CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 25373/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4327/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , domiciliata per legge in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 109 - controricorrente – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - intimata - avverso la ordinanza del la Corte di cassazione n. 34901 /20 22 , pubblicata in data28 novembre 20 22 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 luglio2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso ex art. 391 - bis cod. proc. civ., con un unico motivo, avverso l’ordinanza n. 34901 /22 emessa da questa Corte, con la quale è stato rigettato il ricorso per cassazione proposto dalla ricorrente avverso la sentenza del la Corte d’appello di Roma n. 4305/201, che aveva rigettato il gravame proposto dalla societàavverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Tivoli n. 2167/14, che aveva accolto la domanda ex art. 2932 cod. civ. avanzata da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] resiste mediante controricorso. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede. 2. Questi i fatti dai quali trae origine la controversia. 2.1. [OSCURATO:PERSONA], convenendo in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., chiedeva che venisse pronunciata in suo favore, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., sentenza produttiva degli effetti del contratto di locazione non concluso dalla società convenuta, e ciò sulla base di una scrittura privata inter partes del 21 novembre 2003 con la quale la società aveva assunto l’obbligo di contrarre in relazione all’immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], via Palombarese.Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la quale deduceva di essere estranea alla scrittura privata intercorsa tra la Lanci ed il figlio [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi ‹‹futuro rappresentante della società››, ed eccepiva, tra l’altro, la nullità del contratto, ai sensi dell’art. 1419 cod. civ., avendo le parti previsto, in frode al fisco, di non registrare il contrattoe di utilizzare un contratto di comodato. Il Tribunale di Tivoli dichiarava, in esecuzione di quanto previsto dalla scrittura privata del 21 novembre 2003, la costituzione di un contratto di locazione commerciale tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] d’appello di Roma, pronunciando sul gravame interposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., confermava la sentenza di primo grado. 2.2. Proposto ricorso per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , sulla base di due motivi, questa Corte, con l’ordinanza n. 34901/22, nel respingere il primo motivo d’impugnazione, con cui la ricorrente aveva ribadito che l’obbligo di stipulare il contratto di locazione, contemplato nella scrittura, sussisteva solo a carico di [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi ‹‹ futuro rappresentante ›› della società, ha osservato che l’impegno a concludere il contratto di locazione doveva essere interpretato nel contesto del più ampio regolamento negoziale voluto dalle parti, che era quello di definire la sorte delle quote sociali dell’impresa di famiglia, non comprese nella denuncia di successione del de cuius [OSCURATO:PERSONA], ponendosi la programmata locazione finanziaria quale contropartita economica della cessione –gratuita – a [OSCURATO:PERSONA] delle quote già detenute sia dalla Lanci (amministratrice della società) che dalla figlia Elisabetta e costituendo la locazione un elemento essenziale sul piano della giustificazione causale dell’accordo, altrimenti nullo per difetto di causa; che, pertanto, il duplice impegno assunto dalla Lanci e dal Marini, l’una a rassegnare le proprie dimissioni e l’altro, una volta assunta la rappresentanza legale della società, ad addivenire alla conclusione della locazione, denotavano che a tale complessivo assetto di interessi la società non era rimasta estranea. Questa Corte ha, inoltre, dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ., il secondo mo tivo di impugnazione — con il quale la ricorrente aveva denunciat o la violazione dell’art. 1419 cod. civ., assumendo che doveva valutarsi la ‹‹ripercussione›› sull’intero accordo contrattuale della ‹‹ ritenuta e dichiarata nullità, da parte dei giudici di merito, della clausola contrattuale con la quale si impegnavano a non registrare per motivi fiscali il futuro contratto›› — rileva ndo che la ricorrente non aveva provveduto a riprodurre, nel proprio atto di impugnazione, il testo della clausola dichiarata nulla. 3. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Considerato che 1. Preliminarmente, va disattesa l ’ e ccezione di inammissibilità del motivo di revocazione,formulata da [OSCURATO:PERSONA] in controricorso. Assume la controricorrenteche il ricorso per revocazione sarebbe inammissibile in quanto l’ordinanza qui impugnata, con il rigetto del primo motivo, avrebbe implicitamente respinto anche il secondo motivo, concernente la nullità del contratto, perché afferente a questione posta in via subordinata e da intendersi assorbita; con la conseguenza che difetterebbe l’interesse exart. 100 cod. proc. civ. in capo all’odierna ricorrente, che pretenderebbe una rivalutazione senza avere impugnato il capo della decisione ‹‹in tema di validità del contratto››, tenuto contoche ‹‹ lo scrutinio della validità del contratto del 21 novembre 2003 costituisce l’antecedente logico della decisione della Corte di legittimità di rigetto del primo motivo e di convalida del contratto preliminare di locazione pattuito nell’art. 7 del contratto inter partes››. Nella decisione impugnata, diversamente da quanto sostiene la controricorrente, non è contenuta alcuna statuizione sulla ‹‹validità›› del contratto, dal momento che essa si limita a dichiarare l’inammissibilità del secondo motivo, per difetto di autosufficienza, e non la sua infondatezza, ed a rilevare che la scrittura del 2003 conteneva l’obbligo di concludere un contratto preliminare di locazione. Sussiste, pertanto, l’interesse dell’odierna ricorrente ad impugnare la dichiarata inammissibilità del secondo motivo del ricorso per cassazione, considerato, peraltro,che il capo della decisione che ha confermato l’accoglimento della domand a in punto di costituzione del contratto di locazione, vertendo su questione di diritto, non avrebbe potuto costituire oggetto di revocazione, stante l’insussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. 2. Con l’un ico motivo la ricorrente deduce che l’ordinanza impugnata è incorsa in errore revocatorio ex art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nella parte in cui, in relazione al secondo motivo del ricorso per cassazione, ha rilevato ‹‹la mancata trascrizione della clausola contrattuale nel ricorso introduttivo››, sebbene nel ricorso originario, alle pagine 2 e 3, fosse stato ritrascritto l’intero contratto da cui era originata la controversia e, quindi, anche l’art. 7 del predetto contratto. Evidenzia che l’in ammissi bilità poggia su una circostanza di fatto che risulta incontrastabilmente esclusa. 3. Pur non essendo il motivo di revocazione strutturat o mediante predisposizione di una propria distinta rubrica, che ne indichi le ragioni di censura necessariamente sussunte nell'art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., può dirsi che la domanda di revocazione della ordinanza della Corte di c assazione contenga comunque, co me prescritto a pena di inammissibilità, l'indicazione delle ragioni della revocazione e la esposizione dei fatti di causa rilevanti (Cass., s ez. U, 20/11/2003, n. 17631; Cass.,sez. U, 06/07/2015, n. 13863). 4. Per consolidata interpretazione in materiadi revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l'errore di fatto di cui all'art. 395, primo comma, n. 4, c od. proc. civ. deve consistere in una disamina superficiale di dati di fatto che abbia quale conseguenza l'affermazione o la negazione di elementi decisivi per risolvere la questione, ovvero in un errore meramente percettivo risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale. É invece inammissibile il ricorso ex art. 395, n. 4, c.p.c., ove vengano dedotti errori di giudizio concernenti i motivi di ricorso esaminati dalla sentenza della quale è chiesta la revocazione, ovvero l'errata valutazione di fatti esattamente rappresentati o, ancora, l'omesso esame di atti difensivi, asseritamente contenenti argomentazioni giuridiche non valutate (Cass., sez. L,22/09/2014, n. 19926; Cass., sez. L, 09/12/2013, n. 27451; Cass., s ez. U , 28/05/2013, n. 13181; Cass. , sez. 6 - L, 12/12/2012, n. 22868; Cass., sez. 6 -5, 18/01/2012, n. 714; Cass. , sez.U, 30/10/2008, n. 26022). Si è altresì già affermato che la configurabilità dell'errore revocatorio sia del tutto da escludersi quando si prospetti che la decisione della Corte di cassazione sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa all’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cass., sez. 3, 29/03/2022, n. 10040). 5. L’ordinanza qui impugnata, come sopra esposto, ha ravvisato il difetto di autosufficienza della doglianza riguardante la pretesa nullità della clausola n. 7 del contratto intercorso tra le parti, per non avere ‹‹la ricorrente provveduto a riprodurre – nel proprio atto di impugnazione –il testo della clausola dichiarata nulla››. Inrealtà, nel ricorso per cassazione del 13 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., alle pagine 2 e 3, aveva espressamente ritrascritto, alla nota 1), l’integrale testo della scrittura del 21 novembre 2003 oggetto di causa. L'affermazione dell'impugnata ordinanza di questa Corte, secondo cui non era riportato in ricorso ‹‹il testo della clausola dichiarata nulla››, è, dunque, frutto di errore di fatto, che rende la ordinanza suscettibile di revocazione exart. 391-bis c od. proc. civ. L'errore di fatto della sentenza impugnata attiene alla supposizione di inesistenza di un fatto (vale a dire, non aver riportato il ricorrente, a sostegno della doglianz a riguardant e la nullità della clausola ex art. 1 419 cod. civ. , il contenuto della stessa clausola rilevante per la decisione) falsamente percepito, come emerge direttamente dal ricorso per cassazione ; tale errore ha altresì avuto carattere decisivo, in quanto ha costituito la ragione essenziale e determinante della pronuncia di inammissibilità del secondo motivo di ricorso. 6. Accertato l'errore di fatto ed individuat a la parte della ordinanza qui impugnata da rescindersi nella decisione sul secondo motivo del ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4305/2021, deve procedersi entro tali limiti al giudizio rescissorio. 