CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48973/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 05/141974 avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] MOROSlNI; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali aggravate dall'uso di un'arma. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia vizio di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato, è inedito, poiché in sede di appello la responsabilità dell'imputato non è stata contestata; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta a sussistenza della circostanza aggravante dell'uso dell'arma e invoca l'estinzione del reato per remissione di querela, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (sono stati valorizzati le dichiarazioni delle persona offesa e la natura delle lesioni accertate dai medici del pronto soccorso: "ferite multiple da arma bianca su addome, braccia e torace"); Ritenuto che il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché richiede una diminuzione della pena, senza tenere conto della risposta già ottenuta dalla Corte di appello: per un errore del Tribunale la pena è stata determinata nella metà del minimo edittale; dal che è evidente che non possa essere ulteriormente diminuita; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così dec