Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:C:2008:498
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate l’11 settembre 2008
1
(
1
)
Causa C‑308/07 P
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] europeo
«Impugnazione – [OSCURATO:PERSONA] europeo – Normativa attinente alle spese e le indennità dei deputati del [OSCURATO:PERSONA] europeo – Recupero per compensazione di un credito – Attuazione di una sentenza del Tribunale di primo grado – Principi giuridici generali del diritto comunitario – Garanzie procedurali – Diritto ad un giudice imparziale – Principio di buona amministrazione»
I –
Introduzione
1.
Nella presente causa la Corte deve decidere su un ricorso proposto dall’ex deputato del [OSCURATO:PERSONA] europeo [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «ricorrente») avverso l’ordinanza del Tribunale di primo grado 24 aprile 2007 nella causa
T‑132/06, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
2
).
2.
In tale ordinanza il Tribunale ha respinto il suo ricorso volto a far annullare la decisione del Segretario generale del [OSCURATO:PERSONA]
europeo 22 marzo 2006, avente ad oggetto la disciplina del rimborso di indennità parlamentari percepite indebitamente.
II –
Contesto normativo
3.
L’art. 27 della normativa attinente alle spese e le indennità dei deputati del [OSCURATO:PERSONA] europeo (in prosieguo: la «normativa
SID») stabilisce, segnatamente, quanto segue:
«2. Il deputato il quale ritenga che le presenti disposizioni non siano state correttamente applicate può rivolgersi per iscritto
al Segretario generale. Qualora non venga raggiunto un accordo tra il deputato e il Segretario generale, la questione è deferita
ai Questori che prendono una decisione previa consultazione del Segretario generale. I Questori possono altresì consultare
il Presidente e/o l’Ufficio di presidenza.
3. Qualora il Segretario generale, in consultazione con i Questori, constati che sono state versate somme indebite a titolo
delle indennità previste dalla presente regolamentazione, egli impartisce istruzioni per ottenere la restituzione di tali
importi dal deputato in causa.
4. In casi eccezionali e sulla base della proposta fatta dal Segretario generale previa consultazione dei Questori, l’Ufficio
di presidenza può, conformemente all’articolo 73 del regolamento finanziario e [alle] sue misure di esecuzione, incaricare
il Segretario generale di sospendere temporaneamente il pagamento delle indennità parlamentari fintantoché il deputato non
abbia rimborsato gli importi indebitamente utilizzati.
La decisione dell’Ufficio di presidenza viene presa nell’ambito della sorveglianza dell’esercizio effettivo del mandato del
deputato e del buon funzionamento dell’istituzione, previa audizione del deputato interessato».
4.
L’art. 71, n. 2, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario
applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (in prosieguo: il «regolamento finanziario») (
3
) così dispone:
«Le risorse proprie messe a disposizione della [OSCURATO:PERSONA] ed ogni credito appurato come certo, liquido ed esigibile devono
essere oggetto di accertamento mediante un ordine di riscossione destinato al contabile, seguito da una nota di addebito indirizzata
al debitore; entrambi i documenti sono emessi dall’ordinatore competente».
5.
L’art. 73, n. 1, del regolamento finanziario dispone quanto segue:
«Il contabile prende a carico gli ordini di riscossione dei crediti debitamente stabiliti dall’ordinatore competente. È tenuto
ad assicurare l’afflusso delle entrate delle Comunità e a vigilare sulla conservazione dei loro diritti.
Il contabile procede al recupero mediante compensazione e a debita concorrenza dei crediti delle Comunità, se il debitore
è titolare di un credito certo, liquido e esigibile nei confronti delle Comunità».
6.
L’art. 83 del regolamento (CE, Euratom) della [OSCURATO:PERSONA] 23 dicembre 2002, n. 2342, recante modalità d’esecuzione del regolamento
finanziario (
4
) ha il seguente tenore:
«In qualsiasi fase del procedimento, il contabile, dopo aver informato l’ordinatore competente ed il debitore, procede al
recupero per compensazione del credito accertato qualora il debitore sia titolare nei confronti delle Comunità di un credito
certo, liquido ed esigibile avente per oggetto una somma di denaro accertata da un ordine di pagamento».
7.
L’art. 5 delle norme interne relative all’esecuzione del bilancio del [OSCURATO:PERSONA] europeo, approvate dall’Ufficio di presidenza
il 4 dicembre 2002, così recita:
«3. Con decisione di delega presa dall’Istituzione, rappresentata dal suo Presidente, il Segretario generale è designato in
qualità di ordinatore delegato principale.
4. Le deleghe sono accordate dall’ordinatore delegato principale agli ordinatori delegati. Le sottodeleghe sono accordate
dagli ordinatori delegati agli ordinatori sottodelegati».
III –
Fatti e procedimento
A –
Fatti
8.
Il ricorrente è un ex deputato del [OSCURATO:PERSONA] europeo che ha svolto il proprio mandato nella quinta legislatura (1999‑2004).
Con nota 26 novembre 2003, il Segretario generale del [OSCURATO:PERSONA] europeo constatava che il ricorrente era debitore nei confronti
del [OSCURATO:PERSONA] europeo di EUR 176 516, in ragione della mancanza di documenti giustificativi per l’utilizzo di diverse indennità
parlamentari. Una parte del suddetto debito era già stata restituita a partire dal 2002.
9.
Con decisione 24 febbraio 2004 il Segretario generale disponeva di trattenere una parte dell’indennità di soggiorno e delle
indennità per spese generali per recuperare tramite compensazione il resto dell’importo dovuto per un totale di EUR 118 360,18.
La decisione prevedeva inoltre che, in caso di cessazione del mandato del ricorrente, l’indennità transitoria di fine mandato
nonché ogni altra somma dovuta al ricorrente sarebbero state trattenute fino a concorrenza del debito nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]
europeo.
10.
Il 20 aprile 2004 il ricorrente proponeva un ricorso di annullamento avverso la decisione 24 febbraio 2004 dinanzi al Tribunale
di primo grado, adducendo otto motivi a sostegno della propria domanda di annullamento della decisione.
11.
Con sentenza 22 dicembre 2005 nella causa T‑146/04, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
5
), il Tribunale annullava parzialmente la decisione 24 febbraio 2004. Al punto 84 della suddetta sentenza il Tribunale constatava
che la decisione impugnata conteneva sostanzialmente due parti, vale a dire, da un lato, il rilievo del Segretario generale
che le somme ivi menzionate erano state indebitamente versate al ricorrente e che occorreva procedere al loro recupero e,
dall’altro, la decisione di procedere a tale recupero mediante compensazione con talune indennità dovute al ricorrente. Dopo
avere esaminato la seconda censura del primo motivo, relativa unicamente alla legittimità della seconda parte della decisione
impugnata, il Tribunale dichiarava che la suddetta decisione doveva essere annullata nella parte in cui disponeva il recupero
mediante compensazione delle somme dovute dal ricorrente. Il Tribunale motivava la suddetta decisione con una violazione della
procedura prevista dall’art. 27, n. 4, della normativa SID, atteso che il Segretario generale, senza una delega corrispondente
dall’Ufficio di presidenza, non aveva il potere di disporre la compensazione in oggetto.
12.
I primi due punti del dispositivo della sentenza così recitano:
«1) La decisione del Segretario generale del [OSCURATO:PERSONA] europeo 24 febbraio 2004, relativa al recupero degli importi versati al
ricorrente a titolo di spese e indennità parlamentari, è annullata nella parte in cui prevede che il recupero dell’importo
dovuto dal ricorrente sarà effettuato mediante compensazione.
2) Il ricorso è respinto quanto al resto».
13.
Nessuna delle parti ha impugnato la suddetta sentenza.
14.
Con decisione 1° febbraio 2006 l’Ufficio di presidenza incaricava il Segretario generale, ai sensi dell’art. 27, n. 4, della
normativa SID, di recuperare le indennità erogate indebitamente.
15.
Il 22 marzo 2006 il Segretario generale adottava una nuova decisione (in prosieguo: la «decisione impugnata») nei confronti
del ricorrente con cui veniva riavviato il procedimento di recupero del credito nei suoi confronti, intendendo con ciò sanare
il vizio di procedura della mancata delega secondo il dettato della sentenza 22 dicembre 2005.
16.
Nella decisione impugnata il Segretario generale teneva conto tanto della sentenza 22 dicembre 2005 quanto della decisione
dell’Ufficio di presidenza 1° febbraio 2006. Faceva del pari riferimento alle fasi essenziali che avevano portato all’accertamento
del debito per un totale di EUR 118 360,18 e sottolineava la circostanza che la decisione era stata adottata in esecuzione
della sentenza 22 dicembre 2005.
17.
Ai sensi del punto 1 della parte dispositiva della decisione impugnata, il contabile del [OSCURATO:PERSONA], giusta l’art. 73 del
regolamento finanziario, veniva incaricato di recuperare il credito pari ad EUR 118 360,18. I nn. 1 e 2 precisano che il recupero
può essere effettuato mediante compensazione con diverse indennità e altre somme dovute al ricorrente.
B –
Il procedimento dinanzi al Tribunale e l’ordinanza impugnata
18.
Con atto introduttivo, pervenuto nella cancelleria del Tribunale il 12 maggio 2006, il ricorrente proponeva ricorso di annullamento
avverso la decisione 22 marzo 2006, chiedendone l’annullamento nonché la condanna del [OSCURATO:PERSONA] alle spese del procedimento.
19.
Il ricorrente fondava la propria domanda su undici motivi, tutti respinti dal Tribunale. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale
respingeva integralmente il ricorso e condannava il ricorrente alle spese del procedimento.
20.
In prosieguo vengono citate solo le parti dell’ordinanza impugnata cui fa riferimento la presente impugnazione.
21.
Con il primo motivo il ricorrente faceva valere una violazione dell’autorità del giudicato, essendo a suo parere impossibile
sanare il procedimento di recupero poiché il Tribunale aveva annullato la decisione 24 febbraio 2004 per violazione di una
norma sulla competenza. L’inesistenza giuridica di tale atto escludeva pertanto una sanatoria dello stesso.
22.
Al riguardo il Tribunale, al punto 30 dell’ordinanza impugnata, osservava che il Segretario generale, conformemente alla disciplina
di cui all’art. 27, n. 4, della normativa SID, così come interpretata ai punti 86-97 della sentenza, ha potuto adottare la
decisione controversa 22 marzo 2006 dopo che l’Ufficio di presidenza lo aveva incaricato di recuperare il credito. Inoltre
il Tribunale, al punto 32 dell’ordinanza impugnata, osservava che anche se la trattenuta di EUR 40 398,80 aveva perso il proprio
fondamento normativo dopo la sentenza, ciò non aveva potuto comportare l’estinzione del credito del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti
del ricorrente per un totale di EUR 118 360,18, poiché sarebbe diversa la questione relativa alla possibilità di un recupero
di tale somma mediante compensazione.
23.
Conseguentemente, il Tribunale ha respinto il primo motivo in quanto manifestamente infondato.
24.
Con il terzo motivo il ricorrente invocava un caso di forza maggiore per giustificare l’impossibilità di presentate i documenti
giustificativi per talune spese.
25.
Il Tribunale respingeva il suddetto motivo in quanto palesemente inammissibile, atteso che tale tesi, a suo avviso, non era
in grado di mettere in dubbio l’autorità di giudicato della sentenza 22 dicembre 2005.
26.
Con il settimo motivo il ricorrente lamentava la mancata comunicazione della decisione dell’Ufficio di presidenza 1° febbraio
2006. Egli esprimeva l’avviso che il [OSCURATO:PERSONA] europeo avesse violato l’art. 20 del Codice europeo di buona condotta amministrativa
che prevede un obbligo di notifica delle decisioni che ledono i diritti o gli interessi di individui.
27.
Il Tribunale respingeva il suddetto motivo in quanto manifestamente infondato, data la natura giuridicamente non vincolante
del suddetto codice.
C –
Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia e conclusioni delle parti
28.
Con atto introduttivo 2 luglio 2007, registrato presso la cancelleria della Corte il 5 luglio 2007, il ricorrente ha proposto
la presente impugnazione, con cui chiede che la Corte voglia
– annullare l’ordinanza del Tribunale di primo grado 24 aprile 2007 nella causa T‑132/06;
– statuire definitivamente sulla controversia;
– annullare la decisione del Segretario generale del [OSCURATO:PERSONA] europeo 22 marzo 2006 che ordina al ricorrente di rimborsare
un importo pari ad EUR 118 360,18 e che dispone una trattenuta su varie indennità parlamentari dovutegli dal [OSCURATO:PERSONA];
– condannare il convenuto a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal ricorrente.
29.
[OSCURATO:PERSONA] europeo ha depositato il proprio controricorso il 18 settembre 2007, chiedendo che la Corte voglia
– respingere in toto il ricorso in quanto infondato;
– condannare il ricorrente alle spese del procedimento.
30.
Con ordinanza 12 ottobre 2007 il Presidente della Corte ha constatato che non era necessario presentare una memoria di replica.
31.
Dopo la fase scritta, il 5 giugno 2008 si è svolta un’udienza in cui sono state ascoltate le osservazioni delle parti.
D –
Motivi e argomenti delle parti
32.
Il ricorrente contesta l’ordinanza impugnata per sei ordini di motivi.
33.
Con il
primo motivo
il ricorrente contesta il richiamo all’art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale, che lo priverebbe del diritto
ad un equo processo, atteso che non è stato previamente sentito dal Tribunale e tanto meno ha potuto rispondere agli argomenti
del [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre il ricorrente lamenta il fatto che il Tribunale, non avendolo previamente informato della propria
decisione di pronunciarsi mediante ordinanza, lo avrebbe privato della possibilità di impugnare la suddetta decisione. Conseguentemente,
il Tribunale avrebbe violato i diritti della difesa del ricorrente, il principio del procedimento contraddittorio nonché il
diritto ad un processo equo.
34.
[OSCURATO:PERSONA] replica che il Tribunale ha applicato correttamente l’art. 111 del suo regolamento di procedura e non ha violato
i diritti della difesa del ricorrente.
35.
Con il
secondo motivo
il ricorrente fa valere la violazione del principio d’imparzialità, in quanto i due ricorsi presentati in ordine successivo
nelle cause T‑146/04 e T‑132/06 – decisi, rispettivamente, con sentenza 22 dicembre 2005 e con ordinanza 24 aprile 2007 –
sarebbero stati decisi nel merito dai medesimi giudici. Orbene, secondo il principio citato lo stesso giudice non potrebbe
esaminare, nemmeno nel medesimo grado di giurisdizione, una controversia alla cui origine vi siano fatti identici o sufficientemente
connessi a quelli di una controversia sulla quale si sia già pronunciato.
36.
[OSCURATO:PERSONA] ribatte che la tesi sostenuta dal ricorrente è priva di qualsiasi fondamento e non trova alcun riscontro nella
giurisprudenza comunitaria. Peraltro, nella causa in cui è stata pronunciata l’ordinanza impugnata la questione verteva sull’ottemperanza
da parte del [OSCURATO:PERSONA] degli obblighi che gli derivavano dalla sentenza 22 dicembre 2005. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:PERSONA], pertanto,
la circostanza che entrambe le cause siano state decise dagli stessi giudici è ineccepibile da un punto di vista giuridico.
37.
Con il
terzo motivo
il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe valutato in modo errato la portata della sentenza 22 dicembre 2005. Dal momento
che la decisione del Segretario generale del [OSCURATO:PERSONA] 24 febbraio 2004 era stata annullata per incompetenza, il ricorrente
non aveva infatti alcuna ragione per impugnare detta sentenza dinanzi alla Corte, in quanto la constatazione dell’incompetenza
da parte del Tribunale avrebbe comportato l’inesistenza della decisione affetta da tale vizio.
38.
[OSCURATO:PERSONA] obietta che il Tribunale ha annullato solo parzialmente la decisione del Segretario generale del [OSCURATO:PERSONA]
24 febbraio 2004. Di fatto essa è stata annullata solo nella parte in cui disponeva il recupero mediante compensazione delle
somme dovute dal ricorrente.
39.
Con il
quarto motivo
il ricorrente contesta il rifiuto sistematico del Tribunale di considerare gli argomenti da lui avanzati al fine di ottenere
l’annullamento della decisione del Segretario generale del [OSCURATO:PERSONA] 22 marzo 2006. Quest’ultima, infatti, sarebbe una decisione
nuova, diversa dalla decisione 24 febbraio 2004, ed il Tribunale avrebbe avuto quindi l’obbligo di esaminare tutti i motivi,
attinenti tanto al merito quanto alla forma, che erano stati dedotti per impugnarla.
40.
[OSCURATO:PERSONA] respinge la suddetta tesi e ricorda che il Tribunale, nella sentenza 22 dicembre 2005, aveva condiviso l’opinione
del [OSCURATO:PERSONA] secondo cui le somme erano state corrisposte indebitamente. Per questo motivo, la decisione 24 febbraio 2004
aveva potuto essere sanata.
41.
Con il
quinto motivo
il ricorrente addebita al Tribunale di aver rifiutato di esaminare il motivo relativo alla forza maggiore, sebbene tale motivo
non fosse stato dedotto nel ricorso proposto contro la decisione 24 febbraio 2004. Al contrario, il suo mezzo di impugnazione
si basa su fatti verificatisi solo dopo la decisione in questione.
42.
[OSCURATO:PERSONA] sottolinea che il ricorrente ha fatto valere una censura sostanzialmente identica già nel procedimento che ha
portato alla sentenza 22 dicembre 2005 e che il Tribunale ha perciò respinto, a ragione, la suddetta censura. I fatti addotti
dal ricorrente per dimostrare la sussistenza della forza maggiore, comunque, si sarebbero verificati solo dopo l’adozione
della decisione 22 marzo 2006 e pertanto non ne potevano comportare l’annullamento.
43.
Con il
sesto motivo
il ricorrente addebita al Tribunale di aver rifiutato erroneamente di verificare se il [OSCURATO:PERSONA] avesse violato il principio
di buona amministrazione, sancito dall’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dal Codice di buona
condotta amministrativa, adottato dal [OSCURATO:PERSONA] il 6 dicembre 2001. In relazione a ciò, il ricorrente rammenta che il succitato
principio appartiene ai principi generali del diritto, dei quali la Corte garantisce l’osservanza.
44.
[OSCURATO:PERSONA] replica che il Tribunale si è limitato a constatare l’assenza di natura giuridica del testo citato e pertanto
ne avrebbe correttamente negato l’applicabilità.
IV –
Valutazione giuridica
A –
Esame dei motivi di impugnazione
1. Primo motivo: violazione del diritto ad un giusto processo
45.
Ai sensi dell’art. 58 dello statuto della Corte, un’impugnazione può essere fondata solo su un vizio di procedura recante
pregiudizio agli interessi della parte ricorrente. Con il primo motivo, il ricorrente contesta in sostanza un’applicazione
dell’art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale, che esso ritiene illegittima in quanto l’avrebbe privato del diritto
ad un equo processo.
46.
Il ricorrente, pertanto, fa valere un vizio di procedura che arrecherebbe pregiudizio ai propri interessi e diritti. Il presente
motivo, dunque, è ricevibile. In prosieguo occorre verificare se la presente censura sia anche giustificata, ossia se il Tribunale
abbia applicato erroneamente l’art. 111 del proprio regolamento di procedura.
47.
Ai sensi dell’art. 111 del proprio regolamento di procedura, il Tribunale, quando è manifestamente incompetente a conoscere
di un ricorso o quando il ricorso è manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto può, senza proseguire
il procedimento, statuire con ordinanza motivata. Una suddetta ordinanza può essere adottata d’ufficio in qualsiasi fase del
procedimento, senza obbligo di sentire le parti relativamente a questa possibilità (
6
). La suddetta norma procedurale conferisce al Tribunale, sotto il profilo giuridico, una discrezionalità di valutazione tanto
in merito alla sussistenza dei succitati requisiti giuridici quanto alla facoltà di decidere mediante ordinanza. La suddetta
norma, tuttavia, obbliga nel contempo il Tribunale a motivare sempre la propria decisione.
48.
Conseguentemente, secondo una giurisprudenza costante del Tribunale, in base alla suddetta disposizione è possibile statuire
con ordinanza, ad esempio, se il Tribunale si ritiene sufficientemente informato dai documenti del fascicolo per pronunciarsi
sulla causa pendente (
7
). Ciò si verificava nel caso di specie, come risulta espressamente al punto 23 dell’ordinanza impugnata. Il Tribunale ha ritenuto
non solo di disporre di tutti i fatti rilevanti ai fini della decisione, tanto da rendere superflua la fissazione di un’udienza
di trattazione; esso ha altresì raggiunto il convincimento, una volta valutati i fatti dedotti, che il ricorso dovesse essere
respinto in quanto manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato. L’applicazione dell’art. 111 del regolamento
di procedura del Tribunale, in quanto norma processuale, è pertanto ineccepibile sotto il profilo giuridico.
49.
A ciò si aggiunga che il ricorrente non espone in modo sufficientemente circostanziato in che senso gli sarebbe stato negato
il diritto a presentare le proprie osservazioni che non avrebbe ancora potuto sottoporre in forma scritta. Il ricorrente omette
soprattutto di spiegare quali argomenti del [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto intenzione di affrontare nel contesto di un procedimento
contraddittorio.
50.
Il primo motivo, dunque, deve essere respinto in quanto infondato.
2. [OSCURATO:PERSONA] motivo: violazione del diritto ad un giudice imparziale
51.
Un esame della violazione del principio di imparzialità del giudice nel contesto del procedimento di primo grado, lamentata
dal ricorrente, richiede innanzi tutto alcune precisazioni sotto il profilo dei fatti.
52.
Il ricorrente sostiene che entrambi i ricorsi da lui presentati nelle cause T‑146/04 e T‑132/06 sono stati decisi nel merito
dagli stessi giudici. Ciò, tuttavia, è vero solo nella misura in cui tutti i componenti della Seconda Sezione del Tribunale
che si sono occupati della causa T‑132/06 hanno partecipato del pari alla decisione nella causa T‑146/04, assegnata alla Seconda
Sezione ampliata. Per contro, due dei giudici che hanno preso parte alla causa T‑146/04 non hanno avuto alcun ruolo nella
causa T‑132/06. Inoltre, come osserva correttamente il ricorrente, nelle cause in questione gli stessi giudici hanno svolto
le funzioni di presidente di Sezione e di giudice relatore.
53.
[OSCURATO:PERSONA] il ricorrente, la suddetta circostanza sarebbe sufficiente a giustificare una violazione del diritto ad un processo
equo celebrato da un giudice imparziale, sancito dall’art. 6, n. 1, della Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU») nonché dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta dei diritti fondamentali»). A suo avviso, il succitato principio impone che lo
stesso giudice non possa, nello stesso grado di giudizio, conoscere di una causa fondata su fatti identici o sufficientemente
connessi a quelli di una controversia sulla quale si sia già pronunciato.
54.
Al riguardo è d’uopo osservare che la Comunità non ha ancora aderito alla CEDU (
8
), cosa che esclude per ragioni giuridiche un’applicazione diretta delle disposizioni di questa convenzione internazionale
all’interno dell’ordinamento giuridico comunitario (
9
). Al contempo, secondo una costante giurisprudenza, i diritti fondamentali fanno parte integrante dei principi generali del
diritto, dei quali la Corte garantisce l’osservanza (
10
). A tal fine, la Corte si ispira alle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri e alle indicazioni fornite dai trattati
internazionali relativi alla tutela dei diritti dell’uomo a cui gli Stati membri hanno cooperato o aderito. La CEDU riveste,
a questo proposito, un particolare significato (
11
).
55.
La suddetta giurisprudenza è stata recepita, sulla scia dell’ulteriore sviluppo del processo di integrazione europeo, dall’art. 6,
secondo comma, UE. In base alla detta disposizione, l’Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla CEDU,
firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto
principi generali del diritto comunitario.
56.
Per l’esame del secondo motivo è rilevante innanzi tutto l’asserzione di cui all’art. 6, n. 1, della CEDU, secondo cui ogni
persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale
indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi nelle controversie sui suoi diritti
e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. Il suddetto diritto fondamentale
ha una formulazione analoga nell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali.
57.
Da queste due disposizioni desumo che il diritto ad un equo processo (
12
) ivi sancito e riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte comprende necessariamente la garanzia di un giudice indipendente
ed imparziale. Ciò è stato ribadito recentemente dalla Corte di giustizia nella sentenza 1° luglio 2008 nelle cause riunite
C‑341/06 P e C‑342/06 P (Chronopost e UFEX/[OSCURATO:PERSONA]) (
13
), nel contesto della questione relativa ai requisiti giuridici della composizione di una sezione, dove la Corte ha qualificato
le succitate garanzie come una «pietra angolare del diritto all’equo processo», il cui rispetto la Corte è tenuta a verificare
d’ufficio laddove sorga al riguardo una contestazione che non appaia a prima vista manifestamente priva di serietà (
14
).
58.
«Indipendenza» e «imparzialità» sono pertanto legate da un nesso funzionale, essendo la prima una conditio sine qua non della
seconda. La nozione di «imparziale» si riferisce principalmente all’atteggiamento soggettivo dei giudici (
15
). Questi devono essere al di sopra delle parti e adottare le loro decisioni in maniera obiettiva, secondo coscienza e verità,
indipendentemente dalla persona (
16
). Il principio odierno dell’imparzialità, riconosciuto anche negli ordinamenti giuridici degli Stati membri, risale originariamente
al brocardo del diritto romano «nemo debet esse iudex in propria causa» (
17
).
59.
Dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo risulta che con «imparzialità», ai sensi dell’art. 6, n. 1,
della CEDU, si deve intendere di norma l’assenza di pregiudizi e di preconcetti (
18
). La Corte ravvisa in essa un requisito fondamentale per la fiducia delle società democratiche negli organi giurisdizionali (
19
). La questione dell’imparzialità di un tribunale può essere valutata, secondo una costante giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell’uomo, sulla base di un esame soggettivo e oggettivo (
20
). Il primo esame consiste nel verificare il convincimento o l’interesse personale del giudice in una determinata fattispecie.
A questo proposito, l’imparzialità del giudice si presume fino a prova contraria (
21
). Il secondo esame consiste comunque nel verificare se il giudice abbia fornito garanzie sufficienti per fugare dubbi legittimi
circa la propria imparzialità (
22
).
60.
Nella fattispecie occorre constatare che il ricorrente non deduce nulla che potrebbe deporre nel senso che i tre giudici interessati
siano personalmente prevenuti nei suoi confronti. Conseguentemente essi beneficiano di una corrispondente presunzione di imparzialità.
Come il ricorrente ha poi precisato nella fase orale, egli non contesta il convincimento o l’atteggiamento personale degli
stessi, bensì solamente la circostanza che essi abbiano partecipato alle cause T‑146/04 e T‑132/06. Occorre pertanto prendere
in considerazione solamente una verifica oggettiva dell’imparzialità del Tribunale nel contesto della sua composizione nella
causa T‑132/06 (
23
), per cui, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, occorre avere riguardo alle circostanze precise
del caso concreto (
24
). Il punto di vista personale dell’interessato acquisisce, in proposito, una certa importanza, tuttavia esso non è di per
sé determinante. Piuttosto, è decisivo verificare se il dubbio quanto alla garanzia dell’imparzialità sia giustificato oggettivamente (
25
).
61.
Occorre previamente notare che se è vero che il ricorrente si appella all’art. 6, n. 1, della CEDU, egli omette ogni riferimento
alla giurisprudenza pertinente della Corte europea dei diritti dell’uomo che potrebbe corroborare il suo motivo di ricorso.
Un esame della giurisprudenza sinora sviluppata, invece, consente di concludere che la tesi sostenuta dal ricorrente è priva
di qualsiasi fondamento.
62.
Dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Germania (
26
), ad esempio, risulta che la mera circostanza che un giudice abbia pronunciato diverse decisioni nella medesima causa non
è di per sé sufficiente per porre in dubbio l’imparzialità di tale giudice. Ciò vale ad esempio per decisioni che il medesimo
giudice abbia adottato nella fase precedente l’effettivo processo giudiziario («pre‑trial decisions») (
27
), ma anche per la speciale fattispecie, esaminata dalla Corte nelle cause riunite C‑341/06 P e C‑342/06 P (Chronopost e UFEX/[OSCURATO:PERSONA]),
in cui taluni giudici sono chiamati nuovamente a pronunciarsi su una causa dopo che un organo giudiziario superiore abbia
annullato la decisione originaria in seguito ad un ricorso proposto contro di essa (
28
).
63.
Da ciò risulta che dall’art. 6, n. 1, della CEDU non può essere ricavato un divieto generale per cui un giudice non può prendere
parte alla medesima causa. Indipendentemente da ciò, nella valutazione dell’imparzialità oggettiva di un tribunale devono
essere presi in considerazione altri elementi, ad esempio se il tribunale abbia preso parte alla medesima causa o a due cause
differenti, se il collegio competente presentasse in entrambi i casi la medesima composizione e se la prima decisione fosse
già passata in giudicato e, di conseguenza, il tribunale fosse vincolato all’autorità di giudicato della prima decisione (
29
).
64.
A questo proposito occorre innanzi tutto osservare che i tre giudici in questione non hanno in alcun modo partecipato alla
stessa causa, bensì, tanto sotto il profilo formale quanto sotto quello materiale, hanno partecipato a due diverse cause.
Il Tribunale, ad esempio, non era chiamato ad esaminare nuovamente le constatazioni di fatto del primo procedimento. Invero,
nonostante l’ampia coincidenza dei fatti, la causa T‑132/06 conteneva nuovi elementi fattuali e presentava nuove questioni
giuridiche che il Tribunale era tenuto a valutare. L’oggetto della controversia era diverso, per la parte in cui questa volta
verteva sulla questione se ed in che misura il [OSCURATO:PERSONA] europeo avesse attuato la sentenza 22 dicembre 2005 adottando la
decisione 22 marzo 2006.
65.
La sentenza pronunciata a seguito di un ricorso di annullamento ai sensi dell’art. 230 CE è, come discende dall’art. 231,
primo comma, CE, una sentenza costitutiva con cui un atto può essere dichiarato integralmente o parzialmente nullo per via
giudiziaria (
30
). La giurisdizione comunitaria non può pronunciarsi sugli effetti della sentenza esulanti dalla nullità, ad esempio sulla
verifica o sulla disposizione delle misure che devono essere adottate in base alla sentenza (
31
). Conseguentemente, solo nel secondo procedimento il Tribunale ha potuto verificare indirettamente se il vizio procedurale
che aveva motivato la nullità parziale della decisione 24 febbraio 2004 era stato sanato.
66.
Nelle circostanze di specie, un coinvolgimento di una parte del collegio giudicante che aveva operato nel primo procedimento
presentava inoltre il vantaggio che i giudici avevano una conoscenza precisa del contesto del caso e potevano concentrarsi
sulle nuove questioni di diritto. Sotto questo profilo, ciò corrispondeva anche agli interessi della giustizia.
67.
In relazione alla composizione del collegio occupatosi della causa T‑132/06, a mio avviso, proprio alla luce della giurisprudenza
della Corte europea dei diritti dell’uomo prima citata, non vi sono spunti indicativi di una violazione del principio di imparzialità.
Per quanto attiene alle obiezioni del ricorrente circa l’identità della persona del relatore in entrambe le cause, credo basti
osservare che la Corte di giustizia, nella sentenza Chronopost e UFEX/[OSCURATO:PERSONA] (
32
), ha chiarito che la circostanza che al medesimo giudice sia stata affidata la funzione di relatore in due cause successive
non ha alcuna influenza sulla valutazione dell’imparzialità, tanto più che il Tribunale adotta le proprie decisioni in composizione
collegiale.
68.
Occorre infine rammentare che la sentenza 22 dicembre 2005 non è stata impugnata da nessuna delle parti ed è pertanto passata
in giudicato. Di conseguenza, i giudici che si sono occupati della causa T‑132/06, come chiunque altro, sarebbero stati vincolati
all’autorità di giudicato di tale sentenza. Il loro coinvolgimento, pertanto, non avrebbe potuto avere alcun effetto sugli
aspetti in essa trattati, come ad esempio sulla constatazione della sussistenza di un diritto al recupero delle somme in capo
al [OSCURATO:PERSONA] europeo nei confronti del ricorrente (
33
).
69.
Neanche l’esame oggettivo, quindi, lascia alcun dubbio circa l’imparzialità del Tribunale.
70.
In base alle considerazioni che precedono, pervengo alla conclusione che non sussiste alcuna violazione del diritto del ricorrente
ad un giudice imparziale, sancito dal diritto comunitario. Il secondo motivo, pertanto, deve essere respinto in quanto infondato.
3. Terzo motivo: erronea valutazione della portata della sentenza 22 dicembre 2005
71.
Dalle osservazioni del ricorrente relativamente al terzo motivo si deduce che questi presuppone la nullità totale della decisione
24 febbraio 2004, in quanto atto adottato a seguito della sentenza del Tribunale 22 dicembre 2005. A mio parere, questa asserzione
si basa su un’interpretazione erronea della sentenza in questione.
72.
L’art. 231 CE prevede che la Corte o il Tribunale dichiarino nullo l’atto impugnato ove il ricorso di annullamento presentato
contro di esso sia fondato. L’effetto di tale sentenza costitutiva, tuttavia, non si estende necessariamente all’insieme dell’atto
impugnato. Laddove il suddetto atto consti infatti di più parti, separabili l’una dall’altra e solo una parte sia contraria
al diritto comunitario, deve essere annullata esclusivamente tale parte (
34
). Un siffatto caso di nullità parziale di un atto è ravvisabile nella fattispecie di cui alla causa principale, come si può
evincere da un’interpretazione della sentenza 22 dicembre 2005.
73.
Così, al punto 84 della sentenza 22 dicembre 2005, il Tribunale ha constatato che la decisione 24 febbraio 2004 conteneva
sostanzialmente due parti, vale a dire, da un lato il rilievo del Segretario generale che le somme ivi menzionate erano state
indebitamente versate al ricorrente e che occorreva procedere al loro recupero, e dall’altro, la decisione di procedere a
tale recupero mediante compensazione con talune indennità da versare al ricorrente. Sulla base della constatazione di cui
al punto 97 di tale sentenza, secondo cui il Segretario generale non poteva disporre la compensazione in questione senza essere
stato incaricato dall’Ufficio di presidenza conformemente al procedimento di cui all’art. 27, n. 4, della normativa SID, e
pertanto sussisteva un vizio procedurale importante tale da motivare l’illiceità della decisione, il Tribunale ha deciso di
annullare la decisione impugnata nella parte in cui disponeva tale compensazione. La dichiarazione di nullità, pertanto, si
riferiva solo alla seconda parte della decisione. Il Tribunale ha ripetuto la suddetta conclusione ai punti 99 e 169, ed infine
nel dispositivo della sentenza.
74.
Gli altri motivi di nullità a sostegno del ricorso, diretti contro la prima parte della decisione, sono stati invece respinti
dal Tribunale, per cui questa parte non è toccata dalla pronuncia di nullità. Come ha correttamente osservato il Tribunale
al punto 52 dell’ordinanza impugnata, con ciò è stata accertata la legittimità della decisione quanto al resto, ossia per
la parte relativa all’accertamento del pagamento ingiustificato delle somme. Da ciò consegue che la decisione 24 febbraio
2004, diversamente da quanto supposto dal ricorrente, non poteva essere considerata integralmente nulla. Laddove il ricorrente,
erroneamente e nonostante le indicazioni contrarie, ha presupposto l’«inesistenza» della parte restante di questa decisione,
occorre rammentare che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia (
35
), per gli atti comunitari vale sostanzialmente la presunzione di validità anche in presenza di vizi. Conseguentemente, il
ricorrente era tenuto a proporre impugnazione avverso la sentenza 22 dicembre 2005 per eliminare integralmente gli effetti
giuridici della decisione. Avendo omesso di fare ciò, deve accettare che gli venga eccepito il carattere definitivo della
prima parte della decisione.
75.
Come ha correttamente osservato il Tribunale al punto 30 dell’ordinanza impugnata, la nullità parziale della decisione 24
febbraio 2004 non ostava ad una ripresa del procedimento di recupero nei confronti del ricorrente – una volta sanato il vizio
procedurale mediante ripetizione della procedura di cui all’art. 27, n. 4, della normativa SID – tanto più che, secondo una
costante giurisprudenza (
36
), l’annullamento di un atto non tocca necessariamente gli atti preparatori. L’esecuzione della sentenza 22 dicembre 2005,
pertanto, non obbligava il [OSCURATO:PERSONA] ad annullare la prima parte della sua decisione né a svolgere integralmente ex novo
il procedimento di recupero.
76.
Pertanto, il presente motivo deve essere respinto in quanto infondato.
4. Quarto motivo: mancata considerazione degli argomenti del ricorrente
77.
Il ricorrente contesta al Tribunale di non avere considerato gli argomenti da lui dedotti al fine di ottenere l’annullamento
della decisione 22 marzo 2006. A questo proposito, fa riferimento alle osservazioni del Tribunale di cui ai punti 53 e 54
dell’ordinanza impugnata, secondo cui gli argomenti diretti a confutare la prima parte di tale decisione devono essere respinti.
78.
Il Tribunale motiva sostanzialmente questa pronuncia con il fatto che tale parte della decisione costituisce una mera ripetizione
della prima parte della decisione 24 febbraio 2004, la cui legittimità è stata confermata nella sentenza 22 dicembre 2005.
Il Tribunale ritiene che, dal momento che questa parte della decisione beneficia del giudicato materiale della sentenza, tutte
le censure che ne mettono in questione la legittimità devono essere respinte in quanto manifestamente infondate.
79.
Ritengo innanzitutto necessario chiarire che, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente nel suo ricorso d’impugnazione (
37
), le osservazioni del Tribunale non si riferiscono in alcun modo alla decisione 22 marzo 2006 nel suo complesso, bensì esclusivamente
alla prima parte di essa, che sotto il profilo del contenuto corrisponde alla prima parte della decisione 24 febbraio 2004.
80.
Le osservazioni svolte dal Tribunale ai punti 49‑54 dell’ordinanza impugnata, peraltro, non sono censurabili sotto il profilo
giuridico. La parte in questione della decisione 22 marzo 2006 non rappresenta, a motivo della già citata coincidenza di contenuto,
un nuovo atto, bensì solo un atto di conferma non produttivo di nuovi effetti giuridici e pertanto non è oggetto ricevibile
di un ricorso di annullamento (
38
). Conformemente alla giurisprudenza della Corte (
39
), cui fa riferimento il Tribunale al punto 51 dell’ordinanza impugnata, la prima parte della decisione 22 marzo 2006 si giova
pertanto del carattere definitivo della prima parte della decisione 24 febbraio 2004.
81.
Il Tribunale ha perciò correttamente dedotto che le censure del ricorrente dirette contro di essa dovevano essere respinte
in quanto manifestamente irricevibili. Conseguentemente, anche questo motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto
infondato.
5. Quinto motivo: omessa valutazione delle circostanze di forza maggiore
82.
Il ricorrente addebita al Tribunale di essersi rifiutato, facendo riferimento al carattere definitivo della decisione 24 febbraio
2004, di esaminare il suo motivo relativo ad un caso di forza maggiore, sebbene tale motivo non fosse stato dedotto nel ricorso
proposto avverso tale decisione. Il ricorrente ritiene infatti, diversamente da quanto opinato dal Tribunale, che non si tratti
della ripetizione di un esame di un motivo già valutato nella sentenza 22 dicembre 2005. Al riguardo egli sostiene che sia
ravvisabile un caso di forza maggiore nella circostanza che il Ministero della giustizia spagnolo non avrebbe risposto alla
sua nota 15 aprile 2006 con cui il ricorrente chiedeva la consegna delle copie dei documenti sequestrati riguardanti il suo
mandato parlamentare.
83.
Nella nozione di forza maggiore o di caso fortuito, secondo il diritto comunitario, rientrano in linea di principio solo circostanze
esterne a chi le adduce, anormali ed imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto evitarsi nonostante ogni diligenza
impiegata (
40
). Da ciò discende che tanto la nozione di forza maggiore quanto quella di caso fortuito comportano un elemento oggettivo,
relativo alle circostanze anormali ed estranee all’operatore, e un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato
di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi (
41
).
84.
L’affermazione del ricorrente, secondo cui il Tribunale non avrebbe valutato il terzo motivo fondato su un caso di forza maggiore,
non può essere accolta. Al riguardo occorre ricordare che già nella causa T‑146/04 (
42
) e nella causa T‑132/06 (
43
) il ricorrente aveva fatto riferimento alla propria impossibilità di documentare taluni elementi della propria contabilità.
In entrambi i casi ha motivato tale impossibilità con l’arresto del proprio tesoriere ed il sequestro di numerosi documenti
contabili da parte delle autorità spagnole e francesi, nonché della somma di EUR 200 304 da parte del primo giudice istruttore
del Tribunal de grande instance di Parigi. Sebbene abbia qualificato espressamente le suddette circostanze come un caso di
forza maggiore solo nella causa T‑132/06, è chiaro che già nella causa T‑146/04 si era appellato a circostanze secondo lui
impreviste ed esulanti dalla propria sfera di controllo e dunque, sotto il profilo giuridico, ad un caso di forza maggiore
secondo la succitata definizione.
85.
Ciò è stato riconosciuto dal Tribunale laddove, al punto 54 dell’ordinanza impugnata, ha constatato che il ricorrente faceva
valere contro la prima parte della decisione impugnata sostanzialmente i medesimi argomenti sintetizzati al punto 147 della
sentenza 22 dicembre 2005. Dal momento che tali argomenti, come riconosciuto anche dal Tribunale, erano già stati respinti
in quella sentenza e la stessa era passata in giudicato, il Tribunale doveva respingerli in quanto irricevibili anche considerato
il carattere definitivo della prima parte della decisione.
86.
Di conseguenza occorre affrontare esclusivamente l’asserita mancanza di risposta alla nota 15 aprile 2006 da parte del Ministero
della giustizia spagnolo. A prescindere dalla questione se nella mera assenza di risposta ad una lettera sia ravvisabile di
per sé un caso di forza maggiore, occorre notare che il ricorrente si richiama ad un siffatto caso per la prima volta nel
contesto del presente procedimento d’impugnazione. Vero è che il suddetto argomento compare nel procedimento di primo grado
in rapporto all’undicesimo motivo, riguardante presunti errori di valutazione nell’adozione della decisione impugnata (
44
), tuttavia non compare in relazione al terzo motivo relativo alla sussistenza di circostanze di forza maggiore (
45
). Il Tribunale ha pertanto valutato questo argomento secondo l’ordine stabilito nel ricorso, nell’ambito dell’undicesimo motivo
e lo ha respinto insieme agli altri argomenti. Il rigetto dell’undicesimo motivo in quanto manifestamente irricevibile non
è censurato nemmeno dal ricorrente.
87.
Inoltre vorrei attirare l’attenzione sul fatto che la nota in questione, secondo quanto affermato dal ricorrente, è stata
inviata al Ministero della giustizia spagnolo il 15 aprile 2006, ossia meno di un mese dopo l’adozione della decisione impugnata
22 marzo 2006. La mancata reazione delle autorità spagnole alla suddetta nota non poteva dunque influenzare in alcun modo
la decisione del [OSCURATO:PERSONA]. Sotto questo profilo, le osservazioni del ricorrente non colgono nel segno.
88.
In base a quanto esposto, il presente motivo deve essere respinto in quanto infondato.
6. Sesto motivo: mancata considerazione dell’argomento relativo alla violazione del principio di buona amministrazione
89.
[OSCURATO:PERSONA] l’opinione prevalente in dottrina (
46
) il principio di buona amministrazione, cui il ricorrente si appella nell’ambito del sesto motivo, non costituisce un principio
unico del diritto amministrativo, bensì un compendio di diversi principi, in una certa misura una nozione collettiva per tutti
o per taluni principi del diritto amministrativo. Talvolta è utilizzato come sinonimo dei principi che caratterizzano un procedimento
amministrativo in uno Stato di diritto. Il principio di buona amministrazione impone, per esempio, che le autorità rimedino
agli illeciti o alle omissioni (
47
), che il procedimento sia condotto con imparzialità ed obiettività (
48
) e che sia assunta una decisione entro un termine ragionevole (
49
). Inoltre esso comprende un ampio obbligo di diligenza e di sollecitudine dell’autorità (
50
) e il diritto alla difesa, ossia l’obbligo dei funzionari di dare alle persone interessate da una decisione l’opportunità
di esprimere il proprio punto di vista (
51
), nonché l’obbligo di motivare la decisione (
52
).
90.
Nondimeno, i principi effettivamente sussunti nella nozione di «principio di buona amministrazione» variano e non sono sempre
definibili con precisione. A ciò si aggiunge la difficoltà di stabilire se al riguardo si tratti di principi che l’amministrazione
è tenuta semplicemente a prendere in considerazione o piuttosto di diritti che conferiscono al singolo un diritto soggettivo
a pretendere dall’amministrazione una determinata azione o omissione (
53
). L’aspetto fondamentale a tale riguardo è, da un lato, la natura giuridica della fonte e, dall’altro, il contenuto normativo
delle disposizioni pertinenti.
91.
In seno all’ordinamento comunitario si rinvengono espressioni del principio di buona amministrazione in numerose disposizioni
del diritto primario e derivato, nell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nel Codice di buona
condotta amministrativa del [OSCURATO:PERSONA] europeo nonché nelle norme procedurali adottate dagli organi comunitari in attuazione
del suddetto codice. Conformemente, è strutturato in modo differente anche il loro carattere vincolante per gli organi e le
istituzioni della Comunità nel contesto dell’applicazione diretta del diritto comunitario. Fonte primaria di ispirazione nel
proporre l’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali, che ha ormai plasmato il principio di buona amministrazione come
uno dei diritti del singolo garantiti come fondamentali, è stata tuttavia sin dall’inizio la giurisprudenza della Corte (
54
).
92.
Pertanto, punto di partenza nel verificare se un organo comunitario, nell’adottare un atto, abbia violato il principio di
buona amministrazione deve essere sempre, in mancanza di un documento giuridicamente vincolante che attui i diritti che derivano
dall’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali con efficacia per tutti gli organi e le istituzioni comunitarie (
55
), la giurisprudenza della Corte di giustizia (
56
).
93.
Giustamente il Tribunale ha da un lato fatto riferimento, al punto 72 dell’ordinanza impugnata, alla mancanza di carattere
regolamentare della risoluzione 6 settembre 2001 (
57
) con cui il [OSCURATO:PERSONA], facendo seguito all’iniziativa del [OSCURATO:PERSONA], ha invitato la [OSCURATO:PERSONA] a presentare un’idonea proposta
di regolamento sul fondamento dell’art. 308 CE volta ad introdurre disposizioni uniformi per una buona condotta amministrativa.
Infatti, in assenza di carattere giuridicamente vincolante, il ricorrente non può far discendere diritti a proprio favore
né a partire da questa risoluzione (
58
), né a partire dal Codice elaborato dal [OSCURATO:PERSONA] stesso, che svolge solo una funzione di esempio per l’adozione di propri
codici di condotta da parte degli organi comunitari.
94.
D’altro lato, occorre dare ragione al ricorrente sul fatto che il Tribunale, nell’esaminare il settimo motivo, era tenuto
a prendere in considerazione altre fonti di diritto e non a limitarsi esclusivamente all’art. 20 del succitato codice di buona
prassi amministrativa, tanto più che il ricorrente nel suo ricorso si è richiamato espressamente all’art. 41 della Carta dei
diritti fondamentali (
59
). Questa carenza di motivazione non può tuttavia giustificare, di per sé, un annullamento dell’ordinanza impugnata, poiché
i motivi su cui il Tribunale basa la propria decisione di respingere il settimo motivo in quanto parzialmente irricevibile
e parzialmente infondato reggono ad un esame in punto di diritto.
95.
Così il Tribunale, alla censura del ricorrente di non essere stato informato circa la decisione dell’Ufficio di presidenza
1° febbraio 2006, ha obiettato da un lato, al punto 72 dell’ordinanza impugnata, che questa non rappresenta la decisione definitiva
a danno del ricorrente. Infatti si deve osservare, innanzi tutto, che il destinatario della decisione dell’Ufficio di presidenza
1° febbraio 2006 non è il ricorrente, bensì il Segretario generale del [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre la suddetta decisione, sotto il
profilo giuridico, presenta il carattere di una delega dell’Ufficio di presidenza al Segretario generale, ai sensi dell’art. 27,
n. 4, della normativa SID, ai fini del recupero mediante compensazione delle somme erogate indebitamente. Questa delega, tuttavia,
è rilevante solo nel rapporto fra l’Ufficio di presidenza ed il Segretario generale e di per sé non ha efficacia esterna.
Solo l’esercizio della suddetta delega da parte del Segretario generale mediante l’adozione della decisione 22 marzo 2006
può incidere sui diritti del ricorrente e pertanto motivare un’autonoma decisione pregiudizievole. Da ciò deriva che al ricorrente,
come riconosciuto giustamente dal Tribunale, doveva essere notificata la decisione 22 marzo 2006 che lo riguardava direttamente,
ma non la decisione 1° febbraio 2006.
96.
D’altro canto il Tribunale, al punto 33 dell’ordinanza impugnata, ha sottolineato che la decisione 1° febbraio 2006 non è
un mezzo di prova utilizzabile contro il ricorrente, di cui egli avrebbe dovuto avere conoscenza (
60
). Pertanto, il Tribunale non ha giustamente ravvisato alcuna violazione dei diritti della difesa del ricorrente.
97.
Il Tribunale, quindi, ha riconosciuto che il [OSCURATO:PERSONA] non era tenuto a comunicare al ricorrente il contenuto di tale decisione.
Pertanto, non sussisteva alcuna violazione del diritto dell’interessato ad essere informato, diritto che rappresenta un aspetto
del principio di difesa nel procedimento amministrativo.
98.
Il Tribunale, dunque, ha respinto a ragione il settimo motivo in quanto parzialmente irricevibile e parzialmente infondato.
Atteso che in questa decisione non è ravvisabile alcuna violazione del principio di buona amministrazione, anche questo motivo
deve essere respinto in quanto infondato.
B –
Risultato dell’esame
99.
In base alle precedenti considerazioni, l’impugnazione è infondata e deve dunque essere respinta integralmente.
V –
Spese
100.
Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, che a norma dell’art. 118 si applica mutatis mutandis al procedimento
d’impugnazione, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta richiesta. Poiché il ricorrente è risultato
soccombente, deve essere condannato alle spese secondo la richiesta del [OSCURATO:PERSONA] europeo.
VI –
Conclusione
101.
Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di giustizia di pronunciarsi nei seguenti termini:
– l’impugnazione è respinta integralmente, e
– il ricorrente è condannato alle spese del ricorso.
1
– Lingua originale: il tedesco.
2
– Ordinanza del Tribunale 24 aprile 2007, causa T‑132/06, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. Pag. II-35).
3
– GU L 248, pag. 1.
4
– GU L 357, pag. 1.
5
– Sentenza del Tribunale 22 dicembre 2005, causa T‑146/04, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑5989).
6
– In questo senso Rengeling, H.‑W./Middeke, A./Gellermann, M.,
Handbuch des Rechtsschutzes in der [OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA], 2003, § 26, punto 18, pag. 463; [OSCURATO:PERSONA], K./Arts, D./Maselis, I.,
[OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA]
, 2ª edizione, Londra, 2006, punti 24‑112, pag. 577.
7
– Ordinanze del Tribunale 9 luglio 1991, causa T‑48/91, Minic/Corte dei conti ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑479, punto 11), e 8 dicembre
1999, causa T‑79/99, EUR‑Lex/UAMI ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3555, punto 10).
8
– Ancora nel parere 28 marzo 1996, n. 2/94 ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1759), la Corte di giustizia era addivenuta alla conclusione che
la Comunità, sulla base dello stato del diritto comunitario di quel momento, non avesse ancora la competenza per aderire alla
CEDU. L’Unione europea, tuttavia, è in procinto di creare i presupposti giuridici per un’adesione. Così, il Trattato che adotta
una Costituzione per l’Europa (2004/C 310/01) prevede, all’art. I‑9, n. 2, tale adesione dell’Unione alla CEDU. Questa competenza
è ormai stata recepita nell’art. 6, n. 2, della versione del Trattato sull’Unione europea modificata dal trattato di Lisbona
(GU C 115, pag. 1). Il protocollo addizionale della CEDU 13 maggio 2004, n°14, contenente primariamente disposizioni di riforma
della Corte europea dei diritti dell’uomo, prevede comunque, all’art. 17, un’integrazione dell’art. 59 della CEDU, avente
il seguente tenore: «[l]’Unione europea può aderire alla presente convenzione».
9
– Ai sensi dell’art. 281 CE, la Comunità è dotata di una propria personalità giuridica e, in quanto soggetto di diritto internazionale,
secondo il diritto internazionale, è vincolata in linea di principio solo dai trattati internazionali da essa sottoscritti.
L’art. 300, settimo comma, CE disciplina comunque l’effetto vincolante di tali accordi all’interno della Comunità, vincolando
le istituzioni della Comunità e gli Stati membri all’attuazione e al rispetto degli accordi conclusi dalla Comunità. [OSCURATO:PERSONA]
una costante giurisprudenza, gli accordi regolarmente conclusi dalla Comunità nel rispetto dei precetti del diritto primario
costituiscono «parte integrante dell’ordinamento comunitario». Presupposto e momento determinante per la vigenza del diritto
internazionale all’interno dell’ordinamento comunitario è l’entrata in vigore del rispettivo accordo, e dunque il suo carattere
vincolante, secondo il diritto internazionale, per la Comunità (v. sentenze 30 aprile 1974, causa 181/73, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 449,
punto 5; 26 ottobre 1982, causa 104/81, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3641, punti 11‑13; 11 settembre 2003, causa C‑211/01, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8913, punto 57). [OSCURATO:PERSONA], K./[OSCURATO:PERSONA], P.,
[OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA]
, 2ª edizione, Londra, 2005, punto 17‑092, pag. 740, fanno del pari riferimento all’entrata in vigore di un accordo sottoscritto
dalla Comunità. Osservano tuttavia che anche un accordo concluso dagli Stati membri può essere vincolante per la Comunità,
segnatamente quando la Comunità si impegni ad esercitare i propri poteri conformemente a tale accordo. Rinviano al riguardo
alla Convenzione di Ginevra 28 luglio 1951 e al protocollo 31 gennaio 1967, relativo allo status dei rifugiati, citati all’art. 63,
primo comma, CE, senza tuttavia nominare la CEDU. Se inoltre il Consiglio dell’Unione europea e il Consiglio d’Europa, nella
comune dichiarazione d’intenti 10‑11 maggio 2007, da un lato si sono accordati per una cooperazione nel contesto dell’attività
normativa, dall’altro hanno sottolineato la propria autonomia decisionale.
10
– V. parere 2/94, cit. alla nota 8, punto 33, nonché sentenze 12 novembre 1969, causa 26/69, Stauder ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 419, punto 7);
12 luglio 1957, cause riunite 7/56, 3/57, 7/57, Algera ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 82, in particolare pag. 117), e 29 maggio 1997, causa C‑299/95,
Kremzow ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2629, punto 14).
11
– V., ad esempio, sentenze Stauder (cit. alla nota 10, punto 7); 14 maggio 1974, causa 4/73, Nold ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 491); 13 dicembre
1979, causa 44/79, Hauer ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 3727, punto 15); 15 maggio 1986, causa 222/84, Johnston ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 1651, punto 18);
28 marzo 2000, causa C‑7/98, Krombach ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1935, punto 25); 6 marzo 2001, causa C‑274/99 P, Connolly/[OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1611, punto 37); 12 giugno 2003, causa C‑112/00, Schmidberger ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5659, punto 71); 27 giugno 2006,
causa C‑540/03, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5769, punto 35); 18 gennaio 2007, causa C‑229/05 P, Öcalan/Consiglio ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑439,
punto 76); 26 giugno 2007, causa C‑305/05, Ordre des barreaux francophones et germanophone e a. ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5305, punto 29);
14 febbraio 2008, causa C‑450/06, Varec ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-581, punto 44), e 8 maggio 2008, causa C‑14/07, Weiss e Partner ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3367,
punto 57).
12
– Sentenza Ordre des barreaux francophones et germanophone e a. (cit. alla nota 11, punto 29).
13
– Sentenza 1° luglio 2008, cause riunite C‑341/06 P e C‑342/06 P, Chronopost e UFEX/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4777).
14
– Ibidem (punto 46). Al riguardo la Corte ha inizialmente fatto riferimento alla sentenza della Corte europea dei diritti
dell’uomo 23 aprile 1996, Remli/Francia (ricorso individuale n. 16839/90, punto 48), in cui è stato sottolineato l’obbligo
di ciascun giudice nazionale di verificare il rispetto del principio di imparzialità con riferimento alla propria composizione
concreta. La Corte ha poi fatto riferimento alla propria giurisprudenza circa gli elementi da verificare d’ufficio (v. sentenze
2 aprile 1998, causa C‑367/95P, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1719, punto 67, e 20 febbraio 1997, causa C‑166/95 P,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑983, punto 25). La Corte ha pertanto recepito sostanzialmente la giurisprudenza della Corte
europea dei diritti dell’uomo con efficacia per il diritto comunitario.
15
– [OSCURATO:PERSONA], G.‑P., «[OSCURATO:PERSONA] and Impartiality in [OSCURATO:PERSONA]»,
[OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA], 2006, pag. 144, il principio di imparzialità si caratterizza per l’assenza di influenza indebita e di pregiudizi
del giudice nei confronti delle parti di un procedimento. [OSCURATO:PERSONA], E./Imbert, P.‑H.,
[OSCURATO:PERSONA] européenne des droits de l’homme
(a cura di Louis‑[OSCURATO:PERSONA]), 2ª edizione, art. 6, pag. 260, occorre innanzi tutto accertare cosa pensasse un determinato
giudice nelle circostanze date e se avesse un motivo per discriminare il ricorrente.
16
– In questo senso Frowein, J./Peukert, W.,
[OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA]/Strasburgo/Arlington 1985, art. 6, punto 94, pag. 153. [OSCURATO:PERSONA], W., «Der befangene Richter»,
[OSCURATO:PERSONA],
1981, pag. 1633, l’imperativo della neutralità imparziale del giudice richiede che in ogni singolo procedimento in cui è
coinvolto, ed invero in tutti gli stadi del procedimento, non consenta l’intrusione di elementi non pertinenti, non obiettivi.
Deve decidere il caso che gli è sottoposto senza riguardo per la persona solo sulla base delle circostanze oggettive del caso
ed esclusivamente secondo la legge ed il diritto.
17
– Così anche [OSCURATO:PERSONA], K., «[OSCURATO:PERSONA] in the EU – Impact of the Charter of [OSCURATO:PERSONA]»,
[OSCURATO:PERSONA]
, 2004, pag. 313, che riconduce il requisito dell’imparzialità alla suddetta massima del diritto romano. Marriott, A., «Conflicts
of Interest ‑ A [OSCURATO:PERSONA]?», supplemento n. 8 (a
Betriebs‑Berater
2003, fascicolo 47), pag. 3, collega a questa massima i principi dell’indipendenza e dell’imparzialità di un organismo per
la composizione delle controversie. Il principio del diritto romano afferma letteralmente che nessuno può essere giudice nella
propria causa (v. Liebs, D.,
[OSCURATO:PERSONA] und [OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA] 1998, pag. 145).
18
– Sentenza Kyprianou/Cipro del 15 dicembre 2005 (ricorso individuale n. 73797/01, punto 118).
19
– [OSCURATO:PERSONA]/Danimarca del 24 maggio 1989 (ricorso individuale n. 10486/83, punto 48), e Grieves/[OSCURATO:PERSONA] del
16 dicembre 2003 (ricorso individuale n. 57067/00, punto 69).
20
– [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e July/Francia del 22 ottobre 2007 (ricorsi individuali nn. 21279/02 e 36448/02, punti 75
e 76); [OSCURATO:PERSONA] S.A./Romania del 4 ottobre 2007 (ricorsi individuali nn. 63610/00 e 38692/05, punto 116); [OSCURATO:PERSONA]/Germania
del 10 agosto 2006 (ricorso individuale n. 75737/01, punto 38); Grieves/[OSCURATO:PERSONA] del 16 dicembre 2003, cit. alla nota 19,
punto 69), e Piersack/Belgio del 1° ottobre 1982 (ricorso individuale n. 8692/79, punto 30, Serie A n. 53, punto 30).
21
– V. sentenze Piersack/Belgio (cit. alla nota 20, punto 30) e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Belgio del 23 giugno 1981
(ricorsi individuali nn. 6878/75 e 7238/75, Serie A n. 43, pag. 25, punto 58). Reid, K.,
A practitioner’s Guide to the [OSCURATO:PERSONA] on [OSCURATO:PERSONA]
, 2ª edizione, punto IIA‑090, pag. 114 e seg., osserva che questa supposizione è molto difficile da confutare in pratica,
per cui persino un’opinione negativa del giudice relativamente al caso sottoposto al suo giudizio non è sufficiente per poterne
dedurre la parzialità.
22
– Sentenza Findlay/[OSCURATO:PERSONA] del 25 febbraio 1997 (ricorso individuale n. 22107/93, punto 73).
23
– V. sentenze Diennet/Francia (ricorso individuale n. 18160/91, Serie A n. 325‑A, punto 36), e [OSCURATO:PERSONA]/Danimarca del 26
settembre 1995 (cit. alla nota 19, punto 47), in cui la Corte europea dei diritti dell’uomo, in mancanza di prove di una prevenzione
personale dei giudici nazionali coinvolti, ha fatto riferimento solo ad una verifica oggettiva dell’imparzialità.
24
– Sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Germania (cit. alla nota 20, punto 42). Koering‑Joulin, R., «La notion européenne de tribunal
indépendant et impartial au sens de l’article 6 par. 1 de la [OSCURATO:PERSONA] européenne des droits de l’homme»,
Revue de science criminelle et de droit pénal comparé
, 1990, pag. 772, utilizza, in relazione ai requisiti di uno Stato di diritto circa la composizione di un tribunale, la nozione
di «imparzialità strutturale».
25
– [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e July/Francia (cit. alla nota 20, punto 77); Kyprianou/Cipro (cit. alla nota 18, punto 58);
Grieves/[OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 19, punto 69); Incal/Turchia del 9 giugno 1998 (ricorso individuale n. 22678/93, punto 71);
Findlay/[OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 22, punto 73), e [OSCURATO:PERSONA]/Danimarca (cit. alla nota 19, punto 48).
26
– Cit. alla nota 20, punto 42.
27
– [OSCURATO:PERSONA]/Germania (cit. alla nota 20, punto 42), [OSCURATO:PERSONA]/Danimarca (cit. alla nota 19, punto 50) e [OSCURATO:PERSONA]/Spagna del 12 giugno 2006 (ricorso individuale n. 32045/03).
28
– [OSCURATO:PERSONA]/Germania (cit. alla nota 20, punto 42), Diennet/Francia (cit. alla nota 23, punto 38) e Ringeisen/Austria
del 16 luglio 1971 (Serie A n. 13, pag. 40, punto 97). La Corte di giustizia è pervenuta alla medesima conclusione nella sentenza
Chronopost e UFEX/[OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 13, punti 56‑60). In essa la Corte ha constato che la mera circostanza che un
collegio sia composto, fra l’altro, da un giudice che già sedeva nel collegio che si era pronunciato sulla medesima causa
non è sufficiente a giustificare una composizione irregolare del suddetto collegio. La Corte pertanto ha sostanzialmente aderito
alla tesi giuridica dell’avvocato generale Sharpston (v. conclusioni presentante il 6 dicembre 2007 nella medesima causa,
paragrafi 58 e 59).
29
– V. sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e July/Francia (cit. alla nota 20, punto 79), in cui la questione verteva sulla partecipazione
di due giudici a due procedimenti giudiziari, essendo la prima decisione passata in giudicato. In essa la Corte europea dei
diritti dell’uomo ha spiegato che qualsiasi altro giudice sarebbe stato vincolato all’autorità di giudicato della prima decisione,
il che implicava che la loro partecipazione non aveva influenzato in alcun modo la seconda decisione.
30
– Cremer, W.,
Kommentar zu EUV/EGV
(a cura di [OSCURATO:PERSONA]/Ruffert), 3ª edizione, 2007, art. 231, punto 1; Rengeling, H.‑W./Middeke, A./Gellermann, M.,
Handbuch des Rechtsschutzes in der [OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA], 2003, § 7, punto 107, pag. 144.
31
– In questo senso Cremer, W., ibidem (nota 30), art. 231, punto 1.
32
– Cit. alla nota 13, punto 53.
33
– V. paragrafo 11 delle presenti conclusioni.
34
– V. sentenze 13 luglio 1966, cause riunite 56/64 e 58/64, Consten e Grundig/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 321); 23 ottobre 1974,
causa 17/74, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 1063, punto 21), e 6 marzo 1979, causa 92/78, Simmenthal/[OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA]. pag. 777, punto 107 e seg.).
35
– La Corte di giustizia ha dichiarato con giurisprudenza costante che per gli atti degli organi comunitari vale sostanzialmente
la presunzione di legittimità, per cui tali atti dispiegano effetti giuridici fintanto che non vengono ritirati, annullati
nel contesto di un ricorso di annullamento o dichiarati invalidi a seguito di una domanda di pronuncia pregiudiziale o di
una eccezione di illegittimità (v. sentenze 15 giugno 1994, causa C‑137/92 P, [OSCURATO:PERSONA]/BASF e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2555, punto 48;
8 luglio 1999, causa C‑245/92 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4643, punto 93, e 5 ottobre 2004, causa C‑475/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8923, punto 18).
36
– [OSCURATO:PERSONA] 13 novembre 1990, causa C‑331/88, Fedesa e a. ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4023, punto 34), e 12 novembre 1998, causa C‑415/96,
Spagna/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6993, punto 32).
37
– Punto 55 del ricorso di impugnazione.
38
– [OSCURATO:PERSONA] della Corte 25 ottobre 1977, causa 26/76, Metro/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 1875, punto 4); 15 dicembre 1988, cause
riunite 166/86 e 220/86, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 6473, punto 16); 5 maggio 1998, causa C‑180/96, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2265, punto 28 e seg.); 11 gennaio 1996, causa C‑480/93 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1, punto 14).
[OSCURATO:PERSONA] del Tribunale 18 settembre 1997, cause riunite T‑121/96 e T‑151/96, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1355, punto 48); 27 novembre 1997, causa T‑224/95, Tremblay e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2215, punto 49),
e 16 settembre 1998, causa T‑188/95, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3713, punti 88‑141), nonché ordinanza
del Tribunale 16 marzo 1998, causa T‑235/95, Goldstein/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑523, punto 41). V. inoltre Cremer, W., ibidem
(nota 20), art. 230, punto 19; [OSCURATO:PERSONA], K./Arts, D./Maselis, I., ibidem (nota 6), punto 7‑016, pag. 212.
39
– Il Tribunale fa riferimento alla sentenza 16 febbraio 1965, causa 14/64, Barge/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 74). V. inoltre
sentenza della Corte 11 maggio 1989, cause riunite 193/97 e 194/87, Maurissen e a./Corte dei conti ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 1045, punto 26),
e sentenza del Tribunale 27 ottobre 1994, causa T‑64/92, Chavane de Dalmassy e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. PI I‑A‑227 e II‑723,
punto 25), secondo cui un ricorso avverso una decisione confermatoria è irricevibile solo quando quest’ultima ha acquisito
carattere definitivo per il soggetto interessato, atteso che contro questa non è stato proposto ricorso entro i termini.
40
– Giurisprudenza costante, v. ad esempio sentenze della Corte 5 febbraio 1987, causa 145/85, Denkavit ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 565, punto 11);
7 dicembre 1993, causa C‑12/92, Huygen ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6381, punto 31); 17 ottobre 2002, causa C‑208/01, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8955,
punto 19); 5 ottobre 2006, causa C‑105/02, [OSCURATO:PERSONA]/Germania ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9659, punto 89); pari data, causa C‑377/03,
[OSCURATO:PERSONA]/Belgio ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9733, punto 95), e 18 dicembre 2007, causa C‑314/06, [OSCURATO:PERSONA] et Rhône
([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-12273, punto 23).
41
– Sentenza 15 dicembre 1994, causa C‑195/91 P, Bayer/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5619, punto 32); ordinanza 18 gennaio 2005,
causa C‑325/03 P, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑403, punto 25).
42
– V. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 5, punto 147).
43
– V. punto 67 dell’atto introduttivo nella causa T‑132/06.
44
– V. punti 94‑98 (in particolare punto 96) del ricorso nella causa T‑132/06.
45
– V. punti 66‑69 dell’atto introduttivo nella causa T‑132/06.
46
– In questo senso Wakefield, J.,
The right to good administration
, Alphen 2007, pag. 23; Lais, M., «[OSCURATO:PERSONA] auf eine gute Verwaltung unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsprechung
des [OSCURATO:PERSONA]»,
Zeitschrift für europarechtliche Studien
, 2002, fascicolo 3, pag. 453, 454, e Dutheil de la Rochère, J., «The EU Charter of [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] but Influential:
the Example of [OSCURATO:PERSONA]»,
Continuity and change in EU law: essays in honour of [OSCURATO:PERSONA]
, 2008, pag. 169, che presuppongono un compendio di diversi principi. [OSCURATO:PERSONA], K./[OSCURATO:PERSONA], P., ibidem (nota 9), punto 17‑069,
pag. 713, presuppongono del pari una molteplicità di principi giuridici, rispondenti alla definizione di «principi di buona
amministrazione». [OSCURATO:PERSONA], J., «[OSCURATO:PERSONA] für gute Verwaltungspraxis»,
Europarecht
, 2001, fascicolo 5, pag. 685, osserva che la nozione di buona prassi amministrativa è utilizzata in modi diversi. Elemento
comune fra queste opinioni è che esse fanno rientrare in tale nozione obblighi di agire dell’amministrazione nei confronti
del cittadino. Tale elencazione non dovrebbe essere tassativa, ma piuttosto aperta a nuovi aspetti del rapporto dell’amministrazione
con il cittadino.
47
– Sentenza 12 maggio 1971, causa 55/70, Reinarz/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 379, punti 19 e 21).
48
– Sentenza del Tribunale 6 luglio 2000, causa T‑62/98, Volkswagen/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2707, punto 245).
49
– Sentenza 15 febbraio 2001, causa C‑99/98, Austria/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1101, punto 73).
50
– Sentenza 23 ottobre 1986, causa 321/85, Schwiering/Corte dei conti ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 3199, punto 18); sentenza del Tribunale
15 dicembre 1999, cause riunite T‑33/98 e T‑34/98, Petrotub e Republica/Consiglio ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3837, punto 133).
51
– Sentenza 28 maggio 1980, cause riunite 33/79 e 75/79, Kuhner/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 1677, punto 25); sentenza del Tribunale
6 novembre 1994, causa T‑450/93, Lisrestal e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1177, punto 42).
52
– Sentenza del Tribunale 18 settembre 1995, causa T‑167/94, Nölle/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2589, punto 73).
53
– Wakefield, J., ibidem (nota 46), pag. 23, sottolinea che le singole regole ricomprese nel principio di buona amministrazione
hanno uno status differente all’interno della gerarchia dei principi giuridici comunitari e pertanto non sono rilevanti nella
medesima misura. Mentre alcune non rappresentano altro che regole comportamentali, altre hanno conseguito lo status di obbligo
giuridicamente vincolante. A mio avviso, uno spunto per questa tesi è fornito dalla definizione proposta dall’allora [OSCURATO:PERSONA] sulla base dell’assenza di una definizione normativa del concetto di «caso di cattiva amministrazione» ai
sensi dell’art. 195, primo comma, CE nella sua relazione annuale al [OSCURATO:PERSONA] europeo del 1997, e che da allora viene utilizzata.
Essa ha il seguente tenore: «si è in presenza di cattiva amministrazione quando un organismo pubblico non opera conformemente
a una norma o a un principio per esso vincolante». Come ho già affermato nelle conclusioni da me presentate il 28 marzo 2007
nella causa C‑331/05 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5475, paragrafo 68, da questa definizione si
può dedurre che, in linea di principio, deve essere considerato come un caso di cattiva amministrazione non solo la violazione
di norme giuridiche vincolanti, bensì anche qualsiasi illecito contro quei principi della sana prassi amministrativa che,
non essendo giuridicamente vincolanti, sono solitamente ascritti alla cosiddetta soft law. Si rinvia inoltre alle conclusioni
presentate dall’avvocato generale Slynn il 23 ottobre 1983 nella causa 64/82, Tradax/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1359, in particolare
pag. 1387, in cui l’avvocato generale ha dichiarato di non essere dell’avviso che esista un principio generale di diritto
secondo cui ciò che è prescritto per una sana amministrazione sia necessariamente vincolante sotto il profilo giuridico. Vero
è che un sistema di classificazione delle informazioni ben funzionante può costituire una parte importante di una sana amministrazione,
tuttavia non vi è un diritto ad esso che possa essere imposto legalmente. L’avvocato generale ha sostenuto al riguardo che
norme giuridiche e buona amministrazione sono in parte sovrapponibili, ma non necessariamente sinonimi.
54
– [OSCURATO:PERSONA], K., ibidem (nota 17), pag. 304, è stata la giurisprudenza dei giudici comunitari la fonte di ispirazione
principale della convenzione nel tracciare l’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali. Nelle spiegazioni, giuridicamente
non vincolanti, della convenzione sulla Carta dei diritti fondamentali si legge che la suddetta disposizione si basa sulla
sussistenza di una comunità di diritto i cui tratti caratteristici si sono sviluppati attraverso la giurisprudenza, che ha
fissato in particolare il principio di buona amministrazione (v., ex multis, sentenza della Corte 31 marzo 1992, causa C‑255/90 P,
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2253, nonché sentenze del Tribunale Nölle, cit. alla nota 52, e 9 luglio 1999, causa T‑231/97, [OSCURATO:PERSONA] e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2403). Questo diritto, come caratterizzato nei primi due commi dell’art. 41 della Carta dei
diritti fondamentali, discende dalla giurisprudenza (sentenze della Corte 15 ottobre 1987, causa 222/86, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 4097,
punto 15; 18 ottobre 1989, causa 374/87, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3283, e 21 novembre 1991, causa C‑269/90, TU [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5469,
nonché sentenze Lisrestal, cit. alla nota 51, e Nölle, cit. alla nota 52) e – relativamente all’obbligo di motivazione – dall’art. 253 CE.
Sul ruolo dei giudici comunitari nello sviluppo dei principi giuridici fondamentali del diritto processuale comunitario, v.
[OSCURATO:PERSONA], J.,
[OSCURATO:PERSONA]
, 1ª edizione, Londra 2006, pag. 59 e seg.
55
– [OSCURATO:PERSONA] europeo, nel suo discorso del 2 febbraio 2000 dinanzi alla convenzione, nel quale si è pronunciato a favore
dell’inclusione del diritto ad una buona amministrazione, sottolinea che il suddetto principio deve essere attuato mediante
l’adozione di una disposizione che assicuri una buona prassi amministrativa. Nella relazione del [OSCURATO:PERSONA] europeo sullo
stato dei diritti fondamentali nell’Unione europea è stata del pari attirata l’attenzione sul fatto che per attuare nella
pratica l’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali è necessario adottare un codice di buona condotta amministrativa (relazione
Cornillet 21 giugno 2001,
Stato dei diritti fondamentali nell’Unione europea
, A5‑0223/2001, pag. 113 e seg.). A seguito di un sondaggio del [OSCURATO:PERSONA] europeo presso tutti gli organi e le istituzioni
comunitarie, è risultato che non esistevano normative di questo tenore. A seguito di ciò, questi ha redatto un modello di
codice per una buona prassi amministrativa e lo ha inviato agli organi e alle istituzioni comunitarie raccomandando di adottare
norme procedurali corrispondenti. Queste norme dovevano essere pubblicate sotto forma di decisioni nella
[OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea.
Mentre le agenzie decentralizzate hanno adottato il modello di codice, la [OSCURATO:PERSONA] ha pubblicato norme procedurali recanti
il titolo «Codice di buona condotta amministrativa», non sotto forma di decisione, bensì in allegato al proprio regolamento
interno (GU 2000 L 308, pag. 26–34).
56
– Così anche Lais, M., ibidem (nota 46), pag. 461, che esprime l’opinione che, con riferimento al diritto ad una buona amministrazione
o ai singoli elementi di cui esso si compone, vigono prima di tutto i limiti e i confini tracciati dalla Corte o il contenuto
formulato dalla stessa.
57
– [OSCURATO:PERSONA] europeo, risoluzione 6 settembre 2001 sulla relazione speciale del [OSCURATO:PERSONA] europeo al [OSCURATO:PERSONA] europeo a
seguito dell'indagine di propria iniziativa circa l'esistenza e l'accessibilità al pubblico, nelle varie istituzioni e organismi
comunitari, di un codice di buona condotta amministrativa, C5‑0438/2000 – 2000/2212(COS).
58
– [OSCURATO:PERSONA], K./[OSCURATO:PERSONA], P., ibidem (nota 9), punto 17‑140, pag. 783, le «risoluzioni» rientrano negli altri atti,
non elencati nell’art. 249 CE, che gli organi comunitari possono adottare. Essi sottolineano tuttavia che questi atti non
sono sempre finalizzati a dispiegare effetti giuridici. Schoo, J.,
EU‑Kommentar
(a cura di [OSCURATO:PERSONA]), 1ª edizione, Baden‑Baden, 2000, art. 189 CE, punto 11, pag. 1732, annovera le risoluzioni e
gli inviti ad agire rivolti ad altri organi fra gli atti che il [OSCURATO:PERSONA] europeo adotta in quanto foro politico di discussione,
ma non come organo legislativo. Fra questa serie di atti politici può essere classificata la risoluzione 6 settembre 2001,
quale invito alla [OSCURATO:PERSONA] a fare uso del proprio potere di iniziativa nel contesto dell’iter legislativo comunitario.
59
– V. punti 49, 50 e 86 del ricorso. In passato il Tribunale ha esaminato talune violazioni del principio di buona amministrazione
e ha fatto riferimento all’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali. V. sentenze del Tribunale 30 gennaio 2002, causa
T‑54/99, max.mobil/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑313, punto 48), relativa al diritto ad un trattamento diligente e imparziale
di una denuncia e 13 luglio 2005, causa T‑242/02, Sunrider/UAMI ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2793 punto 51), in relazione al principio del
rispetto di un termine congruo quale parte integrante del principio di buona amministrazione.
60
– Al riguardo il Tribunale si è appellato alla giurisprudenza dei giudici comunitari sul principio generale del rispetto
dei diritti della difesa, già citata al punto 118 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 5), secondo
cui una persona cui l’amministrazione comunitaria contesti un addebito deve avere la possibilità di prendere posizione su
ciascun atto che l’amministrazione comunitaria intende utilizzare contro di lei.