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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 23651/2023

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al 12728/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BROETTOSTEFANIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], NICOLINIGIANGIACOMO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliati in Roma, Via delle Milizie n.9, presso lo Studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ( ), che li rappresenta e difende, unitamente all’[OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al ricorso; nonché sul ricorso successivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] ; elettivamente domiciliata in Roma, Via delle Milizie n.9, presso lo Studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ( ), che l a rappresenta e difende, unitamente all’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]Giuliano, in virtù di procura in calce al ricorso;-ricorrenti- nei confronti di Repubblica Italiana, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore; Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Università e della Ricerca, Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi Ministri; -intimati- avverso la sentenza n. 5602/2019 della CORTE di APPELLO di ROMA, depositata il 16 settembre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 maggio2023 dal Consigliere Relatore, Paolo SPAZIANI. [OSCURATO:PERSONA] 1.I ricorrenti indicati in epigrafe convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la Repubblica Italiana, in persona del Presidentedel Consiglio deiMinistri, nonché il Ministero dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze,in persona dei rispettivi Ministri in carica,deducendo che: -erano tutti medici titolari di diplomi di specializzazione, in virtù di corsi frequentati negli anni 1991 - 200 6 , ed avevano percepito gli emolumenti di cui all’art.6 del d.lgs. n. 257 del 1991, attuativo delle direttive nn. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, riguardanti la formazione dei medici specialisti e i corsi per il conseguimento dei relativi diplomi; -questa norma, nello stabilire un trattamento di Lire 21.500.000 annuali, aveva previsto una remunerazione di gran lunga inferiore rispetto a quella successivamente percepita daimedici specializzandi a decorrere dall’anno accademico 2006-2007, tra l’altro senza individuare alcuna copertura previdenziale;-solo con l’art. 1, comma 300, della legge n. 266 del 2005, infatti, era stata disposta l’applicazione degli artt. 39 e 41 del d.lgs. n. 369 del 1999, che prevedevano l’aumento della remunerazione e la copertura previdenziale; -queste norme erano state poi attuate con il DPCM 7 marzo 2007, che aveva innalzato la predetta remunerazione da Euro 11.103,00 (Lire 21.500.000) a Euro 25.000,00 annui, appunto con decorrenza dall’anno accademico 2006-2007.

Sulla base di queste deduzioni, gli attori domandarono, in via principale, la condanna delle amministrazioni convenute, in solido tra loro, al risarcimento del danno per la tardiva trasposizione nei loro confronti delle direttivecomunitarie; dann o da liquidarsi nella misura corrispondente alla differenz a tra la somma da loro effettivamente percepita a titolo di remunerazione per l’attività svolta durante la frequenza dei rispettivi corsi di specializzazione (pari ad Euro 11.103,00 per ciascun anno di frequenza) e la somma di Euro 25.000,00(erogata annualmente ai medici specializzandi a decorrere dall’anno accademico2006-2007), moltiplicata per il numero di anni di durata del corso di specializzazione, nonché al pagamento dei contributi previdenziali per ciascun anno nella misura indicata dall’art.41 del d.lgs. n. 368 del 1999, oltre interessi, rivalutazione e maggior dannoex art.1224 cod. civ..

Invia subordinata, invocaronola liquidazione di un equo indennizzo per arricchimento senza causa delle amministrazioni convenute, con corrispondente loro diminuzione patrimoniale.

In via ulteriormente subordinata, chiesero, infine, di sollevare la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli att. 3, 36 e 38 Cost., degli artt. 39, 41 e 46 del d.lgs. n. 368 del 1999, come sostituiti dall’art.1, comma 300,della legge n. 266 del 2005, nella parte in cui non prevedevano apposite misure indennitarie in favore dei medici che avevano percepito una remunerazione “non adeguata” senza copertura previdenziale. 2.Costituitesi le amministrazioni statali convenute, il Tribunale di Roma rigettò le domande e la Corte di appello di Roma, con sentenza 16 settembre 2019, n. 5602, ha respinto l’impugnazione interposta dagli attori soccombenti, compensando le spese del grado.

3. Per la cassazione di questa sentenza,i medici indicati in epigrafe con capofila [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso con atto notificato il16 marzo 2020, sulla base di cinque motivi .

Con distinto atto notificato il 18 maggio 2020, anche [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della stessa sentenza, sulla base dei medesimi motivi.

Non hanno svoltodifese le amministrazioni statali intimate.

La trattazione dei ricorsiè stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.

I ricorrenti principali hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente il ricorso successivo è riunito al principale, giusta l’art. 335 cod. proc. civ..

1.1. Con il primo motivo di entrambi i ricorsi , la sentenza impugnata viene censurata, ai sensi dell’art.360 n. 3 cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 41 del d.lgs. n. 368/99; dell'art. 6 del d.lgs. n. 257/91; dell'art. 132 c od. proc. civ. ; dell'allegato alla direttiva 75/363/CEE, come aggiunto dall ’art.13 direttiva82/76/CEE, poi riunite nella direttiva 93/16/CEE; degli artt. 5 e 189 del Trattato istitutivo della Comunità Europea; dell'art. 10 del Trattato istitutivo della Comunità Europea nella versione consolidata; dell'art. 117, primo comma, Cost..

I ricorrenti deducono che la Corte territoriale avrebbe ritenuto insussistente la responsabilità delle amministrazioni convenute per la tardiva attuazionedelle direttive comunitarie richiamate, sull’erroneo presupposto che lo Stato italiano avrebbe adempiuto ad esse già con il d.lgs. n. 257 del 1991 e che la direttiva 93/16/CEE sarebbestata priva di valenza innovativa poiché non avrebbe i ntrodotto alcun ulteriore obbligoin ordine al trattamento remunerativo.

Evidenziano che il carattere non innovativo della direttiva 93/16/CEE non escludeva la necessità dell’adozione di ulteriori norme attuative in funzione di completare il recepimento delle regole eurounitarie nell’ordinamento interno; tale attuazione, dunque, sarebbestata completata con il d.lgs. n.368 del 1999, con cui , da un lato, sarebbe stat a introdotta la tutela previdenziale (art.41) non contemplata dald.lgs. n. 257 del 1991; dall’altro lato , sarebbe s tata rinforzata la tutela retributiva (art.39), con un aumento, di oltre il doppio, della remunerazione.

Sostengono che la domanda sulle dif ferenze remunerative troverebbe inoltre fondamento nelle statuizioni contenute nella sentenza del 25 febbraio 1999 della Corte di Giustizia.

Evidenziano che l’aumento di oltre il doppio della remunerazione , stabilito con DPCM 7 marzo 2007, in attuazione de l d.lgs. n. 368 del 1999, sarebbe evidente indice della “non adeguatezza” della remunerazione precedente, come stabilita dald.lgs. n. 257 del 1991.

Censurano, inoltre, la sentenza impugnata per avere escluso il diritto alla copertura previdenziale, sull’assunto che la formazione dei medici specializzandi non darebbe luogo ad un rapporto di lavoro subordinato; assunto da reputarsi erroneo, dal momento che la natura lavorativa del rapporto tra lo specializzandoe il Centro ove si svolge la sua formazione troverebbe conferma nella citata sentenza del 25 febbraio 1999 della Corte di Giustizia ed emergerebbe con chiarezza dalla lettura dell’Allegato 1 alla direttiva 93/16/CEE, riproduttivo dell’allegatoalla direttiva 75/ 363/CEE, come aggiunto dall’art.13 della direttiva n. 82/76/CEE; la «chiara presenza di profili lavorativi nelle prestazioni volte dagli specializzandi » , del resto, sarebbe stata riconosciuta sia dalla giurisprudenza ordinaria di merito sia da quella amministrativa; Concludono che, pertanto, la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 368/99 non avrebbe costituito il risultato di una scelta discrezionale riservata al legislatore nazionale,ma precisa attuazione della direttiva 93/16/CEE, nella quale era confluita la dirett iv a 82/76/CEE, anche sotto il profilo della copertura previdenziale.

1.2. C on il secondo motivo di entrambi i ricorsi , la sentenza di appello è censurata per avere erroneamente ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 39, 41 e 46 del d.lgs. n. 368 del 1999, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., nella parte in cui non prevedono apposite misure indennitarie in favore dei medici che– come i ricorrenti - hanno percepito una remunerazione “non adeguata” senza copertura previdenziale.

I ricorrenti deducono che,nel sollevare tale questione, non avevano lamentato l’evoluzione in melius dell a disciplina (doglianza che si sarebbe infranta sul principio per cui il legislatore può differire nel tempo gli effetti di una riforma) ma si erano doluti della disparità di trattamentotra quanti avevano ricevuto la tutela previdenziale e quanti non l’avevano ricevuta, non ostante la presenza, nel rapporto da loro intrattenutocon l e amministrazioni , di t utte le condizioni e i requisiti per il riconoscimentodella stessa.1.3.Con il terzo motivo di entrambi i ricorsi , la sentenza d ’ appello è censurata per avere erroneamente ritenuto manifestamente infondata la specifica questione di legittimità costituzionale dell’art.46 del d.lgs. n. 368 del 1999, in riferimento agli artt. 3, 38 e 97 Cost., nella parte in cui subordina l’applicazione del diritto alla copertura previdenziale, riconosciutodal precedente art.41 del la medesima fonte normativa, al futuro ed incerto momento dell ’adozione di apposito provvedimentolegislativo per l’autorizzazione della relativa spesa.

1.4. C on il quart o motivo di entrambi i ricorsi , la sentenza impugnata è censurata per violazione dell’art. 267 TFUE, per aver respinto la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in ordine alla questione concernente il diritto dei ricorrentialla copertura previdenziale in relazione al periodo di attività svolta inqualità di medici specializzandi.

1.5. C on il quinto motivo di entrambi i ricorsi , viene formulata l’eccezione di incostituzionalità dell’ar t .46 d.lgs. n. 368 del 1999, i n riferimento all’art.117, primo comma,Cost., ed in relazione agli artt. 14 CEDUe 1 del relativo primo Protocollo addizionale , sul presupposto che la norma, nel sospendere sine die (sino all’emanazione del provvedimento autorizzativo della spesa) l’applicazione di una disposizione (l’art.41 del medesimo decreto legislativo) diretta a riconoscere un diritto socio - economico fondamentale (il diritto alla copertura previdenziale), avrebbecompiuto un’ingerenza ingiustificata nel diritto di ogni persona fisica al rispetto dei propri beni; diritto che, per costante giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, estenderebbe la sua tutela al trattamento pensionistico , rientrante nella nozione di “beni” di cui all’art.1 del citato Protocollo addizionale.

2. I motivi – da esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione – sono inammissibil i ai sensi dell’art. 360 - bis n. 1 cod.proc. civ., posto che sui temi da loro complessivamente posti la giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata. 2.1.Preliminarmente, giova ricordare alcuni fondamentali passaggi dell’articolata evoluzione normativadella materia.

Con l’art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, il legislatore italiano, dando attuazione, sia pure tardivamente, al disposto della direttiva n. 82/76/CEE del Consiglio, stabilì in favore dei medici ammessi alle scuole di specializzazione una borsa di studio determinata per l’anno 1991 nella somma di lire

21.500.000. Questa somma era destinata ad un incremento annuale, a decorrere dal 1° gennaio 1992, sulla base del tasso programmato di inflazione, incremento fissato ogni triennio con decreto interministeriale.

Il meccanismo di adeguamento venne peraltro bloccato successivamente, con effetto retroattivo, dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, passata indenne al vaglio della Corte costituzionale (sentenza n. 432 del 1997), e da altre leggi successive (v. sul punto, ampiamente, Cass. 23/02/2018, n. 4449).

In seguito, dando attuazione alla direttiva n. 93/16/CE, il legislatore nazionale intervenne sulla materia con il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

Questo decreto legislativo - poi ampiamente modificato dall'art. 1, comma 300, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - riorganizzò l’ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, istituendo e disciplinando un vero e proprio contratto di formazione (inizialmente denominato “contratto di formazione-lavoro” e poi “contratto di formazione specialistica”: art. 37 d.lgs. cit.), da stipulare e rinnovare annualmente tra Università (e Regioni) e medici specializzandi, con un meccanismo di retribuzione articolato in una quota fissa ed in una quota variabile, in concreto periodicamente determinate da successivi decreti ministeriali (art. 39 d.lgs. cit.).

Detto contratto, peraltro, come la Sezione Lavoro di questa Corte ha ribadito in plurime occasioni, non dà luogo ad un rapporto inquadrabile nell’ambito del lavoro subordinato, né è riconducibile alle ipotesi di parasubordinazione, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra l’attività degli specializzandi e gli emolumenti previsti dalla legge, restando conseguentemente inapplicabili l’art. 36 della Costituzione e il principio di adeguatezza della retribuzione ivi contenuto (in tal senso, sulla scia di un consolidato orientamento, Cass. 27 luglio 2017, n. 18670).

Peraltro, il nuovo meccanismo retributivo di cui al d.lgs. n. 368 del 1999 divenne operativo solo a decorrere dall’anno accademico 2006- 2007 (art. 46, comma 2, d.lgs. cit., nel testo risultante dalle modifiche introdotte prima dall’art. 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e poi dal già citato art. 1, comma 300, della legge n. 266 del 2005); mentre le disposizioni del d.lgs. n. 257 del 1991 rimasero applicabili fino all’anno accademico 2005-2006.

Il trattamento economico spettante ai medici specializzandi in base al contratto di formazione specialistica fu poi in concreto fissato con i d.P.C.M. 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007. 2.2.Tutto ciò premesso, la delibazione dei motivi di ricorso postula la soluzione di tre questioni strettamente connesse tra loro: a) se la direttiva n. 93/16/CE abbia avuto o meno una portata innovativa rispetto a quanto stabilito dalle precedenti direttive n. 75/362/CEE, n. 75/363/CEE e n. 82/76/CEE; b)se il concetto di retribuzione adeguata sia mutato nel passaggio dalle precedenti alla più recente direttiva; c) se e quando lo Stato italiano abbia adempiuto all’obbligo di garantire ai medici specializzandiuna retribuzione adeguata.Queste questioni sono state già numerose volte affrontate da questa Corte (ex multis, Cass. 14/03/2018, n. 6355; Cass.28/06/2018, n. 17051; Cass. 27/02/2019, n. 5698; Cass. 15/10/2019, n. 26074; Cass. 28/02/2020, n. 5455; Cass. 06/03/2020, n. 8503; Cass. 12/11/2020, n. 25463; Cass. 02/01/2021, n. 1114; Cass.17/11/2021, n. 34882; da ultimo, tra le altre, Cass. 16/09/2022, n. 27287 e Cass. 05/12/2022, n.35623), la quale, in relazione a fattispecie perfettamente sovrapponibili a quella in esame, è pervenuta a conclusioni che possono dirsi oramai consolidate ed alle quali il collegio intende dare piena e convinta continuità.

2.3. Al riguardo si è incisivamente evidenziato (cfr., da ultimo, Cass. 16/09/2022, n. 27287 e Cass. 05/12/2022, n.35623, citt.) -e va qui ribadito -che la direttiva n. 93/16/CE, come risulta dalla sua stessa formulazione (cfr. il primo Considerando ) non ha una portata innovativa, prefiggendosi soltanto l’obiettivo, «per motivi di razionalità e per maggiore chiarezza», di procedere alla codificazione delle tre suindicate direttive «riunendole in un testo unico»; il che risulta ancor più evidente per il fatto che la direttiva in questione lascia «impregiudicati gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per il recepimento delle difettive» di cui all’allegato III, parte B (così l’ultimo dei Considerando).

È opportuno ricordare, del resto, che il termine « adeguata rimunerazione» compare per la prima volta nell’Allegato alla direttiva n. 82/76/CEE e si ritrova, senza alcuna modificazione, nell’Allegato I alla direttiva n. 93/16/CE; pertanto, è dalla scadenza del termine di adempimento della direttiva del 1982 che l’esigenza di tale adeguatezza divenne regola di obbligatorio recepimento nel diritto interno.Tuttavia, lo Stato italiano aveva adempiuto al proprio obbligo di fissazione di una adeguata rimunerazione già con l’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991; la normativa dell’Unione europea, infatti, non contiene, né potrebbe essere diversamente, alcuna definizione di quale sia la rimunerazione adeguata, la cui soglia deve essere fissata dagli Stati membri nell'esercizio della propria discrezionalità, la quale trova un invalicabile limite anche nelle esigenze di contenimento della spesa pubblica.

Come ha efficacemente spiegato la citata sentenza 23/02/2018, n. 4449 della Sezione Lavoro di questa Corte, il legislatore, «nel disporre il differimento dell'applicazione delle disposizioni contenute negli artt. da 37 a 42 (del d.lgs. n. 368 del 1999) e la sostanziale conferma del contenuto del d.lgs. n. 257 del 1991, ha esercitato legittimamente la sua potestà legislativa (Cass. 15362/2014), non essendo vincolato a disciplinare il rapporto dei medici specializzandi secondo un particolare schema giuridico né ad attribuire una remunerazione di ammontare preindicato (cfr. punti nn. 23 e 24 di questa sentenza).

Né vale argomentare che lo stesso legislatore italiano, intervenendo in materia, ha modificato la legislazione del 1991 con l'introduzione di una nuova normativa nel 1999 incentrata sullo schema della formazione-lavoro; anche ammettendo che il nuovo sistema sia più congeniale a disciplinare la specifica condizione dei medici specializzandi, non può desumersi dalla sola successione di leggi diverse che la precedente disciplina non fosse idonea in ordine al recepimento delle direttive ed a dare effettiva tutela al diritto ivi affermato dell'adeguata retribuzione».

In altri termini, il «nuovo ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia introdotto con il decreto legislativo n. 368 del 1999 (a decorrere dall'anno accademico 2006/2007, in base alla legge n. 266 del 2005), e il relativo meccanismo di retribuzione, non possono … ritenersi il primo atto di effettivo recepimento ed adeguamento dell'ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie, in particolare per quanto riguarda la misura della remunerazione spettante ai medici specializzandi, ma costituiscono il frutto di una successiva scelta discrezionale del legislatore nazionale, non vincolata o condizionata dai suddetti obblighi» (Cass. 14/03/2018, n. 6355).

Deve,dunque, ritenersi che l’inadempimento dell’Italia agli obblighi comunitari, sotto il profilo in esame, è cessato con l’emanazione del d.lgs. n. 257 del 1991, come del resto la Corte di giustizia dell'Unione europea ha già da tempo affermato (v. le sentenze 25 febbraio 1999, in causa C-131/97, Carbonari, e 3 ottobre 2000, in causa C-371/97, Gozza); il d.lgs. n. 368 del 1999 è invece intervenuto in un ambito di piena discrezionalità per il legislatore nazionale. 2.4.Alla luce di quanto si è detto, risulta evidente che non vi è alcuno spazio per invocare ipotetiche violazioni del diritto dell’Unione europea e che ogni questione non può che riguardare «esclusivamente l'ordinamento interno» (così Cass. n. 6355 del 2018).

La domanda proposta dai ricorrenti è, dunque, finalizzata ad ottenere l’applicazione retroattiva del d.lgs. n. 368 del 1999 o comunque a neutralizzare le regole che ne avevano disposto l’efficacia differita.

In proposito, osserva peraltro il Collegio che il differimento dell’entrata in vigore della normativa di cui al d.lgs. n. 368 del 1999 – che è una normativa più favorevole –rientrava nella discrezionalità del legislatore, sicché la circostanza che essa sia entrata in vigore a partire dal 2007 non solo non ha potuto determinare alcuna situazione di tardivo recepimento del diritto comunitario, ma nemmeno ha violato l’art. 3 della Costituzione sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto una normativa di favore e migliorativa rispetto ad una vigente può essere fatta entrare in vigore dal legislatore nazionale nel momento in cui, secondo la discrezionalità che gli appartiene, egli lo reputi opportuno.

Non si pone, perciò, alcuna questione di rinvio pregiudiziale e nemmeno alcuna questione di costituzionalità di diritto interno.

2.5. Sintetizzando tut to quanto si è andato dicendo, possono ribadirsi i seguenti principi: -le direttive n. 75/362/CEE, n. 75/363/CEE e n. 82/76/CEE, le quali hanno prescritto che i medici specializzandi dovessero ricevere un’adeguata remunerazione, sono state attuate dallo Stato italiano con il d.lgs. n. 257 del 1991, con il riconoscimento di una borsa di studio annua; - l'importo della predetta borsa di studio è da ritenersi di per sé sufficiente e idoneo adempimento agli indicati obblighi comunitari, rimasti immutati dopo la direttiva n. 93/16, come confermano le pronunce di questa Corte che ne hanno riconosciuto l'adeguatezza, nella sua iniziale misura, anche aprescindere dagli ulteriori incrementi connessi alla svalutazione monetaria, originariamente previs ti dallo stesso testo legislativo e poi sospesi dalla successiva legislazione, sottolineando che "nella disciplina comunitaria non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa" (Sez.L, Sentenza n. 12346 del 15 giugno 2016; Sez.

L, Sentenza n.18710del 23/09/2016): - la successiva direttiva n. 93/16 / CEE ha rappresentato un testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento delle precedenti disposizioni comunitarie già vigenti e, quindi, privo di carattere innovativo, con riguardo alla misura dei compensi da riconoscere agli iscritti alle scuole di specializzazione;- quest'ultima direttiva è stata recepita in Italia dal d.lgs. n. 368 del 1999 che, dal momento della propria applicazione, avvenuta a partire dall'anno accademico 2006-2007, ha riorganizzato l'ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, istituendo un contratto di formazione da stipulare e rinnovare annualmente tra le Università (e le Regioni) e i detti specializzandi, con un meccanismo articolato in una quota fissa ed in una variabile; -in relazione agli anni accademici anteriori al 2006-2007, è rimasta operativa la sola disciplina del d.lgs. n. 257 del 1991, poiché la menzionata direttiva n. 93/16/CEE non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riferimento alla misura della borsa di studio di cui alla normativa del 1991.

Dal riferito consolidato orientamento la Corte non ritiene di doversi discostare non essendo stati portati con i ricorsi in esame - di cui si conferma pertanto l’inammissibilità - elementi che inducano a modificarlo.

2.6. Giova precisare che le considerazioni che precedono valgono non soltanto in relazione al preteso diritto dei ricorrenti ad ottenere il pagamento della maggior remunerazione prevista per i medici specializzandi con decorrenza dall’anno accademico 2006-2007, ma anche in relazione al preteso accertamento del loro diritto alla corrispondente copertura previdenziale in relazione al periodo di specializzazione in adempimento della richiamata disciplina europea , giacché anche tale seconda pretesa, come la prima, trova il suo presupposto nel riconoscimentodell’obbligo dello Stato al risarcimento del danno da inadempimento degli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie e, dunque, al fondo, nell’assunto del carattereillecito della disciplina statale.2.7.È, peraltro, agevole rilevare, al riguardo, che il riconoscimento della piena legittimità del trattamento economico p revisto dalla disciplina fondata sulla legge 29 dicembre 1990 n.428 e sul successivo d.lgs. n. 257 del 1991, (quale trattamento previsto in definitiva attuazione delle direttive europee nell’ordinamento interno), come esclude qualsiasi profilo di illiceità della condotta delle istituzioni statali in relazioneall’asserito omesso, o tardivo, recepimento della disciplina continentale, esclude altresì la sussistenza di alcuna disparità di trattamento costituzionalmente rilevante in rapporto alla disciplina riservataai medici specializzandi dalla disciplina posteriore, proprio in quanto tale disciplina trova fondamento n el libero esercizio, da pa rte del legislatore nazionale,della propria discrezionalità nella rivisitazione della posizioneeconomico- previdenziale di una determinata categoria professionale.

Invero, la circostanza che il legislatore, nel pieno esercizio della sua discrezionalità, decida di provvedere , anche attraverso un’ incisiva riforma, al riassetto, in senso migliorativo, dello status retributivo e previdenziale di una categoria professionale (anche sulla base di valutazioni che attengono alla verifica delle com patibilità economiche e al bilanciamento dei diversi interessi considerati), non implica con evidenza un vincolo costituzionale di estendere l’operatività delle nuove norme migliorativeanche in favore dei professionisti già appartenuti in passato alla medesima categoria ma non più attivi all'epoca della prevista efficacia dell'intervento riformatore; né rende meritevole di tutela il loro interesse ad una “retroazione ” della nuova disciplina che sarebbe, essa sì, contraria a ragionevolezza, in quanto, in de roga al principio generale di irretroattività della legge, rimuoverebbe ex post gli effetti ormai consolidati di una disciplina legislativa pienamente legittima,non limitandosi a regolare, sulla base del normale effetto abrogativo, le medesime fattispecie già regolate dalla disciplina precedente ma estendendo la propria operatività a rapporti giuridici ormai esauriti e stravolgendoi principi che regolano la successione di leggi nel tempo.

Ribadendo quanto già in altre occasioni oss ervato , va dunque rilevata la manifesta infondatezza delle denunciate questioni di costituzionalità, non sussistendo alcuna violazione della normativa sovranazionale, alcuna irragionevolezza quanto alla esclusione della copertura previdenziale non conness a al preteso (ma insussistente) presupposto del rapporto di lavoro, e alcuna irragionevolezza o disparità di trattamento, dal momento che l'incremento previsto nell'esercizio della discrezionalità legislativa per i corsi di specializzazione collocati in tempi successivi, non escludendo l'adeguatezza della remunerazione precedente, è statoespressione di una scelta che rientra nella discrezionalità legislativa di regolare diversamente situazioni successive nel tempo (cfr., ex aliis, Cass.12/04/2022, n. 11761).

Sotto tale ultimo profilo, giova ricordare che , per costante giurisprudenza della Corte costituzionale, illegislatore può differire nel tempo gli effetti di una riforma, senza che, per ciò solo, ne possa derivare una disparità di trattamento tra soggetti che, in ragione dell'applicazione differente nel tempo della normativa in questione, ricevano trattamenti diversi (Corte c ost. n. 94 del 2009; n. 432 del 1997; n. 25del 2012; n. 224 del 2011 ; n. 61 del 2010 ; n. 170 del 2009; n.212 del 2008; n.77 del 2008) .

Neppure può profilarsi, per quanto detto,una violazionedellart.117 Cost. in relazione ai parametri convenzionali interposti evocati dai ricorrenti.Infatti, al di là della ricomprensione o meno del d i ritto al trattamento pensionistico nella nozione di “beni” di cui all’art.1 del [OSCURATO:PERSONA] n.1 alla Convenzione europea dei diritti umani, nessuna pretesa previdenziale può essere fondatamente vantata dai ricorrenti pernon aver beneficiato della discip lina introdotta dal d.lgs. n. 368 del 1999 edai successivi provvedimenti attuativi con decorrenza dall’anno 2006-2007, sicché è esclusa in r adice ogni ingerenza dello Stato nel dirittodella persona al rispetto dei propri beni. 2.8.Va, ancora, disattesa la sollecitazione di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia in ordine all'esclusione della copertura previdenziale, indicata come riconosciuta, ai sensi dell'art. 41 deld.lgs. n. 368 del 1999, con decorrenza dall'anno accademico 2006-2007.

Questa Corte ha già osservato - e qui va ribadito - che la circostanza che la normativa comunitaria non abbia stabilito una definizione di adeguata remunerazione (circostanza evidenziata dalla stessa Corte di Giustizia nella pronuncia 24 gennaio 2018, C-616/16 e C-617/16) i nduce, con evidenza, ad escludere che essa abbia imposto agli Stati uno specifico regime previdenziale quale componente della struttura economica complessivamente afferente al rapporto ( Cass.12/04/2022, n. 11761, cit.).

3. In conclusione , deve escludersi tanto il ricorso di alcuna illegittimità costituzionale delle nuove norme, quanto la sussistenza di unapossibile collisione delle stess e con la disciplina europea , non senza precisare che le inerenti doglianze formulatecon i ricorsi in e same non intercettano vizi di legittimità della sentenza d’appello impugnata , la quale perspicuamente , benché sinteticamente, ha correttamente evidenziato sia la manifesta insussistenza dei paventati vizi di incostituzionalità sia la mancanza dei presupposti per l’ accoglimento dell’istanza di rinvio pregiudiziale.4.

P er tut t e le ragioni esposte , i ricorsi vanno dichiarati inammissibili. 5.Non vi è luogo a provvedere sulle spese , stante l’ indefensio dell e amministrazioniintimate.

6. Sussistono, infine, i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrentiin via principale e della ricorrente in via successiva, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al 12728/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BROETTOSTEFANIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], NICOLINIGIANGIACOMO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliati in Roma, Via delle Milizie n.9, presso lo Studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ( ), che li rappresenta e difende, unitamente all’[OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al ricorso; nonché sul ricorso successivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] ; elettivamente domiciliata in Roma, Via delle Milizie n.9, presso lo Studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ( ), che l a rappresenta e difende, unitamente all’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]Giuliano, in virtù di procura in calce al ricorso;-ricorrenti- nei confronti di Repubblica Italiana, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore; Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Università e della Ricerca, Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi Ministri; -intimati- avverso la sentenza n. 5602/2019 della CORTE di APPELLO di ROMA, depositata il 16 settembre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 maggio2023 dal Consigliere Relatore, Paolo SPAZIANI. [OSCURATO:PERSONA] 1.I ricorrenti indicati in epigrafe convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la Repubblica Italiana, in persona del Presidentedel Consiglio deiMinistri, nonché il Ministero dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze,in persona dei rispettivi Ministri in carica,deducendo che: -erano tutti medici titolari di diplomi di specializzazione, in virtù di corsi frequentati negli anni 1991 - 200 6 , ed avevano percepito gli emolumenti di cui all’art.6 del d.lgs. n. 257 del 1991, attuativo delle direttive nn. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, riguardanti la formazione dei medici specialisti e i corsi per il conseguimento dei relativi diplomi; -questa norma, nello stabilire un trattamento di Lire 21.500.000 annuali, aveva previsto una remunerazione di gran lunga inferiore rispetto a quella successivamente percepita daimedici specializzandi a decorrere dall’anno accademico 2006-2007, tra l’altro senza individuare alcuna copertura previdenziale;-solo con l’art. 1, comma 300, della legge n. 266 del 2005, infatti, era stata disposta l’applicazione degli artt. 39 e 41 del d.lgs. n. 369 del 1999, che prevedevano l’aumento della remunerazione e la copertura previdenziale; -queste norme erano state poi attuate con il DPCM 7 marzo 2007, che aveva innalzato la predetta remunerazione da Euro 11.103,00 (Lire 21.500.000) a Euro 25.000,00 annui, appunto con decorrenza dall’anno accademico 2006-2007. Sulla base di queste deduzioni, gli attori domandarono, in via principale, la condanna delle amministrazioni convenute, in solido tra loro, al risarcimento del danno per la tardiva trasposizione nei loro confronti delle direttivecomunitarie; dann o da liquidarsi nella misura corrispondente alla differenz a tra la somma da loro effettivamente percepita a titolo di remunerazione per l’attività svolta durante la frequenza dei rispettivi corsi di specializzazione (pari ad Euro 11.103,00 per ciascun anno di frequenza) e la somma di Euro 25.000,00(erogata annualmente ai medici specializzandi a decorrere dall’anno accademico2006-2007), moltiplicata per il numero di anni di durata del corso di specializzazione, nonché al pagamento dei contributi previdenziali per ciascun anno nella misura indicata dall’art.41 del d.lgs. n. 368 del 1999, oltre interessi, rivalutazione e maggior dannoex art.1224 cod. civ.. Invia subordinata, invocaronola liquidazione di un equo indennizzo per arricchimento senza causa delle amministrazioni convenute, con corrispondente loro diminuzione patrimoniale. In via ulteriormente subordinata, chiesero, infine, di sollevare la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli att. 3, 36 e 38 Cost., degli artt. 39, 41 e 46 del d.lgs. n. 368 del 1999, come sostituiti dall’art.1, comma 300,della legge n. 266 del 2005, nella parte in cui non prevedevano apposite misure indennitarie in favore dei medici che avevano percepito una remunerazione “non adeguata” senza copertura previdenziale. 2.Costituitesi le amministrazioni statali convenute, il Tribunale di Roma rigettò le domande e la Corte di appello di Roma, con sentenza 16 settembre 2019, n. 5602, ha respinto l’impugnazione interposta dagli attori soccombenti, compensando le spese del grado. 3. Per la cassazione di questa sentenza,i medici indicati in epigrafe con capofila [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso con atto notificato il16 marzo 2020, sulla base di cinque motivi . Con distinto atto notificato il 18 maggio 2020, anche [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della stessa sentenza, sulla base dei medesimi motivi. Non hanno svoltodifese le amministrazioni statali intimate. La trattazione dei ricorsiè stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte. I ricorrenti principali hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente il ricorso successivo è riunito al principale, giusta l’art. 335 cod. proc. civ.. 1.1. Con il primo motivo di entrambi i ricorsi , la sentenza impugnata viene censurata, ai sensi dell’art.360 n. 3 cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 41 del d.lgs. n. 368/99; dell'art. 6 del d.lgs. n. 257/91; dell'art. 132 c od. proc. civ. ; dell'allegato alla direttiva 75/363/CEE, come aggiunto dall ’art.13 direttiva82/76/CEE, poi riunite nella direttiva 93/16/CEE; degli artt. 5 e 189 del Trattato istitutivo della Comunità Europea; dell'art. 10 del Trattato istitutivo della Comunità Europea nella versione consolidata; dell'art. 117, primo comma, Cost.. I ricorrenti deducono che la Corte territoriale avrebbe ritenuto insussistente la responsabilità delle amministrazioni convenute per la tardiva attuazionedelle direttive comunitarie richiamate, sull’erroneo presupposto che lo Stato italiano avrebbe adempiuto ad esse già con il d.lgs. n. 257 del 1991 e che la direttiva 93/16/CEE sarebbestata priva di valenza innovativa poiché non avrebbe i ntrodotto alcun ulteriore obbligoin ordine al trattamento remunerativo. Evidenziano che il carattere non innovativo della direttiva 93/16/CEE non escludeva la necessità dell’adozione di ulteriori norme attuative in funzione di completare il recepimento delle regole eurounitarie nell’ordinamento interno; tale attuazione, dunque, sarebbestata completata con il d.lgs. n.368 del 1999, con cui , da un lato, sarebbe stat a introdotta la tutela previdenziale (art.41) non contemplata dald.lgs. n. 257 del 1991; dall’altro lato , sarebbe s tata rinforzata la tutela retributiva (art.39), con un aumento, di oltre il doppio, della remunerazione. Sostengono che la domanda sulle dif ferenze remunerative troverebbe inoltre fondamento nelle statuizioni contenute nella sentenza del 25 febbraio 1999 della Corte di Giustizia. Evidenziano che l’aumento di oltre il doppio della remunerazione , stabilito con DPCM 7 marzo 2007, in attuazione de l d.lgs. n. 368 del 1999, sarebbe evidente indice della “non adeguatezza” della remunerazione precedente, come stabilita dald.lgs. n. 257 del 1991. Censurano, inoltre, la sentenza impugnata per avere escluso il diritto alla copertura previdenziale, sull’assunto che la formazione dei medici specializzandi non darebbe luogo ad un rapporto di lavoro subordinato; assunto da reputarsi erroneo, dal momento che la natura lavorativa del rapporto tra lo specializzandoe il Centro ove si svolge la sua formazione troverebbe conferma nella citata sentenza del 25 febbraio 1999 della Corte di Giustizia ed emergerebbe con chiarezza dalla lettura dell’Allegato 1 alla direttiva 93/16/CEE, riproduttivo dell’allegatoalla direttiva 75/ 363/CEE, come aggiunto dall’art.13 della direttiva n. 82/76/CEE; la «chiara presenza di profili lavorativi nelle prestazioni volte dagli specializzandi » , del resto, sarebbe stata riconosciuta sia dalla giurisprudenza ordinaria di merito sia da quella amministrativa; Concludono che, pertanto, la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 368/99 non avrebbe costituito il risultato di una scelta discrezionale riservata al legislatore nazionale,ma precisa attuazione della direttiva 93/16/CEE, nella quale era confluita la dirett iv a 82/76/CEE, anche sotto il profilo della copertura previdenziale. 