CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 giugno 2024
Cassazione n. 18667/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 27283-2019R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindacopro tempore — intimato — avverso la sentenz a n. 557 /2019 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA,depositata il 24/1/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/6/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorso, affidato a tre motivi , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva accolto l'appello del Comune di Praiano avverso la pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Salerno n. 4643/2017 con cui era stato accolto il ricorso avverso l'avviso di accertamento ICI 2011 in ordine ad un immobile di proprietà del contribuente; il Comune è rimastointimato; il ricorrente da ultimo depositato memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con il primo motivo il ricorrente denuncia , in rubrica, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nullità della sentenza impugnata per erronea dichiarazione di contumacia dell’appellato, pur essendosi quest’ultimo ritualmente costituito in giudizio in via telematica; 1.2. con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nullità della sentenza impugnata in quanto recante affermazioni inconciliabili avendo la Commissione tributaria regionale da una parte ritenutoverosimile che il coniuge del contribuente avesse la dimora abituale in Praiano, nell’abitazione oggetto di tassazione, pur essendo residente anagraficamente a Roma, e dall’altra avevaritenuto che non fosse stat a provata la sussistenza dei presupposti per ottenere l’agevolazione fiscale destinata all’abitazione principale del nucleo familiare; 1.3.con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, come modificato dalla legge n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007), dell’art. 1, comma 173, nonché degli articoli 2967 e 3 2729 cod. civ., quanto al riconoscimento dell’applicazione dell’aliquota ridotta ICI per le cd. abitazioni principali, deducendo che la sentenza impugnata non aveva riconosciuto la detrazione in favore del contribuente sebbene in tema di I.C.I., ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta prevista perle «abitazioni principali» dall'art. 8 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, un'unità immobiliare possa essere riconosciuta abitazione principale anche se costituisca la residenza anagrafica di uno solo dei due coniugi e non anche dei suoifamiliari; 2.1.in via pregiudiziale va rilevato che è stata rimessa alle Sezioni Unite della Corte la questione interpretativa che involge, in relazione al terzo motivo, le sopra citate disposizioni (d.lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 2, in relazione al d.l. 27 maggio2008, n. 93, art. 1, commi 1 e 2, conv. in l. legge 24 luglio 2008 n. 126) e, dunque, la riferibilità del diritto all’esenzione alla dimora abituale (intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica) del coniuge, seppur inaltro luogo stabilita la dimora abituale dei «suoi familiari» (Cass., 27 febbraio 2023, n. 5878, punti 3.11 e ss.; Cass., 27 febbraio 2023, n. 5870, punti 10 e ss.); 2.2. è pertanto, opportuno attendere la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte in relazione a questione interpretativa che rileva anche ai fini della definizione del proposto ricorso P.Q.M. La Corte, dispone il rinvio a nuovo ruolo della causa in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte sulla questione interpretativa posta da Cass., 27 febbraio 2023, nn. 5878 e 5870. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, dell