7. Il secondo motivo del ricorso per cassazione è inammissibile. Con tale censura la parte ricorrente ha dedotto che, anche a voler ritenere che l’accordo del 2003 contenesse un preliminare di locazione, i giudici di merito avrebbero dovuto dichiarare, ai sensi dell’art. 1419 cod. civ., non la nullità della sola clausola n. 7) della scrittura privata, ma la nullità di tutto il contratto, e ciò in quanto le parti con detta pattuizione avevano assunto l’obbligo di non registrare solo perché, in tal modo, si erano obbligate a tenere nascosto il reale importo dei canoni di locazione, essendol’obbligo di non registrazione meramente strumentale rispetto alla finalità ‹‹illecita›› perseguita. Sul rilievo che il canone di locazione costituisce elemento essenziale del contratto e che una variazione non può essere imposta con un inserimento automatico di clausole legali, trattandosi di determinare il costo complessivo della locazione rimesso all’autonomia dei contraenti, la ricorrente ha ribadito che la nullità di tale clausola travolge l’intero contratto. Il motivo, per come formulato, è meramente assertorio nel postulare che la nullità della singola clausola potesse estendersi a tutto il contratto, poiché non precisa se nel giudizio di merito fossero state indicate circostanze idonee ad evidenziare che le parti non avrebbero stipulato il contratto in assenza di quella clausola. In particolare, il motivo, nel suo nucleo centrale si risolve in una enunciazione delle ragioni della pretesa violazione dell’art. 1419, primo comma, cod. civ. meramente assertoria e tale da rappresentare solo una possibile ipotesi ricostruttiva della volontà delle parti e non invece di rappresentare l’ipotesi corrispondente al contenuto della pattuizione, del tutto neutro in proposito (dato che esso si attaglierebbe anche al caso che le parti comunque avrebbero concluso l’accordo pur se fosse stato necessario registrarlo) e comunque ipotesi priva di qualsiasi riscontro sulla base di elementi aliunde (che, naturalmente, avrebbero dovuto essere introdotti e verificati nel giudizio). Va detto anziche il mot ivo si profila addirittura privo di pertinenza con la motivazione della sentenza della Corte d’appello, la quale risulta essere la seguente: ‹‹§ L’ultima censura riguarda la nullità del contratto, che, secondo l’appellante, resterebbe travolto dalla previsione, in frode al fisco, di non procedere alla sua registrazione, facendo risultare un contratto di comodato. Il Tribunale ha ritenuto la nullità parziale del contratto, ai sensi dell’articolo 1419, comma 2, c.c., operando la sostituzione di diritto di norme imperative. La decisione è in linea con l’orientamento della Suprema Corte, puntualmente richiamato, e l’appellante si limita a ribadire che la clausola non può essere sostituita, perché finalizzata al conseguimento di un vantaggio economico, in favore della locatrice, in frode alla legge››. La motivazione evoca va la sostituzione di norme imperative, alludendo all’inserimento dell’obbligo di registrazione, ma lo facevaimpropriamente ed impropriamente l’ha seguita sul punto la Corte territoriale. È veroche, prima della norma dell’art. 1, comma 346 della legge n. 311 del 2004 una previsione di non registrazione era contraria a norma imperativa, ma tale contrarietà non determinava – dato che l’obbligo deriva dalla legge e non richiede l’inserimento nel contratto – l’inserimento di una clausola di registrazione nel contratto per via del secondo comma dell’art. 1419 cod. civ., bensì solo l’applicazione del primo comma dell’art. 1419 cod. civ. Con la conseguenza che il problema era sempre quello del la dimostr azione che le parti non avrebbero concluso il contratto, questione sulla quale il secondo motivo, come già detto, è assertorio e, dunque, inammissibile per genericità.8. In conclusione, va accolto il ricorso per revocazione avverso la ordinanza della Corte di cassazione n. 34901 /20 22 , depositata il 28 novembre2022; va revocata la sentenza impugnata nella parte in cui la stessa dichiara inammissibileil secondo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.contro la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 4305/2021 del 14 giugno 2011; giudicando in sede rescissori a , deve essere dichiarato inammissibile il secondo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro la sentenza della Corte d'appello di Romadi n. 4305/2021. 9. La controricorrente ha proposto domanda di risarcimento per responsabilità aggravata, ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., ma è palese che l’accoglimento del ricorso quanto alla fa se rescindente esclude il presupposto della soccombenza integrale della parte ricorrente. A seguito dell'accoglimento dell'impugnazione per revocazione di una sentenza, il giudice della revocazione, definendo l'intero giudizio, deve regolare le spese non s olo della fase rescindente, ma anche di quella rescissoria (Cass., s ez. 2, 12/03/1969, n. 786) ; ne discende che occorre in questa sede procedere nuovamente altresì al regolamento delle spese del giudizio di cassazione (Cass., sez. 2, 16/01/2019, n. 975). A tal fine, in ragione dell’accoglimento della fase rescindente, le spese del giudizio di revocazione possono essere integralmente compensate tra le parti, mentre quelle relative al giudizio di cassazione possono essere regolate secondo soccombenza e si ritiene di liquidarle nella misura liquidata a suo tempo dal provvedimento qui impugnato. Stante, peraltro, l'accoglimento del ricorso per revocazione ai fini della pronuncia rescindente, non può perciò dirsi tale impugnazione ‹‹respinta integralmente››, e ciò agli effetti dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1- quaterall'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. [OSCURATO:SOCIETA] accoglie il ricorso per revocazione; revoca la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il secondo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 4305 /20 2 1; giudicando in sede rescissoria, dichiara inammissibile il secondo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] integralmente tra le parti le spese del giudizio di revocazione. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di cassa