CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16009/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nni [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2025 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, che conferma la pronuncia di primo grado, con la quale il ricorrente è stato ritenuto penalmente responsabile per i delitti di bancarotta fraudolenta ai sensi degli artt. 223 e 216 commi 1 e 2 della legge fallimentare; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge per mancata assunzione di prova decisiva richiesta nel corso dell'istruzione dibattimentale circa la sussistenza della penale responsabilità dell'imputato per entrambi i reati a lui ascritti, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché, da un lato, è assolutamente generico, dall'altro, è costituito da mere doglianze in punto di fatto. Lo stesso, appunto, si risolve in censure che, per un verso, si limitano a riproporre letture alternative degli elementi fattuali senza che siano individuati vizi di illogicità o di travisamento della prova; dall'altro, nemmeno si confronta con la articolata e logica motivazione che la Corte d'Appello ha reso, in particolare, sul nucleo essenziale della tesi difensiva individuato nelle vicende del sequestro e dell'abusivo accesso alle aree aziendali in cui, secondo la prospettazione, erano custodite le scritture ed erano collocati i beni oggetto della contestata distrazione.¦¦¦ Osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'efficacia di giudicato nel processo penale attribuita alla sentenza dichiarativa di fallimento, è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, secondo cui: "Il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267 non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore, sicché le modifiche apportate all'art. 1 R.D. n. 267 del 1942 dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, non esercitano influenza ai sensi dell'art. 2 cod. pen. sui procedimenti penali in corso." [Sez. U, Sentenza n. 19601 del 28/02/2008 Ud. (dep. 15/05/2008) Rv. 239398 - 01. Cfr. anche Sez. Pen. 5, Sent. n. 40404 del 08/05/2009, Rv. 245427-01, Melucci; Sez. Pen. 5, Sent. n. 21920 del 15/03/2018, Rv. 273188-01, Sebastianutti). Nel corpo dello stesso motivo sono introdotte deduzioni in ordine al dolo generico e specifico che si mostrano inammissibili per il loro carattere confuso e generico. Ritenuto che la richiesta di riduzione della pena al minimo edittale, previa prevalenza delle attenuanti generiche sulla aggravante della continuazione fallimentare, come contenuta nelle conclusioni del ricorso, è meramente assertiva siccome radicalmente priva di ogni argomentazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dich P.Q.M74 M/026 Il FurrziGn:: AfairitHII 2