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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38972/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 2 dicembre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 11 aprile 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa.

Considerato che la censura in punto di responsabilità, relativa alla prova della riconducibilità dei fatti all'imputato, è generica (neppure viene indicato quale sarebbe il vizio motivazionale) e comunque manifestamente infondata, avendo la Corte evidenziato che Melluso indicò alla persona offesa anche i propri dati personali, oltre agli estremi della carta postepay, allo stesso intestata, sulla quale fu accreditata la somma, in assenza di denuncia di smarrimento o furto del titolo, fatto neppure dedotto dal ricorrente nel corso del processo; osservato, in ordine alla entità della pena e al diniego delle attenuanti generiche, che il ricorrente lamenta la mancanza di una motivazione "adeguata", vizio che non rientra fra quelli tassativamente previsti dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., e che, in ogni caso, la pena è stata determinata nel minimo edittale, quanto a quella detentiva, e in misura prossima al minimo quanto alla pena pecuniaria, e che i "benefici" (sul punto la Corte si è riferita al motivo di appello con il quale era stato richiesto il riconoscimento anche delle attenuanti generiche, con improprio riferimento - per tre volte - ai "benefici di legge") sono stati negati in ragione delle "risultanze del certificato penale", con incensurabile valutazione: secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte (cfr., ad es., Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986), nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi ovvero all'assenza di elementi di segno positivo, cosicché anche i soli precedenti penali possono essere valorizzati per escludere il riconoscimento delle attenuanti (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 2 dicembre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 11 aprile 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa. Considerato che la censura in punto di responsabilità, relativa alla prova della riconducibilità dei fatti all'imputato, è generica (neppure viene indicato quale sarebbe il vizio motivazionale) e comunque manifestamente infondata, avendo la Corte evidenziato che Melluso indicò alla persona offesa anche i propri dati personali, oltre agli estremi della carta postepay, allo stesso intestata, sulla quale fu accreditata la somma, in assenza di denuncia di smarrimento o furto del titolo, fatto neppure dedotto dal ricorrente nel corso del processo; osservato, in ordine alla entità della pena e al diniego delle attenuanti generiche, che il ricorrente lamenta la mancanza di una motivazione "adeguata", vizio che non rientra fra quelli tassativamente previsti dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., e che, in ogni caso, la pena è stata determinata nel minimo edittale, quanto a quella detentiva, e in misura prossima al minimo quanto alla pena pecuniaria, e che i "benefici" (sul punto la Corte si è riferita al motivo di appello con il quale era stato richiesto il riconoscimento anche delle attenuanti generiche, con improprio riferimento - per tre volte - ai "benefici di legge") sono stati negati in ragione delle "risultanze del certificato penale", con incensurabile valutazione: secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte (cfr., ad es., Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986), nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi ovvero all'assenza di elementi di segno positivo, cosicché anche i soli precedenti penali possono essere valorizzati per escludere il riconoscimento delle attenuanti (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27
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