1.2. C on il secondo motivo di entrambi i ricorsi , la sentenza di appello è censurata per avere erroneamente ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 39, 41 e 46 del d.lgs. n. 368 del 1999, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., nella parte in cui non prevedono apposite misure indennitarie in favore dei medici che– come i ricorrenti - hanno percepito una remunerazione “non adeguata” senza copertura previdenziale. I ricorrenti deducono che,nel sollevare tale questione, non avevano lamentato l’evoluzione in melius dell a disciplina (doglianza che si sarebbe infranta sul principio per cui il legislatore può differire nel tempo gli effetti di una riforma) ma si erano doluti della disparità di trattamentotra quanti avevano ricevuto la tutela previdenziale e quanti non l’avevano ricevuta, non ostante la presenza, nel rapporto da loro intrattenutocon l e amministrazioni , di t utte le condizioni e i requisiti per il riconoscimentodella stessa.1.3.Con il terzo motivo di entrambi i ricorsi , la sentenza d ’ appello è censurata per avere erroneamente ritenuto manifestamente infondata la specifica questione di legittimità costituzionale dell’art.46 del d.lgs. n. 368 del 1999, in riferimento agli artt. 3, 38 e 97 Cost., nella parte in cui subordina l’applicazione del diritto alla copertura previdenziale, riconosciutodal precedente art.41 del la medesima fonte normativa, al futuro ed incerto momento dell ’adozione di apposito provvedimentolegislativo per l’autorizzazione della relativa spesa. 1.4. C on il quart o motivo di entrambi i ricorsi , la sentenza impugnata è censurata per violazione dell’art. 267 TFUE, per aver respinto la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in ordine alla questione concernente il diritto dei ricorrentialla copertura previdenziale in relazione al periodo di attività svolta inqualità di medici specializzandi. 1.5. C on il quinto motivo di entrambi i ricorsi , viene formulata l’eccezione di incostituzionalità dell’ar t .46 d.lgs. n. 368 del 1999, i n riferimento all’art.117, primo comma,Cost., ed in relazione agli artt. 14 CEDUe 1 del relativo primo Protocollo addizionale , sul presupposto che la norma, nel sospendere sine die (sino all’emanazione del provvedimento autorizzativo della spesa) l’applicazione di una disposizione (l’art.41 del medesimo decreto legislativo) diretta a riconoscere un diritto socio - economico fondamentale (il diritto alla copertura previdenziale), avrebbecompiuto un’ingerenza ingiustificata nel diritto di ogni persona fisica al rispetto dei propri beni; diritto che, per costante giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, estenderebbe la sua tutela al trattamento pensionistico , rientrante nella nozione di “beni” di cui all’art.1 del citato Protocollo addizionale. 2. I motivi – da esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione – sono inammissibil i ai sensi dell’art. 360 - bis n. 1 cod.proc. civ., posto che sui temi da loro complessivamente posti la giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata. 2.1.Preliminarmente, giova ricordare alcuni fondamentali passaggi dell’articolata evoluzione normativadella materia. Con l’art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, il legislatore italiano, dando attuazione, sia pure tardivamente, al disposto della direttiva n. 82/76/CEE del Consiglio, stabilì in favore dei medici ammessi alle scuole di specializzazione una borsa di studio determinata per l’anno 1991 nella somma di lire 21.500.000. Questa somma era destinata ad un incremento annuale, a decorrere dal 1° gennaio 1992, sulla base del tasso programmato di inflazione, incremento fissato ogni triennio con decreto interministeriale. Il meccanismo di adeguamento venne peraltro bloccato successivamente, con effetto retroattivo, dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, passata indenne al vaglio della Corte costituzionale (sentenza n. 432 del 1997), e da altre leggi successive (v. sul punto, ampiamente, Cass. 23/02/2018, n. 4449). In seguito, dando attuazione alla direttiva n. 93/16/CE, il legislatore nazionale intervenne sulla materia con il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Questo decreto legislativo - poi ampiamente modificato dall'art. 1, comma 300, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - riorganizzò l’ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, istituendo e disciplinando un vero e proprio contratto di formazione (inizialmente denominato “contratto di formazione-lavoro” e poi “contratto di formazione specialistica”: art. 37 d.lgs. cit.), da stipulare e rinnovare annualmente tra Università (e Regioni) e medici specializzandi, con un meccanismo di retribuzione articolato in una quota fissa ed in una quota variabile, in concreto periodicamente determinate da successivi decreti ministeriali (art. 39 d.lgs. cit.). Detto contratto, peraltro, come la Sezione Lavoro di questa Corte ha ribadito in plurime occasioni, non dà luogo ad un rapporto inquadrabile nell’ambito del lavoro subordinato, né è riconducibile alle ipotesi di parasubordinazione, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra l’attività degli specializzandi e gli emolumenti previsti dalla legge, restando conseguentemente inapplicabili l’art. 36 della Costituzione e il principio di adeguatezza della retribuzione ivi contenuto (in tal senso, sulla scia di un consolidato orientamento, Cass. 27 luglio 2017, n. 18670). Peraltro, il nuovo meccanismo retributivo di cui al d.lgs. n. 368 del 1999 divenne operativo solo a decorrere dall’anno accademico 2006- 2007 (art. 46, comma 2, d.lgs. cit., nel testo risultante dalle modifiche introdotte prima dall’art. 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e poi dal già citato art. 1, comma 300, della legge n. 266 del 2005); mentre le disposizioni del d.lgs. n. 257 del 1991 rimasero applicabili fino all’anno accademico 2005-2006. Il trattamento economico spettante ai medici specializzandi in base al contratto di formazione specialistica fu poi in concreto fissato con i d.P.C.M. 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007. 2.2.Tutto ciò premesso, la delibazione dei motivi di ricorso postula la soluzione di tre questioni strettamente connesse tra loro: a) se la direttiva n. 93/16/CE abbia avuto o meno una portata innovativa rispetto a quanto stabilito dalle precedenti direttive n. 75/362/CEE, n. 75/363/CEE e n. 82/76/CEE; b)se il concetto di retribuzione adeguata sia mutato nel passaggio dalle precedenti alla più recente direttiva; c) se e quando lo Stato italiano abbia adempiuto all’obbligo di garantire ai medici specializzandiuna retribuzione adeguata.Queste questioni sono state già numerose volte affrontate da questa Corte (ex multis, Cass. 14/03/2018, n. 6355; Cass.28/06/2018, n. 17051; Cass. 27/02/2019, n. 5698; Cass. 15/10/2019, n. 26074; Cass. 28/02/2020, n. 5455; Cass. 06/03/2020, n. 8503; Cass. 12/11/2020, n. 25463; Cass. 02/01/2021, n. 1114; Cass.17/11/2021, n. 34882; da ultimo, tra le altre, Cass. 16/09/2022, n. 27287 e Cass. 05/12/2022, n.35623), la quale, in relazione a fattispecie perfettamente sovrapponibili a quella in esame, è pervenuta a conclusioni che possono dirsi oramai consolidate ed alle quali il collegio intende dare piena e convinta continuità. 2.3. Al riguardo si è incisivamente evidenziato (cfr., da ultimo, Cass. 16/09/2022, n. 27287 e Cass. 05/12/2022, n.35623, citt.) -e va qui ribadito -che la direttiva n. 93/16/CE, come risulta dalla sua stessa formulazione (cfr. il primo Considerando ) non ha una portata innovativa, prefiggendosi soltanto l’obiettivo, «per motivi di razionalità e per maggiore chiarezza», di procedere alla codificazione delle tre suindicate direttive «riunendole in un testo unico»; il che risulta ancor più evidente per il fatto che la direttiva in questione lascia «impregiudicati gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per il recepimento delle difettive» di cui all’allegato III, parte B (così l’ultimo dei Considerando). È opportuno ricordare, del resto, che il termine « adeguata rimunerazione» compare per la prima volta nell’Allegato alla direttiva n. 82/76/CEE e si ritrova, senza alcuna modificazione, nell’Allegato I alla direttiva n. 93/16/CE; pertanto, è dalla scadenza del termine di adempimento della direttiva del 1982 che l’esigenza di tale adeguatezza divenne regola di obbligatorio recepimento nel diritto interno.Tuttavia, lo Stato italiano aveva adempiuto al proprio obbligo di fissazione di una adeguata rimunerazione già con l’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991; la normativa dell’Unione europea, infatti, non contiene, né potrebbe essere diversamente, alcuna definizione di quale sia la rimunerazione adeguata, la cui soglia deve essere fissata dagli Stati membri nell'esercizio della propria discrezionalità, la quale trova un invalicabile limite anche nelle esigenze di contenimento della spesa pubblica. Come ha efficacemente spiegato la citata sentenza 23/02/2018, n. 4449 della Sezione Lavoro di questa Corte, il legislatore, «nel disporre il differimento dell'applicazione delle disposizioni contenute negli artt. da 37 a 42 (del d.lgs. n. 368 del 1999) e la sostanziale conferma del contenuto del d.lgs. n. 257 del 1991, ha esercitato legittimamente la sua potestà legislativa (Cass. 15362/2014), non essendo vincolato a disciplinare il rapporto dei medici specializzandi secondo un particolare schema giuridico né ad attribuire una remunerazione di ammontare preindicato (cfr. punti nn. 23 e 24 di questa sentenza). Né vale argomentare che lo stesso legislatore italiano, intervenendo in materia, ha modificato la legislazione del 1991 con l'introduzione di una nuova normativa nel 1999 incentrata sullo schema della formazione-lavoro; anche ammettendo che il nuovo sistema sia più congeniale a disciplinare la specifica condizione dei medici specializzandi, non può desumersi dalla sola successione di leggi diverse che la precedente disciplina non fosse idonea in ordine al recepimento delle direttive ed a dare effettiva tutela al diritto ivi affermato dell'adeguata retribuzione». In altri termini, il «nuovo ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia introdotto con il decreto legislativo n. 368 del 1999 (a decorrere dall'anno accademico 2006/2007, in base alla legge n. 266 del 2005), e il relativo meccanismo di retribuzione, non possono … ritenersi il primo atto di effettivo recepimento ed adeguamento dell'ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie, in particolare per quanto riguarda la misura della remunerazione spettante ai medici specializzandi, ma costituiscono il frutto di una successiva scelta discrezionale del legislatore nazionale, non vincolata o condizionata dai suddetti obblighi» (Cass. 14/03/2018, n. 6355). Deve,dunque, ritenersi che l’inadempimento dell’Italia agli obblighi comunitari, sotto il profilo in esame, è cessato con l’emanazione del d.lgs. n. 257 del 1991, come del resto la Corte di giustizia dell'Unione europea ha già da tempo affermato (v. le sentenze 25 febbraio 1999, in causa C-131/97, Carbonari, e 3 ottobre 2000, in causa C-371/97, Gozza); il d.lgs. n. 368 del 1999 è invece intervenuto in un ambito di piena discrezionalità per il legislatore nazionale. 2.4.Alla luce di quanto si è detto, risulta evidente che non vi è alcuno spazio per invocare ipotetiche violazioni del diritto dell’Unione europea e che ogni questione non può che riguardare «esclusivamente l'ordinamento interno» (così Cass. n. 6355 del 2018). La domanda proposta dai ricorrenti è, dunque, finalizzata ad ottenere l’applicazione retroattiva del d.lgs. n. 368 del 1999 o comunque a neutralizzare le regole che ne avevano disposto l’efficacia differita. In proposito, osserva peraltro il Collegio che il differimento dell’entrata in vigore della normativa di cui al d.lgs. n. 368 del 1999 – che è una normativa più favorevole –rientrava nella discrezionalità del legislatore, sicché la circostanza che essa sia entrata in vigore a partire dal 2007 non solo non ha potuto determinare alcuna situazione di tardivo recepimento del diritto comunitario, ma nemmeno ha violato l’art. 3 della Costituzione sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto una normativa di favore e migliorativa rispetto ad una vigente può essere fatta entrare in vigore dal legislatore nazionale nel momento in cui, secondo la discrezionalità che gli appartiene, egli lo reputi opportuno. Non si pone, perciò, alcuna questione di rinvio pregiudiziale e nemmeno alcuna questione di costituzionalità di diritto interno. 2.5. Sintetizzando tut to quanto si è andato dicendo, possono ribadirsi i seguenti principi: -le direttive n. 75/362/CEE, n. 75/363/CEE e n. 82/76/CEE, le quali hanno prescritto che i medici specializzandi dovessero ricevere un’adeguata remunerazione, sono state attuate dallo Stato italiano con il d.lgs. n. 257 del 1991, con il riconoscimento di una borsa di studio annua; - l'importo della predetta borsa di studio è da ritenersi di per sé sufficiente e idoneo adempimento agli indicati obblighi comunitari, rimasti immutati dopo la direttiva n. 93/16, come confermano le pronunce di questa Corte che ne hanno riconosciuto l'adeguatezza, nella sua iniziale misura, anche aprescindere dagli ulteriori incrementi connessi alla svalutazione monetaria, originariamente previs ti dallo stesso testo legislativo e poi sospesi dalla successiva legislazione, sottolineando che "nella disciplina comunitaria non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa" (Sez.L, Sentenza n. 12346 del 15 giugno 2016; Sez. L, Sentenza n.18710del 23/09/2016): - la successiva direttiva n. 93/16 / CEE ha rappresentato un testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento delle precedenti disposizioni comunitarie già vigenti e, quindi, privo di carattere innovativo, con riguardo alla misura dei compensi da riconoscere agli iscritti alle scuole di specializzazione;- quest'ultima direttiva è stata recepita in Italia dal d.lgs. n. 368 del 1999 che, dal momento della propria applicazione, avvenuta a partire dall'anno accademico 2006-2007, ha riorganizzato l'ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, istituendo un contratto di formazione da stipulare e rinnovare annualmente tra le Università (e le Regioni) e i detti specializzandi, con un meccanismo articolato in una quota fissa ed in una variabile; -in relazione agli anni accademici anteriori al 2006-2007, è rimasta operativa la sola disciplina del d.lgs. n. 257 del 1991, poiché la menzionata direttiva n. 93/16/CEE non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riferimento alla misura della borsa di studio di cui alla normativa del 1991. Dal riferito consolidato orientamento la Corte non ritiene di doversi discostare non essendo stati portati con i ricorsi in esame - di cui si conferma pertanto l’inammissibilità - elementi che inducano a modificarlo. 