Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 marzo 2024

Cassazione n. 10252/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5468/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (studiolegale Panunzio e Romano) in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 35; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] di Cava n. 56; -controricorrente- avverso la sentenza n. 4556/2017della Corte d’Appello di Roma, depositata in data 1.02.2018, N.R.G. 2594/2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05.03.2024 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

OGGETTO: [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Roma ha rigettato gli appelli riuniti proposti dal Comune di Sperlonga e da [OSCURATO:PERSONA](Comandante della [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed inquadrata nella II qualifica, poi confluita nella categoria D del CCNL [OSCURATO:PERSONA]),avverso la sentenza del Tribunale di Latina che aveva respinto le domande della Ciccarelli, volte ad ottenere l’annullamento e la disapplicazione dei provvedimenti a firma del Sindaco del 23.11.2004 prot. n. 20846, dell’ordinanza n. 177 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e di ogni atto amministrativo presup posto, la riassegnazione delle funzioni di Comandante della [OSCURATO:PERSONA], l’accertamento della dequalificazione e del demansionamento, nonché del risarcimento del danno.

2. La Corte territoriale ha respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità dell’appello della Ciccarelli ed ha ritenuto infondato il suddetto gravame.

3. Ha esaminato il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici dei servizi adottato con deliberazione della G.M. n. 76 del 3.5.2005, escludendo la possibilità di una sua disapplicazione (ha ritenuto nuova la relativa domanda, in quanto estranea al giudizio di primo grado); ha evidenziato che tale Regolamento ha attribuito la responsabilità del servizio di Polizia locale al Capo dell’area III Servizi al cittadino e ha ritenutoinfondata la pretesa della Ciccarelli di essere riassegnata alle mansioni di responsabile del servizio di [OSCURATO:PERSONA].

4. Ha richiamato la sentenza del Consiglio di Stato n. 6065/2008 resa tra le parti, secondo cui la legge quadro sull’ordinamento della [OSCURATO:PERSONA] consente agli [OSCURATO:PERSONA] di dotarsi di una struttura organizzativa diversa attraverso l’istituzione di aree, come nel caso di specie, e secondo cui la responsabilità del servizio spetta al dirigente collocato al vertice dell’area, nel rispetto del principio in forza del quale l’attività amministrativa deve essere ripartita in ambiti distinti, affidati alla responsabilità di un funzionario. 5.Ha considerato irrilevanti le doglianze formulate in riferimento alla nomina della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] III Servizi al Cittadino del Comune di Sperlonga ed inconferente rispetto alla fattispecie dedotta in giudizio, l’art. 85 del Regolamento, che riguarda le assunzioni e non gli incarichi a contratto ex art. 110 T.U.E.L.; haescluso la violazione della L. R. n. 1/2005; ha evidenziato che la Ciccarelli aveva continuato a svolgere le mansioni di Comandante, non anche quelle di responsabile del Servizio di [OSCURATO:PERSONA], considerato che presso il Comune di Sperlonga non era stato istituito il servizio di [OSCURATO:PERSONA].

6. La Corte territoriale ha ritenuto la domanda risarcitoria proposta in sede civile del tutto sovrapponibile a quella trasferita in sede penale nel procedimento n. 803/2005 a carico del Sindaco e di altri, come ritenuto dalla sentenza n. 1748/2016 della Corte di Appello di Roma, resa tra le parti; hasul punto evidenziato che la Ciccarelli ha ottenuto la condanna degli imputati al risarcimento del danno non patrimoniale, liquidato in complessivi € 35.000,00, oltre interessi legali e non ha dedotto nel presente giudizio la sussistenza di pregiudizi non ristorati dalla suddetta somma.7.

Ha inoltre ritenuto inammissibile l’appello incidentale proposto dal Comune di Sperlonga ed ha compensato le spese del grado.

8. Per la cassazione della sentenza di appello il Comune di Sperlonga ha proposto ricorso prospettando settemotivi, illustrati da memoria.

9. [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorso denuncia la nullità degli incombenti espletati a far data dall’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost, nonché dell’art. 6 CEDU e dell’art. 437 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, nn.3 e 4 cod. proc. civ.

Lamenta la nullità della sentenza impugnata, in quanto all’udienza di discussione del 12 ottobre 2017 la causa era stata trattata e trattenuta in decisione, nonostante l’assoluta impossibilità del difensore del Comune di Sperlonga di partecipare all’udienza a causa di un incidente stradale lungo la [OSCURATO:PERSONA] n. 148 “Pontina”, nel quale erano rimasti coinvolti diversi veicoli, con conseguente arresto della circolazione.

Evidenzia che il difensore, messosi in viaggio alle 6,30, alle 9.50 aveva contattato la segretaria di studio, la quale alle 10.02 aveva trasmesso alla cancelleria della Sezione un fax con il quale aveva rappresentatol’impossibilità del medesimo di raggiungere la Corte entro le 10.00 e aveva chiestoun breve rinvio dell’udienza per la comparizione e per la discussione del la causa.

