CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 25997/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Bari, con provvedimento in data 11 dicembre 2025 ha dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare depositata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], detenuto dal 4 marzo 2025 e con fine pena 20/7/29. 2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il detenuto a mezzo del proprio difensore, articolando due motivi di doglianza. 2.1 Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione circa la richiesta di concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale. Lamenta il ricorrente come sia mancata la valutazione del contenuto della relazione di sintesi e come il rigetto sia fondato solo sul comportamento passato e non, come sarebbe corretto, sulla condotta attuale. 2.2 Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione, sotto il profilo della carenza di motivazione circa la richiesta di semilibertà. Il Tribunale, nonostante fosse stata fatta esplicita richiesta di semilibertà surrogatoria nulla ha detto in proposito, non valutando neppure la valenza risocializzante della indicata attività lavorativa. 1 ‘kir\3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è complessivamente infondato 1.1 Le critiche al provvedimento impugnato si muovono su due direttrici differenti: la prima riguarda la motivazione in sè, posto che il ricorrente lamenta la omessa valutazione di elementi positivi che avrebbero dovuto indurre il Tribunale a giungere a differenti conclusioni e la seconda riguarda l'omessa motivazione circa il rigetto delle misure alternative chieste in subordine, ovvero l'affidamento in prova e la semilibertà. Entrambe le critiche non hanno fondamento. 1.2 In tema di misure alternative alla detenzione, il giudice, nell'esaminare le relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato (nella specie l'U.E.P.E.), non è, in alcun modo, vincolato dai giudizi di idoneità ivi espressi ma è tenuto soltanto a considerare le riferite informazioni sulla personalità e lo stile di vita dell'interessato, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative e ai profili di pericolosità dell'interessato, secondo la gradualità che governa l'ammissione ai benefici penitenziari. (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016 - 01). Il Tribunale ha riportato tutte le informazioni contenute anche nella relazione di sintesi, ma ha ritenuto di valutarle in maniera autonoma e ciò del tutto correttamente, in quanto non è vincolato al parere positivo valutato dalla equipe trattamentale (in questi termini si è espressa Sez. 1, n. 53761 del 22/09/2014, Palena, Rv. 261982, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, richiesto per ragioni terapeutiche ai sensi dell'art. 94 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). Ha infatti evidenziato come la revisione critica sia solo parziale e come il detenuto continui a dichiararsi estraneo ai fatti, con ciò proiettando una evidente ombra sul percorso di rieducazione successivo ai fatti medesimi. Il provvedimento è dunque legittimo, poichè dal corpo motivazionale è possibile evincere che il giudice, pur discostandosi dai giudizi espressi nella relazione di sintesi ovvero dal parere della equipe, ha comunque preso in considerazione tutte informazioni a sua disposizione, ponderandone la rilevanza in una lettura unitaria di tutti gli elementi di giudizio. Altrettanto corretto è il rilievo circa la revisione critica. In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono di per sé soli 2 ‘kkassumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato. (Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024, Scuotto, Rv. 287151 - 01 :in motivazione la Corte ha chiarito che il giudice deve valutare in concreto l'esistenza di elementi positivi in base ai quali si possa ragionevolmente ritenere che l'affidamento si riveli proficuo, valorizzando i precedenti penali, le informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizi sociali, l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti del passato, l'adesione alle ragioni più profonde di valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante). Il Tribunale, come detto, ha vagliato tutte le informazioni in suo possesso e non si è limitato a fondare le proprie valutazioni sul pregresso, operazione che sarebbe stata ovviamente riduttiva, visto che il focus è l'esperienza trattamentale e la evoluzione del percorso di risocializzazione. Di tale percorso e di tale esperienza anche in una dimensione prognosticale misure alternative sono parte integrante : quindi, del tutto corretto è il ragionamento contenuto nel provvedimento impugnato in punto alla parziale revisione critica, inficiata dalla assenza di concreta elaborazione della responsabilità personale che è certamente presupposto indefettibile per l'avvio di un processo di rieducazione. Proprio in ragione di tale dato non positivo il Tribunale ha ritenuto di operare una gradata apertura verso l'esterno, da posticipare al fine di approfondire la osservazione intrannuraria, come era nel suo potere fare. In questo senso sono gli arresti di questa Corte che hanno affermato che in tema di concessione di misure alternative alla detenzione, il tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre (Sez. 1, n. 30065 del 29/05/2025, S., Rv. 288564 - 01 : fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente motivato il rigetto di richiesta di concessione di affidamento in prova al servizio sociale, proposta da detenuto da poco ammesso al lavoro esterno, non ancora avviato, dopo la reiezione di precedenti istanze di ammissione a misure alternative a causa dell'assenza di revisione critica e di una distorta percezione della realtà) 31.3 Quanto alla lamentata omessa motivazione circa il rigetto delle istanze subordinate, la motivazione resa nel provvedimento è omnicomprensiva, poichè è calibrata sulla richesta di detenzione domiciliare, per la concessione della quale il detenuto non è ritenuto ancora pronto; posto che le misure richieste in via subordinata sono più affievolite, ed hanno una maggiore valenza trattamentale e una minore valenza sanzionatorio-detentiva rispetto alla detenzione domiciliare, è evidente che, non ritenendo il Tribunale sussistenti i presupposti per la concessione della misura più gravosa, a fortiori ritiene insussistenti i presupposti per la concessione delle ulteriori misure, dunque la motivazione del rigetto delle misure gradate non è omessa, ma è implicita e ha fondato il rigetto delle richieste subordinate. 2. Per le suesposte ragioni il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P P.Q.M