CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 27438/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: MAZZIERI Sergio nato ad Ancona il 10 gennaio 1945; MAZZIERI Gianluca nato ad Ancona il 11 novembre 1971; avverso la sentenza n. 1682/2020 della Corte di appello di Ancona del 4 dicembre 2020; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il Pm, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricors'o proposto da [OSCURATO:PERSONA], l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con esclusivo riferimento alla confisca di quanto sequestrato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso di questo nel resto; letta la istanza di restituzione dei beni sequestrati redatta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Ancona e depositata in udienza per conto di [OSCURATO:PERSONA]; sentito, altresì, per i ricorrenti, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Macerata, in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Ancona, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 4 dicembre 2020, la Corte di appello di Ancona ha parzialmente riformato la sentenza con la quale, il precedente 24 aprile 2018, il Tribunale di Ancona aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati loro, rispettivamente, contestati, riguardanti, quanto al primo, la violazione dell'art. 10-ter del dlgs n. 74 del 2000 per avere, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, omesso, in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], il versamento della imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni annuali da lui presentate, relativamente agli anni di imposta 2010, 2011 e 2012, conseguendo, secondo i termini dell'accusa un complessivo beneficio fiscale pari ad oltre euro 1.800.000,00, e, quanto al secondo, la violazione dell'art. 11 del medesimo dlgs n. 74 del 2000, per avere, quale amministratore unico e legale rappresentante della Conea, alienato simulatamente, al fine di sottrarsi al pagamento di oneri fiscali, per un importo pari ad oltre 1.315.000 euro (costituito dall'importo delle imposte dirette e dell'Iva non pagata negli anni 2009 e 2010), un cespite immobiliare, allo scopo di rendere impossibile l'aggressione dello stesso in sede esecutiva da parte della Amministrazione statale; in esito alla condanna in tal modo pronunziata il Tribunale di Ancona aveva condannato i due imputati, alla pena di un anno di reclusione ciascuno oltre alle pene accessorie ed alla confisca di tutto quanto in giudiziale sequestro. In grado di appello la Corte territoriale proscioglieva [OSCURATO:PERSONA] dal reato a lui contestato, avente ad oggetto, come detto la violazione dell'art. 11 del dlgs n. 74 del 2000, stante la sua estinzione per prescrizione, confermando, tuttavia, ai sensi dell'art.578-bis cod. pen, la confisca di quanto in sequestro, mentre per ciò che attiene al [OSCURATO:PERSONA] confermava la precedente sentenza. Avverso la decisione della Corte territoriale hanno interposto ricorso per cassazione, con distinti atti redatti dal medesimo difensore, sia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA], affidando il primo le sue doglianze a quattro motivi di ricorso ed il secondo a due motivi. Prendendo le mosse dalla impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], si rileva che il primo motivo di impugnazione ha ad oggetto la violazione di legge per essere stato il medesimo condannato con riferimento a tutte e tre le annualità di imposta, laddove le risultanze istruttorie, come già segnalato in sede di gravame, avevano condotto alla dimostrazione del solo omesso versamento delle imposte aventi ad oggetto l'anno 2012, unica annualità in relazione alla quale la teste, funzionaria della Agenzia delle entrate, aveva riferito che erano stati fatti i controlli in merito all'avvenuto versamento di quanto risultante a debito in sede di dichiarazione. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente si è doluto del fatto che la Corte territoriale non abbia dichiarato la intervenuta prescrizione, già al momento della pronunzia della sentenza in grado di appello, dei reati relativi alle annualità di imposta 2010 e 2011, considerato che al reato contestato si applica il termine prescrizionale massimo di cui all'art. 157 cod. pen. di sette anni e sei mesi. L'altro imputato [OSCURATO:PERSONA], in relazione al quale già è stata dichiarata la prescrizione del reato, ma che coltiva la propria impugnazione in relazione alla conferma della confisca di quanto in sequestro, nel formulare il primo motivo di ricorso si è lamentato del fatto che la Corte di appello abbia respinto il motivo di gravame avente ad oggetto l'avvenuta modifica, in sede di sentenza del fatto a lui addebitato, essendo stato egli condannato per la realizzazione di un atto di cessione immobiliare simulato, ma per una cessione in ipotesi fraudolenta. Il secondo motivo di ricorso riguarda la insussistenza sotto il profilo oggettivo del reato di cui alla imputazione, posto che non sussisterebbe al momento in cui la cessione immobiliare era intervenuta, la esistenza di un debito fiscale al cui adempimento coattivo il prevenuto si sarebbe in tal modo inteso sottrarre, né potendosi, comunque, ritenere sussistere il reato sulla sola base del solo atto dismissivo della proprietà. Il terzo motivo riguarda la insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, non essendovi elementi per affermare che il prevenuto fosse consapevole della esistenza dei debiti fiscali indicati nel capo di imputazione. Infine, con il quarto motivo il ricorrente ha lamentato l'errore nell'applicazione delle norme di diritto, per avere la Corte ritenuto applicabile l'art. 578-bis cod. proc. pen. pur in presenza di una sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione anche in caso di reato fiscale, in relazione al quale la ipotesi di confisca è autonomamente regolata dall'art. 12 bis del dlgs n. 74 del 2000, norma non richiamata né implicitamente né esplicitamente dal citato art. 578-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] ricorsi sono fondati e, pertanto, gli stessi debbono essere conseguentemente accolti. Prendendo in esame il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], si rileva che lo stesso è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia con riferimento alle annualità di imposta 2010, 2011 e 2012, risultando essere stati commessi i relativi reati rispettivamente in data 27 dicembre 2011, 27 dicembre 2012 e 27 dicembre 2013, data ultima utile per la presentazione della dichiarazione Iva riguardante i predetti anni di imposta. Alla luce di tali incontrovertibili dati si rileva che al momento in cui è stata pronunziata la sentenza di appello, cioè alla data del 4 dicembre 2020, sia la violazione tributaria commessa con riferimento all'anno di imposta 2010 che quella commessa con riferimento all'anno di imposta 2011, alle quali si applica l'ordinario termine prescrizionale, in presenza di fattori interruttivi del decorso della prescrizione, di 7 anni e 6 mesi, trattandosi di delitti puniti con la pena detentiva massima inferiore ad anni 6 di reclusione, già erano ampiamente prescritti (nella specie a decorrere, rispettivamente, dal 27 giugno 2019 e dal 27 giugno 2020). Giova, infatti, ricordare che la disposizione, introdotta per effetto della entrata in vigore della legge n. 148 del 2011, con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni il decreto-legge n. 138 del 2001, comportante un più lungo termine prescrizionale rispetto a quello ordinariamente previsto dalla normativa codicistica per taluni reati tributari, non è applicabile, per espresso dettato legislativo, anche all'art. 10-ter del dlgs n. 74 del 2000, oggetto di contestazione a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Essendo, infine, ad oggi decorso anche il termine prescrizionale relativo alla successiva annualità di imposta 2012, essendo l'evento estintivo di tale reato intervenuto in data 27 giugno 2021, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in toto con riferimento sia alla conferma della condanna di [OSCURATO:PERSONA] sia con riferimento alla confisca disposta a suo carico, non potendo essere la stessa mantenuta, atteso il proscioglimento dell'imputato (salva, evidentemente, l'eventuale azione di carattere recuperatorio che compete all'Erario svolgere in altra sede a tutela delle ragioni esclusivamente tributarie) neppure ai sensi dell'art. 578-bis cod. proc. pen., trattandosi di confisca disposte per equivalente - in quanto ricadente non direttamente sul profitto del reato conseguito dalla società della quale il Mazzieri era legale rappresentante ma sul patrimonio di costui - per fatti antecedenti alla entrata in vigore della citata disposizione, in conformità con la giurisprudenza di questa Corte (cfr., infatti: Corte di cassazione, Sezione III penale, 29 ottobre 2021, n. 39157; idem Sezione III penale, 26 maggio 2021, n. 20793). Venendo, a questo punto, alla impugnazione presentata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale, assolto in primo grado da una delle due imputazioni contestategli, si era visto altresì, prosciogliere dalla Corte di appello dorica stante la intervenuta prescrizione del residuo reato attribuitogli - si tratta della violazione dell'art. 11 del dlgs n. 74 del 2000 - rileva il Collegio che la censura mossa dal ricorrente concerne esclusivamente l'avvenuta conferma da parte della Corte territoriale della confisca disposta a carico del ricorrente con la sentenza di primo grado; tale censura passa, tuttavia, per la doglianza avente ad oggetto la legittimità della sentenza di appello nella parte in cui è stata dichiarata la prescrizione del reato contestato all'attuale ricorrente e non è stata, invece, dichiarata la sua non colpevolezza rispetto ad esso, posto che la conferma dell'avvenuta confisca transita attraverso la incidentale pronunzia riguardante la sua penale responsabilità in ordine al fatto ascrittogli. Fatta questa premessa di metodo, si osserva che la doglianza formulata dal ricorrente è fondata; questi ha, infatti, sostenuto che non fosse ravvisabile l'elemento oggettivo del reato a lui imputato, cioè l'aver fraudolentemente ceduto, in data 23 febbraio 2011, nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], al fine di sottrarsi all'azione esecutiva relativa al pagamento delle imposte evase nella detta qualità relativamente agli anni di imposta 2009 e 2010, un immobile sito in Ancona. Ciò posto si rileva - anche a prescindere dal fatto, pur lamentato dal ricorrente, che la originaria contestazione faceva riferimento ad un atto simulato e non solo fraudolento - che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, è necessario, ai fini della integrazione del delitto in questione, che il soggetto, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte indicate nella norma precettiva ovvero agli altri fini ivi precisati, "alien(i) simulatamente o compi(a) altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni". Come è stato chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, affinchè il reato si sia realizzato attraverso il compimento di atti fraudolenti (è infatti, indubbio quanto al caso in esame che l'atto dismissivo compiuto dal Mazzieri non fosse simulato, tanto che l'originaria contestazione era stata disattesa) occorre che gli stessi siano connotati da elementi di artificio, inganno o menzogna, tali da rappresentare ai terzi una riduzione del patrimonio non corrispondente al vero, così mettendo a repentaglio o comunque rendendo più difficoltosa la procedura di riscossione coattiva dei tributi da parte dell'Erario (Corte di cassazione, Sezione III penale, 16 dicembre 2020, n. 35983); è stato, ancora, precisato che la natura fraudolenta dell'atto, non condizionata dal fatto che la apparenza traslativa del bene sia in contrasto con la veridicità dell'effetto determinatosi, ricorre allorchè, pur avendo determinato l'atto dispositivo l'effettivo trasferimento del bene, lo stesso sia stato connotato da elementi di inganno o di artificio, cioè dall'esistenza di uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all'esecuzione (Corte di cassazione, Sezione III penale, 2 luglio 2018, n. 29636). Di tutti tali elementi, pur integranti la materialità del reato contestato al Mazzieri, la Corte di appello non ha inteso darsi carico, limitandosi la stessa, con motivazione francamente poco perspicua, ad affermare, a fronte di uno specifico motivo di gravame riguardante la natura dell'atto di cui alla imputazione penale, che "la contestazione stessa, nel suo dettagliato riferimento alla vendita in questione (... sia consentito osservare che nel capo di imputazione non è riportato alcun elemento descrittivo dell'avvenuta cessione, se non l'oggetto di essa; non le generalità dell'acquirente, onde comprendere se si trattava di individuo legato in qualche modo al cedente; non il prezzo della avvenuta cessione, elemento decisamente caratterizzante di un'eventuale cessione in danno dei creditori; non le modalità del suo versamento, anch'esso elemento indicativo della possibile natura fraudolenta della cessione; non la data di compimento dell'atto, solo logicamente desumibile dalla indicazione del dies commissi delice ndr ...), al fine di rendere non aggredibile il bene a fronte delle pretese erariali (...) appare avere in ogni caso avuto l'effetto di un'adeguata specificazione dei fatti oggetto dell'accusa, a fronte della quale le sottigliezze giuridiche dell'appellante in tema di simulazione relativa ed assoluta appaiono esercizi volti a nascondere l'evidente percepibilità della contestazione in termini di fraudolenza della operazione stessa". Trattasi di sentenza che chiaramente non scioglie il quesito in ordine alla esistenza degli estremi rivelatori della connotazione di fraudolenza caratteristica dell'atto in questione, limitandosi, con una certa superficialità, a postulare la indifferenza in ordine alla posizione difensiva dell'imputato della contestazione della natura simulata o fraudolenta dell'atto di cui al capo di imputazione.Trattasi, in altre parole, di motivazione omissiva in quanto non idonea a chiarire le ragioni in base alle quali il motivo di impugnazione formulato dal ricorrente è stato disatteso in sede di gravame. Anche con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza impugnata deve, perciò, essere annullata, senza rinvio, nella parte di essa in cui è stata confermata la confisca a suo tempo disposta dal Tribunale di Ancona. Va, pertanto, disposta la restituzione all'avente diritto dei beni attinti dalla misura ablatoria se tuttora nella disponibilità delle Amministrazione, non essendo attuale compito di questa Corte né valutare l'istanza di restituzione dei beni sequestrati avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di soggetto che non è stato parte delle fasi di merito del presente giudizio (quindi non legittimato ad interloquire di fronte a questa Corte rispetto alla sentenza con la quale tali fasi sono state definite), né indicare chi debba essere il destinatario dei beni in questione. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché i reati a lui ascritti sono estinti per prescrizione e revoca la confisca disposta nei suoi confronti. Annulla senza rinvia la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, revoca la confisca disposta nei suoi confronti. Manda alla Cancelleria per l'immediata comun