Deduce l’irrilevanza dell’eventuale ritardo della cancelleria nella consegna del faxal Presidente del Collegio e si duole della lesione del diritto di difesa, argomentando che la mancata comparizione non era imputabile al difensore e che il Presidente avrebbe potuto rinviare brevemente la trattazione del giudizio o disporre la successiva rimessione della causa sul ruolo per consentire al difensore di discutere la causa.

2. Con il secondo motivo il ricorso denunciala nullità della sentenza, violazione dell’art. 101, comma 2, nonché degli artt. 82, 115 e 116 cod. proc. civ. e degli artt. 24 e 111 Cost.,ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 e 4 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto la mancanza in atti di valida procura in capo al difensore costituito, e la conseguente inammissibilità dell’appello incidentale.

Lamenta che la questione della validità della delibera di incarico sottesa all’appello incidentale nel giudizio n. 2670/2013 non è mai stata sottoposta all’attenzione delle parti, in violazione dell’art. 101 cod. proc. civ.

Evidenzia che la delibera di G.M. n. 199 del 26.11.2013 aveva conferito all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] l’incarico professionale di salvaguardare gli interessi dell’ente nei ricorsi in appello promossi avverso le sentenze n. 1411 e n. 1406 dell’8 maggio 2012; precisa che la sentenzadel Tribunale di Latinan. 1406/2012 era stata impugnata innanzi alla Corte di Appello di Roma con ricorso iscritto al n. 2670/2013.Aggiunge che anche la procura ad litemapposta a margine della prima facciata della memoria di costituzione e difesa con appello incidentale, depositata il 16.2.2015 è pienamente convergente con la delibera di G.M. n. 199 del 26.11.2013, testualmente richiamata nel corpo della procura.

3. Con il terzo motivo il ricorso denuncia omesso esame dell’eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis, nonché motivazione apodittica e apparente in ordine all’eccezione exart. 342 cod. proc. civ., violazione degli artt. 111 Cost. 132, comma 2, n. 4, nonché degli artt. 434, comma 1, e 436 bis cod. proc. civ., in relazione a ll’art. 360, comma primo, n n. 3 e 4 cod. proc. civ.

Lamenta l’erroneità della declaratoria di inammissibilità dell’appello incidentale condizionato e ripropone le relative censure, sostenendo che l’appello principale proposto dalla Ciccarelli avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibilee non respinto; insiste nell’eccezione ex art. 436 biscod. proc. civ., lamentando l’omessa motivazione in ordine a tale eccezione.

Sostiene che nell’appello principaleproposto dalla contropartenon erano state indicate le parti del provvedimento che si era inteso appellare, né le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, le circostanze da cui deriva la violazione di legge e la rilevanza di tali circostanze ai fini della decisione impugnata

4. Con il quarto motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ. (art. 360 nn. 3 e 5),omesso esame di fatti decisivi ai fini della pronuncia sulle spese (anteriorità dell’adozione del Regolamento n. 76 del 3.5.2005 rispetto alla notifica del ricorso di primo grado, intervento della sentenza del Consiglio di Stato n. 6065/2008 e costituzione di parte civile), violazione o falsa applicazione dei principi generali in tema di obbligo di motivazione, degli artt. 111 Cost. e 132, comma 2, n. 4 cod.proc . c iv . , nonché motivazione illogica e apparente, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.

Deduce l’ammissibilità dell’appello principale, richiamando le delibere di G.M. n. 94/2005, n. 52 del 18.4.2013 e n. 5 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché l’ordinanza sindacale n. 21899/2016; evidenzia che la sentenza impugnata non ha esaminato la questione relativa alla delibera di incarico al difensore relativa al giudizio sul demansionamento, ancorché la Corte territoriale all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte territoriale avesse invitato l’Amministrazione a depositare la delibera attinente al demansionamento.

Lamenta la compensazione delle spese di lite da parte dei giudici di merito, a fronte della soccombenza della controparte.

Addebita alla sentenza impugnata di avere giustificato la compensazione delle spese di lite con le “oggettive difficoltà di accertamenti in fatto” e con le “peculiarità e nella complessità delle questioni trattate”.

Critica la sentenza impugnata per ilcarattere apparente e apodittico di tale motivazione, considerata la prevedibilità dell’esito del giudizio, alla luce della sentenza n. 6065/2008 del Consiglio di Stato, che con efficacia di giudicato tra le parti, aveva affermato la piena legittimità del Regolamento n. 76/2005, istitutivo delle aree ed attributivo della responsabilità del servizio di Polizia locale al [OSCURATO:PERSONA] III, e le disposizioni contenute nell’art. 75 cod. proc. civ.

Si duolealtresì dell’illogicità e della contraddittorietà della sentenza impugnata ed evidenzia che nessun accertamento in fatto si era rilevato difficoltoso.

5. Con il quinto motivo il ricorso denuncia la violazionedell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, difetto assoluto di motivazione e violazione degli artt. 111 Cost., 132 c.p.c. e 118 disp. att. cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ, per avere la Corte territoriale omesso di esplicitare le ragioni per le quali sussisterebbe la condizione oggettiva che giustifica il raddoppio del contributo unificato.