2.6. Giova precisare che le considerazioni che precedono valgono non soltanto in relazione al preteso diritto dei ricorrenti ad ottenere il pagamento della maggior remunerazione prevista per i medici specializzandi con decorrenza dall’anno accademico 2006-2007, ma anche in relazione al preteso accertamento del loro diritto alla corrispondente copertura previdenziale in relazione al periodo di specializzazione in adempimento della richiamata disciplina europea , giacché anche tale seconda pretesa, come la prima, trova il suo presupposto nel riconoscimentodell’obbligo dello Stato al risarcimento del danno da inadempimento degli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie e, dunque, al fondo, nell’assunto del carattereillecito della disciplina statale.2.7.È, peraltro, agevole rilevare, al riguardo, che il riconoscimento della piena legittimità del trattamento economico p revisto dalla disciplina fondata sulla legge 29 dicembre 1990 n.428 e sul successivo d.lgs. n. 257 del 1991, (quale trattamento previsto in definitiva attuazione delle direttive europee nell’ordinamento interno), come esclude qualsiasi profilo di illiceità della condotta delle istituzioni statali in relazioneall’asserito omesso, o tardivo, recepimento della disciplina continentale, esclude altresì la sussistenza di alcuna disparità di trattamento costituzionalmente rilevante in rapporto alla disciplina riservataai medici specializzandi dalla disciplina posteriore, proprio in quanto tale disciplina trova fondamento n el libero esercizio, da pa rte del legislatore nazionale,della propria discrezionalità nella rivisitazione della posizioneeconomico- previdenziale di una determinata categoria professionale. Invero, la circostanza che il legislatore, nel pieno esercizio della sua discrezionalità, decida di provvedere , anche attraverso un’ incisiva riforma, al riassetto, in senso migliorativo, dello status retributivo e previdenziale di una categoria professionale (anche sulla base di valutazioni che attengono alla verifica delle com patibilità economiche e al bilanciamento dei diversi interessi considerati), non implica con evidenza un vincolo costituzionale di estendere l’operatività delle nuove norme migliorativeanche in favore dei professionisti già appartenuti in passato alla medesima categoria ma non più attivi all'epoca della prevista efficacia dell'intervento riformatore; né rende meritevole di tutela il loro interesse ad una “retroazione ” della nuova disciplina che sarebbe, essa sì, contraria a ragionevolezza, in quanto, in de roga al principio generale di irretroattività della legge, rimuoverebbe ex post gli effetti ormai consolidati di una disciplina legislativa pienamente legittima,non limitandosi a regolare, sulla base del normale effetto abrogativo, le medesime fattispecie già regolate dalla disciplina precedente ma estendendo la propria operatività a rapporti giuridici ormai esauriti e stravolgendoi principi che regolano la successione di leggi nel tempo. Ribadendo quanto già in altre occasioni oss ervato , va dunque rilevata la manifesta infondatezza delle denunciate questioni di costituzionalità, non sussistendo alcuna violazione della normativa sovranazionale, alcuna irragionevolezza quanto alla esclusione della copertura previdenziale non conness a al preteso (ma insussistente) presupposto del rapporto di lavoro, e alcuna irragionevolezza o disparità di trattamento, dal momento che l'incremento previsto nell'esercizio della discrezionalità legislativa per i corsi di specializzazione collocati in tempi successivi, non escludendo l'adeguatezza della remunerazione precedente, è statoespressione di una scelta che rientra nella discrezionalità legislativa di regolare diversamente situazioni successive nel tempo (cfr., ex aliis, Cass.12/04/2022, n. 11761). Sotto tale ultimo profilo, giova ricordare che , per costante giurisprudenza della Corte costituzionale, illegislatore può differire nel tempo gli effetti di una riforma, senza che, per ciò solo, ne possa derivare una disparità di trattamento tra soggetti che, in ragione dell'applicazione differente nel tempo della normativa in questione, ricevano trattamenti diversi (Corte c ost. n. 94 del 2009; n. 432 del 1997; n. 25del 2012; n. 224 del 2011 ; n. 61 del 2010 ; n. 170 del 2009; n.212 del 2008; n.77 del 2008) . Neppure può profilarsi, per quanto detto,una violazionedellart.117 Cost. in relazione ai parametri convenzionali interposti evocati dai ricorrenti.Infatti, al di là della ricomprensione o meno del d i ritto al trattamento pensionistico nella nozione di “beni” di cui all’art.1 del [OSCURATO:PERSONA] n.1 alla Convenzione europea dei diritti umani, nessuna pretesa previdenziale può essere fondatamente vantata dai ricorrenti pernon aver beneficiato della discip lina introdotta dal d.lgs. n. 368 del 1999 edai successivi provvedimenti attuativi con decorrenza dall’anno 2006-2007, sicché è esclusa in r adice ogni ingerenza dello Stato nel dirittodella persona al rispetto dei propri beni. 2.8.Va, ancora, disattesa la sollecitazione di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia in ordine all'esclusione della copertura previdenziale, indicata come riconosciuta, ai sensi dell'art. 41 deld.lgs. n. 368 del 1999, con decorrenza dall'anno accademico 2006-2007. Questa Corte ha già osservato - e qui va ribadito - che la circostanza che la normativa comunitaria non abbia stabilito una definizione di adeguata remunerazione (circostanza evidenziata dalla stessa Corte di Giustizia nella pronuncia 24 gennaio 2018, C-616/16 e C-617/16) i nduce, con evidenza, ad escludere che essa abbia imposto agli Stati uno specifico regime previdenziale quale componente della struttura economica complessivamente afferente al rapporto ( Cass.12/04/2022, n. 11761, cit.). 3. In conclusione , deve escludersi tanto il ricorso di alcuna illegittimità costituzionale delle nuove norme, quanto la sussistenza di unapossibile collisione delle stess e con la disciplina europea , non senza precisare che le inerenti doglianze formulatecon i ricorsi in e same non intercettano vizi di legittimità della sentenza d’appello impugnata , la quale perspicuamente , benché sinteticamente, ha correttamente evidenziato sia la manifesta insussistenza dei paventati vizi di incostituzionalità sia la mancanza dei presupposti per l’ accoglimento dell’istanza di rinvio pregiudiziale.4. P er tut t e le ragioni esposte , i ricorsi vanno dichiarati inammissibili. 5.Non vi è luogo a provvedere sulle spese , stante l’ indefensio dell e amministrazioniintimate. 6. Sussistono, infine, i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrentiin via principale e della ricorrente in via successiva, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
Sentenza Cassazione n. 23651/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris