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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 30 gennaio 2026

Cassazione n. 19056/2026

Testo disponibile della fonte

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le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc.pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 30/01/2026 il Tribunale di Roma, in funzione diriesame, accoglieva l’appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l’ordinanzadel Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma del 16/08/2025, cheaveva respinto la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia incarcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], misura che applicava.2.

L’indagato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.2.1.

Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen.

Rappresentache il Tribunale del riesame non ha tenuto in debita considerazione il “temposilente” trascorso dalla commissione dei fatti e che ha fondato la sussistenzadelle esigenze cautelari sulla gravità delle condotte, piuttosto che su specificielementi di fatto idonei a dimostrarne l’attualità; che le asserite condotte ascritteall’odierno ricorrente si arrestano al luglio 2024, dunque, circa un anno ed ottomesi prima dell’applicazione della misura cautelare (fine febbraio 2026) e che dalcertificato penale emerge pacificamente l’assenza di ulteriori condotte delittuoseposte in essere dall’indagato rispetto a quelle per cui si procede; che lamotivazione in ordine alla valutazione della personalità del [OSCURATO:PERSONA] risultamanifestamente illogica, tenuto che il negativo giudizio è ancorato a precedentipenali vetusti e non specifici.2.2.

Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento al “tempo silente”, nonchémancanza e manifesta illogicità della motivazione, in relazione all’art. 275,comma 3, cod. proc. pen.

Evidenzia che la motivazione relativa alla scelta dellamisura cautelare è solo apparente, essendo fondata su argomentazioni comel’osservanza spontanea e l’autocontrollo, cui sarebbero soggette le misurecautelari meno afflittive di quella carceraria; che non prende in considerazione il“tempo silente” trascorso tra la commissione dei fatti e l’adozione della misuracautelare; che analogamente il Tribunale del riesame non spiega perché lamisura cautelare degli arresti domiciliari consentirebbe al [OSCURATO:PERSONA] di riallacciarecontatti con i correi, anche in considerazione del fatto che i rapporti tra icoindagati sono cessati al momento della chiusura della piazza di spaccio del“ponte di ferro”.3.

In data 14/05/2026, è pervenuta memoria scritta nell’interesse diMohamed [OSCURATO:PERSONA] con cui si replica alle conclusioni del Procuratore generale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso – affidato a due motivi, che, per essere strettamente connessi,possono essere trattati congiuntamente – è inammissibile.1.1.

Invero, con riferimento alla incidenza del “tempo silente” sulla attualitàdelle esigenze cautelari, che costituisce il comune denominatore di entrambi imotivi, il Collegio intende dare continuità all’orientamento per il quale, in tema dimisure coercitive, quando si procede per un delitto per il quale opera unapresunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezzadella misura intramuraria, ai fini della prova contraria, occorrono elementi idoneiad escludere la sussistenza di ragionevoli dubbi, atteso che la presunzione dettaun criterio da applicarsi proprio in caso di incertezza, di talchè, per poterlavincere, il tempo trascorso tra i fatti per cui si procede e l’esecuzione dellamisura, pur valutabile, deve essere tale da consentire il superamento dellasituazione di dubbio (Sez. 4, n. 19751 del 17/04/2024, Monticelli, Rv. 286527 –01).

In altri termini, in tema di misure cautelari riguardanti il reato diassociazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, per la natura relativadella presunzione di attualità delle esigenze cautelari, è necessario valutare laprova contraria, che dovrà discendere da una valutazione complessiva di diversielementi – quali il fattore temporale, il contesto socio-ambientale, la personalitàe le condizioni di vita del soggetto – con l’ulteriore precisazione che una simileoperazione valutativa sarà possibile e valida soltanto ove il vincolo associativocriminale sia reciso, poiché, se così non fosse, la presunzione non potrebberitenersi superata.

Ciò significa che il fattore tempo non può considerarsi, dasolo, dirimente, essendo – al pari degli altri elementi – un fattore necessario, manon sufficiente.

Peraltro, con riferimento a detto reato associativo, la prognosi dipericolosità non si rapporta solo all’operatività del sodalizio o alla data ultima deireati-fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati costituentiespressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimentonei circuiti criminali che caratterizzano il sodalizio di appartenenza.

Ciò confermala necessità di una valutazione complessiva, nell’ambito della quale il tempotrascorso è solo uno degli elementi rilevanti, sicché la mera rescissione delvincolo non è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione relativa di(Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, Amato, Rv. 281293 – 01).1.2.

Ebbene, facendo corretta applicazione di tali principi, l’ordinanzaimpugnata ha dato conto esaustivamente e correttamente, senza incorrere neivizi denunziati, le ragioni per le quali sia necessaria l’adozione della misuraintramuraria.

In particolare, il Tribunale del riesame ha evidenziato come non visiano elementi che possano superare la presunzione iuris tantum di pericolosità ecome il cosiddetto “tempo silente”, nel caso di specie, sia di per sé soloinsufficiente a superare la presunzione di legge: da un lato, perché è statoritenuto di non rilevante entità, dall’altro, perché in una valutazione complessivaè stato valutato subvalente rispetto ad altre circostanze, quali i) il contributofornito dall’indagato al sodalizio anche durante il periodo di sottoposizione agliarresti domiciliari del capo, [OSCURATO:PERSONA], con ciò dimostrando estremaspregiudicatezza ed una notevole capacità a delinquere, ii) il suo radicatoinserimento in circuiti criminali dediti al traffico di sostanze stupefacenti, iii)l’aver ammesso nel corso di una conversazione intercettata di svolgere siffattadell’abitualità e della “professionalità” della condotta.Quanto alla scelta della misura intramuraria, che costituisce oggetto delsecondo motivo, il provvedimento impugnato ha valorizzato l’assenza di elementiidonei a vincere la presunzione relativa di adeguatezza della misura carceraria,specificando come il negativo giudizio sulla personalità del Lamidi non dessegaranzie in ordine al rispetto delle prescrizioni connesse a qualsivoglia misurameno afflittiva e come il presidio cautelare estremo fosse necessario persradicare l’indagato dal contesto criminoso in cui ha operato.Trattasi di motivazione congrua, esaustiva e immune da vizi logici, che,dunque, non è sindacabile in sede di legittimità.2.

All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila,così equitativamente fissata.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg.

Esec. cod.proc. pen.Così deciso in Roma, il giorno 20 maggio 2026.Il Consigliere estensore La PresidenteDonato D’[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc.pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 30/01/2026 il Tribunale di Roma, in funzione diriesame, accoglieva l’appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l’ordinanzadel Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma del 16/08/2025, cheaveva respinto la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia incarcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], misura che applicava.2. L’indagato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. Rappresentache il Tribunale del riesame non ha tenuto in debita considerazione il “temposilente” trascorso dalla commissione dei fatti e che ha fondato la sussistenzadelle esigenze cautelari sulla gravità delle condotte, piuttosto che su specificielementi di fatto idonei a dimostrarne l’attualità; che le asserite condotte ascritteall’odierno ricorrente si arrestano al luglio 2024, dunque, circa un anno ed ottomesi prima dell’applicazione della misura cautelare (fine febbraio 2026) e che dalcertificato penale emerge pacificamente l’assenza di ulteriori condotte delittuoseposte in essere dall’indagato rispetto a quelle per cui si procede; che lamotivazione in ordine alla valutazione della personalità del [OSCURATO:PERSONA] risultamanifestamente illogica, tenuto che il negativo giudizio è ancorato a precedentipenali vetusti e non specifici.2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento al “tempo silente”, nonchémancanza e manifesta illogicità della motivazione, in relazione all’art. 275,comma 3, cod. proc. pen. Evidenzia che la motivazione relativa alla scelta dellamisura cautelare è solo apparente, essendo fondata su argomentazioni comel’osservanza spontanea e l’autocontrollo, cui sarebbero soggette le misurecautelari meno afflittive di quella carceraria; che non prende in considerazione il“tempo silente” trascorso tra la commissione dei fatti e l’adozione della misuracautelare; che analogamente il Tribunale del riesame non spiega perché lamisura cautelare degli arresti domiciliari consentirebbe al [OSCURATO:PERSONA] di riallacciarecontatti con i correi, anche in considerazione del fatto che i rapporti tra icoindagati sono cessati al momento della chiusura della piazza di spaccio del“ponte di ferro”.3. In data 14/05/2026, è pervenuta memoria scritta nell’interesse diMohamed [OSCURATO:PERSONA] con cui si replica alle conclusioni del Procuratore generale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso – affidato a due motivi, che, per essere strettamente connessi,possono essere trattati congiuntamente – è inammissibile.1.1. Invero, con riferimento alla incidenza del “tempo silente” sulla attualitàdelle esigenze cautelari, che costituisce il comune denominatore di entrambi imotivi, il Collegio intende dare continuità all’orientamento per il quale, in tema dimisure coercitive, quando si procede per un delitto per il quale opera unapresunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezzadella misura intramuraria, ai fini della prova contraria, occorrono elementi idoneiad escludere la sussistenza di ragionevoli dubbi, atteso che la presunzione dettaun criterio da applicarsi proprio in caso di incertezza, di talchè, per poterlavincere, il tempo trascorso tra i fatti per cui si procede e l’esecuzione dellamisura, pur valutabile, deve essere tale da consentire il superamento dellasituazione di dubbio (Sez. 4, n. 19751 del 17/04/2024, Monticelli, Rv. 286527 –01). In altri termini, in tema di misure cautelari riguardanti il reato diassociazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, per la natura relativadella presunzione di attualità delle esigenze cautelari, è necessario valutare laprova contraria, che dovrà discendere da una valutazione complessiva di diversielementi – quali il fattore temporale, il contesto socio-ambientale, la personalitàe le condizioni di vita del soggetto – con l’ulteriore precisazione che una simileoperazione valutativa sarà possibile e valida soltanto ove il vincolo associativocriminale sia reciso, poiché, se così non fosse, la presunzione non potrebberitenersi superata. Ciò significa che il fattore tempo non può considerarsi, dasolo, dirimente, essendo – al pari degli altri elementi – un fattore necessario, manon sufficiente. Peraltro, con riferimento a detto reato associativo, la prognosi dipericolosità non si rapporta solo all’operatività del sodalizio o alla data ultima deireati-fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati costituentiespressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimentonei circuiti criminali che caratterizzano il sodalizio di appartenenza. Ciò confermala necessità di una valutazione complessiva, nell’ambito della quale il tempotrascorso è solo uno degli elementi rilevanti, sicché la mera rescissione delvincolo non è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione relativa di(Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, Amato, Rv. 281293 – 01).1.2. Ebbene, facendo corretta applicazione di tali principi, l’ordinanzaimpugnata ha dato conto esaustivamente e correttamente, senza incorrere neivizi denunziati, le ragioni per le quali sia necessaria l’adozione della misuraintramuraria. In particolare, il Tribunale del riesame ha evidenziato come non visiano elementi che possano superare la presunzione iuris tantum di pericolosità ecome il cosiddetto “tempo silente”, nel caso di specie, sia di per sé soloinsufficiente a superare la presunzione di legge: da un lato, perché è statoritenuto di non rilevante entità, dall’altro, perché in una valutazione complessivaè stato valutato subvalente rispetto ad altre circostanze, quali i) il contributofornito dall’indagato al sodalizio anche durante il periodo di sottoposizione agliarresti domiciliari del capo, [OSCURATO:PERSONA], con ciò dimostrando estremaspregiudicatezza ed una notevole capacità a delinquere, ii) il suo radicatoinserimento in circuiti criminali dediti al traffico di sostanze stupefacenti, iii)l’aver ammesso nel corso di una conversazione intercettata di svolgere siffattadell’abitualità e della “professionalità” della condotta.Quanto alla scelta della misura intramuraria, che costituisce oggetto delsecondo motivo, il provvedimento impugnato ha valorizzato l’assenza di elementiidonei a vincere la presunzione relativa di adeguatezza della misura carceraria,specificando come il negativo giudizio sulla personalità del Lamidi non dessegaranzie in ordine al rispetto delle prescrizioni connesse a qualsivoglia misurameno afflittiva e come il presidio cautelare estremo fosse necessario persradicare l’indagato dal contesto criminoso in cui ha operato.Trattasi di motivazione congrua, esaustiva e immune da vizi logici, che,dunque, non è sindacabile in sede di legittimità.2. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila,così equitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. Esec. cod.proc. pen.Così deciso in Roma, il giorno 20 maggio 2026.Il Consigliere estensore La PresidenteDonato D’[OSCURATO:PERSONA]
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