CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 41572/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. Napoli [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 4252/21 della Corte di appello di Milano del 01/07/2021 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena in relazione all'aumento di pena per la recidiva; letta la memoria inviata dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Decidendo in sede di rinvio ai sensi dell'art. 627 cod. proc. pen., con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha rideterminato la pena inflitta dal giudice di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di due anni, un mese e dieci giorni di reclusione ed euro 933,00 di multa in relazione alla ribadita condanna per il reato di cui agli artt. 110, 640, primo e secondo comma, n. 2-bis e 99, secondo comma, n. 1 e 2, cod. pen. L'annullamento della precedente sentenza di appello era stato determinato dalla violazione dell'art. 63, quarto comma, cod. pen. a causa dell'aumento della pena base a titolo di recidiva qualificata in misura superiore ad un terzo, consistendo quest'ultima a tutti gli effetti aggravante ad effetto speciale ed essendo la prima già comprensiva dell'aumento per l'aggravante, anch'essa ad effetto speciale, di cui al n. 2-bis dell'art. 640 cod. pen. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che deduce il carattere eccessivo dell'aumento operato, avendo il giudice di rinvio scelto di aumentare la pena base nel massimo, pari ad otto mesi di reclusione, tenuto conto del limite di cui all'art. 99, sesto comma, cod. pen. in relazione all'unico precedente a suo carico relativo a precedente pronuncia di condanna irrevocabile. Sebbene in sede rescindente la Corte di cassazione avesse lasciato ampio spazio discrezionale alla Corte territoriale nella rideterminazione della pena, questa non ha speso alcuna argomentazione circa la misura prescelta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Come anticipato, l'annullamento della precedente decisione resa in grado di appello era stato determinato dall'aumento del quantum di pena base per il reato in addebito, già comprensivo di quello dell'aggravante ad effetto speciale di cui al n. 2-bis dell'art. 640 cod. pen., in misura superiore ad un terzo (da due anni e sei mesi di reclusione ed euro 1.200,00 di multa a tre anni e nove mesi di reclusione e 1.800,00 euro di multa) con la conseguente violazione dell'art. 63, comma 4, cod. pen. attesa la natura di aggravante ad effetto speciale della recidiva qualificata, i cui effetti avrebbero dovuto essere, pertanto, mitigati dal meccanismo regolatore di cui al citato art. 63, quarto comma. Il rinvio alla Corte di merito era stato, inoltre, determinato "dallo scarto discrezionale" ad essa riservato e non colmabile in sede di legittimità. Ciò premesso, la Corte territoriale ha in sede di rinvio applicato un aumento di otto mesi di reclusione e 200,00 euro di multa, inferiore a quello massimo di dieci mesi di reclusione e 400,00 euro di multa astrattamente irrogabile nel rispetto dell'art. 63, quarto comma, cod. pen., incontrando nella fattispecie • l'ulteriore limite quantitativo stabilito dall'art. 99, sesto comma, cod. pen., dovuto all'unico precedente (per indebito utilizzo di carte di credito) gravante a carico dell'imputato. Il ricorrente non deduce, dunque, né potrebbe, alcun profilo di illegalità della pena, lamentandosi solo del fatto che la Corte di merito non abbia indicato le ragioni della misura dell'aumento. A tal fine richiama la giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui è onere del giudice motivare specificamente le ragioni della determinazione della pena allorquando ne irroghi una in misura prossima al massimo edittale (v. tra molte Sez. 6, n. 18748 del 05/02/2014, Prinno e al., Rv. 259447), ma in maniera del tutto inconferente, poiché il sesto comma dell'art. 99 cod. pen. costituisce nella fattispecie il limite massimo invalicabile alla determinazione dell'aumento a titolo di recidiva, che sostituisce l'altro (art. 63, quarto comma, cod. pen.) la cui violazione aveva determinato l'annullamento della precedente decisione di merito. Attestandosi su tale valore, la Corte territoriale ha chiaramente manifestato di apprezzare in termini di gravità la condotta in addebito, non potendosi spingere oltre, atteso il vincolo normativamente fissato. Il limite di aumento della pena stabilito dall'art. 99, sesto comma, cod. pen. non può, infatti, essere equiparato al limite massimo edittale stabilito per ciascuna figura di reato, attesa la sua funzione esclusivamente mitigatrice di un aumento che, invece, il giudice avrebbe potuto determinare in misura superiore a causa della gravità di una condotta espressiva della maggiore pericolosità dell'imputato manifestata dalla recidiva nel reato. La doglianza svolta dal ricorrente si risolve, pertanto, in un'indebita sollecitazione del giudice di legittimità a procedere ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione, per quanto dianzi esposto, non è stata frutto né di mero arbitrio né di ragionamento illogico (Sez. 5 sent. n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), N 3. Alla dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so