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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05150/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALMIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

Ritenuto che i motivi posti a base dell'impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto risultano manifestamente infondati, non scanditi da necessaria critica delle argomentazioni poste alla base della decisione e comunque sollecitano non consentiti apprezzamenti di merito.

I! Giudice dell'esecuzione ha ineccepibilmente osservato che osta, in primo luogo, a! riconoscimento della continuazione l'assenza di elementi da cui desumere che i reati di cui è stata chiesta l'unificazione siano stati commessi da Vecchio in qualità di appartenente ad una cosca mafiosa, tenuto conto che lo stesso non è mai stato condannato per il reato di cui all'art. 416 bis né per reati aggravati dalla circostanza di cui all'art. 7 dl. n. 152 del 1991).

Ha aggiunto che, in ogni caso, la disomogeneità dei titoli di reato (detenzione di sostanza stupefacente, omicidio e resistenza a pubblico ufficiale), il non breve distacco temporale tra i primi episodi delittuosi e l'ultimo (tre anni) e la lettura del casellario giudiziario depongono nel senso della sussistenza di una concezione di vita improntata al crimine piuttosto che dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso.

Le censure del ricorrente appaiono, di contro, manifestamente infondate e comunque sollecitano una rilettura delle circostanze fattuali prese in considerazione dal Giudice dell'esecuzione, operazione pacificamente non consentita in sede di legittimità.

Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Lu,, deLIu ie n Kulud, Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] D E POSIT 06 FEB 2 IL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALMIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Ritenuto che i motivi posti a base dell'impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto risultano manifestamente infondati, non scanditi da necessaria critica delle argomentazioni poste alla base della decisione e comunque sollecitano non consentiti apprezzamenti di merito. I! Giudice dell'esecuzione ha ineccepibilmente osservato che osta, in primo luogo, a! riconoscimento della continuazione l'assenza di elementi da cui desumere che i reati di cui è stata chiesta l'unificazione siano stati commessi da Vecchio in qualità di appartenente ad una cosca mafiosa, tenuto conto che lo stesso non è mai stato condannato per il reato di cui all'art. 416 bis né per reati aggravati dalla circostanza di cui all'art. 7 dl. n. 152 del 1991). Ha aggiunto che, in ogni caso, la disomogeneità dei titoli di reato (detenzione di sostanza stupefacente, omicidio e resistenza a pubblico ufficiale), il non breve distacco temporale tra i primi episodi delittuosi e l'ultimo (tre anni) e la lettura del casellario giudiziario depongono nel senso della sussistenza di una concezione di vita improntata al crimine piuttosto che dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso. Le censure del ricorrente appaiono, di contro, manifestamente infondate e comunque sollecitano una rilettura delle circostanze fattuali prese in considerazione dal Giudice dell'esecuzione, operazione pacificamente non consentita in sede di legittimità. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Lu,, deLIu ie n Kulud, Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] D E POSIT 06 FEB 2 IL
Sentenza Cassazione n. 05150/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris