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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 22 settembre 2022

Cassazione n. 29145/2023

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Campobasso visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Campobasso ha dichiarato inammissibile la richiesta di revocazione del decreto emesso dal Tribunale di Chieti, confermato dalla Corte di appello di Firenze, con cui è stata disposta la confisca di prevenzione delle quote sociali e dei beni della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:SOCIETA].

"riconducibili alla titolarità" di [OSCURATO:PERSONA] (così la Corte), soggetto terzo nel procedimento di prevenzione proposto nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA].

2. Ha proposto ricorso per cassazione Abruzzese articolando quattro motivi.2.1.

Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte dichiarato con ordinanza inammissibile la richiesta, nonostante la già avvenuta citazione dell'istante per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con ciò compiendo una sovrapposizione irrituale tra la valutazione preliminare di ammissibilità e il successivo giudizio di revocazione.

La Corte, dopo aver disposto la citazione del richiedente, avrebbe compiuto un esame meramente cartolare della fase rescissoria e, in particolare, delle nuove prove dedotte, pronunciando un'ordinanza di inammissibilità.

Si assume invece che, per effetto della citazione, il giudizio avrebbe dovuto svolgersi nelle forme del dibattimento (art. 636 cod. proc. pen.), dovendosi ritenere già espletata la fase di delibazione della non manifesta infondatezza della richiesta.

Secondo il ricorrente si deve ritenere o che la Corte avesse già compiuto la valutazione preliminare di ammissibilità e che, dunque, non potesse emettere un'ordinanza senza contraddittorio, ovvero che la stessa non avesse compiuto detta valutazione al momento della emissione della citazione in giudizio, ma, ove così fosse, nondimeno la valutazione sarebbe stata compiuta irritualmente, solo dopo l'emissione del decreto indicato.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge per avere la Corte ritenuto inammissibile la richiesta di revocazione sul presupposto che Abruzzese, ritenuto intestatario solo formale dei beni, non fosse legittimato a discutere della pericolosità sociale del proposto, [OSCURATO:PERSONA], dovendo il terzo solo limitarsi a dimostrare di essere il reale proprietario del bene confiscato.

Sostiene il ricorrente che la Corte avrebbe erroneamente sovrapposto il procedimento ordinario di applicazione della misura di prevenzione con quello di revocazione; l'art. 28 del d.

I.gs n. 159 del 2011 non conterrebbe in realtà nessun riferimento alle norme previste dagli artt. 16 - 27 del d.lgs. in questione, che dunque, si argomenta, non troverebbero applicazione, operando la disposizione di cui all'art. 28, invece, un generale rinvio alle norme sul giudizio di revisione.

La richiesta di revocazione presentata dal terzo che abbia partecipato al procedimento non soffrirebbe dunque limiti e sarebbe quindi consentito a questi dedurre anche questioni relative alla pericolosità del proposto e, più in generale, alla legittimità delle condizioni genetiche della confisca.

2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e mancanza di motivazione per avere la Corte ritenuto inammissibile la richiesta di revocazione sul presupposto che non tutti i procedimenti penali presi in esame per la valutazione della pericolosità sociale del Ponnilio sarebbero stati definiti con pronuncia assolutoria.

Sostiene il ricorrente che il Tribunale di Chieti, che aveva disposto il sequestro dei beni, aveva riepilogato a pag. 9 i procedimenti penali posti a fondamento del giudizio sulla pericolosità sociale del proposto: si tratterebbe di tre procedimenti penali in relazione ai quali sarebbero intervenute due sentenze di assoluzione: la prima- n. 326/09 R.G.N.R Sulmona - avente ad oggetto reati fiscali per il quali sia Pomilio che Abruzzese sarebbero stati assolti perché il fatto non sussiste; la seconda - n. 947/08 R.G.N.R. - per il delitto di bancarotta per il quale pure l'imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto perché il fatto non sussiste.

La Corte, si aggiunge, avrebbe dunque dovuto indicare in che misura, sulla base delle risultanze dell'unico procedimento per il quale non era intervenuta sentenza di assoluzione, sussisterebbero elementi per fondare il giudizio di pericolosità del proposto.

2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge per avere la Corte dichiarato inammissibile la richiesta di revocazione sul presupposto che la perizia di parte a firma del dott. [OSCURATO:PERSONA] ricalcasse quella prodotta nel procedimento originario: sul punto non sarebbe stato spiegato alcunchè. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è nel complesso infondato, ai limiti della inammissibilità.

2. È infondato il primo motivo di ricorso.

2.1. Dagli atti risulta che dopo la emissione del decreto di citazione, il procedimento è stato trattato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in cui fu presente l'odierno ricorrente e il suo difensore.

Dunque è obiettivamente errata l'affermazione difensiva secondo cui la Corte avrebbe emesso, dopo il decreto di citazione a giudizio della parte, un'ordinanza senza contradittorio.

2.2. L'istituto della revocazione della confisca definitiva - art. 28 digs. n.159 del 2011 - è una ipotesi «speciale» di revisione introdotta dal legislatore nel 2011, in sede di prevenzione patrimoniale, allo scopo di «formalizzare» i contenuti della elaborazione giurisprudenziale sull'argomento, tesi in precedenza a realizzare una estensione interpretativa della revoca disciplinata dall'art. 7 della legge n. 1423 del 1956.

In tal senso, la revoca ex tunc - sino alla introduzione del nuovo istituto della revocazione ai sensi dell'art. 28 d.lgs.n.159 del 2011 - garantiva la tenuta del sistema delle misure di prevenzione a fronte della emersione di un vizio genetico della decisione definitiva, tale da determinare la necessità di riparazione dell'errore giudiziario.

Introdotta la previsione di cui all'art. 28, le norme in essa contenute vanno interpretate secondo un criterio sistematico che tenga conto delle finalità complessive dell'istituto, del tutto analogo alla impugnazione straordinaria della revisione di cui agli artt. 630 e ss. cod. proc. pen.Le Sezioni unite, con la sentenza "Pisco", avevano già spiegato in tema di revisione che l'inammissibilità della richiesta di revisione può essere dichiarata, oltre che con l'ordinanza prevista dall'art. 634 cod. proc. pen., anche con sentenza, successivamente all'instaurazione del giudizio di revisione ai sensi dell'art. 636 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 18, del 10/12/1997, dep. 1998, Pisco, Rv. 210040 in cui la Corte ha affermato che il processo di revisione si sviluppa in due fasi, l'una rescindente e l'altra rescissoria: la prima è costituita dalla valutazione - che avviene "de plano", senza avviso al difensore o all'imputato della data fissata per la camera di consiglio - dell'ammissibilità della relativa istanza e mira a verificare che essa sia stata proposta nei casi previsti e con l'osservanza delle norme di legge, nonché che non sia manifestamente infondata; la seconda è, invece, costituita dal vero e proprio giudizio di revisione mirante all'accertamento e alla valutazione delle "nuove prove", al fine di stabilire se esse, sole o congiunte a quelle che avevano condotto all'affermazione di responsabilità del condannato, siano tali da dimostrare che costui deve essere prosciolto dal reato ascrittogli.

In questa seconda fase - che si svolge nelle forme previste per il dibattimento - è consentito alla corte d'appello rivalutare le condizioni di ammissibilità dell'istanza e di respingerla senza assumere le prove in essa indicate e senza dare corso al giudizio sul merito).

Si tratta di principi ribaditi dalle Sezioni unite con la sentenza "Pisano" secondo cui la norma di cui all'art.634 cod. proc. pen., secondo la quale la Corte di appello dichiara d'ufficio, con ordinanza, l'inammissibilità della relativa richiesta, qualora sia stata proposta fuori delle ipotesi previste dagli artt.629 e 630 cod. proc. pen. o senza l'osservanza delle disposizioni contenute negli artt.631, 632, 633 e 641 stesso codice, ovvero risulti manifestamente infondata, non preclude l'adozione della declaratoria, per i medesimi motivi, con la sentenza conclusiva del giudizio, una volta che questo sia stato disposto (Sez.

U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220441).

In questo contesto si è precisato che la Corte d'Appello può rivalutare la richiesta e dichiararne con sentenza l'inammissibilità, non solo nel corso o all'esito del dibattimento, ma anche nella fase degli atti preliminari, allorquando risulti, per qualsiasi ragione, che le prove richieste manchino del requisito della novità o della idoneità a provocare l'assoluzione del condannato, non residuando in tal caso alcun ulteriore accertamento che giustifichi il prosieguo del dibattimento e lo svolgimento di ulteriore attività difensiva (Sez. 2, n. 34773 del 17/05/2018, Turrà, Rv. 273452; Sez. 3, n. 43573 del 30/09/2014, G, Rv. 260989).

Dunque non è obiettivamente chiara la ragione per cui il provvedimento impugnato sarebbe stato irritualmente emesso e perché la Corte non potesse dichiarare l'inammissibilità della richiesta anche dopo aver emesso il decreto di citazione in giudizio.2.3.

Né assume decisivo rilievo la forma del provvedimento impugnato.

La Corte di cassazione ha già spiegato che avverso la richiesta di revisione, una volta instaurato il relativo giudizio, deve essere pronunciata sentenza, e però, ove - in assenza di vizi procedurali connessi con lo svolgimento dell'iter processuale - il provvedimento conclusivo sia stato erroneamente qualificato come ordinanza, non sussiste alcuna nullità, purché esso contenga tutti i requisiti essenziali della sentenza (Sez. 4, n. 16111 del 18/01/2011, Batignani, Rv. 250321).

Nel caso di specie, nulla è stato dedotto sul perché il provvedimento in questione non conterrebbe tutti i requisiti della sentenza.

3. Sono inammissibili il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, che possono essere valutati congiuntamente.

3.1. La Corte, pur costruendo una motivazione su diversi livelli argomentativi, ha ritenuto inammissibile la richiesta di revocazione innanzitutto sul presupposto che il richiedente, soggetto terzo rispetto al procedimento di prevenzione conclusosi con la confisca dei beni a lui intestati ma ritenuti riconducibili al proposto [OSCURATO:PERSONA], non potrebbe nel giudizio di revocazione far valere la prova sopravvenuta dimostrativa della insussistenza originaria del presupposto costitutivo della pericolosità sociale del proposto, ma potrebbe solo dimostrare, sulla base di nuove prove, di essere l'effettivo proprietario dei beni confiscati.

3.2. Rispetto all'assunto in questione i motivi di ricorso rivelano la loro strutturale inammissibilità.

Pur volendo infatti ritenere che il soggetto terzo possa chiedere la revocazione della confisca adducendo prove nuove volte a dimostrare la insussistenza del requisito della pericolosità sociale del proposto, è indubbio che, in tanto egli abbia interesse alla revoca del provvedimento ablatorio, in quanto dimostri che i beni confiscati non fossero riconducibili al proposto ma, invece, fossero a lui appartenenti.

La prova sopravvenuta della insussistenza della pericolosità sociale non consentirebbe infatti la restituzione dei beni al terzo ove questo non dimostrasse di esserne l'effettivo titolare.

Al tema in questione il ricorso dedica solo il quarto motivo con cui viene dedotto un vizio di motivazione per avere la Corte ritenuto che la "nuova" consulenza a firma del dott. [OSCURATO:PERSONA], sarebbe sostanzialmente riproduttiva di quella già esaminata nel corso del procedimento originario di prevenzione Le Sezioni unite hanno tuttavia chiarito che, in tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore (Sez.

U, n. 43668 del 26/05/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283707).

Rispetto al principio indicato il motivo rivela la sua strutturale qenericità non avendo affatto chiarito il ricorrente perché la consulenza in questione sarebbe una "prova nuova" e, soprattutto, quali sarebbero gli elementi, sopravvenuti nel senso indicato dalle Sezioni unite, volti a dimostrare che i beni confiscati, diversamente da quanto ritenuto nel procedimento principale di prevenzione, non fossero del proposto ma sarebbero stati effettivamente appartenenti ad Abruzzese.

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese proces

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Campobasso visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Campobasso ha dichiarato inammissibile la richiesta di revocazione del decreto emesso dal Tribunale di Chieti, confermato dalla Corte di appello di Firenze, con cui è stata disposta la confisca di prevenzione delle quote sociali e dei beni della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:SOCIETA]. "riconducibili alla titolarità" di [OSCURATO:PERSONA] (così la Corte), soggetto terzo nel procedimento di prevenzione proposto nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ha proposto ricorso per cassazione Abruzzese articolando quattro motivi.2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte dichiarato con ordinanza inammissibile la richiesta, nonostante la già avvenuta citazione dell'istante per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con ciò compiendo una sovrapposizione irrituale tra la valutazione preliminare di ammissibilità e il successivo giudizio di revocazione. La Corte, dopo aver disposto la citazione del richiedente, avrebbe compiuto un esame meramente cartolare della fase rescissoria e, in particolare, delle nuove prove dedotte, pronunciando un'ordinanza di inammissibilità. Si assume invece che, per effetto della citazione, il giudizio avrebbe dovuto svolgersi nelle forme del dibattimento (art. 636 cod. proc. pen.), dovendosi ritenere già espletata la fase di delibazione della non manifesta infondatezza della richiesta. Secondo il ricorrente si deve ritenere o che la Corte avesse già compiuto la valutazione preliminare di ammissibilità e che, dunque, non potesse emettere un'ordinanza senza contraddittorio, ovvero che la stessa non avesse compiuto detta valutazione al momento della emissione della citazione in giudizio, ma, ove così fosse, nondimeno la valutazione sarebbe stata compiuta irritualmente, solo dopo l'emissione del decreto indicato. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge per avere la Corte ritenuto inammissibile la richiesta di revocazione sul presupposto che Abruzzese, ritenuto intestatario solo formale dei beni, non fosse legittimato a discutere della pericolosità sociale del proposto, [OSCURATO:PERSONA], dovendo il terzo solo limitarsi a dimostrare di essere il reale proprietario del bene confiscato. Sostiene il ricorrente che la Corte avrebbe erroneamente sovrapposto il procedimento ordinario di applicazione della misura di prevenzione con quello di revocazione; l'art. 28 del d. I.gs n. 159 del 2011 non conterrebbe in realtà nessun riferimento alle norme previste dagli artt. 16 - 27 del d.lgs. in questione, che dunque, si argomenta, non troverebbero applicazione, operando la disposizione di cui all'art. 28, invece, un generale rinvio alle norme sul giudizio di revisione. La richiesta di revocazione presentata dal terzo che abbia partecipato al procedimento non soffrirebbe dunque limiti e sarebbe quindi consentito a questi dedurre anche questioni relative alla pericolosità del proposto e, più in generale, alla legittimità delle condizioni genetiche della confisca. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e mancanza di motivazione per avere la Corte ritenuto inammissibile la richiesta di revocazione sul presupposto che non tutti i procedimenti penali presi in esame per la valutazione della pericolosità sociale del Ponnilio sarebbero stati definiti con pronuncia assolutoria. Sostiene il ricorrente che il Tribunale di Chieti, che aveva disposto il sequestro dei beni, aveva riepilogato a pag. 9 i procedimenti penali posti a fondamento del giudizio sulla pericolosità sociale del proposto: si tratterebbe di tre procedimenti penali in relazione ai quali sarebbero intervenute due sentenze di assoluzione: la prima- n. 326/09 R.G.N.R Sulmona - avente ad oggetto reati fiscali per il quali sia Pomilio che Abruzzese sarebbero stati assolti perché il fatto non sussiste; la seconda - n. 947/08 R.G.N.R. - per il delitto di bancarotta per il quale pure l'imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto perché il fatto non sussiste. La Corte, si aggiunge, avrebbe dunque dovuto indicare in che misura, sulla base delle risultanze dell'unico procedimento per il quale non era intervenuta sentenza di assoluzione, sussisterebbero elementi per fondare il giudizio di pericolosità del proposto. 2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge per avere la Corte dichiarato inammissibile la richiesta di revocazione sul presupposto che la perizia di parte a firma del dott. [OSCURATO:PERSONA] ricalcasse quella prodotta nel procedimento originario: sul punto non sarebbe stato spiegato alcunchè. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel complesso infondato, ai limiti della inammissibilità. 2. È infondato il primo motivo di ricorso. 2.1. Dagli atti risulta che dopo la emissione del decreto di citazione, il procedimento è stato trattato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in cui fu presente l'odierno ricorrente e il suo difensore. Dunque è obiettivamente errata l'affermazione difensiva secondo cui la Corte avrebbe emesso, dopo il decreto di citazione a giudizio della parte, un'ordinanza senza contradittorio. 2.2. L'istituto della revocazione della confisca definitiva - art. 28 digs. n.159 del 2011 - è una ipotesi «speciale» di revisione introdotta dal legislatore nel 2011, in sede di prevenzione patrimoniale, allo scopo di «formalizzare» i contenuti della elaborazione giurisprudenziale sull'argomento, tesi in precedenza a realizzare una estensione interpretativa della revoca disciplinata dall'art. 7 della legge n. 1423 del 1956. In tal senso, la revoca ex tunc - sino alla introduzione del nuovo istituto della revocazione ai sensi dell'art. 28 d.lgs.n.159 del 2011 - garantiva la tenuta del sistema delle misure di prevenzione a fronte della emersione di un vizio genetico della decisione definitiva, tale da determinare la necessità di riparazione dell'errore giudiziario. Introdotta la previsione di cui all'art. 28, le norme in essa contenute vanno interpretate secondo un criterio sistematico che tenga conto delle finalità complessive dell'istituto, del tutto analogo alla impugnazione straordinaria della revisione di cui agli artt. 630 e ss. cod. proc. pen.Le Sezioni unite, con la sentenza "Pisco", avevano già spiegato in tema di revisione che l'inammissibilità della richiesta di revisione può essere dichiarata, oltre che con l'ordinanza prevista dall'art. 634 cod. proc. pen., anche con sentenza, successivamente all'instaurazione del giudizio di revisione ai sensi dell'art. 636 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 18, del 10/12/1997, dep. 1998, Pisco, Rv. 210040 in cui la Corte ha affermato che il processo di revisione si sviluppa in due fasi, l'una rescindente e l'altra rescissoria: la prima è costituita dalla valutazione - che avviene "de plano", senza avviso al difensore o all'imputato della data fissata per la camera di consiglio - dell'ammissibilità della relativa istanza e mira a verificare che essa sia stata proposta nei casi previsti e con l'osservanza delle norme di legge, nonché che non sia manifestamente infondata; la seconda è, invece, costituita dal vero e proprio giudizio di revisione mirante all'accertamento e alla valutazione delle "nuove prove", al fine di stabilire se esse, sole o congiunte a quelle che avevano condotto all'affermazione di responsabilità del condannato, siano tali da dimostrare che costui deve essere prosciolto dal reato ascrittogli. In questa seconda fase - che si svolge nelle forme previste per il dibattimento - è consentito alla corte d'appello rivalutare le condizioni di ammissibilità dell'istanza e di respingerla senza assumere le prove in essa indicate e senza dare corso al giudizio sul merito). Si tratta di principi ribaditi dalle Sezioni unite con la sentenza "Pisano" secondo cui la norma di cui all'art.634 cod. proc. pen., secondo la quale la Corte di appello dichiara d'ufficio, con ordinanza, l'inammissibilità della relativa richiesta, qualora sia stata proposta fuori delle ipotesi previste dagli artt.629 e 630 cod. proc. pen. o senza l'osservanza delle disposizioni contenute negli artt.631, 632, 633 e 641 stesso codice, ovvero risulti manifestamente infondata, non preclude l'adozione della declaratoria, per i medesimi motivi, con la sentenza conclusiva del giudizio, una volta che questo sia stato disposto (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220441). In questo contesto si è precisato che la Corte d'Appello può rivalutare la richiesta e dichiararne con sentenza l'inammissibilità, non solo nel corso o all'esito del dibattimento, ma anche nella fase degli atti preliminari, allorquando risulti, per qualsiasi ragione, che le prove richieste manchino del requisito della novità o della idoneità a provocare l'assoluzione del condannato, non residuando in tal caso alcun ulteriore accertamento che giustifichi il prosieguo del dibattimento e lo svolgimento di ulteriore attività difensiva (Sez. 2, n. 34773 del 17/05/2018, Turrà, Rv. 273452; Sez. 3, n. 43573 del 30/09/2014, G, Rv. 260989). Dunque non è obiettivamente chiara la ragione per cui il provvedimento impugnato sarebbe stato irritualmente emesso e perché la Corte non potesse dichiarare l'inammissibilità della richiesta anche dopo aver emesso il decreto di citazione in giudizio.2.3. Né assume decisivo rilievo la forma del provvedimento impugnato. La Corte di cassazione ha già spiegato che avverso la richiesta di revisione, una volta instaurato il relativo giudizio, deve essere pronunciata sentenza, e però, ove - in assenza di vizi procedurali connessi con lo svolgimento dell'iter processuale - il provvedimento conclusivo sia stato erroneamente qualificato come ordinanza, non sussiste alcuna nullità, purché esso contenga tutti i requisiti essenziali della sentenza (Sez. 4, n. 16111 del 18/01/2011, Batignani, Rv. 250321). Nel caso di specie, nulla è stato dedotto sul perché il provvedimento in questione non conterrebbe tutti i requisiti della sentenza. 3. Sono inammissibili il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, che possono essere valutati congiuntamente. 3.1. La Corte, pur costruendo una motivazione su diversi livelli argomentativi, ha ritenuto inammissibile la richiesta di revocazione innanzitutto sul presupposto che il richiedente, soggetto terzo rispetto al procedimento di prevenzione conclusosi con la confisca dei beni a lui intestati ma ritenuti riconducibili al proposto [OSCURATO:PERSONA], non potrebbe nel giudizio di revocazione far valere la prova sopravvenuta dimostrativa della insussistenza originaria del presupposto costitutivo della pericolosità sociale del proposto, ma potrebbe solo dimostrare, sulla base di nuove prove, di essere l'effettivo proprietario dei beni confiscati. 3.2. Rispetto all'assunto in questione i motivi di ricorso rivelano la loro strutturale inammissibilità. Pur volendo infatti ritenere che il soggetto terzo possa chiedere la revocazione della confisca adducendo prove nuove volte a dimostrare la insussistenza del requisito della pericolosità sociale del proposto, è indubbio che, in tanto egli abbia interesse alla revoca del provvedimento ablatorio, in quanto dimostri che i beni confiscati non fossero riconducibili al proposto ma, invece, fossero a lui appartenenti. La prova sopravvenuta della insussistenza della pericolosità sociale non consentirebbe infatti la restituzione dei beni al terzo ove questo non dimostrasse di esserne l'effettivo titolare. Al tema in questione il ricorso dedica solo il quarto motivo con cui viene dedotto un vizio di motivazione per avere la Corte ritenuto che la "nuova" consulenza a firma del dott. [OSCURATO:PERSONA], sarebbe sostanzialmente riproduttiva di quella già esaminata nel corso del procedimento originario di prevenzione Le Sezioni unite hanno tuttavia chiarito che, in tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore (Sez. U, n. 43668 del 26/05/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283707). Rispetto al principio indicato il motivo rivela la sua strutturale qenericità non avendo affatto chiarito il ricorrente perché la consulenza in questione sarebbe una "prova nuova" e, soprattutto, quali sarebbero gli elementi, sopravvenuti nel senso indicato dalle Sezioni unite, volti a dimostrare che i beni confiscati, diversamente da quanto ritenuto nel procedimento principale di prevenzione, non fossero del proposto ma sarebbero stati effettivamente appartenenti ad Abruzzese. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese proces
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