CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 1973
Cassazione n. 01276/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani che ne aveva affermato la penale responsabilità per il delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625, n. 2 e n. 7, cod. pen., perché in concorso con altri al fine di trarne profitto si impossessava di 10 quintali di olive asportate dagli alberi insistenti nel fondo di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e alla recidiva; - Ritenuto che il primo motivo di ricorso - che denuncia vizio di motivazione per travisamento della prova dichiarativa della persona offesa, poiché dagli atti non si trarrebbe la circostanza affermata dalla Corte che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe sorpreso visivamente il [OSCURATO:PERSONA] mentre era nella sua proprietà immobiliare con un'autovettura in possesso di olive asportate dalle relative piantagioni - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, oltre che in contrasto con le risultanze probatorie; - Ritenuto che il secondo motivo di ricorso - che deduce vizio di motivazione poiché la sentenza impugnata avrebbe omesso di confrontarsi con le doglianze contenute nell'atto di appello, limitandosi alla mera enunciazione di principi giurisprudenziali che non si confronterebbero con la richiesta di una corretta valutazione delle emergenze probatorie - è generico per indeterminatezza perché, privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; - Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C