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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19695/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 43463/23 - [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Il motivo dedotto con il ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile perché manifestamente infondato.

In particolare, la prospettazione difensiva, secondo cui il fatto sarebbe scriminato ex art. 393-bis cod. pen., è smentita dalla corretta, logica ed esaustiva motivazione della sentenza impugnata, la quale correttamente esclude la configurabilità nel caso di specie della scriminante in parola fornendo una breve ma esaustiva spiegazione delle ragioni della inattendibilità della versione resa dall'imputato (cfr. p. 6 del provvedimento impugnato).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 43463/23 - [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Il motivo dedotto con il ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile perché manifestamente infondato. In particolare, la prospettazione difensiva, secondo cui il fatto sarebbe scriminato ex art. 393-bis cod. pen., è smentita dalla corretta, logica ed esaustiva motivazione della sentenza impugnata, la quale correttamente esclude la configurabilità nel caso di specie della scriminante in parola fornendo una breve ma esaustiva spiegazione delle ragioni della inattendibilità della versione resa dall'imputato (cfr. p. 6 del provvedimento impugnato). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il