CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 aprile 2025
Cassazione n. 32003/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza impugnata, emessa dal Tribunale di sorveglianza di L'Aquila il 29 aprile 2025, che veniva presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], innanzitutto, che il ricorso in esame, articolato in un'unica doglianza, postulando indimostrate carenze motivazionali dell'ordinanza censurata, chiede il riesame nel merito della posizione di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], che appare vagliato in conformità delle emergenze processuali e delle relazioni UEPE acquisite dal Tribunale di sorveglianza di L'Aquila. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, che l'atto di impugnazione si incentra su doglianze riproduttive di profili censori adeguatamente vagliati con argomenti giuridici ineccepibili dal Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, non scanditi da una critica specifica delle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (tra le altre, Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Papini, Rv. 274816 - 01; Sez. 6, n. 29263 del 08/07/2010, Cavanna, Rv. 248192 - 01). [OSCURATO:PERSONA], infine, che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] si incentra sulla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con le emergenze processuali e con la giurisprudenza di legittimità consolidata secondo cui, ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione, non si può prescindere dal vaglio della condotta del condannato, antecedente e susseguente alla commissione dei reati in espiazione, in funzione della valutazione prognostica delle misure alternative alla detenzione, di volta in volta, richieste (tra le altre, Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, Catalano, Rv. 274993 - 01; Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11