Aggiunge che la statuizione sul raddoppio non trova giustificazione, considerata la fondatezza dell’appello principale iscritto di cui al R.G. n. 2594/2013 e della memoria di costituzione con appello incidentale nel giudizio iscritto al R.G. n. 2670/2013, le cui argomentazioni sono state accolte dalla Corte territoriale ed utilizzate per il rigetto dell’avverso gravame.

6. Con il sesto motivo il ricorso denunciaviolazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente compensato le spese di lite.

Deduceche la sentenza impugnata ha evidenziato l’infondatezza dell’appello n. 2670/2013 R.G.e che le questioni trattate nel giudizio n. 2670/2013 R.G., pur astrattamente complesse, erano chiare tra le parti, alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 6065/2008, dello scambio degli scritti difensivi nel giudizio di primo grado e del richiamo, contenuto negli atti del Comune, alla normativa saliente (art. 50 T.U.E.L.) e del Regolamento n. 76/2005.

Torna a sostenere l’erroneità della compensazione delle spese di lite relative al giudizio n. 2594/2013 R.G.

7. Il primo motivo è infondato, in quanto non contiene alcun riferimento all’impossibilità del difensore del Comune di Sperlonga di farsi sostituire da un collega, né espone le ragioni per le quali, pur essendosi messo in viaggio alle 6,30, il difensore abbia chiesto l’invio del fax solo alle 9,50; non considera inoltre che l’art. 115 disp. att. cod. proc. civ. prevede una mera facoltà di rinvio.

Questa Corte ha infatti chiarito che l'istanza di rinvio dell'udienza di discussione della causa per grave impedimento del difensore, ai sensi dell'art. 115 disp. att. cod.proc. c iv ., deve fare espresso riferimento all’impossibilità di sostituzione mediante delega conferita ad un collega, facoltà tale da rendere riconducibile all'esercizio professionale del sostituito l'attività processuale svolta dal sostituto, venendo altrimenti a prospettarsi soltanto un problema attinente all'organizzazione professionale del difensore, non rilevante ai fini del differimento dell'udienza (cfr. Cass., S.U.n. 4773/2012; con riferimento alla facoltà di sostituzione ora confermata dall'art. 9, comma 2, legge 31 dicembre 2012, n. 247, cfr. anche, ex multis : Cass n. 19583/2013; Cass. n. 22094/2014; Cass. n. 10546/2018; Cass. n. 25783/2018).8.

Il secondo ed il terzo motivo, da trattarsi congiuntamente per ragioni di connessione logica, sonoinammissibili.

Va innanzitutto rilevato cherisultada pag. 15 della sentenza impugnata che la questione della relativa alla validità della delibera d’incarico per la costituzione dell’Ente “in questa fase” (e cioè quanto alla sua posizione di appellante incidentale “condizionato” nell’ambito del giudizio di appello iscritto al n. 2670/2013, poi riunito a quello iscritto al n. 2594/2013) era stata ritualmente sottoposta al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 101 cod. proc. civ. ; tale statuizione non è stata adeguatamente contrastata dal Comune, che non ha offerto una puntuale ricostruzione di tutta la sequenza procedimentale con la riproduzione di provvedimenti istruttori, verbali di udienza e note.

Inoltre, trattandosi di appello incidentale come detto “condizionato” all’ accoglimento dell’appello principale della Ciccarelli(appello, quest’ultimo, rigettato dalla Corte territoriale ) , non è specificamente evidenziato l’interesse del Comune all’accoglimento dei suddetti motivi.

Deve in proposito rammentarsi chel'interesse all’ impugnazione è manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ. e deve essere desunto dall'utilità giuridica e non meramente di fatto che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone; tale interesse si collega, pertanto, alla soccombenza anche parziale nella precedente fase di giudizio ed è normalmente escluso in capo alla parte integralmente vittoriosa, salvo il caso in cui dalla motivazione della sentenza possa dedursi un'implicita statuizione contraria all'interesse della parte nel senso che a questa possa derivare pregiudizio da motivi che, quale premessa necessaria della decisione, siano suscettibili di formare giudicato, la parte vittoriosa non ha interesse ad impugnare la sentenza al solo fine di ottenere una modificazione della motivazione (v.

Cass. n. 31606/2023; Cass. n. 14473 /2015 e la giurisprudenza ivi richiamata).

È dunquenecessario che si possa ravvisare una sostanziale soccombenza dell'impugnante nel precedente giudizio, intesa come effetto pregiudizievole per le sue posizioni giuridiche derivante dalle statuizioni (idonee a passare in giudicato) contenute nella sentenzaimpugnata (v.

Cass. n. 8934/2013; Cass.n. 10486/2009 e Cass. n. 6546 /2006).

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno inoltre ribadito che l'interesse ad agire, inteso quale esigenza di provocare l'intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, deve compiersi riguardoall'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata (Cass.n. 34388/2022, la quale ha richiamato Cass. n. 13485/2014).

Nello specifico, un interesse non è neppure configurabile, in concreto, con riguardo alla statuizione sulle spese processuali che, come si rileva dalla relativa argomentazione della Corte territoriale (pag. 16 della sentenza impugnata), è posta in relazione all’esito degli appelli principali (rispettivamente del Comune e della Ciccarelli).Si ricorda, sul punto, che nel vigente sistema processuale l'impugnazione proposta per prima determina la costituzione del processo, nel quale debbono confluire le eventuali impugnazioni di altri soccombenti, in modo che sia mantenuta l'unità del procedimento e sia resa possibile la decisione simultanea; ne consegue che, nel caso diappello, le impugnazioni successive alla prima assumono necessariamente carattereincidentale, siano esse impugnazioni incidentali tipiche (ovvero proposte contro l'appellanteprincipale), siano esse, invece, impugnazioni incidentaliautonome, dirette a tutelare un interesse del proponente non nascente dall'impugnazione principale, e da far valere nei confronti di questi, ma per un capo diverso ed autonomo della pronuncia impugnata(Cass. n. 21745//2006; Cass. n. 19340/2007; Cass. n. 2026/2012).

Nello specifico, il principio suddetto è stato salvaguardato proprio dalla disposta riunione dei due appelli principali (del Comune di Sperlonga e della Ciccarelli) exart. 335 cod. proc. civ.).

Nonsussiste comunque il difetto di motivazione sull’eccezione di inammissibilità dell’appello principale della Ciccarelli, avendo la sentenza impugnata rilevato che la lettura dell’atto di appello contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze; nemmeno sussiste il difetto di motivazione in ordine all’eccezione proposta ai sensi dell’art. 436 biscod. proc. civ., in quanto tale disposizione si limita a disciplinare la forma del provvedimento di inammissibilità.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno peraltro chiarito che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, allaluce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si sia tramutata in violazione di legge costituzionalmente rilevante, esaurendosi detta anomalia nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", risultando invece esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053/2014).

9. Il quartoed il sesto motivo , da trattarsi congiuntamente per ragioni di connessione logica, sono infondati.

Lasentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 263/2005 (le cui disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati dopo il 1° gennaio 2006, mentre il ricorso di primo grado è stato depositato il 29 marzo 2005).

QuestaCorte ha infatti chiarito che la denuncia di violazione della norma di cui della norma di cui all'art. 91, comma 1, cod. proc. civ., in sede di legittimità trova ingresso solo quando le spese siano poste a carico della parte integralmente vittoriosa (ex multis: Cass. n. 18128 del 2020 e Cass. n. 26912 del 2020); ha inoltre affermato che la compensazione delle spese processuali, di cui all’art. 92 cod. proc. civ., costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito (v., per tutte, Cass.

SS.

UU. n. 20598 del 2008)che può essere esercitato anche in caso di totale soccombenza di una parte (v. per tutte Cass. n. 4388/2007, secondo cui il giudice è tenuto ad esplicitare i motivi che hanno determinato il suo convincimento, a meno che le ragioni sufficienti a giustificare la pronuncia in questione non siano deducibili dalla vicenda processuale e dalla motivazione complessivamente adottata a fondamento dell’intera pronuncia cui accede quella di compensazione delle spese, tanto più ove il giudice di merito si sia richiamato alla ricorrenza di giusti motivi).

Ilpotere di compensazione delle spese processuali può ritenersi legittimamente esercitato da parte del giudice in quanto nella sentenza risulti affermata e giustificata la sussistenza dei presupposti di legge,che devono emergere dalla motivazione complessivamente adottata a fondamento dell’intera pronuncia (Cass. n. 4854/2007, resa in unprocedimento instau rato in epoca anteriore alle modifiche dell’art. 92 cod. proc. civ. introdotte dall’art. 2, primo comma, lett. a) della legge n. 263/2005).

La motivazione posta a fondamento della compensazione non è inoltre apparente, né apodittica, avendo la Corte territoriale valorizzato il rigetto di entrambi i gravami, nonché la molteplicità e la complessità delle questioni trattate, dopo avere riconosciuto la sussistenza della oggettiva difficoltà di accertamenti in fatto, nonché della peculiarità delle questioni trattate.

Le censure, nel contestare la decisione di rigetto dell’appello principale del Comune (relativo alla compensazione delle spese del giudizio di primo grado) e la sussistenza dei presupposti relativi alla complessità e alla peculiarità delle questioni trattate sollecitanoun giudizio di merito, inammissibile in questa sede.

10. Il quinto motivo è inammissibile, in quanto deduce l’infondatezza dell’appello principale della Ciccarelli e la condivisione, da parte della Corte territoriale, delle tesi del Comune, senza considerare che l’appello successivo del Comune (incidentale autonomo, ai sensi di quanto evidenziato al punto sub

8. che precede) è stato rigettato e che il raddoppio del contributo unificato si collega a tale statuizione. 11.Il ricorso va pertanto rigettato.

12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

13. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dell’obbligo, per la parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

PQM La Corte rigettail ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 3.000,00 per competenze professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge.Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti proce

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5468/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (studiolegale Panunzio e Romano) in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 35; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] di Cava n. 56; -controricorrente- avverso la sentenza n. 4556/2017della Corte d’Appello di Roma, depositata in data 1.02.2018, N.R.G. 2594/2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05.03.2024 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. OGGETTO: [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Roma ha rigettato gli appelli riuniti proposti dal Comune di Sperlonga e da [OSCURATO:PERSONA](Comandante della [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed inquadrata nella II qualifica, poi confluita nella categoria D del CCNL [OSCURATO:PERSONA]),avverso la sentenza del Tribunale di Latina che aveva respinto le domande della Ciccarelli, volte ad ottenere l’annullamento e la disapplicazione dei provvedimenti a firma del Sindaco del 23.11.2004 prot. n. 20846, dell’ordinanza n. 177 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e di ogni atto amministrativo presup posto, la riassegnazione delle funzioni di Comandante della [OSCURATO:PERSONA], l’accertamento della dequalificazione e del demansionamento, nonché del risarcimento del danno. 2. La Corte territoriale ha respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità dell’appello della Ciccarelli ed ha ritenuto infondato il suddetto gravame. 3. Ha esaminato il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici dei servizi adottato con deliberazione della G.M. n. 76 del 3.5.2005, escludendo la possibilità di una sua disapplicazione (ha ritenuto nuova la relativa domanda, in quanto estranea al giudizio di primo grado); ha evidenziato che tale Regolamento ha attribuito la responsabilità del servizio di Polizia locale al Capo dell’area III Servizi al cittadino e ha ritenutoinfondata la pretesa della Ciccarelli di essere riassegnata alle mansioni di responsabile del servizio di [OSCURATO:PERSONA]. 4. Ha richiamato la sentenza del Consiglio di Stato n. 6065/2008 resa tra le parti, secondo cui la legge quadro sull’ordinamento della [OSCURATO:PERSONA] consente agli [OSCURATO:PERSONA] di dotarsi di una struttura organizzativa diversa attraverso l’istituzione di aree, come nel caso di specie, e secondo cui la responsabilità del servizio spetta al dirigente collocato al vertice dell’area, nel rispetto del principio in forza del quale l’attività amministrativa deve essere ripartita in ambiti distinti, affidati alla responsabilità di un funzionario. 5.Ha considerato irrilevanti le doglianze formulate in riferimento alla nomina della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] III Servizi al Cittadino del Comune di Sperlonga ed inconferente rispetto alla fattispecie dedotta in giudizio, l’art. 85 del Regolamento, che riguarda le assunzioni e non gli incarichi a contratto ex art. 110 T.U.E.L.; haescluso la violazione della L. R. n. 1/2005; ha evidenziato che la Ciccarelli aveva continuato a svolgere le mansioni di Comandante, non anche quelle di responsabile del Servizio di [OSCURATO:PERSONA], considerato che presso il Comune di Sperlonga non era stato istituito il servizio di [OSCURATO:PERSONA]. 6. La Corte territoriale ha ritenuto la domanda risarcitoria proposta in sede civile del tutto sovrapponibile a quella trasferita in sede penale nel procedimento n. 803/2005 a carico del Sindaco e di altri, come ritenuto dalla sentenza n. 1748/2016 della Corte di Appello di Roma, resa tra le parti; hasul punto evidenziato che la Ciccarelli ha ottenuto la condanna degli imputati al risarcimento del danno non patrimoniale, liquidato in complessivi € 35.000,00, oltre interessi legali e non ha dedotto nel presente giudizio la sussistenza di pregiudizi non ristorati dalla suddetta somma.7. Ha inoltre ritenuto inammissibile l’appello incidentale proposto dal Comune di Sperlonga ed ha compensato le spese del grado. 8. Per la cassazione della sentenza di appello il Comune di Sperlonga ha proposto ricorso prospettando settemotivi, illustrati da memoria. 9. [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorso denuncia la nullità degli incombenti espletati a far data dall’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost, nonché dell’art. 6 CEDU e dell’art. 437 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, nn.3 e 4 cod. proc. civ. Lamenta la nullità della sentenza impugnata, in quanto all’udienza di discussione del 12 ottobre 2017 la causa era stata trattata e trattenuta in decisione, nonostante l’assoluta impossibilità del difensore del Comune di Sperlonga di partecipare all’udienza a causa di un incidente stradale lungo la [OSCURATO:PERSONA] n. 148 “Pontina”, nel quale erano rimasti coinvolti diversi veicoli, con conseguente arresto della circolazione. Evidenzia che il difensore, messosi in viaggio alle 6,30, alle 9.50 aveva contattato la segretaria di studio, la quale alle 10.02 aveva trasmesso alla cancelleria della Sezione un fax con il quale aveva rappresentatol’impossibilità del medesimo di raggiungere la Corte entro le 10.00 e aveva chiestoun breve rinvio dell’udienza per la comparizione e per la discussione del la causa. Deduce l’irrilevanza dell’eventuale ritardo della cancelleria nella consegna del faxal Presidente del Collegio e si duole della lesione del diritto di difesa, argomentando che la mancata comparizione non era imputabile al difensore e che il Presidente avrebbe potuto rinviare brevemente la trattazione del giudizio o disporre la successiva rimessione della causa sul ruolo per consentire al difensore di discutere la causa. 2. Con il secondo motivo il ricorso denunciala nullità della sentenza, violazione dell’art. 101, comma 2, nonché degli artt. 82, 115 e 116 cod. proc. civ. e degli artt. 24 e 111 Cost.,ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 e 4 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto la mancanza in atti di valida procura in capo al difensore costituito, e la conseguente inammissibilità dell’appello incidentale. Lamenta che la questione della validità della delibera di incarico sottesa all’appello incidentale nel giudizio n. 2670/2013 non è mai stata sottoposta all’attenzione delle parti, in violazione dell’art. 101 cod. proc. civ. Evidenzia che la delibera di G.M. n. 199 del 26.11.2013 aveva conferito all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] l’incarico professionale di salvaguardare gli interessi dell’ente nei ricorsi in appello promossi avverso le sentenze n. 1411 e n. 1406 dell’8 maggio 2012; precisa che la sentenzadel Tribunale di Latinan. 1406/2012 era stata impugnata innanzi alla Corte di Appello di Roma con ricorso iscritto al n. 2670/2013.Aggiunge che anche la procura ad litemapposta a margine della prima facciata della memoria di costituzione e difesa con appello incidentale, depositata il 16.2.2015 è pienamente convergente con la delibera di G.M. n. 199 del 26.11.2013, testualmente richiamata nel corpo della procura. 3. Con il terzo motivo il ricorso denuncia omesso esame dell’eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis, nonché motivazione apodittica e apparente in ordine all’eccezione exart. 342 cod. proc. civ., violazione degli artt. 111 Cost. 132, comma 2, n. 4, nonché degli artt. 434, comma 1, e 436 bis cod. proc. civ., in relazione a ll’art. 360, comma primo, n n. 3 e 4 cod. proc. civ. Lamenta l’erroneità della declaratoria di inammissibilità dell’appello incidentale condizionato e ripropone le relative censure, sostenendo che l’appello principale proposto dalla Ciccarelli avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibilee non respinto; insiste nell’eccezione ex art. 436 biscod. proc. civ., lamentando l’omessa motivazione in ordine a tale eccezione. Sostiene che nell’appello principaleproposto dalla contropartenon erano state indicate le parti del provvedimento che si era inteso appellare, né le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, le circostanze da cui deriva la violazione di legge e la rilevanza di tali circostanze ai fini della decisione impugnata 4. Con il quarto motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ. (art. 360 nn. 3 e 5),omesso esame di fatti decisivi ai fini della pronuncia sulle spese (anteriorità dell’adozione del Regolamento n. 76 del 3.5.2005 rispetto alla notifica del ricorso di primo grado, intervento della sentenza del Consiglio di Stato n. 6065/2008 e costituzione di parte civile), violazione o falsa applicazione dei principi generali in tema di obbligo di motivazione, degli artt. 111 Cost. e 132, comma 2, n. 4 cod.proc . c iv . , nonché motivazione illogica e apparente, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ. Deduce l’ammissibilità dell’appello principale, richiamando le delibere di G.M. n. 94/2005, n. 52 del 18.4.2013 e n. 5 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché l’ordinanza sindacale n. 21899/2016; evidenzia che la sentenza impugnata non ha esaminato la questione relativa alla delibera di incarico al difensore relativa al giudizio sul demansionamento, ancorché la Corte territoriale all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte territoriale avesse invitato l’Amministrazione a depositare la delibera attinente al demansionamento. Lamenta la compensazione delle spese di lite da parte dei giudici di merito, a fronte della soccombenza della controparte. Addebita alla sentenza impugnata di avere giustificato la compensazione delle spese di lite con le “oggettive difficoltà di accertamenti in fatto” e con le “peculiarità e nella complessità delle questioni trattate”. Critica la sentenza impugnata per ilcarattere apparente e apodittico di tale motivazione, considerata la prevedibilità dell’esito del giudizio, alla luce della sentenza n. 6065/2008 del Consiglio di Stato, che con efficacia di giudicato tra le parti, aveva affermato la piena legittimità del Regolamento n. 76/2005, istitutivo delle aree ed attributivo della responsabilità del servizio di Polizia locale al [OSCURATO:PERSONA] III, e le disposizioni contenute nell’art. 75 cod. proc. civ. Si duolealtresì dell’illogicità e della contraddittorietà della sentenza impugnata ed evidenzia che nessun accertamento in fatto si era rilevato difficoltoso. 5. Con il quinto motivo il ricorso denuncia la violazionedell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, difetto assoluto di motivazione e violazione degli artt. 111 Cost., 132 c.p.c. e 118 disp. att. cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ, per avere la Corte territoriale omesso di esplicitare le ragioni per le quali sussisterebbe la condizione oggettiva che giustifica il raddoppio del contributo unificato. Aggiunge che la statuizione sul raddoppio non trova giustificazione, considerata la fondatezza dell’appello principale iscritto di cui al R.G. n. 2594/2013 e della memoria di costituzione con appello incidentale nel giudizio iscritto al R.G. n. 2670/2013, le cui argomentazioni sono state accolte dalla Corte territoriale ed utilizzate per il rigetto dell’avverso gravame. 6. Con il sesto motivo il ricorso denunciaviolazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente compensato le spese di lite. Deduceche la sentenza impugnata ha evidenziato l’infondatezza dell’appello n. 2670/2013 R.G.e che le questioni trattate nel giudizio n. 2670/2013 R.G., pur astrattamente complesse, erano chiare tra le parti, alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 6065/2008, dello scambio degli scritti difensivi nel giudizio di primo grado e del richiamo, contenuto negli atti del Comune, alla normativa saliente (art. 50 T.U.E.L.) e del Regolamento n. 76/2005. Torna a sostenere l’erroneità della compensazione delle spese di lite relative al giudizio n. 2594/2013 R.G. 7. Il primo motivo è infondato, in quanto non contiene alcun riferimento all’impossibilità del difensore del Comune di Sperlonga di farsi sostituire da un collega, né espone le ragioni per le quali, pur essendosi messo in viaggio alle 6,30, il difensore abbia chiesto l’invio del fax solo alle 9,50; non considera inoltre che l’art. 115 disp. att. cod. proc. civ. prevede una mera facoltà di rinvio. Questa Corte ha infatti chiarito che l'istanza di rinvio dell'udienza di discussione della causa per grave impedimento del difensore, ai sensi dell'art. 115 disp. att. cod.proc. c iv ., deve fare espresso riferimento all’impossibilità di sostituzione mediante delega conferita ad un collega, facoltà tale da rendere riconducibile all'esercizio professionale del sostituito l'attività processuale svolta dal sostituto, venendo altrimenti a prospettarsi soltanto un problema attinente all'organizzazione professionale del difensore, non rilevante ai fini del differimento dell'udienza (cfr. Cass., S.U.n. 4773/2012; con riferimento alla facoltà di sostituzione ora confermata dall'art. 9, comma 2, legge 31 dicembre 2012, n. 247, cfr. anche, ex multis : Cass n. 19583/2013; Cass. n. 22094/2014; Cass. n. 10546/2018; Cass. n. 25783/2018).8. Il secondo ed il terzo motivo, da trattarsi congiuntamente per ragioni di connessione logica, sonoinammissibili. Va innanzitutto rilevato cherisultada pag. 15 della sentenza impugnata che la questione della relativa alla validità della delibera d’incarico per la costituzione dell’Ente “in questa fase” (e cioè quanto alla sua posizione di appellante incidentale “condizionato” nell’ambito del giudizio di appello iscritto al n. 2670/2013, poi riunito a quello iscritto al n. 2594/2013) era stata ritualmente sottoposta al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 101 cod. proc. civ. ; tale statuizione non è stata adeguatamente contrastata dal Comune, che non ha offerto una puntuale ricostruzione di tutta la sequenza procedimentale con la riproduzione di provvedimenti istruttori, verbali di udienza e note. Inoltre, trattandosi di appello incidentale come detto “condizionato” all’ accoglimento dell’appello principale della Ciccarelli(appello, quest’ultimo, rigettato dalla Corte territoriale ) , non è specificamente evidenziato l’interesse del Comune all’accoglimento dei suddetti motivi. Deve in proposito rammentarsi chel'interesse all’ impugnazione è manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ. e deve essere desunto dall'utilità giuridica e non meramente di fatto che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone; tale interesse si collega, pertanto, alla soccombenza anche parziale nella precedente fase di giudizio ed è normalmente escluso in capo alla parte integralmente vittoriosa, salvo il caso in cui dalla motivazione della sentenza possa dedursi un'implicita statuizione contraria all'interesse della parte nel senso che a questa possa derivare pregiudizio da motivi che, quale premessa necessaria della decisione, siano suscettibili di formare giudicato, la parte vittoriosa non ha interesse ad impugnare la sentenza al solo fine di ottenere una modificazione della motivazione (v. Cass. n. 31606/2023; Cass. n. 14473 /2015 e la giurisprudenza ivi richiamata). È dunquenecessario che si possa ravvisare una sostanziale soccombenza dell'impugnante nel precedente giudizio, intesa come effetto pregiudizievole per le sue posizioni giuridiche derivante dalle statuizioni (idonee a passare in giudicato) contenute nella sentenzaimpugnata (v. Cass. n. 8934/2013; Cass.n. 10486/2009 e Cass. n. 6546 /2006). Le Sezioni Unite di questa Corte hanno inoltre ribadito che l'interesse ad agire, inteso quale esigenza di provocare l'intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, deve compiersi riguardoall'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata (Cass.n. 34388/2022, la quale ha richiamato Cass. n. 13485/2014). Nello specifico, un interesse non è neppure configurabile, in concreto, con riguardo alla statuizione sulle spese processuali che, come si rileva dalla relativa argomentazione della Corte territoriale (pag. 16 della sentenza impugnata), è posta in relazione all’esito degli appelli principali (rispettivamente del Comune e della Ciccarelli).Si ricorda, sul punto, che nel vigente sistema processuale l'impugnazione proposta per prima determina la costituzione del processo, nel quale debbono confluire le eventuali impugnazioni di altri soccombenti, in modo che sia mantenuta l'unità del procedimento e sia resa possibile la decisione simultanea; ne consegue che, nel caso diappello, le impugnazioni successive alla prima assumono necessariamente carattereincidentale, siano esse impugnazioni incidentali tipiche (ovvero proposte contro l'appellanteprincipale), siano esse, invece, impugnazioni incidentaliautonome, dirette a tutelare un interesse del proponente non nascente dall'impugnazione principale, e da far valere nei confronti di questi, ma per un capo diverso ed autonomo della pronuncia impugnata(Cass. n. 21745//2006; Cass. n. 19340/2007; Cass. n. 2026/2012). Nello specifico, il principio suddetto è stato salvaguardato proprio dalla disposta riunione dei due appelli principali (del Comune di Sperlonga e della Ciccarelli) exart. 335 cod. proc. civ.). Nonsussiste comunque il difetto di motivazione sull’eccezione di inammissibilità dell’appello principale della Ciccarelli, avendo la sentenza impugnata rilevato che la lettura dell’atto di appello contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze; nemmeno sussiste il difetto di motivazione in ordine all’eccezione proposta ai sensi dell’art. 436 biscod. proc. civ., in quanto tale disposizione si limita a disciplinare la forma del provvedimento di inammissibilità. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno peraltro chiarito che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, allaluce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si sia tramutata in violazione di legge costituzionalmente rilevante, esaurendosi detta anomalia nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", risultando invece esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053/2014). 9. Il quartoed il sesto motivo , da trattarsi congiuntamente per ragioni di connessione logica, sono infondati. Lasentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 263/2005 (le cui disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati dopo il 1° gennaio 2006, mentre il ricorso di primo grado è stato depositato il 29 marzo 2005). QuestaCorte ha infatti chiarito che la denuncia di violazione della norma di cui della norma di cui all'art. 91, comma 1, cod. proc. civ., in sede di legittimità trova ingresso solo quando le spese siano poste a carico della parte integralmente vittoriosa (ex multis: Cass. n. 18128 del 2020 e Cass. n. 26912 del 2020); ha inoltre affermato che la compensazione delle spese processuali, di cui all’art. 92 cod. proc. civ., costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito (v., per tutte, Cass. SS. UU. n. 20598 del 2008)che può essere esercitato anche in caso di totale soccombenza di una parte (v. per tutte Cass. n. 4388/2007, secondo cui il giudice è tenuto ad esplicitare i motivi che hanno determinato il suo convincimento, a meno che le ragioni sufficienti a giustificare la pronuncia in questione non siano deducibili dalla vicenda processuale e dalla motivazione complessivamente adottata a fondamento dell’intera pronuncia cui accede quella di compensazione delle spese, tanto più ove il giudice di merito si sia richiamato alla ricorrenza di giusti motivi). Ilpotere di compensazione delle spese processuali può ritenersi legittimamente esercitato da parte del giudice in quanto nella sentenza risulti affermata e giustificata la sussistenza dei presupposti di legge,che devono emergere dalla motivazione complessivamente adottata a fondamento dell’intera pronuncia (Cass. n. 4854/2007, resa in unprocedimento instau rato in epoca anteriore alle modifiche dell’art. 92 cod. proc. civ. introdotte dall’art. 2, primo comma, lett. a) della legge n. 263/2005). La motivazione posta a fondamento della compensazione non è inoltre apparente, né apodittica, avendo la Corte territoriale valorizzato il rigetto di entrambi i gravami, nonché la molteplicità e la complessità delle questioni trattate, dopo avere riconosciuto la sussistenza della oggettiva difficoltà di accertamenti in fatto, nonché della peculiarità delle questioni trattate. Le censure, nel contestare la decisione di rigetto dell’appello principale del Comune (relativo alla compensazione delle spese del giudizio di primo grado) e la sussistenza dei presupposti relativi alla complessità e alla peculiarità delle questioni trattate sollecitanoun giudizio di merito, inammissibile in questa sede. 10. Il quinto motivo è inammissibile, in quanto deduce l’infondatezza dell’appello principale della Ciccarelli e la condivisione, da parte della Corte territoriale, delle tesi del Comune, senza considerare che l’appello successivo del Comune (incidentale autonomo, ai sensi di quanto evidenziato al punto sub 8. che precede) è stato rigettato e che il raddoppio del contributo unificato si collega a tale statuizione. 11.Il ricorso va pertanto rigettato. 12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 13. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dell’obbligo, per la parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. PQM La Corte rigettail ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 3.000,00 per competenze professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge.Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti proce
Sentenza Cassazione n. 10252/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris