Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 febbraio 1988

Cassazione n. 30742/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 22/02/1988 avverso la sentenza del 24/10/2022 del GIP TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 24 ottobre 2022 il G.U.P. del Tribunale di Lecce - per quel che qui rileva - ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena (di due anni di reclusione ed euro trecento di multa) su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., per il delitto di furto aggravato agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2, 5, 7, cod. pen. a lui ascritto in concorso con altri.

2. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, denunciando la violazione della legge penale, di norme processuali poste a pena di nullità, inammissibilità e decadenza nonché il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b), c), ed e), cod. proc. pen.), richiamando gli artt. 444, 445 cod. proc. peri., 131-bis, 133, 62 -bis, 624 e 625 cod. pen. e deducendo che sarebbe stata negata apoditticamente la concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., nonostante ne ricorressero i presupposti.

3. Il ricorso è inammissibile poiché proposto fuori dai casi consentiti, atteso che contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è consentito «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.).

Non occorre, allora, immorare né per rilevare la patente genericità del ricorso né per osservare che il delitto aggravato in imputazione, alla luce della pena detentiva edittale per esso posta (da tre a dieci anni di reclusione), non rientra tra i reati per cui può farsi applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. (neppure nel testo oggi vigente in forza del d.

Igs.150/2022).

L'inammissibilità deve essere dichiarata «con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 - 01).

4. Ne consegue, ex art. 616 cod. proc. peri., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili dm colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Falla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 22/02/1988 avverso la sentenza del 24/10/2022 del GIP TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 24 ottobre 2022 il G.U.P. del Tribunale di Lecce - per quel che qui rileva - ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena (di due anni di reclusione ed euro trecento di multa) su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., per il delitto di furto aggravato agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2, 5, 7, cod. pen. a lui ascritto in concorso con altri. 2. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, denunciando la violazione della legge penale, di norme processuali poste a pena di nullità, inammissibilità e decadenza nonché il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b), c), ed e), cod. proc. pen.), richiamando gli artt. 444, 445 cod. proc. peri., 131-bis, 133, 62 -bis, 624 e 625 cod. pen. e deducendo che sarebbe stata negata apoditticamente la concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., nonostante ne ricorressero i presupposti. 3. Il ricorso è inammissibile poiché proposto fuori dai casi consentiti, atteso che contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è consentito «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.). Non occorre, allora, immorare né per rilevare la patente genericità del ricorso né per osservare che il delitto aggravato in imputazione, alla luce della pena detentiva edittale per esso posta (da tre a dieci anni di reclusione), non rientra tra i reati per cui può farsi applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. (neppure nel testo oggi vigente in forza del d. Igs.150/2022). L'inammissibilità deve essere dichiarata «con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 - 01). 4. Ne consegue, ex art. 616 cod. proc. peri., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili dm colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Falla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. C
Sentenza Cassazione n. 30742/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris