CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 35227/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza 24.11.2023, la Corte d'appello dì Catanzaro, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Crotone, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili in concorso tra loro del reato di cui all'art. 110, 612, 339 comma 1 cod. pen., commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (capo a dell'imputazione). Ha invece dichiarato la nullità della sentenza di primo grado, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 61, n. 2 cod. pen., 4, commi 1, 2 e 3, legge n. 110 del 1975 (capo b), disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale. Ha infine rideterminato il trattamento sanzionatorio irrogando agli imputati la sola pena della multa pari ad euro 1.032,00. 2. Avverso tale sentenza entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi di censura. 2.1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione di legge in relazione agli artt. 533, comma 2 e 546 cod. proc. pen., in quanto la Corte territoriale avrebbe dovuto annullare la sentenza di primo grado e rinviarla al Tribunale di Crotone. 2.2. Con il secondo motivo deducono la violazione di legge in relazione all'art 597, comma 3, cod. proc. pen. e agli artt. 163 164 cod. pen. per difetto di motivazione in ordine alla mancata applicazione della sospensione condizionale della pena, nonostante che con i motivi di appello i ricorrenti avessero sollecitato il potere del giudice d riconoscere il beneficio già concesso in primo grado. 2.3. Con il terzo motivo si deduce la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., espressamente richiesto nella memoria di replica. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. Il primo motivo di censura, invero, sarebbe inammissibile, risolvendosi in mere considerazioni di opportunità, slegate dal logico e completo impianto motivazionale della sentenza della Corte d'appello. Il secondo motivo sarebbe manifestamente infondato perché la Corte territoriale ha modificato solo l'entità della pena, confermando nel resto la sentenza impugnata e dunque anche la sospensione condizionale. Rileva, infine, che la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. non era formulata come motivo di appello, ma come generica indicazione. 4. I ricorrenti hanno depositato una memoria con la quale hanno replicato alle conclusioni del Procuratore generale, insistendo nell'accoglimento dei ricorsi. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato. 2. Il primo motivo è infondato. Pur denunciando nella rubrica di tale motivo la violazione dell'art. 606, lett. b) e c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 533, comma 2 e 546 cod. proc. pen., la censura in esame si risolve in una constatazione limitata alla opportunità della decisione impugnata di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per omessa pronuncia in ordine al reato contestato al capo b) dell'imputazione. Nel ricorso, invero, testualmente si afferma che «forse, la decisione opportuna e tecnicamente più corretta sarebbe stata, sulla scorta della mancanza assoluta di motivazione contestata, quella di annullare la sentenza di I grado in toto e rinviarla al Giudice di Crotone». In sostanza, dall'articolazione della censura non emerge alcuna critica alla statuizione impugnata in termini di violazione o falsa applicazione di legge, cioè di interpretazione di norme giuridiche o di sussunzione del fatto accertato in taluna di esse, così integrando la censura in oggetto un «non motivo» (si vedano, ex plurimis Sez. 6-3, 15/10/2019, n. 26052, in motivazione; Cass. sez. 3, 15/10/2019, n. 25933, in motivazione). 3. Il secondo motivo è infondato. La sentenza impugnata, dopo aver annullato la pronuncia di primo grado in relazione al capo b) dell'imputazione, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio irrogato agli imputati ed ha poi esplicitamente confermato nel resto tale pronuncia, la quale aveva disposto la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna per entrambi i ricorrenti. In assenza di previsioni difformi, deve ritenersi che anche la concessione del beneficio rientra tra le statuizioni confermate dalla Corte territoriale. 4. Terzo motivo è infondato. Secondo l'indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità, che il Collegio condivide, la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. può essere rilevata di ufficio dal giudice d'appello in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all'art.129 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, dep. 2021, Ugboh, Rv. 280707 - 01). Tale principio è stato specificamente affermato da questa Corte con riguardo alla fattispecie in cui la richiesta di applicazione della causa di non punibilità suddetta era stata avanzata per la prima volta nella fase delle conclusioni orali del giudizio di appello, rilevandosi come gravi sul giudice di merito, anche in difetto di una specifica richiesta, l'obbligo d'ufficio di pronunciare la causa di esclusione della punibilità, cosicché un obbligo di esaminare la relativa questione deve ritenersi sussistente, a maggior ragione, allorquando sia stata avanzata una specifica richiesta da parte del difensore, sia pure per la prima volta con le conclusioni del giudizio di appello.Si è altresì precisato che ciò non toglie che la doglianza con cui si lamenti la mancata concessione della causa di non punibilità in parola debba essere adeguatamente argomentata, con la specifica indicazione delle ragioni legittimanti la pretesa applicazione della stessa e, di conseguenza, la rilevanza decisiva della lacuna motivazionale denunciata (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerano, Rv. 284160 - 01). Nella specie, il ricorso si limita a richiamare la generica prospettazione avanzata con la memoria presentata in appello - nella quale si affermava la «evidente (...) possibilità» di riconoscere «in via del tutto gradata, ad entrambi gli imputati l'assoluzione ex art. 131-bis c.p. anche in rispetto delle recenti modifiche normative», senza tuttavia indicare i presupposti legali della causa di non punibilità. 5. Alle superiori considerazioni consegue il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso