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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 28969/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 4/5/2021 dalla Corte di appello di Firenze; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria e le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso presentato dalla parte civile, con condanna al pagamento delle spese di giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Firenze, riformando la sentenza di condanna di primo grado, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di calunnia, commesso ai danni del maresciallo dei [OSCURATO:PERSONA], escludendo la consapevolezza della falsità delle accuse mosse nei confronti della persona offesa.

Il fatto da cui era scaturita la denuncia di Librizzi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] riguardava un incidente avvenuto nel mattatoio di [OSCURATO:PERSONA] d'Elsa, nel corso del quale un allevatore aveva riportato una ferita da arma da fuoco.

Secondo la ricostruzione dei fatti operata dai Carabinieri in una annotazione a firma di [OSCURATO:PERSONA], l'allevatore si era procurato da sé la ferita, nel mentre tentava di sopprimere un suino sfuggito al controllo dei presenti.

Nella denuncia sporta da Librizzi, questi riferiva che i fatti si erano svolti in modo ben diverso ed, in particolare, che l'allevatore era stato ferito dal figlio, il quale maneggiando un fucile da caccia e dopo aver esploso un primo colpo contro il suino, faceva accidentalmente partire un secondo colpo che colpiva il padre. [OSCURATO:PERSONA] che i Carabinieri intervenuti avrebbero volutamente ricostruito la vicenda in maniera tale da tutelare il figlio dell'allevatore ferito, essendo quest'ultimo un Carabiniere in congedo.

La Corte di appello escludeva l'elemento soggettivo della calunnia, evidenziando come il Librizzi aveva riportato in denuncia la versione dei fatti resa da uno dei soggetti presenti all'accaduto, [OSCURATO:PERSONA], sicchè doveva ritenersi mancante l'elemento soggettivo del reato.

2. Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso la sola parte civile, [OSCURATO:PERSONA], nel cui interesse sono stati formulati tre motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, avendo la Corte di appello omesso di considerare che i Carabinieri si erano limitati a prendere atto della versione dei fatti che avevano reso i soggetti presenti. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non era neppure intervenuto personalmente, sicchè la descrizione contenuta nell'annotazione di servizio era frutto di quanto appreso de relato dai militari intervenuti.

Si assume che Librizzi avrebbe commesso il reato di calunnia per il semplice fatto di aver accusato [OSCURATO:PERSONA] dell'alterazione della verità dei fatti senza avere alcun elemento per affermare che quest'ultimo avesse consapevolmente reso una versione di favore, volta a tutelare il soggetto ferito, in quanto ex carabiniere.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce il travisamento della prova, nella misura in cui la Corte avrebbe ritenuto che le denunce sporte da Librizzi contenevano una mera sollecitazione ad un più approfondito accertamento in merito alle responsabilità per quanto accaduto presso il mattatoio.

Evidenzia il ricorrente come tali denunce avevano ben altro contenuto, attribuendo in maniera inequivoca a [OSCURATO:PERSONA] comportamenti costituenti reato.Inoltre, la Corte di appello non avrebbe tenuto conto di altri verbali di s.i.t. nel corso del quale Librizzi non avrebbe riferito alcunché circa il ferimento verificatosi presso il mattatoio.

Infine, si segnala che risulterebbe smentita anche l'accusa mossa da Librizzi, secondo il quale, a seguito della sua denuncia, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avviato un'indagine a suo carico per episodi di assenteismo, essendo risultato che tale indagine era antecedente rispetto ai fatti avvenuti presso il mattatoio.

3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.

I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, posto che - sia pur con argomentazioni diverse - attengono tutti all'unico dato rilevante in relazione al delitto di calunnia e, cioè, alla consapevolezza del denunciante in ordine alla falsità delle accuse.

2.1. Per consolidata giurisprudenza, la consapevolezza del denunciante in merito all'innocenza dell'accusato è esclusa qualora la supposta illiceità del fatto denunziato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi e seri tali da ingenerare dubbi condivisibili da parte di una persona, di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza (Sez.6, n. 12209 del 18/2/2020, Abbondanza, Rv.278753).

La Corte di appeilo ha correttamente applicato tale principio, con motivazione immune da vizi, lì dove ha valorizzato il fatto che Librizzi è effettivamente venuto a conoscenza di una versione dell'incidente, avvenuto al mattatoio, completamente diversa da quella recepita nell'annotazione a firma del maresciallo [OSCURATO:PERSONA].

Nel momento in cui Marzini, soggetto presente ai fatti, ebbe a riferire a Librizzi che il ferimento dell'allevatore era stato cagionato dal figlio di quest'ultimo e, quindi, non si era trattato di un colpo erroneamente esploso dallo stesso soggetto ferito, vi era l'effettiva evidenza di un fatto diverso rispetto a quello descritto dai carabinieri. [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello ha anche precisato che Marzini specificò a Librizzi che, all'arrivo dei carabinieri, i presenti tentarono di avvalorare una versione di comodo.

A fronte di tale dato di conoscenza e non disponendo il Librizzi di elementi concreti per ritenere che la versione resa da Marzini non fosse quella corretta, la Corte di appello ha - con argomentazione immune da censure - escluso la consapevolezza della falsità delle accuse rivolte a [OSCURATO:PERSONA].

2.2. Rispetto a tale quadro, i motivi di ricorso formulati dalla parte civile tendono ad offrire una ricostruzione alternativa della consapevolezza della falsità delle accuse che, tuttavia, non si confrontano con il dato certo ed insuperabile sul quale si è basata la decisione della Corte di appello e, cioè, che Librizzi ha riportato la versione dei fatti riferitagli da un soggetto presente all'accaduto e della cui attendibilità non vi era ragione di dubitare.

2.3. A diverse conclusioni non conducono neppure le doglianze sollevate con riguardo alla infondatezza del movente indicato dal Librizzi a fondamento della ritenuta falsa rappresentazione dell'accaduto da parte di [OSCURATO:PERSONA].

Si tratta di questione non dirimente, posto che il reato di calunnia ha necessariamente ad oggetto la falsa incolpazione relativa ad un determinato fatto, mentre non può concernere anche quelle che sono mere valutazioni del denunciante.

In buona sostanza, l'aver riferito di essere stato successivamente oggetto di indagine proprio per aver denunciato la falsità in cui sarebbe incorso il [OSCURATO:PERSONA], non è altro che una ipotetica giustificazione dell'accaduto, ma non comporta di per sé l'attribuzione di un fatto determinato costituente reato.

3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 4/5/2021 dalla Corte di appello di Firenze; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria e le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso presentato dalla parte civile, con condanna al pagamento delle spese di giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Firenze, riformando la sentenza di condanna di primo grado, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di calunnia, commesso ai danni del maresciallo dei [OSCURATO:PERSONA], escludendo la consapevolezza della falsità delle accuse mosse nei confronti della persona offesa. Il fatto da cui era scaturita la denuncia di Librizzi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] riguardava un incidente avvenuto nel mattatoio di [OSCURATO:PERSONA] d'Elsa, nel corso del quale un allevatore aveva riportato una ferita da arma da fuoco. Secondo la ricostruzione dei fatti operata dai Carabinieri in una annotazione a firma di [OSCURATO:PERSONA], l'allevatore si era procurato da sé la ferita, nel mentre tentava di sopprimere un suino sfuggito al controllo dei presenti. Nella denuncia sporta da Librizzi, questi riferiva che i fatti si erano svolti in modo ben diverso ed, in particolare, che l'allevatore era stato ferito dal figlio, il quale maneggiando un fucile da caccia e dopo aver esploso un primo colpo contro il suino, faceva accidentalmente partire un secondo colpo che colpiva il padre. [OSCURATO:PERSONA] che i Carabinieri intervenuti avrebbero volutamente ricostruito la vicenda in maniera tale da tutelare il figlio dell'allevatore ferito, essendo quest'ultimo un Carabiniere in congedo. La Corte di appello escludeva l'elemento soggettivo della calunnia, evidenziando come il Librizzi aveva riportato in denuncia la versione dei fatti resa da uno dei soggetti presenti all'accaduto, [OSCURATO:PERSONA], sicchè doveva ritenersi mancante l'elemento soggettivo del reato. 2. Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso la sola parte civile, [OSCURATO:PERSONA], nel cui interesse sono stati formulati tre motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, avendo la Corte di appello omesso di considerare che i Carabinieri si erano limitati a prendere atto della versione dei fatti che avevano reso i soggetti presenti. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non era neppure intervenuto personalmente, sicchè la descrizione contenuta nell'annotazione di servizio era frutto di quanto appreso de relato dai militari intervenuti. Si assume che Librizzi avrebbe commesso il reato di calunnia per il semplice fatto di aver accusato [OSCURATO:PERSONA] dell'alterazione della verità dei fatti senza avere alcun elemento per affermare che quest'ultimo avesse consapevolmente reso una versione di favore, volta a tutelare il soggetto ferito, in quanto ex carabiniere. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce il travisamento della prova, nella misura in cui la Corte avrebbe ritenuto che le denunce sporte da Librizzi contenevano una mera sollecitazione ad un più approfondito accertamento in merito alle responsabilità per quanto accaduto presso il mattatoio. Evidenzia il ricorrente come tali denunce avevano ben altro contenuto, attribuendo in maniera inequivoca a [OSCURATO:PERSONA] comportamenti costituenti reato.Inoltre, la Corte di appello non avrebbe tenuto conto di altri verbali di s.i.t. nel corso del quale Librizzi non avrebbe riferito alcunché circa il ferimento verificatosi presso il mattatoio. Infine, si segnala che risulterebbe smentita anche l'accusa mossa da Librizzi, secondo il quale, a seguito della sua denuncia, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avviato un'indagine a suo carico per episodi di assenteismo, essendo risultato che tale indagine era antecedente rispetto ai fatti avvenuti presso il mattatoio. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, posto che - sia pur con argomentazioni diverse - attengono tutti all'unico dato rilevante in relazione al delitto di calunnia e, cioè, alla consapevolezza del denunciante in ordine alla falsità delle accuse. 2.1. Per consolidata giurisprudenza, la consapevolezza del denunciante in merito all'innocenza dell'accusato è esclusa qualora la supposta illiceità del fatto denunziato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi e seri tali da ingenerare dubbi condivisibili da parte di una persona, di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza (Sez.6, n. 12209 del 18/2/2020, Abbondanza, Rv.278753). La Corte di appeilo ha correttamente applicato tale principio, con motivazione immune da vizi, lì dove ha valorizzato il fatto che Librizzi è effettivamente venuto a conoscenza di una versione dell'incidente, avvenuto al mattatoio, completamente diversa da quella recepita nell'annotazione a firma del maresciallo [OSCURATO:PERSONA]. Nel momento in cui Marzini, soggetto presente ai fatti, ebbe a riferire a Librizzi che il ferimento dell'allevatore era stato cagionato dal figlio di quest'ultimo e, quindi, non si era trattato di un colpo erroneamente esploso dallo stesso soggetto ferito, vi era l'effettiva evidenza di un fatto diverso rispetto a quello descritto dai carabinieri. [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello ha anche precisato che Marzini specificò a Librizzi che, all'arrivo dei carabinieri, i presenti tentarono di avvalorare una versione di comodo. A fronte di tale dato di conoscenza e non disponendo il Librizzi di elementi concreti per ritenere che la versione resa da Marzini non fosse quella corretta, la Corte di appello ha - con argomentazione immune da censure - escluso la consapevolezza della falsità delle accuse rivolte a [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Rispetto a tale quadro, i motivi di ricorso formulati dalla parte civile tendono ad offrire una ricostruzione alternativa della consapevolezza della falsità delle accuse che, tuttavia, non si confrontano con il dato certo ed insuperabile sul quale si è basata la decisione della Corte di appello e, cioè, che Librizzi ha riportato la versione dei fatti riferitagli da un soggetto presente all'accaduto e della cui attendibilità non vi era ragione di dubitare. 2.3. A diverse conclusioni non conducono neppure le doglianze sollevate con riguardo alla infondatezza del movente indicato dal Librizzi a fondamento della ritenuta falsa rappresentazione dell'accaduto da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di questione non dirimente, posto che il reato di calunnia ha necessariamente ad oggetto la falsa incolpazione relativa ad un determinato fatto, mentre non può concernere anche quelle che sono mere valutazioni del denunciante. In buona sostanza, l'aver riferito di essere stato successivamente oggetto di indagine proprio per aver denunciato la falsità in cui sarebbe incorso il [OSCURATO:PERSONA], non è altro che una ipotetica giustificazione dell'accaduto, ma non comporta di per sé l'attribuzione di un fatto determinato costituente reato. 3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f
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