tempo coincidente con quello durante il quale il ricorrente si trovava in una precaria situazione economica, avrebbero dovuto indurre a contenere la pena nel minimo edittale; rilevato che il motivo è generico in quanto non si confronta compitamente con la esaudiente e tutt'altro che illogica motivazione che sorregge la condanna che giustifica lo scostamento dal minimo edittale valorizzando il dato ponderale, il grado di purezza della sostanza stupefacente sequestrata e il numero di dosi ricavabili, nonché i precedenti penali del ricorrente e la non occasionalità della condotta, dando anche conto del perché la confessione - già posta in primo grado a base della concessione delle attenuanti generiche - non possa avere una maggiore incidenza sul trattamento sanzionatorio, essendo intervenuta in un contesto probatorio che rendeva ineluttabile la condanna; ritenuto, pertanto, che il ricorso è inammissibile e che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale, non sussistendo elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità debba conseguire, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 12/12/2025 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 5 marzo 2025, con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 09/10/2023, resa all'esito di giudizio abbreviato, di condanna per il reato di cui all'art. 73 comma 5 del dPR 309/1990 — così riqualificata l'originaria imputazione; con un unico motivo di doglianza si denuncia vizio di motivazione e illogicità della stessa nonché erronea applicazione della legge penale in punto di pena in quanto, ad avviso della difesa, l'ammissione dell'addebito da parte dell'imputato, la condotta rudimentale e la circoscrizione di questa in un breve periodo di tempo coincidente con quello durante il quale il ricorrente si trovava in una precaria situazione economica, avrebbero dovuto indurre a contenere la pena nel minimo edittale; rilevato che il motivo è generico in quanto non si confronta compitamente con la esaudiente e tutt'altro che illogica motivazione che sorregge la condanna che giustifica lo scostamento dal minimo edittale valorizzando il dato ponderale, il grado di purezza della sostanza stupefacente sequestrata e il numero di dosi ricavabili, nonché i precedenti penali del ricorrente e la non occasionalità della condotta, dando anche conto del perché la confessione - già posta in primo grado a base della concessione delle attenuanti generiche - non possa avere una maggiore incidenza sul trattamento sanzionatorio, essendo intervenuta in un contesto probatorio che rendeva ineluttabile la condanna; ritenuto, pertanto, che il ricorso è inammissibile e che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale, non sussistendo elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità debba conseguire, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 12/12/2025 Il Consigliere este
Sentenza Cassazione n. 03443/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris